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PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2025

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 15-09-2025

Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­bu­en­­­ti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­tra­te i modelli 730/2025 e le schede per la de­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2025 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2025 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2025, direttamente o tra­mi­te un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2025 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zio­ne dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abilitato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Ravvedimento acconto IMU

I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta del­l’1,39%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 30.6.2026
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di agosto 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2025.
  • La comunicazione non riguarda:
  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

SCADENZE DEL 16-09-2025

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.8.2025.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 30.6.2025;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te. Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­braio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ago­sto 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ago­sto 2025 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nu­te ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle rite­nute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 e versate entro il 16.9.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad agosto 2025.

SCADENZE DEL 19-09-2025

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in accon­to per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

  • se effettuato entro il 18.11.2025, comporta l’ap­­pli­cazione della sanzione ridotta dell’1,39%, ol­tre agli in­teressi legali;
  • se effettuato dopo il 18.11.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l’applicazione della san­zio­ne ridotta del 3,13%, oltre agli interessi le­gali.

Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025;
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,39% (en­tro il 20.10.2025, in quanto il 19.10.2025 cade di domenica), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 20.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.

Rendicontazione per contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-so­ste­nibili, ai sensi del DM 6.8.2024 n. 208 e del DM 20.11.2024 n. 537;
  • Al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 16-12-2024 al 17-1-2025.

SCADENZA DEL 24-09-2025

Presentazione domande credito d’imposta formazione giovani imprenditori agricoli

I giovani imprenditori agricoli che nel 2024 hanno sostenuto spese per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola devono co­mu­­nicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle

spese ammissibili al previsto credito d’imposta:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il provv. 24.7.2025 n. 305754, unitamente alle relative istruzioni;
  • esclusivamente in via telematica, direttamente da parte del beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato;
  • utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, disponibile gra­tuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle co­municazioni.

SCADENZA DEL 25-09-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2025, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di agosto 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di lu­glio e agosto 2025, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 26-09-2025

Rendicontazione per contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, ai fini dell’erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209, sulla base delle domande presentate dal 10.12.2024 al 23.1.2025:

  • la relazione di fine attività, unitamente all’elenco dei partecipanti e alla prevista documentazione;
  • la rendicontazione dei costi sostenuti, dettagliata per singole voci;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2025@pec.it, specificando nell’oggetto “Rendicontazione corsi incentivo formazione professio­nale edizione 15”.

SCADENZE DEL 29-09-2025

Comunicazione dati all’ENEA

I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, am­­mini­stra­tori di con­dominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

  • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio ener­getico o l’utilizzo di fonti rinnovabili;
  • ultimati dall’1.1.2025 al 29.6.2025, oppure con lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.
  • La trasmissione deve essere effettuata in via tele­ma­tica, me­diante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.

Per gli interventi conclusi dal 30.6.2025, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Regolarizzazione adempimenti IMU

I soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presen­tato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove ob­bli­ga­to­ria, possono rego­la­rizzare la violazione me­dian­te il rav­ve­­di­mento operoso:

  • presentando la dichiarazione omessa;
  • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU re­lativa al 2024 e non è stata altresì versata l’IMU do­vuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali viola­zioni comporta:

  • la presentazione della dichiarazione omessa;
  • il versamento dell’IMU dovuta;
  • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.

SCADENZE DEL 30-09-2025

Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revoca

I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fi­scale (ISA), pos­sono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, compilando l’apposito modello CPB 2025-2026.

La presentazione del modello CPB 2025-2026 può av­venire, alternativamente:

  • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024 (modello REDDITI 2025), allegandolo al modello ISA;
  • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando il codice “1 - Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB” inserita nel suddetto frontespizio.

Entro il termine in esame è possibile revocare l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all’Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026:

  • in cui sono compilati esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”;
  • esclusivamente in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice “2 - Revoca” nella citata casella “Comunicazione CPB”.

Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice

Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:

  • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non stru­­mentali per destinazione) e/o beni mobili re­gistrati (non strumentali all’attività propria del­l’impresa);
  • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o prin­cipale la gestione dei predetti beni;
  • beneficiando dell’applicazione di imposte sosti­tu­tive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP.

Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:

  • per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2025;
  • per il rimanente 40%, entro il 30.11.2025.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’A­genzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24 entro il 16.9.2025, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. 

