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PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2026

PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di GIUGNO 2026

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 09-06-2026

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giu­ridiche che esercitano l’at­tività di autotraspor­to di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono effettuare, entro le ore 14.00, la preno­ta­zione delle do­mande:

  • per il rimborso degli importi derivanti dalla ri­du­­zio­ne dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in re­la­zione all’anno 2025;
  • al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli au­to­trasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet www.alboautotrasporto.it.

A seguito della prenotazione, le domande devono es­se­re presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2026 e fino al 21.7.2026 (per l’inserimento dei dati relativi alla doman­da) e alle ore 14.00 del 22.7.2026 (per la sola firma di­gitale e invio della domanda).

SCADENZE DEL 15-06-2026

Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2026 presentati dai con­tri­buen­ti en­tro il 31.5.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te i modelli 730/2026 e le schede per la de­sti­­na­­zione dell’ot­to, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (mo­­­delli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2026 ela­bo­­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei con­gua­gli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione de­ve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai con­tri­buen­ti entro il 31.5.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zio­ne elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un in­­termediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2026 ela­bo­rati (m­odelli 730-4), direttamente o tramite un in­­­ter­mediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ri­­ce­vuti nel mese di maggio 2026 o ad opera­zioni effet­tuate nel mese di maggio 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­men­te ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di impor­to non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE DEL 16-06-2026

Acconto IMU 2026

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diver­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no provvedere al ver­­sa­mento della prima rata dell’IMU dovu­ta per l’anno 2026, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2025.

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

Saldo IMU 2025 e acconto IMU 2026 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al versa­men­to:

  • del conguaglio dell’IMU complessivamente do­vu­ta per l’anno 2025;
  • della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2026, pari al 50% dell’imposta complessivamente corri­sposta per l’an­­no 2025.
  •  

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di maggio 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di mag­gio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­men­to delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e mag­gio 2026 non supera 100,00 euro.

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di gennaio, feb­­bra­io, marzo, apri­le e maggio 2026, di am­mon­tare cumula­tivo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effet­tuato in prece­denza.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non su­periore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare al­l’A­genzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del mo­dello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà de­vono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici del­l’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendo­si di un intermediario abilitato.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­venuta esigibile nel secondo mese precedente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­braio, marzo e aprile 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la presta­zio­ne di servizi.

Versamento rata saldo IVA 2025

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta de­ri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), de­vo­no ver­­sa­re la quarta rata, con appli­ca­zio­ne dei previsti in­teressi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­ver­ti­mento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrat­tenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a mag­gio 2026.

SCADENZA DEL 21-06-2026

Richiesta di rimborso o compensazione dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari

Gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari, in relazione ai periodi d’imposta anteriori al 2025:

  • qualora il termine di 48 mesi dal versamento del sal­do, se ancora pendente all’1.1.2026, scada en­tro il 21.6.2026;
  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’A­gen­zia;
  • tramite il servizio “Consegna documenti e istan­ze”, disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia, anche mediante un soggetto delegato.

Le somme rimborsabili possono essere utilizzate in com­­pensazione nel modello F24:

  • con il contributo straordinario dovuto per l’affrancamento della riserva relativa all’imposta sugli extra-profitti delle banche;

a decorrere dal 10° giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

SCADENZA DEL 25-06-2026

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di maggio 2026, in via obbliga­toria o fa­coltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di maggio 2026, hanno su­­pe­ra­to la so­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA­STAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di apri­­le e maggio 2026, ap­po­si­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intraco­mu­nitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

SCADENZE DEL 29-06-2026

Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2026 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2026 e le schede per la de­sti­­na­zio­ne dell’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (mo­­delli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2026 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­dazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un in­termediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­tra­te i risultati contabili dei modelli 730/2026 ela­bo­rati (mo­delli 730-4), direttamente o tramite un inter­me­diario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abi­­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS

Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con e­sercizio coincidente con l’anno solare, devono deposita­re attraverso il portale del RUNTS:

il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, re­lativo all’anno 2025;

  • il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, re­lativo all’anno 2025;
  • i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’anno 2025;
  • il bilancio sociale relativo all’anno 2025, per gli en­ti che superano un milione di euro di entrate.

SCADENZE DEL 30-06-2026

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2025 e dell’even­tuale primo ac­­­­­­conto per l’anno 2026 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVA­FE e all’im­posta sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2026 del­­­l’ad­di­zio­nale comunale;
  • del saldo per l’anno 2025 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2026 relativo all’imposta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2025 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2026 relativo all’imposta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiara­zio­ne dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, senza la mag­giora­zione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2025;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026

Le società di persone e i soggetti equi­parati, che non pos­sono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono ef­fet­tuare il versamento, senza la mag­giorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addi­zionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, de­vono ef­fet­tua­re il versa­men­to, senza la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­­­vute a saldo per il 2025 o in ac­conto per il 2026 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2026, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devo­no effettuare il ver­samento, sen­za la maggio­razione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2025;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2026.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2025

I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni me­se o frazione di mese successivo al 16.3.2026.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­con­to, che non possono beneficiare della proroga di cui al­l’art. 6 del DL 89/2026, de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di commercio per la sede prin­ci­pale e le uni­tà locali.

Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali devono effettuare il ver­sa­men­­to della seconda e ultima rata, pari al 40%, del­l’imposta so­stitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, do­­­vuta per l’estromissione agevolata dall’ambito im­pren­­­ditoriale:

  • dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2024 e dell’1.1.2025;
  • effettuata dall’1.1.2025 ed entro il 31.5.2025;
  • con effetto dall’1.1.2025.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2026

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2026

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, sen­za la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti:

  • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
  • le imposte liquidate nel quadro M, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;
  • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel quadro T;
  • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
  • l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che do­vrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Dichiarazione IMU 2025

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non com­mer­cia­li, de­vono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2025, qualora obbliga­toria:

  • mediante consegna o spedizione cartacea, oppu­re mediante PEC o in via telematica (direttamen­te o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esen­zione degli immobili occupati abusivamente da terzi;
  • utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichia­ra­zione relativa all’anno 2025:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;

utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2026 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­men­te com­pe­tente la co­municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­za­zio­ne dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­men­to (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Presentazione dichiarazione per l’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) relativa al 2025

I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta del 3% dovuta sui ricavi im­po­nibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (c.d. “web tax”), realizzati in Italia nel 2025.

Sono tenute alla presentazione della dichiarazione per l’imposta sui servizi digi­tali relativa al 2025 le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realiz­zato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovun­que realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.

Per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari de­ve essere nominata un’apposita società del gruppo.

Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota inte­gra­tiva devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale del­l’as­so­cia­zione di categoria di appar­tenenza, le in­for­mazioni relative:

  • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiu­ti, in denaro o in natura, non aventi carattere ge­ne­rale e privi di natura corrispettiva, retributiva o ri­sar­citoria, effetti­va­mente erogati da Pub­bli­che Am­­­ministra­zio­ni nell’anno precedente;
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui;
  •  

L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o por­tale digitale riguarda anche:

  • le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l’obbligo nel­la Nota integrativa;
  • le ONLUS e le altre associa­zioni e fondazioni, qua­lora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).

Presentazione domande “sport bonus

I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono be­neficiare del cre­dito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2026, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbli­che, devono presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul si­to https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine tempo­ra­le di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse di­spo­nibili.

Dal 15.10.2026 si aprirà una nuova “finestra” per la pre­sen­tazione delle domande.

Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del set­tore delle assicurazioni devono trasmettere in via te­le­matica all’Anagrafe tributaria:

  • i dati relativi all’anno 2025 riguardanti l’ammonta­re delle somme di denaro liquidate a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo;
  • utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID);
  • utilizzando il software di controllo e di preparazio­ne dei file reso disponibile gratuitamente dall’A­gen­zia delle Entrate.
  •  

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2026

Le persone fisiche non ob­bligate alla trasmis­sione tele­ma­tica possono presentare il modello REDDITI PF 2026 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati;
  • entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).

Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 pos­sono presentare presso un ufficio postale alcuni qua­­dri del mo­dello REDDITI PF 2026 (RM, RU e RS), per in­­di­care redditi o dati che non sono previsti dal mo­dello 730/2026.

Il quadro AC del modello REDDITI PF 2026 deve es­sere pre­sentato se non viene compilato il quadro K del mo­dello 730/2026.

In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via te­le­matica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abili­­­­tati;
  • entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).

Regolarizza­zione modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche che pre­sentano in Posta il modello RED­DI­TI PF 2026 possono regolarizzare, mediante il rav­­­­­ve­di­mento ope­roso, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichia­ra­zione RED­­DITI PF 2025 relativa al 2024;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti del 2025.

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

  • nell’anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un sett­imo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­­le san­­zioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

  • il versamento degli importi non ver­sati, degli in­te­res­si legali e delle san­zioni ridotte previste per le diver­se violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichia­ra­zioni inte­gra­tive.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2026 pos­­­­sono:

  • presentare presso un ufficio postale il modello RED­­DITI PF 2026 cui era obbligato il defunto;
  • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’in­fe­­dele pre­­­­­­sen­­ta­zione delle dichiarazioni relative al 2024 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versa­men­ti del 2025 e degli anni precedenti.

In alternativa, la presentazione della dichiarazione de­ve avve­nire in via telematica entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).

In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati“

Gli sportivi professionisti “impatriati”, con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono:

  • effettuare il versamento dell’apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il perio­do d’impo­sta precedente;
  • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presi­denza del Consiglio dei Ministri l’adesione al regime agevolato e la somma versata.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

Autocertifica­zione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2026

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vo­no pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­se­re escluse dal pagamento del canone RAI in bol­letta, con effetto per il se­condo semestre 2026, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da par­­te di alcun componente della famiglia ana­gra­fi­­ca, in alcuna delle abitazioni per le quali il di­chia­­­ran­­te è ti­to­­lare di utenza di fornitura di ener­gia elet­trica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente del­la famiglia anagrafica in alcuna delle abita­zio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­za di for­nitura di energia elettrica, di un appa­rec­chio te­le­vi­sivo ulteriore rispetto a quello per cui è sta­ta pre­­sentata una denunzia di cessazione del­l’ab­bo­namento ra­dio-te­le­visivo per “suggella­men­­­to”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­l’A­­gen­­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione, in plico raccomandato sen­­­­za busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via telema­ti­ca, di­ret­ta­mente o tramite un intermediario abi­li­tato, o tra­­mite po­sta elettronica certificata (PEC).

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di im­mobili con decorrenza inizio mese di giugno 2026 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con de­correnza inizio mese di giugno 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il mo­dello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Comunicazione contratti di locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali te­le­matici, devono comunicare in via telematica al­l’A­gen­­zia delle Entrate i dati:

  • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2025 da per­sone fisiche, al di fuori dell’esercizio di atti­vità d’im­­­­presa, comprese le sublocazioni e le con­­ces­sioni in go­di­­­mento a terzi a titolo oneroso da parte del comodata­rio;
  • per i quali non siano state operate ritenute.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal me­de­simo locatore, la comunicazione dei dati può es­sere effet­tuata in forma aggregata.

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che inter­ven­gono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di sog­gior­no e al con­tributo di soggiorno:

  • con riferimento all’anno 2025;
  • in via telematica, anche tramite un intermediario abi­litato;
  • utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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