PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di LUGLIO 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 15-07-2026
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-07-2026
Versamento rata saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2025 è avvenuto entro il 30.6.2026, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2026, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2025, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.
Ravvedimento acconto IMU 2026
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2026, la cui scadenza era il 16.6.2026, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
SCADENZE DEL 20-07-2026
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del:
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITTI SP 2026
Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2025
I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,8%.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026) e che entro il 20.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2026.
La comunicazione deve avvenire:
Le imprese esercenti l’attività di pesca professionale devono presentare, entro le ore 23.59, la domanda per ottenere il credito d’imposta relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività ittica (c.d. “naviglio peschereccio”), effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, al netto dell’IVA:
SCADENZA DEL 21-07-2026
Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:
La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2026.
SCADENZE DEL 23-07-2026
Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
SCADENZA DEL 27-07-2026
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di giugno 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
SCADENZA DEL 29-07-2026
Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2025
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 (modello IVA 2026).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
SCADENZE DEL 30-07-2026
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026
Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2025
I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2026 - 30.7.2026.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026) e che entro il 30.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Versamenti derivanti dai modelli 730/2026
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti derivanti dai modelli 730/2026
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
SCADENZE DEL 31-07-2026
Versamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli”
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023, che entro il 30.4.2026 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito INPS (c.d. “rottamazione-quinquies”), devono provvedere al versamento:
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 ultimati entro il 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, siano state presentate le previste comunicazioni preventive e sia stata comunicata dal GSE la nuova disponibilità di risorse, devono presentare l’apposita comunicazione di completamento:
Dichiarazioni e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2026 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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