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PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2025

PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 10-10-2025

Modifica acconti da 730/2025

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2025 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

  • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2025.

SCADENZE DEL 15-10-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di settembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione

Presentazione domande bonus rivendita di quotidiani e periodici

Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, la domanda:

  • per ottenere il contributo, in misura pari al 60% con un massimo di 4.000,00 euro, delle spese sostenute nel 2024, in proporzione ai ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici rispetto ai ricavi complessivi, per IMU, TASI, Canone unico patrimoniale, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l’am­modernamento tecnologico, al netto dell’IVA;
  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno. gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute.

Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13.11.2025; non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).

Presentazione domande “sport bonus”

I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del cre­dito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2025, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbliche, possono iniziare a presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste devono essere presentate entro il 14.11.2025 e sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZE DEL 16-10-2025

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 30.6.2025;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di settem­bre 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di set­tem­bre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­men­to delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel tri­me­stre luglio-settembre 2025;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2025.

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

  • l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.8.2025.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­braio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la prestazione di servizi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta su­gli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­la­ti a set­tembre 2025.

SCADENZE DEL 20-10-2025

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 21.7.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Domande contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025:

  • al soggetto gestore “RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.”;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2026@pec.it.

Il termine finale scade il 24.11.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2025.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.

SCADENZE DEL 27-10-2025

Presentazione modelli 730/2025 integrativi

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi as­si­­mi­­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­­dello 730/2025 integrativo:

  • per operare correzioni che comportano un mi­nor debito o un maggior credito del con­tri­buen­te ri­spet­­to alla dichiarazione originaria, ovvero per cor­reg­ge­­re errori “formali”;
  • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abi­li­ta­to, anche se il modello 730/2025 ori­gi­na­rio è sta­to presentato al sostituto d’imposta che pre­­­­sta assistenza fiscale diretta oppure trasmes­so di­ret­tamente in via telematica all’A­gen­zia delle Entra­te dal contribuente.

Ai modelli 730/2025 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa do­cumenta­zione.

Tuttavia, il modello 730/2025 integrativo può essere pre­­­sen­tato direttamente dal contribuente qualora si deb­­ba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’im­­­posta oppure indicare l’assenza del sostituto d’im­­­posta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di settembre 2025, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre luglio-settembre 2025, in via obbliga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di settembre 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA­STAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e set­tembre 2025, apposi­tamente contrasse­gna­ti, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici

Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

  • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
  • tramite il modello F24.

Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è sta­­­­­bilito entro 300 giorni dalla data di chiusura del­l’e­ser­ci­zio.

SCADENZA DEL 28-10-2025

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI e IRAP 2025

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2024 o in accon­to per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 30.7.2025, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­men­to, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2025 per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • entro il 31.10.2026;
  • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli inte­ressi legali.

SCADENZA DEL 29-10-2025

Regolarizzazione versamento imposte da REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­ficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2025, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

SCADENZE DEL 31-10-2025

Trasmissione telematiche Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smettere in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, qua­lora non ancora effettuate, le “Certificazioni Uni­che 2025”, relative al 2024, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).

La tra­smissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Cer­tificazioni Uniche 2025 deve avvenire:

  • utilizzando il modello “ordinario”;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Presentazione modelli 770/2025

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia del­le Entrate:

  • il modello 770/2025;
  • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­­tati.

Ai fini dell’invio, il modello 770/2025 può essere sud­diviso in un massimo di tre parti.

Regolarizzazione modelli 770/2024

I sostituti d’imposta possono regolarizzare median­te il rav­­ve­dimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione dei modelli 770/2024, re­la­tivi al 2023;
  • le violazioni di omessa effettuazione delle ri­te­nu­te, com­messe nel 2024;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti di ri­te­­nute del 2024.
  • Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­­­messe:
  • nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un set­timo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­le san­zio­ni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli in­te­ressi le­gali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse vio­lazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni inte­­­gra­tive.

Trasmissione telematica delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­­­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­­­ci­­den­te con l’anno solare devono presentare in via tele­ma­tica, diret­ta­mente o avvalendosi degli in­ter­me­­diari abi­litati:

  • il modello REDDITI 2025;
  • il modello IRAP 2025 (se soggetti passivi IRAP).

Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2025 devono presentare in via telematica:

  • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025; il qua­dro AC del modello REDDITI PF 2025 deve es­sere pre­sen­tato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2025;
  • direttamente o avvalendosi degli intermediari a­bi­­li­ta­ti.