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2024:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’au­tore del Ministero della Cul­tu­ra;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla me­de­sima Direzione generale e corredata dalla even­tuale docu­mentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­­dirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.
  • Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

 Presentazione modelli 730/2025 ad un professionista o CAF

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2025:

  • ad un professionista abilitato (dottore com­mer­cia­­lista, esperto contabile o consulente del lavo­ro), oppure ad un CAF-dipendenti;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (pre­­­­via delega) o del modello “ordinario” (even­­­­tual­mente già compilato);
  • unitamente alla documentazione di supporto (es. Cer­­tificazioni Uniche, fatture per oneri de­­du­ci­bili o detra­i­bili) per il rilascio del visto di con­for­mi­tà e alla sche­­da per la scelta della desti­na­zio­ne del­l’otto, del cin­­que e del due per mille del­l’IRPEF (modello 730-1).

Il modello 730/2025 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’im­posta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

  • È possibile utilizzare il modello 730/2025 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti de­ceduti.

Presentazione modelli 730/2025 al sostituto d’imposta

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2025:

  • al sostituto d’imposta che ha comu­ni­cato, en­tro il 15.1.2025, l’intenzione di prestare assi­sten­za fi­sca­le diretta;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (pre­­­­­­via delega) o del modello “ordinario” già compi­­­­lato;
  • unitamente alla scheda per la scelta della desti­nazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).

Presentazione diretta modelli 730/2025

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2025 direttamente in via telematica all’Agen­zia delle Entrate:

  • avvalendosi della dichiarazione precompilata;
  • unitamente alla scelta per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF.

Il modello 730/2025 può essere presentato diretta­men­te anche:

  • in forma congiunta;
  • con la modalità “senza sostituto d’im­posta” ancorché vi sia un sostituto d’imposta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

È inoltre possibile:

  • presentare il modello 730/2025 avvalendosi di una persona di fiducia;
  • utilizzare il modello 730/2025 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.

Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF

 I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2025 presentati dai contri­buen­­ti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­tra­te i modelli 730/2025 e le schede per la de­­­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2025 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichia­­­­razione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.
  1. Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2025 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2025, direttamente o tra­mite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2025 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zio­ne dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­li­ta­to alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale. 

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione del­le liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre aprile-giugno 2025;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.
  • I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presenta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione mensile effet­tuata nel trimestre. 

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare di­rettamente in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te, tra­­mite l’apposita applicazione disponibile sul rela­ti­vo si­to Internet, la dichiarazione per la costituzione del Grup­­po IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con ef­fetto a decorrere dal 2026.

Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2027.

Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entra­te la domanda di rimborso:

  • dell’IVA assolta in un altro Stato membro del­l’U­nio­­­ne europea in relazione a beni e servizi ivi ac­qui­stati o importati nel 2024;
  • in via telematica

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la do­man­da di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2024:

  • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati co­mu­­nitari, al soggetto competente del proprio Sta­­to, in via telematica;
  • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Nor­­ve­gia o Israele, al Centro operativo di Pescara del­l’A­­­gen­zia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.

Rimborsi IVA  ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali

I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

  • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importa­zio­ni di beni effettuati in Italia;
  • relativa all’anno 2024.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ago­sto 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. 

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di immobili con decorrenza inizio mese di set­tem­bre 2025 e al paga­mento della rela­tiva im­po­sta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zione con de­correnza inizio mese di settembre 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

  • Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre aprile-giugno 2025.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

  • Qualora l’importo dovuto dei trimestri gen­naio-marzo e apri­le-giugno 2025 sia com­plessivamente inferio­re a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2025.

“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2024 pos­so­no re­go­la­riz­zare gli omessi, tardivi o incompleti adem­pi­men­­ti pre­visti:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • mediante la presentazione delle domande di iscri­­zio­ne negli elenchi;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

SCADENZE DEL 1-10-2025

Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

Le medie imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a coper­tura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’e­ser­cizio dell’attività di impresa;
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazio­ni).

Per individuare le “medie” imprese occorre fare riferi­men­to ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.

Sono escluse da questo adempimento le imprese agri­cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mu­tuali­stico nazionale per la copertura dei danni cata­strofali meteoclimatici.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in accon­to per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

  • se effettuato entro l’1.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), comporta l’ap­­pli­cazione della sanzione ridotta dell’1,39%, ol­tre agli in­­teressi legali;
  • se effettuato dopo l’1.12.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l’applicazione della san­zio­ne ridotta del 3,13%, oltre agli interessi le­gali.

Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,39% (en­tro il 29.10.2025), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 29.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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