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PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2025

PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di maggio 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA 15-05-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ricevuti nel mese di aprile 2025 o ad opera­zioni effet­tuate nel mese di aprile 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­razione.

SCADENZE 16-05-2025

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine succes­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta esecu­­zione del­la prestazione di servizi.

Versamento IVA primo trimestre 2025

  1. I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:
  2. liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2025;
  3. versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­trat­­ti di su­b­for­­nitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia sta­to pat­tuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla co­­municazione dell’avve­nu­ta ese­cu­zione del­la presta­zione di servizi.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

  • I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per na­­tura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor­ni­to­ri) de­vo­no:
  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2025;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­te­res­si.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­­tro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­vante dal­la dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono ver­­sa­re la ter­za rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di aprile 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2025 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­mila­ti.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di gennaio, feb­bra­­io, marzo e aprile 2025 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di aprile 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

  • della quinta e ultima rata mensile di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a aprile 2025.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­vertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfetari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad aprile 2025.

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la se­con­da rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025;
  • con applicazione dei previsti interessi. 

Versamento della “web tax” relativa al 2024

I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024.

Sono tenute al versamento dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, con-giuntamente:

  • un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro;
  • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro. 

SCADENZA 22-05-2025

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)

Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2025 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2025;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZLS2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

il termine finale scade il 23.6.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.

SCADENZA 26-05-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di aprile 2025, in via obbliga­toria o fa­coltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di aprile 2025, hanno su­­pe­ra­to la so­­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA-STAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di aprile 2025, apposi­ta­men­­­te contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­ta­ti­va;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA 30-05-2025

Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

  • attestante le spese sostenute dall’1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZES UNICA AGRICOLA 2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.

SCADENZE 31-05-2025

Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali possono avvalersi della fa­col­tà di estromissione agevolata dall’ambito imprendito­riale dei beni immobili strumentali:

  • posseduti al 31.10.2024;
  • con effetto dall’1.1.2025.

Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il lo­ro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella mi­sura dell’8%, da versare:

  • per il 60%, entro il 30.11.2025;
  • per il rimanente 40%, entro il 30.6.2026.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­­sione.

SCADENZE 03-06-2025

Riapertura presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese devono presentare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate:

  • l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’im­posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente uti­liz­zati in compensazione, qualora non sia già stata presentata entro il 31.10.2024;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

  • entro la presente scadenza del 3.6.2025, in unica soluzione;
  • oppure, ove possibile, in 3 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 3.6.2025, il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 4.6.2025.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2025.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2025.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle li­qui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la di­chia­ra­zione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle En­trate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­me­stre gen­naio-marzo 2025;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per cia­­scun trimestre; quelli men­sili, invece, presentano più mo­­­­duli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel tri­me­stre.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di im­­mobili con decorrenza inizio mese di mag­gio 2025 e al pa­ga­mento della relativa imposta di re­gi­stro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­­novi e le annualità di contratti di locazione con de­cor­renza inizio mese di maggio 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

SCADENZA 06-06-2025

Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche

Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:

  • per richiedere il credito d’imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all’anno 2024;
  • tramite la piattaforma DGCOL disponibile all’in­di­rizzo http://doc.cultura.gov.it/.

Tuttavia, la presentazione delle richieste in esame non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d’imposta, che potrà essere autorizzato subordinatamente al perfezionamento del nuovo decreto ministeriale che disciplinerà il credito d’imposta in oggetto.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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