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PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2023

PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di marzo 2023

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  13-03-2023

Presentazione domande contributo carburanti autobus secondo quadrimestre 2022

Le imprese che svolgono servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, non soggette a obblighi di servizio pubblico, devono presentare, entro le ore 12.00, la domanda per ottenere il contributo per l’acquisto, nel secondo quadrimestre 2022, del carburante destinato all’alimentazione dei mezzi:

  • al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite il soggetto gestore CONSAP spa;
  • in via telematica, tramite la specifica piattaforma https://carburantebus2022.consap.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante i dati dell’impresa e degli autobus.

Alla domanda devono essere allegate la copia delle fatture o di altra documentazione attestante l’acquisto dei car­buranti.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZE DEL  15-03-2023

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al secondo pe­riodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.in­vestimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 28.4.2023; rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

Presentazione domande bonus edicole

Le persone fisiche che esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda per ottenere il bonus una tantum per le attività di sviluppo svolte nel 2022:

  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti, le attività svolte e le spese sostenute.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

Presentazione domande credito d’imposta per l’attività fisica adattata

Le persone fisiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 per lo svolgimento di “attività fisica adattata”, al fine di fruire del previsto credito d’imposta;
  • utilizzando l’apposito modello approvato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet;
  • direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;

gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE DEL  16-03-2023

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2022:

  • utilizzando il modello “ordinario” della “Certifica­zio­­ne Uni­ca 2023”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di la­vo­ro di­pendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di la­vo­ro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi di­ver­­­­­­si e delle locazioni brevi.

Possono essere inviate dopo il 16.3.2023 ed entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2023 (31.10.2023) le certificazioni che non con­ten­­gono dati da uti­­liz­­zare per l’elaborazione dei mo­delli 730/2023 e REDDITI PF 2023 pre­com­­pi­lati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguar­danti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’eser­ci­zio abituale di arti o professioni;
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per con­trat­ti di appalto;

i redditi esenti.

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2023

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2023.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­li­­tati.

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele­ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del mo­dello “ordinario” della “Certificazione Uni­ca 2023”.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

Certificazione redditi da lavoro

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri occa­sionali, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2022:

  • delle somme e valori corrisposti;
  • delle ritenute operate;
  • delle detrazioni d’imposta effettuate;
  • dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della “Certificazione Unica 2023”, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

Se la certificazione relativa al 2022 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2022” (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2022), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova “Certificazione Unica 2023”.

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2022, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute d’acconto operate.

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta so­stitutiva.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021).

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2022.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2022, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
  • delle ritenute operate.

Comunicazione crediti d’imposta energia elettrica, gas e carburanti non ancora utilizzati

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’im­porto dei crediti maturati nel 2022, se non sono ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi.

La comunicazione deve essere effettuata anche:

  • dalle imprese agricole e della pesca, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022;
  • dalle imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agro meccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) 2022.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’A­gen­zia delle Entrate;
  • in via telematica, direttamente o tramite un inter­mediario abilitato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia;
  • per i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita IVA, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

In mancanza di comunicazione si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2022, per il pagamento delle spese per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edi­li­zio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;
  • gli interventi di riqualificazione energetica de­­gli edifici, che danno diritto alla prevista de­tra­zio­ne IRPEF/IRES.

Trasmissione dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, diret­tamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2022 degli interessi passivi e oneri accessori;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

  • i dati relativi all’anno 2022 dei premi di assicu­ra­zione detraibili (es. contratti sulla vita, causa mor­­te e contro gli infortuni);
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2022 dei contributi previ­den­­­ziali ed assisten­ziali;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi ai contributi di previdenza com­ple­mentare versati nell’anno 2022, senza il tramite del sostituto d’imposta;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sanitarie rimborsate nell’an­no 2022, com­­­prese quelle sostenute ne­gli anni prece­den­ti, per effetto dei contributi versati;
  • ai contributi versati nell’anno 2022, diretta­men­te o tramite un sog­getto diverso dal so­sti­tuto d’im­po­sta.

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­na­grafe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

  • l’ammontare delle spese funebri sostenute in di­pen­denza della morte di persone nell’an­no 2022, con riferimento a ciascun decesso;
  • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte­statari del documento fiscale.

Trasmissione dati spese asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­cevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

  • alle spese sostenute dai genitori nel 2022, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’a­silo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;
  • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2022, con rife­rimento a ciascun iscritto all’a­silo nido.

Trasmissione dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati:

  • delle spese scolastiche detraibili, versate nell’an­no 2022 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;
  • in relazione a ciascuno studente.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2022, non contenuti nella Certificazione Unica.

Trasmissione spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2022 delle spese uni­ver­­si­ta­­rie sostenute, al netto dei relativi rim­borsi e con­tributi;
  • con riferimento a ciascuno studente.

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

  • i dati dei rimborsi delle spese univer­sitarie ero­­ga­ti nell’anno 2022;
  • con riferimento a ciascuno studente.

Trasmissione dati erogazioni liberali

Le ONLUS, le associazioni di promozione so­ciale, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o della ri­cer­ca scien­tifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2022 da persone fisiche ed effettuate tramite ban­­­­­ca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2022, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è sta­ta effettuata la restituzione.

