PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di maggio 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA 15-05-2025
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
- i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
- in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di aprile 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2025.
La comunicazione non riguarda:
- le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
SCADENZE 16-05-2025
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2025;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento IVA primo trimestre 2025
- I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
- liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2025;
- versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
- I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
- liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2025;
- versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
- le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2025;
- le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di aprile 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
- in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
- applicarla in relazione all’intero anno 2025;
- presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024
Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
- della quinta e ultima rata mensile di pari importo;
- con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
- sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
- in relazione agli apparecchi e congegni installati a aprile 2025.
Contributi INPS artigiani e commercianti
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
- sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
- in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2025.
Rata premi INAIL
I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:
- dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025;
- con applicazione dei previsti interessi.
Versamento della “web tax” relativa al 2024
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024.
Sono tenute al versamento dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, con-giuntamente:
- un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro.
SCADENZA 22-05-2025
Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
- contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2025 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2025;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZLS2025” disponibile sul relativo sito internet;
- direttamente o tramite un soggetto incaricato.
il termine finale scade il 23.6.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.
SCADENZA 26-05-2025
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
- relativi al mese di aprile 2025, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di aprile 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-STAT presentano:
- i modelli relativi al mese di aprile 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA 30-05-2025
Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
- attestante le spese sostenute dall’1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZES UNICA AGRICOLA 2025” disponibile sul relativo sito internet;
- direttamente o tramite un soggetto incaricato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.
SCADENZE 31-05-2025
Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali
Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:
- posseduti al 31.10.2024;
- con effetto dall’1.1.2025.
Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare:
- per il 60%, entro il 30.11.2025;
- per il rimanente 40%, entro il 30.6.2026.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
SCADENZE 03-06-2025
Riapertura presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
Le imprese devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, qualora non sia già stata presentata entro il 31.10.2024;
- direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:
- entro la presente scadenza del 3.6.2025, in unica soluzione;
- oppure, ove possibile, in 3 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 3.6.2025, il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 4.6.2025.
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2025.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2025.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2025;
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
- alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;
- al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2025.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
SCADENZA 06-06-2025
Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche
Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:
- per richiedere il credito d’imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all’anno 2024;
- tramite la piattaforma DGCOL disponibile all’indirizzo http://doc.cultura.gov.it/.
Tuttavia, la presentazione delle richieste in esame non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d’imposta, che potrà essere autorizzato subordinatamente al perfezionamento del nuovo decreto ministeriale che disciplinerà il credito d’imposta in oggetto.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.