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PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2026

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di SETTEMBRE 2026

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 15-09-2026

Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2026 presentati dai con­tri­bu­en­­­ti dal 16.7.2026 al 31.8.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­tra­te i modelli 730/2026 e le schede per la de­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2026 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2026 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 16.7.2026 al 31.8.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2026, direttamente o tra­mi­te un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2026 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zio­ne dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abili­tato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Ravvedimento acconto IMU

I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2026, nonché relativi al saldo 2025 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 16.6.2026, con la sanzione ridotta del­l’1,39%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 30.6.2027;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le En­tra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di agosto 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
  •  
  • Credito d’imposta carburante-Autotrasporto

Termine ultimo per la presentazione delle domande rela­tive al credito d’imposta per il carburante del settore auto­trasporto ex art. 3 del DL 33/2026 e DM 28.8.2026.

SCADENZE DEL 16-09-2026

Versamento rata saldo IVA 2025

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­ra­zione per l’anno 2025 (modello IVA 2026):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.8.2026.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 30.6.2026;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).
  •  
  • Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­braio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026, non supera il limite di 100 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

  • Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ago­sto 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ago­sto 2026 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nu­te ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026 non supera 100 euro.

  1. Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le
  2. ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute
  3. operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2026 non è di almeno 500 euro.
  4.  
  5. Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
  •  
  • Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad agosto 2026.
  •  
  • SCADENZA DEL 18-9-2026
  •  
  • Rendicontazione per contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, ai fini dell’erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità profes­sionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025, sulla base delle domande presentate dal 20.10.2025 al 24.11.2025:

  • la relazione di fine attività, unitamente all’elenco dei partecipanti e alla prevista documentazione;
  • la rendicontazione dei costi sostenuti, dettagliata per singole voci;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2026@pec.it, specificando nell’oggetto “Rendicontazione corsi incentivo formazione professio­nale edizione 16”.
  •  
  • SCADENZA DEL 19-9-2026
  •  
  • Regolarizzazione versamento imposte da modello REDDITI 2026 e IRAP 2026

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in accon­to per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,8% era il 20.8.2026 (per effetto della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026), possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta del­l’1,25%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

  • se effettuato entro il 18.11.2026, comporta l’ap­­pli­cazione della sanzione ridotta dell’1,39%, ol­tre agli in­teressi legali;
  • se effettuato dopo il 18.11.2026 ed entro il 31.10.2027, comporta l’applicazione della san­zio­ne ridotta del 3,13%, oltre agli interessi le­gali.

Se entro il 20.8.2026 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 20.7.2026 per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%,per effetto della proroga di cui all’art. 1-sexies
    co. 1 - 2 del DL 63/2026;
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,39% (en­tro il 19.10.2026), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 19.10.2026 ed entro il 31.10.2027), oltre agli interessi legali.
  •  
  •  
  • SCADENZA DEL 25-9-2026
  •  
  • Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2025, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di agosto 2026, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di lu­glio e agosto 2026, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

  • La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la
  • soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomu­nitari di beni, a partire dagli
  • elenchi relativi al 2026.
  •  
  • SCADENZE DEL 29-9-2026
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  • Regolarizzazione versamento imposte da modelli redditi 2026 e IRAP 2026

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli RED­DITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2026, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2027;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
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  • Regolarizzazione adempimenti IMU

I soggetti che, entro il 30.6.2026, non hanno presen­tato la dichiarazione IMU relativa al 2025, ove ob­bli­ga­to­ria, possono rego­la­rizzare la violazione me­dian­te il rav­ve­­di­mento operoso:

  • presentando la dichiarazione omessa;
  • versando la sanzione ridotta di 5 euro.

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU re­lativa al 2025 e non è stata altresì versata l’IMU do­vuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali viola­zioni comporta:

  • la presentazione della dichiarazione omessa;
  • il versamento dell’IMU dovuta;
  • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
  •  
  • SCADENZE DEL 30-9-2026
  •  
  • Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2025:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’au­tore del Ministero della Cul­tu­ra;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla me­de­sima Direzione generale e corredata dalla even­tuale docu­mentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­­dirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/
    sportello-domande/
    (art. 4 del DM 23.4.2018).
  • Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
  •  
  • Presentazione modelli 730/2026 ad un professionista o CAF

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2026:

  • ad un professionista abilitato (dottore com­mer­cia­­lista, esperto contabile o consulente del lavo­ro), oppure ad un CAF-dipendenti;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (pre­­­­via delega) o del modello “ordinario” (even­­­­tual­mente già compilato);
  • unitamente alla documentazione di supporto (es. Cer­­tificazioni Uniche, fatture per oneri de­­du­ci­bili o detra­i­bili) per il rilascio del visto di con­for­mi­tà e alla sche­­da per la scelta della desti­na­zio­ne del­l’otto, del cin­­que e del due per mille del­l’IRPEF (modello 730-1).

