Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI AGOSTO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di AGOSTO 2026

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 20-08-2026

Versamento rata saldo IVA 2025

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razio­ne per l’anno 2025 (modello IVA 2026):

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la terza rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 30.6.2026;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026.

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono ef­fet­tuare il versamento, con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,8%:

  • del saldo per l’anno 2025 e dell’even­tuale primo ac­­­­­­conto per l’anno 2026 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’im­posta sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2026 del­­­l’ad­di­zio­nale comunale;
  • del saldo per l’anno 2025 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2026 relativo all’imposta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2025 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2026 relativo all’imposta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiara­zio­ne dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, con la maggiora­zione dello 0,8%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2025;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2026.

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

  • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;
  • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.
  • Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026

Le società di persone e i soggetti equi­parati, che pos­sono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono ef­fet­tuare il versamento, con la mag­giorazione dello 0,8%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sosti­tu­­ti­ve e addi­zionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, de­vono ef­fet­tua­re il ver­samento, con la mag­gio­ra­zione dello 0,8%, delle imposte do­vute a saldo per il 2025 o in ac­conto per il 2026 (es. IRES, relative addi­zio­nali e im­po­ste sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2026, op­­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devo­no effettuare il ver­samento, con la maggio­razione dello 0,8%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2025;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2025

I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 (fino al 30.6.2026) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,8% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 21.7.2026 - 20.8.2026.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, de­vono effet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,8%, del­l’IVA dovuta sui mag­giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, che possono

beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, de­vono effettuare il paga­men­to, con la mag­giorazione del­lo 0,8%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Dichiarazione e versamento “exit tax

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art.
1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 e che entro il 20.8.2026 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­za­zio­ne dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­men­to (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le En­tra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di luglio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di luglio 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­ri­mento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese pre­ce­den­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­ca­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento IVA secondo trimestre 2026

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opziona­le tri­me­­strale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giu­gno 2026;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del-l’1% a titolo di interessi.
  • Se l’importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla conse­gna del be­ne o al­la comunicazione dell’av­ve­nu­ta ese­cuzione del­la pre­sta­zio­ne di servizi.

Versamento IVA secondo trimestre 2026

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, ben­zi­nai e sub­for­ni­tori) de­vo­no:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giu­gno 2026;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­te­ressi.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di luglio 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di lu­glio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati;
  • le imposte sostitutive applicate nel mese di luglio 2026 sui redditi di lavoro dipendente.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare com­ples­sivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, feb­braio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute operate nei mesi di giugno e luglio 2026 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di luglio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiun­tivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avva­lendosi di un intermediario abilitato.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti del­l’INPS devono effettuare il versamento della se­con­da ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­­­ni­ma­le di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre apri­le-giugno 2026.

Le informazioni per il versamento della contribuzione do­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­zia­le per ar­tigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la ter­za ra­ta dei premi:

  • dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026;
  • con applicazione dei previsti interessi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­vertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi an­nui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a lu­glio 2026.

SCADENZA DEL 25-08-2026

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli
INTRASTAT:

  • relativi al mese di luglio 2026, in via obbliga­to­ria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di luglio 2026, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di luglio 2026, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

SCADENZA DEL 28-08-2026

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dal 12.1.2026 al 20.2.2026 (sesto periodo di incentivazione).

SCADENZE DEL 31-08-2026

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in accon­to per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 30.7.2026, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

  • se effettuato entro il 28.10.2026, comporta l’ap­­pli­cazione della sanzione ridotta dell’1,39%, ol­tre agli in­teressi legali;
  • se effettuato dopo il 28.10.2026 ed entro il 31.10.2027, comporta l’applicazione della san­zio­ne ridotta del 3,13%, oltre agli interessi le­gali.

Se entro il 30.7.2026 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2026 per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,39% (en­tro il 28.9.2026), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 28.9.2026 ed entro il 31.10.2027), oltre agli interessi legali.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di lu­glio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2026

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, con la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2025;
  •  dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2026, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il ver­sa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2026, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, con la maggiora­zione dello 0,4%, del diritto an­nua­le alle Ca­mere di com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le u­ni­tà locali.

Dichiarazione e versamento “exit tax

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.8.2026 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­za­zio­ne dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­men­to (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di ago­sto 2026 e al paga­mento della relativa im­posta di re­gi­stro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di agosto 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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