Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2026

PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di APRILE 2026

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 10-04-2026

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as­­­similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono co­muni­care all’Agenzia delle Entrate le operazioni in con­­­­­­tanti le­ga­te al turismo, effettuate nel 2025:

  • nei confronti delle persone fisiche di cit­ta­dinan­za diversa da quella italiana, che abbiano resi­denza fuori dal territo­rio italiano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

Presentazione domande per il cinque per mille

Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via tele­ma­ti­ca al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei sog­get­ti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • in caso di prima iscrizione;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre­­ce­dente iscrizione;
  • oppure se non si è stati inseriti nell’e­lenco permanente 2026 pubbli­cato sul sito del CONI.

A seguito della stipulazione di un’apposita conven­zio­ne con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscri­zione del­le associazioni sportive dilettantistiche è di­spo­nibile sia sul sito del CONI, mediante un colle­ga­mento con il sito del­l’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

Presentazione domande per il cinque per mille per gli iscritti nel RUNTS

Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la do­manda di accreditamento per concorrere alla ripar­ti­zio­ne del cinque per mille dell’IRPEF:

  • se non sono inclusi nell’elenco permanente;
  • se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.

La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.

SCADENZA DEL 13-04-2026

Ricorso contro le nuove rendite dei terreni

In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attri­buite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, pre­sen­tate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2025, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

  • presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;
  • oppure presentare istanza di autotutela.

SCADENZE DEL 15-04-2026

Comunicazione per credito d’imposta aggiuntivo investimenti nella ZEUS Unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% previsto dalla legge di bilancio 2026 per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024), che hanno validamente presentato la relativa comunicazione integrativa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

  • attestante che non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della suddetta comunicazione integrativa, del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­del-lo approvato dall’Agenzia con il provv. 16.2.2026 n. 56564 e il software disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 15.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ricevuti nel mese di marzo 2026 o ad opera­zioni effet­tuate nel mese di marzo 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 -
    7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­razione.

SCADENZE DEL 16-04-2026

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine succes­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta esecu­­zione del­la prestazione di servizi.

Versamento rata saldo IVA 2025

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2025, devono ver­sa­re la seconda rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di marzo 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di mar­zo 2026 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­mila­ti.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di gennaio, feb­bra­­io e marzo 2026 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre gennaio-marzo 2026;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in na­­tura nel trimestre gennaio-marzo 2026.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di marzo 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025
    n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
  •  
  • Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2026.

SCADENZA DEL 18-04-2026

Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport del­la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

  • relativa agli investimenti in campagne pubbli­ci­tarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dal 10.8.2024 al 15.11.2024, nei confronti di leghe sportive, socie­tà sportive professionistiche, so­cie­­tà e associazioni sportive dilettantistiche, in pre­senza di determinati requisiti;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 50%;
  • mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2024/it/ home/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 20-04-2026

Collegamento tra POS e registratori telematici

Gli esercenti che certificano i corrispettivi mediante il documento commerciale devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’abbinamento tra i dati identificativi dei POS e i dati identificativi degli strumenti di certificazione, in relazione ai POS già attivi alla data del 31.1.2026.

La procedura di collegamento si differenzia a seconda che siano utilizzati registratori telematici o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate:

  • per chi utilizza RT o Server RT, il servizio web da utilizzare si trova nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (Corrispettivi > Gestore ed esercente > Collegamento dispositivi-POS);
  • per chi utilizza la procedura “Documento commerciale on line”, il servizio è presente nella procedura medesima.

Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, la comunicazione dell’abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o an­nual­­men­te, devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te le ope­ra­zioni in contanti legate al turismo, effet­tuate nel 2025:

  • nei confronti delle persone fisiche di cit­­tadi­nan­za diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­­za fuori dal territorio ita­liano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­litati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi­­­litati devo­no comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre gen­naio-marzo 2026.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­li­tati.

SCADENZA DEL 22-04-2026

Comunicazione dati all’ENEA

I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, am­­mini­stra­tori di con­dominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

  • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio ener­getico o l’utilizzo di fonti rinnovabili;
  • ultimati dall’1.1.2026 al 22.1.2026, oppure con lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

La trasmissione deve essere effettuata in via tele­ma­tica, me­diante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.

Per gli interventi conclusi dal 23.1.2026, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

SCADENZA DEL 27-04-2026

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­rie presentano in via telematica all’Agenzia del­­le En­trate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di marzo 2026, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2026, in via obbliga­toria o facoltativa.
  •  

I soggetti che, nel mese di marzo 2026, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gen­na­io, febbraio e mar­zo 2026, appositamente contrassegnati, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

SCADENZE DEL 30-04-2026

Domande per la nuova “rottamazione” dei ruoli

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sio­­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023 devono presentare l’ap­­­po­sita do­manda per avvalersi della definizione age­vo­la­ta delle cartelle di pagamento e degli av­visi di addebito (c.d. “rotta­ma­zio­ne-quinquies”).

La definizione riguarda solo i carichi derivanti: 

  • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
  • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
  • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • da violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.

La domanda va presentata:

  • esclusivamente in via telematica, utilizzando l’ap­plicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • per i soli debitori soggetti a procedura di sovra­inde­bitamento, esclusivamente tramite PEC.

Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le do­mande già presentate.

Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma sono successivamente decaduti per mancato pagamento delle rate.

Entro il 30.6.2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.7.2026.

