Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2022

PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di novembre 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 07-11-2022

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2021:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’au­tore del Ministero della Cul­tu­ra;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla me­de­sima Direzione generale e corredata dalla even­tuale documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile al­l’in­­­dirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/ spor­tello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

SCADENZE DEL 10-11-2022

Consegna modelli 730/2022 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che pre­sta­no as­sistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2022 integrativi, devono consegnare al contri­buen­­­te la copia del:

  • modello 730/2022 integrativo elaborato;
  • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Trasmissione telematica modelli 730/2022 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che presta­no assistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2022 integrativi, devono trasmettere in via tele­ma­tica all’A-gen­zia delle Entrate:

  • i modelli 730/2022 integrativi elaborati;
  • la comunicazione dei risultati con­tabili dei mo­delli 730/2022 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell’effettua­zione dei con­gua­gli in capo al con­tri­buente.

SCADENZA DEL 14-11-2022

Presentazione domande credito d’imposta per distribuzione quotidiani e periodici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono pre­sentare la domanda per la concessione del credito d’im­­posta del 30% sulle spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite:

  • in via telematica, al Dipartimento per l’informa­zio­ne e l’editoria della Presiden­za del Consiglio dei Ministri;
  • mediante la procedura disponibile nel­l’area riser­vata del portale impresainungiorno.gov.it.

Non ri­le­­­va l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­­de.

SCADENZE DEL 15-11-2022

Rivalutazione partecipazioni non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono partecipazioni non quo­ta­te al­l’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 14% sia per le parte­ci­pa­zio­ni “qualificate”che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­­­merciali, che pos­sie­dono terreni agricoli o edifi­ca­bi­li al­l’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abili­tato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva del 14% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione all’1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva dell’11%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.

Rivalutazione all’1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020.

Presentazione domande contributi a fondo perduto industria conciaria

Le imprese operanti nell’industria conciaria e facenti parte dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto pos-sono iniziare a presentare a Invitalia, dalle ore 10.00, le domande:

  • di accesso ai contributi a fondo perduto previsti per il sostegno dell’industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, in relazione alle spese ammissibili per determinati progetti di investimento;
  • in via telematica, mediante l’apposita procedura informatica disponibile nella sezione “Fondo a sostegno dell’industria conciaria” del relativo sito Internet (invitalia.it).

Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­mande.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

SCADENZE DEL 16-11-22

Domande contributi investimenti  autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al secondo pe­riodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con eliminazione dei vei­co­li più obsoleti, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 459 e del DM 12.4.2022;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo in­vestimenti2022@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 22.8.2022;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 21.9.2022.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ot­to­bre 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ot­to­­bre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­­le ri­te­­nute operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre e ot­tobre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni ( 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

  • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 22.8.2022.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2022;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­ri­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni ( 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Versamento IVA 3° trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settem­­­bre 2022;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla comunicazione dell’avve­nuta ese­­cu­zione del­­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Versamento IVA 3° trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e sub­for­­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settem­­­bre 2022;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­ni­­male di red­­­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre lu­glio-set­tem­­bre 2022.

Le informazioni per il versamento della contribu­zione do­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­ziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quar­­ta e ultima rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;
  • con applicazione dei previsti interessi.

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID-19

I soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, de­vono effettuare i versamenti:

  • relativi alle ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e all’IVA, che scadevano nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, che erano stati sospesi per l’emer­genza da COVID-19:
  • in un’unica soluzione;
  • senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad ottobre 2022.

SCADENZA DEL 20-11-2022

Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editrici

del Consiglio dei Ministri; Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono pre­sentare la domanda per il riconoscimento del credito d’im­­posta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisizione di servizi digitali:

  • in via telematica, al Dipartimento per l’informa­zio­ne e l’editoria della Presiden­za
  • attraverso la procedura disponibile nel­l’area riser­vata del portale impresainungiorno.gov.it.