Il modello 730/2026 può essere presentato con la mo­dalità “senza sostituto d’im­posta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

  • È possibile utilizzare il modello 730/2026 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti de­ceduti.
  •  
  • Presentazione modelli 730/2026 al sostituto d’imposta

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2026:

  • al sostituto d’imposta che ha comu­ni­cato, en­tro il 15.1.2026, l’intenzione di prestare assi­sten­za fi­sca­le diretta;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (pre­­­­­­via delega) o del modello “ordinario” già compi­­­­lato;
  • unitamente alla scheda per la scelta della desti­nazione dell’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (modello 730-1).
  •  
  • Presentazione diretta modelli 730/2026

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2026 direttamente in via telematica all’Agen­zia delle Entrate:

  • avvalendosi della dichiarazione precompilata;
  • unitamente alla scelta per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF.

Il modello 730/2026 può essere presentato diretta­men­te anche:

  • in forma congiunta;
  • con la modalità “senza sostituto d’im­posta” ancorché vi sia un sostituto d’imposta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

È inoltre possibile:

  • presentare il modello 730/2026 avvalendosi di una persona di fiducia;
  • utilizzare il modello 730/2026 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
  •  
  • Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2026 presentati dai contri­buen­­ti dall’1.9.2026 al 30.9.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­tra­te i modelli 730/2026 e le schede per la de­­­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2026 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.
  • La consegna al contribuente della copia della dichia­­­­razione deve comunque avvenire prima della sua
  • tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.
  •  
  • Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2026 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dall’1.9.2026 al 30.9.2026:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2026, direttamente o tra­mite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2026 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zio­ne dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

  • Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
  • (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­li­ta­to alla trasmissione telematica
  • o ad un uf­ficio postale.
  •  
  •  
  • Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione del­le liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre aprile-giugno 2026;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.
  • I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili,
  • invece presenta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione mensile effet­tuata nel trimestre.
  •  
  • Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare di­rettamente in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te, tra­­mite l’apposita applicazione disponibile sul rela­ti­vo si­to Internet, la dichiarazione per la costituzione del Grup­­po IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con ef­fetto a de­correre dal 2027.

  • Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2028.
  •  
  • Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entra­te la domanda di rimborso:

  • dell’IVA assolta in un altro Stato membro del­l’U­nio­­­ne europea in relazione a beni e servizi ivi ac­qui­stati o importati nel 2025;
  • in via telematica.
  •  
  • Rimborsi IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la do­man­da di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2025:

  • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati co­mu­­nitari, al soggetto competente del proprio Sta­­to, in via telematica;
  • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Nor­­ve­gia o Israele, al Centro operativo di Pescara del-
    ­l’A­­­gen­zia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
  •  
  • Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali

I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

  • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importa­zio­ni di beni effettuati in Italia;
  • relativa all’anno 2025.
  •  
  • Dichiarazione e versamento IVA regime “ IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ago­sto 2026 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.
  • Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di immobili con decorrenza inizio mese di set­tem­bre 2026 e al paga­mento della rela­tiva im­po­sta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zione con de­correnza inizio mese di settembre 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

  • Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.
  •  
  • Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre aprile-giugno 2026.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fat­ture e Cor­rispettivi”.

  • Qualora l’importo dovuto dei trimestri gen­naio-marzo e apri­le-giugno 2026 sia com­plessivamente
  • inferio­re a 5.000 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2026.
  •  
  • “Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2025 pos­so­no re­go­la­riz­zare gli omessi, tardivi o incompleti adem­pi­men­­ti pre­visti:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • mediante la presentazione delle domande di iscri­­zio­ne negli elenchi;
  • con il versamento della sanzione di 250 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
  •  
  • Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

I soggetti che intendono procedere:

  • all’assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • alla trasformazione agevolata in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;

di cui all’art. 1 co. 35 - 40 della L. 199/2025 devono porre in essere le relative operazioni entro il 30.9.2026.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60% entro il 30.9.2026;
  • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
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  • Recupero ICI 2006-2011 enti non commerciali

Gli enti non commerciali per i quali ricorrono le condizioni individuate dall’art. 16-bis del DL 131/2024 devono pre­sentare l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011.

  • Le somme relative al recupero (salvo che sussistano le condizioni di esonero dal versamento, ai sensi dell’art. 16-bis co. 2 del DL 131/2024) devono essere versate en­tro il 30.10.2026.
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  • Tax credit carburante imprese agricole

Le imprese agricole che intendono beneficiare del credito per il carburante di cui all’art. 8-ter del DL38/2026 devo­no presentare domanda all’AGEA, utilizzando il modello di domanda allegato alle istruzioni operative, esclusiva­mente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima.

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Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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