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche relative ai professionisti , agenti e mediatori

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche 2026, relative al 2025:

  • contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”);
  • utilizzando il modello “ordinario” della Certifica­zio­­ne Uni­ca 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Dichiarazione annuale IVA

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

  • relativa all’anno 2025 (modello IVA 2026);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalen­dosi degli intermediari abilitati).

Gli eventuali crediti IVA pos­so­no essere utilizzati in com­­pensazione nel modello F24, per un importo su­pe­riore a 5.000,00 euro, a decor­rere dal decimo giorno successivo a quello di pre­sentazione della di­chiara­zio­ne con il visto di con­formità o la sottoscrizione dell’or­gano di revisione legale (salvo esonero in base al re­gime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

Opzione liquidazione IVA di gruppo

Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2026 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono co­muni­care l’opzione:

  • all’Agenzia delle Entrate;
  • mediante la compilazione del quadro VG della di­chia­razione IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026).

Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

I contribuenti titolari di partita possono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­dimento operoso, con la riduzione del­le san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione IVA rela­tiva al 2024 (modello IVA 2025);
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2025.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

  • nell’anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli inte­ressi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni in­te­­gra­­tive.

Presentazione modelli TR 1° trimestre 2026

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre gennaio-marzo 2026;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia del­le Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bligatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sotto­scri­zione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­­li­tati.

Imposta di bollo documenti informatici

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare devono versare l’imposta di bollo:

  • dovuta per l’anno 2025 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
  • mediante il modello F24, da presentare con mo­da­lità esclusivamente telematiche;
  • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia del­le Entrate 2.12.2014 n. 106.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gen­naio-marzo 2026 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del­l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2026 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Comunicazione regime transfrontaliero di franchigia IVA

I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre gennaio-marzo 2026, o l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre gennaio-marzo 2026 in ciascuno altro Stato membro dell’U­nio­ne europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione, o l’assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.7.2025 al 31.10.2025:

  • devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via te­lematica, i modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento ope­­­­­­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­fe­­dele pre­­­sentazione delle dichiarazioni re­la­ti­ve al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insuf­fi­cien­­ti o tardivi versa­men­ti del 2024 e degli anni pre­­ce­­denti.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agen­­­zia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per auto­tra­zione;
  • con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2026.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2026 e al paga­mento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Comunicazione compensi attività mediche e paramediche

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’A­genzia delle Entrate, in relazione all’anno 2025:

  • l’ammontare dei compensi complessivamente ri­scos­si in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e parame­di­che, per le prestazioni rese all’interno delle pro­­prie strutture;
  • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun eser­cente attività di lavoro autonomo mediche e para­mediche.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • utilizzando il modello “SSP”.

Comunicazione dati catastali

I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­te, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli im­mobili insistenti sul territorio comunale:

  • intervenute nell’anno 2025;
  • acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.

Comunicazioni all’Anagrafe tributaria

Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri sog­getti obbligati devono provvedere ad effettuare le pre­viste comunicazioni di dati all’Ana­grafe tributaria (es. premi di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elet­trica, acqua o gas, con­tratti di servizi di telefonia fissa, mobile e sa­tel­litare, ecc.).

Le comunicazioni:

  • riguardano i dati relativi al 2025;
  • devono essere effettuate in via telematica (diret­ta­men­te oppure, ove previsto, avvalendosi degli inter­mediari abilitati).
  •  
  • Rendiconto annuale delle ONLUS

Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno solare, devono re­­di­ge­re un apposito documento:

  • che rappresenti adeguatamente la situazione pa­­tri­­­mo­niale, economica e finanziaria dell’ente, di­stin­­guendo le attività direttamente connesse da quel­le istituzionali;
  • in relazione all’anno 2025.

L’omissione dell’adempimento in esame comporta la de­ca­denza dai benefici fiscali.

Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi

Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coin­ci­den­te con l’anno solare, che effettuano raccolte pub­bli­che di fon­di, devono redigere, in aggiunta al rendi­con­to an­nua­le econo­mico e finanziario, un appo­sito e sepa­rato rendiconto:

  • dal quale devono risultare le entrate e le spese re­la­tive a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • in relazione all’anno 2025.

Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’im­­­­­posta coincidente con l’anno solare, devono redi­ge­­re un apposito rendiconto:

  • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concor­ro­no a formare il reddito imponibile;
  • in relazione all’anno 2025.

Correzione elenchi cinque per mille

Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del­ CONI territorialmente competente la cor­rezione degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della ri­par­tizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2026, a seguito delle do­man­de pre­sen­tate entro il 10.4.2026.

Correzione elenchi cinque per mille iscritti nel RUNTS

Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Mi­nistero del Lavoro e delle Politiche sociali la cor­re­zio­ne degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti be­ne­ficia­ri della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pub­blicato sul relativo sito entro il 20.4.2026, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2026.

Versamento contributo revisori enti locali

I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta del­l’E­len­­co, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa.

A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all’in­serimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato.

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2026, per l’utiliz­zo dei cre­diti in compensazione nel modello F24, per il paga­mento dei propri debiti fiscali, dei con­­tributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la sud­detta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certifica­zione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero im­porto della stessa.

L’opzione per l’anno 2026 potrà essere esercitata:

  • anche dall’1.9.2026 al 31.10.2026;
  • ferma restando la disponibilità delle relative risor­se (pari a 40 milioni di euro annui).

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

Raggiungici