SCADENZE DEL 21-11-2022

Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi ucraina

Le imprese operanti nel settore della ristorazione (codici ATECO 56.10, 56.21 e 56.30) devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

  • la dichiarazione attestante l’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel Registro nazionale aiuti (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024;
  • al fine di ricevere il contributo a fondo perduto per sostenere la ripresa e la continuità dell’at­tività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza dei previsti requisiti;
  • mediante la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Regolarizzazione versamento imposte dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 22.8.2022, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

  • va effettuato entro il 30.11.2023;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2022, per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • entro il 30.11.2023;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli inte­ressi legali.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o ef­fet­tuato in ma­niera in­sufficiente i versamenti delle som­­­me dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggio­ra­zione dello 0,4% era il 22.8.2022, pos­sono rego­larizzare le viola­zio­ni appli­cando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

  • va effettuato entro il 30.11.2023;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

SCADENZA DEL 25-11-2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di ottobre 2022, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di ottobre 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di ottobre 2022, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di pre­sentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

SCADENZA DEL 28-11-2022

Revoca effetti fiscali della rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa e che, al 29.9.2022, hanno perfezionato l’opzione per la rivaluta­zione, il riallineamento o l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta devono presentare la dichia­ra­­zione integrativa relativa al modello REDDITI 2021, al fine di:

  • revocare gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento operati nel bilancio 2020, oppure il solo affrancamento della riserva in sospensione d’imposta;
  • richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva precedentemente versata oppure optare per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

La revoca è consentita anche ai soggetti dei settori al­berghiero e termale che hanno effettuato la rivaluta­zione con imposta sostitutiva del 3% ma avevano i re­quisiti per la rivalutazione gratuita.

SCADENZE DEL 30-11-2022

Presentazione autodichiara­zione aiuti di Stato COVID-19

I soggetti che hanno be­neficiato delle misure di aiuto per l’e­mer­gen­za COVID-19 devono presentare all’A­gen­­zia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.

L’autodichiarazione va presentata:

  • mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet del­l’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della defini­zione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta in cor­so al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.11.2022, l’au­to­dichia­ra­zione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle som­me dovute o della prima rata.

Entro il termine in esame è possibile restituire volon­ta­riamente gli importi eccedenti i limiti dei previsti mas­simali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti.

Remissione“in bonis” adempimenti per le opzioni relative alle detrazioni edilizie

I contribuenti e gli amministratori di condominio pos­sono effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferi­mento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue delle spese sostenute nel 2020:

  • presentando la prevista comunicazione all’A­gen­zia delle Entrate, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • a condizione che non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • versando la sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

Termine presentazione istanze per la “super-ACE”

Le società di capitali, gli enti commerciali, gli im­pren­di­tori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, devono presentare all’A­genzia delle Entrate, se non già effettuata, l’apposita comuni­ca­zione:

  • per il riconoscimento del credito d’im­posta corrispondente al rendimento nozionale del 15% sugli incrementi di capitale proprio (es. versamenti in denaro, rinunce a crediti, accantonamento di uti­li a riserva) intervenuti nel periodo d’imposta 2021 (c.d. “super-ACE”);
  • utilizzando il modello approvato;
  • in via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato.

L’invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credit

d’imposta sono condizioni necessarie per il suo utilizzo in com­pen­sa­zione nel modello F24.

Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi Ucraina

Le piccole e medie imprese italiane, diverse da quelle agricole, della silvicoltura e della pesca, devono pre­sen­tare, entro le ore 12.00, le domande di contributo a fondo perduto:

  • a seguito delle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che hanno determinato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dal­l’in­ter­ruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento;
  • in presenza dei previsti requisiti;
  • tramite la piattaforma on line disponibile sul sito di Invitalia.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Presentazione domande indennità del “Buono Fiere”

Le imprese con sede operativa in Italia devono inviare in via telematica, entro le ore 17.00, le domande:

  • di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle ma­nifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, oggetto di concessione del “Buono fiere”;
  • tramite l’apposita procedura informatica disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in pro­gramma nel mese di dicembre 2022, la dichiara­zio­ne di avvenuta partecipazione deve essere presentata entro il 31.1.2023, pena la revoca dell’agevolazione.