Trasmissione dati spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

  • i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel 2022, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva;
  • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’E­co­nomia e delle Finanze.

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di do­ta­­zione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • dal numero dei libri e registri;
  • dalle relative pagine.

Versamento saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro il 30.6.2023, maggiorando le somme da ver­sare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • oppure entro il 31.7.2023 (poiché il 30.7.2023 cade di domenica), maggiorando le som­me da versare, comprensive della suddetta mag­gio­ra­zio­ne, del­l’ul­­te­riore maggiorazione dello 0,4%.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­ne degli inte­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­­vanti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di febbraio 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di feb­bra­io 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio e feb­bra­­io 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati pri­ma del 1º marzo.

SCADENZA DEL 22-03-2023

Comunicazione cessione crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al 3 trimestre 2022

Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’at­tività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022:

  • sulla base del modello approvato dal relativo provv. 26.1.2023 n. 24252;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel ri­spetto delle previste specifiche tecniche;
  • tramite il soggetto che rilascia il visto di conformità

SCADENZA DEL 27-03-2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di febbraio 2023, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gen­na­io e febbraio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-03-2023

 Variazione richiesta di rimborso in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2022 e IRAP 2022, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.

Presentazione domande credito d’imposta per sistemi di accumulo energia elettrica

Le persone fisiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, al fine di fruire del previsto credito d’imposta;
  • utilizzando l’apposito modello approvato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet;
  • direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZE DEL 31-03-2023

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli inter­mediari devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2021 e 2020, relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esi­stenti;
  • efficientamento energetico;
  • adozione di misure antisismiche;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei vei­coli elettrici;
  • superamento delle barriere architettoniche.

Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio devono co­municare in via te­le­matica all’Agenzia delle Entrate, di­rettamente o tra­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2022 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del pa­tri­mo­nio edi­li­zio, di recupero o restauro delle facciate, di riqualificazione energe­tica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di si­ste­mazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effet­tuati sulle parti co­muni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettro­dome­­stici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im­mo­bile oggetto di ristrutturazione.

Adesione al ravvedimento operoso “speciale”

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguar­danti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

A tali fini, entro il 31.3.2023:

  • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate trimestrali di pari importo;
  • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute.

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

  • le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
  • le violazioni formali.

In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche defini­zio­ni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Definizione delle irregolarità formali

I soggetti che hanno com­messo irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la cor­respon­sio­ne di una som­­ma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inos­ser­vanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla de­terminazione della base imponibile e dell’im­­posta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.

A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

  • delle rate successive alla prima relative alle som­me dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute all’1.1.2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali, scaduti all’1.1.2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

La regolarizzazione dei suddetti pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.

A tali fini, entro il 31.3.2023 deve essere effettuato il versamento:

  • del totale delle somme dovute;
  • oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo.

Versamento conguaglio prelievo straordinario 2022 per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico e il cui volume d’affari dell’anno 2021 deriva per almeno il 75% dalle previste attività, devono effet­tua­re il versamento del conguaglio del prelievo stra­or­dinario del 25% per l’an­no 2022, sulla base dell’in­cremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, rife­rito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispet­to al saldo del periodo dal­l’1.10.2020 al 30.4.2021, se l’importo del contributo dovuto è superiore a quanto già versato (o che doveva essere versato).

Resta fermo che il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

  • pari o superiore al 10%;
  • superiore a 5.000.000,00 di euro.

Se l’importo già versato è invece superiore a quello dovuto, l’eccedenza può essere utilizzata in compensazione nel modello F24, a partire dal 31.3.2023.

Modello “EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • se nell’anno 2022 sono intervenute variazioni ri­spet­to a quanto già comunicato;
  • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei con­­tributi.

La presentazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­l­i­tati.

Presentazione domande “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comu­nicazione:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati o da effettuare nel­l’an­no 2023;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2022.

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2022 devono presen­tare la domanda:

  • per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2022, relativi alla quotazione;
  • al Ministero dello Sviluppo economico, all’in­­di­riz­­zo PEC div07@pec.mise.gov.it, uti­liz­zan­do l’apposito modulo e allegando la pre­vi­sta documentazione.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2022:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Pre­si­den­za del Consiglio dei Ministri, all’in­dirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it;
  • comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli inter­venti di ristrutturazione realizzati.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di mar­zo 2023 e al pagamento della relativa im­posta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con de­correnza inizio mese di marzo 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime.

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Dichiarazione per la “Tobin Tax”

I contribuenti che, nel 2022, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”;
  • in via telematica.

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

Presentazione domande per “bonus chef”

Le persone fisiche devono presentare, entro le ore 15.00, l’istanza per accedere al credito d’imposta previsto per i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (c.d. “bonus chef”):

  • in relazione alle spese ammissibili all’agevolazio­ne sostenute nel 2022;
  • esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile dal sito internet del Ministero delle Im­prese e del Made in Italy (mise.gov.it);
  • utilizzando l’apposito modello approvato;
  • allegando la documentazione richiesta (es. titoli giustificativi delle spese sostenute).

Non rileva l’ordine temporale di presentazione delle istanze.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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