PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di SETTEMBRE 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 15-09-2026
Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 16.7.2026 al 31.8.2026:
- consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
- comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 16.7.2026 al 31.8.2026:
- consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Ravvedimento acconto IMU
I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2026, nonché relativi al saldo 2025 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2026, con la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
- va effettuato entro il 30.6.2027;
- comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
- i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
- in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di agosto 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2026.
La comunicazione non riguarda:
- le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
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- Credito d’imposta carburante-Autotrasporto
Termine ultimo per la presentazione delle domande relative al credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026 e DM 28.8.2026.
SCADENZE DEL 16-09-2026
Versamento rata saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026):
- la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026;
- la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026;
- la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026;
- la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi:
- la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026;
- la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026;
- la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).
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- Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2026;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026, non supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
- Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
- le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2026;
- le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026 non supera 100 euro.
- Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle
- ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute
- operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2026 non è di almeno 500 euro.
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- Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
- in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
- applicarla in relazione all’intero anno 2026;
- presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
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- Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
- sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
- in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2026.
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- SCADENZA DEL 18-9-2026
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- Rendicontazione per contributi formazione autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, ai fini dell’erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025, sulla base delle domande presentate dal 20.10.2025 al 24.11.2025:
- la relazione di fine attività, unitamente all’elenco dei partecipanti e alla prevista documentazione;
- la rendicontazione dei costi sostenuti, dettagliata per singole voci;
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2026@pec.it, specificando nell’oggetto “Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 16”.
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- SCADENZA DEL 19-9-2026
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- Regolarizzazione versamento imposte da modello REDDITI 2026 e IRAP 2026
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,8% era il 20.8.2026 (per effetto della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
- se effettuato entro il 18.11.2026, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali;
- se effettuato dopo il 18.11.2026 ed entro il 31.10.2027, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 20.8.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
- con riferimento alla scadenza del 20.7.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%,per effetto della proroga di cui all’art. 1-sexies
co. 1 - 2 del DL 63/2026;
- applicando la sanzione ridotta dell’1,39% (entro il 19.10.2026), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 19.10.2026 ed entro il 31.10.2027), oltre agli interessi legali.
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- SCADENZA DEL 25-9-2026
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- Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
- relativi al mese di agosto 2025, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di agosto 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
- i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
- La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la
- soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli
- elenchi relativi al 2026.
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- SCADENZE DEL 29-9-2026
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- Regolarizzazione versamento imposte da modelli redditi 2026 e IRAP 2026
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
- va effettuato entro il 31.10.2027;
- comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
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- Regolarizzazione adempimenti IMU
I soggetti che, entro il 30.6.2026, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2025, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:
- presentando la dichiarazione omessa;
- versando la sanzione ridotta di 5 euro.
Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2025 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:
- la presentazione della dichiarazione omessa;
- il versamento dell’IMU dovuta;
- la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
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- SCADENZE DEL 30-9-2026
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- Presentazione domande credito d’imposta per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2025:
- alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura;
- da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
- mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/
sportello-domande/ (art. 4 del DM 23.4.2018).
- Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
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- Presentazione modelli 730/2026 ad un professionista o CAF
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026:
- ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;
- avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” (eventualmente già compilato);
- unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).
Il modello 730/2026 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
- È possibile utilizzare il modello 730/2026 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
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- Presentazione modelli 730/2026 al sostituto d’imposta
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026:
- al sostituto d’imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2026, l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;
- avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato;
- unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).
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- Presentazione diretta modelli 730/2026
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- avvalendosi della dichiarazione precompilata;
- unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Il modello 730/2026 può essere presentato direttamente anche:
- in forma congiunta;
- con la modalità “senza sostituto d’imposta” ancorché vi sia un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
È inoltre possibile:
- presentare il modello 730/2026 avvalendosi di una persona di fiducia;
- utilizzare il modello 730/2026 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
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- Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.9.2026 al 30.9.2026:
- consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
- comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
- La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua
- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
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- Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.9.2026 al 30.9.2026:
- consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
- Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
- (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
- o ad un ufficio postale.
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- Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2026;
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
- I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili,
- invece presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
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- Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA
Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2027.
- Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2028.
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- Rimborso IVA assolta all’estero
I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:
- dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2025;
- in via telematica.
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- Rimborsi IVA ai soggetti non residenti
I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2025:
- se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;
- se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara del-
l’Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
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- Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali
I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:
- sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia;
- relativa all’anno 2025.
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- Dichiarazione e versamento IVA regime “ IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
- Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
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- Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
- alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;
- al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2026.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
- Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
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- Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2026.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
- Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026 sia complessivamente
- inferiore a 5.000 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2026.
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- “Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF
I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2025 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:
- in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
- mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi;
- con il versamento della sanzione di 250 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
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- Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
I soggetti che intendono procedere:
- all’assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- alla trasformazione agevolata in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
di cui all’art. 1 co. 35 - 40 della L. 199/2025 devono porre in essere le relative operazioni entro il 30.9.2026.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
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- Recupero ICI 2006-2011 enti non commerciali
Gli enti non commerciali per i quali ricorrono le condizioni individuate dall’art. 16-bis del DL 131/2024 devono presentare l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011.
- Le somme relative al recupero (salvo che sussistano le condizioni di esonero dal versamento, ai sensi dell’art. 16-bis co. 2 del DL 131/2024) devono essere versate entro il 30.10.2026.
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- Tax credit carburante imprese agricole
Le imprese agricole che intendono beneficiare del credito per il carburante di cui all’art. 8-ter del DL38/2026 devono presentare domanda all’AGEA, utilizzando il modello di domanda allegato alle istruzioni operative, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.