Presentazione domande indennità una tantum

I professionisti iscritti alle Casse professionali di previ­denza e assistenza e i lavoratori autonomi e i profes­sionisti iscritti alle Gestioni INPS, in possesso dei pre­visti requisiti, devono presentare all’ente previ­denziale di iscrizione la domanda:

  • di concessione dell’indennità una tantum di 200,00 euro e dell’eventuale integrazione di 150,00 euro;
  • secondo le modalità stabilite dall’ente stesso.

Trasmissione telematica delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­­­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­ci­­den­te con l’anno solare devono presentare in via tele­ma­tica, direttamente o avvalendosi degli in­ter­me­­diari abi­litati:

  • il modello REDDITI 2022;
  • il modello IRAP 2022 (se soggetti passivi IRAP).

Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2022 devono presentare in via telematica:

  • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2022; il qua­dro AC del modello REDDITI PF 2022 deve es­sere pre­sen­tato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2022;
  • direttamente o avvalendosi degli intermediari a­bi­­li­ta­ti.

Spedizione modello REDDITI PF 2022 dall’estero

Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’im­presa o di lavoro autonomo, in alternativa alla tra­smis­­sione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2022:

  • in forma cartacea;
  • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF

Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presen­ta­zio­ne della dichiarazione dei redditi possono pre­sen­­ta­re le schede per la destinazione:

  • del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico;
  • del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scien­ti­fi­ca e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria;
  • dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione reli­gio­sa riconosciuta.

La presentazione può avvenire:

  • direttamente in via telematica, o avvalendosi de­gli intermediari abilitati;
  • oppure mediante consegna ad un ufficio posta­le.

Trasmissione telematica quadro VO

I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, eso­nerati dal­­l’ob­bli­go di presentazione della dichia­razione IVA, devono pre­sen­tare il quadro VO:

  • in allegato al­la dichiarazione dei redditi;
  • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abi­li­ta­ti.

Trasmissione telematica modello CNM

La società o ente consolidante, con periodo d’impo­sta co­in­­cidente con l’anno solare, deve presen­tare in via te­le­matica il modello CNM 2022:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­li­ta­ti;
  • in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2022.

Opzione per il consolidato fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’esercizio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2022;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2022.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­ca­ta con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasfor­ma­zio­ni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

  • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
  • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.

Opzione per la trasparenza fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te l’esercizio dell’opzione tri­en­­na­le per il re­gime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2022;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2022.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si in­tende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di vali­dità del­­l’op­zione.

Opzione per la “tonnage tax”

Le imprese marittime con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­den­te con l’anno solare devono comunicare all’A­gen­­zia del­le Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la de­ter­mi­nazione forfe­taria della base imponibile deri­van­te dal traffico interna­zionale delle navi (c.d. “ton­nage tax”), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2022;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2022.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni co­­municano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun decennio di va­lidità del­­l’op­zione.

Opzione pere la determinazione dell’IRAP in base al bilancio

Gli imprenditori individuali e le società di persone com­merciali, in contabilità ordinaria, devono comu­ni­ca­re al­l’Agen­zia delle Entrate l’esercizio dell’op­zio­ne trien­na­le per la determinazione del va­lore della pro­du­zione netta secondo le regole proprie delle so­cietà di capitali e de­gli enti com­mer­ciali (risul­tanze del bilancio d’eser­cizio), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2022;
  • nell’ambito del modello IRAP 2022.

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da tra­sfor­mazioni comunicano l’esercizio dell’opzione tra­smet­­­­­­­ten­­do in via telematica all’Agenzia delle En­trate l’ap­­­po­sito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità del­­l’op­zione.

Regolarizzazione modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­ci­­­den­te con l’anno solare, che presentano i mo­del­­li RED­DITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022 in via tele­ma­tica entro il 30.11.2022, pos­sono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­di­men­to ope­ro­so, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione delle dichia­ra­zioni REDDI­TI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021, re­la­tive al 2020;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti del 2021.

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­messe:

  • nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­­le sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

  • il versamento degli importi non ver­sati, degli in­teres­si legali e delle san­zioni ridotte previste per le diver­se violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichia­ra­zioni inte­gra­tive.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022:

  • devono presentare in via telematica i modelli RED­DITI 2022 e IRAP 2022 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedi­men­to ope­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­fe­­­de­le presen­tazione delle dichiarazioni re­la­­tive al 2020 e agli anni precedenti e gli omes­si, insuf­fi­cien­ti o tardivi versa­men­ti del 2021 e degli anni prece­denti.

Registro beni ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la com­pilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via tele­­matica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

  • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, so­prav­ve­nien­­­­­ze attive, minusvalenze, sopravve­nienze pas­­­­­­­si­­ve, perdite di beni strumentali, one­ri di utilità socia­le, ammortamenti, ac­can­to­na­menti di quie­scen­za e previdenza, ecc.);
  • il valore delle rimanenze, raggruppate in cate­go­rie omogenee per natura e per valore.

Remissione “in bonis”

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, possono regolarizzare le omesse co­­mu­ni­cazioni o gli altri adempimenti di natura formale, ne­ces­sari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

Versamenti rate sospese della “rottamazione delle cartelle”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”), devono effettuare il ver­sa­men­to delle rate in scadenza nel 2022, che erano state sospese a seguito dell’emer­genza epidemiologica da COVID-19.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono ef­fet­tua­re il versamento della rata delle im­po­ste sosti­tutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­lan­cio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019 e/o al 31.12.2020;
  • l’affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del se­condo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, rela­tivo:

  • all’IRPEF;
  • alla ce­dolare secca sulle locazioni;
  • all’imposta sosti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­­buenti minimi” ex 27 del DL 98/2011;
  • all’imposta sosti­tutiva del 15% o 5% per i con­tri­­buenti rientranti nel regime fiscale for­fet­tario ex 190/2014;
  • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
  • all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);
  • all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie al­­l’este­ro);
  • all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il ma­teriale pornografico e di incitamento alla vio­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”).

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti contribuenti INPS da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o com­­­mercianti dell’INPS devono effettuare il versa­men­­­to del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2022, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per­ l’an­no 2021, eccedente il minimale di reddito sta­bi­­lito per l’an­no 2022, nei limiti del previsto massi­male.

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei con­tributi dovuti per l’anno 2022, pari al 40%, cal­co­lati sul red­dito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2021, nei limiti del previsto massimale.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamenti acconti imposte da modello REDDITI SP 2022

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto, do­­vuto per l’anno 2022:

  • dell’addizionale sul reddito ri­guar­dante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;
  • dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie al­­l’este­ro.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamenti acconti imposte da modello REDDITI SC 2022 ed ENC 2022

I soggetti IRES, con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del se­con­­­do o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, rela­tivo:

  • all’IRES;
  • alla maggiorazione IRES prevista per le so­cietà “di comodo”;
  • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
  • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il ma­­­teriale pornografico e di incitamento alla vio­­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
  • all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie al­­l’este­ro.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare de­vono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2022.

Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche eser­centi attività commerciali o professionali non sono più soggetti passivi IRAP e quindi non sono più dovuti ver­samenti in acconto.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Trattenuta acconti da 730/2022

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2022, i sostituti d’imposta devono trat­te­ne­re, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il se­con­do o unico acconto, dovuto per il 2022, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.

Versamento saldo prelievo straordinario per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono effet­tua­re il versamento del saldo, pari al 60%, del prelievo stra­or­dinario del 25% per l’anno 2022, sulla base dell’in­cremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, rife­rito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispet­to al saldo del periodo dal­l’1.10.2020 al 30.4.2021.

Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

  • pari o superiore al 10%;
  • superiore a 5.000.000,00 di euro.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre luglio-settembre 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’im­posta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2022, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in pre­ce­denza.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre luglio-settembre 2022;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presen­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione mensile ef­fet­tuata nel trimestre.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di otto­bre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di no­­vem­bre 2022 e al pagamento della relativa im­posta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di novembre 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

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