Spedizione modello REDDITI PF 2025 dall’estero

Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’im­presa o di lavoro autonomo, in alternativa alla tra­smis­­sione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2025:

  • in forma cartacea;
  • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF

Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presen­ta­zio­ne della dichiarazione dei redditi possono pre­sen­­ta­re le sche­de per la destinazione:

  • del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico;
  • del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scien­ti­fi­ca e del­l’uni­versità e degli enti della ricerca sanitaria;
  • dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione reli­gio­sa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.

La presentazione può avvenire:

  • direttamente in via telematica, o avvalendosi de­gli intermediari abilitati;
  • oppure mediante consegna ad un ufficio posta­le.

Trasmissione telematica quadro VO

I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, eso­nerati dal­­l’ob­bli­go di presen­tazione della dichia­razione IVA, devono pre­sen­tare il quadro VO:

  • in allegato al­la dichiarazione dei redditi;
  • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abi­li­ta­ti.

Trasmissione telematica modello CNM

La società o ente consolidante, con periodo d’impo­sta co­in­­cidente con l’anno solare, deve presen­tare in via te­le­matica il modello CNM 2025:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­li­ta­ti;
  • in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2025.

Opzione per il consolidato fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’eser­ci­zio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2025;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2025.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­ca­ta con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasfor­ma­zio­ni co­mu­nicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

  • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
  • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio suc­cessivo, per il consolidato mondiale.

Opzione per la trasparenza fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te l’eser­cizio dell’opzione tri­en­­na­le per il re­gime della traspa­renza fiscale, o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2025;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2025.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si in­tende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

  • La revoca è possibile decorso ciascun triennio di vali­dità del­­l’op­zione.

Opzione per la “tonnage tax

Le imprese marittime con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­den­te con l’anno solare devono comunicare all’A­gen­­zia del­le Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la de­ter­mi­nazione forfe­taria della base imponibile deri­van­te dal traffico internazio­nale delle navi (c.d. “ton­nage tax”), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2025;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2025.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni co­mu­nicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

  • La revoca è possibile decorso ciascun decennio di va­lidità del­­l’op­zione.

Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio

Le società di persone com­merciali, in contabilità ordi­naria, devono comu­ni­ca­re al­l’Agen­zia delle Entrate l’eser­cizio del-l’op­zio­ne trien­na­le per la determinazione del va­lore della pro­du­zione netta secondo le regole proprie delle so­cietà di capi-tali e de­gli enti com­mer­ciali (risul­tanze del bilancio d’eser­cizio), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2025;
  • nell’ambito del modello IRAP 2025.

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da tra­sfor­mazioni comunicano l’esercizio dell’opzione tra­smet­­­­­­­­­ten­­do in via telematica all’Agenzia delle En­trate l’ap­­­po­sito modello.

  • La revoca è possibile decorso ciascun triennio di vali­dità del­­l’op­zione.

Regolarizzazione modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­­ci­­­den­te con l’anno solare, che presentano i mo­del­­li RED­DITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025 in via tele­ma­tica entro il 31.10.2025, pos­sono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­di­men­to ope­ro­so, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione delle dichia­ra­zioni RED­DI­TI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024, re­la­tive al 2023;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti del 2024.

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­messe:

  • nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­­le sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

  • il versamento degli importi non ver­sati, degli in­teres­si legali e delle san­zioni ridotte previste per le diver­se violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichia­ra­zioni inte­gra­­tive.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025:

  • devono presentare in via telematica il modello RED­DITI 2025 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedi­men­to ope­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­fe­­­de­le presen­tazione delle dichiarazioni re­la­­tive al 2023 e agli anni precedenti e gli omes­si, insuf­fi­cien­ti o tardivi versa­men­ti del 2024 e degli anni prece­denti.

Registro beni ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la com­pilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via te­le­­­matica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

  • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, so­prav­ve­nien­­­­­ze attive, minusvalenze, sopravve­nienze pas­­­­­­­si­­ve, perdite di beni strumentali, one­ri di utilità socia­le, ammortamenti, ac­can­to­na­menti di quie­scen­za e previdenza, ecc.);
  • il valore delle rimanenze, raggruppate in cate­go­rie omogenee per natura e per valore.

Remissione “in bonis

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, possono regolarizzare le omesse co­­mu­ni­cazioni o gli altri adempimenti di natura formale, ne­ces­sari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020):

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2024:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’au­tore del Ministero della Cul­tu­ra;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla me­de­sima Direzione generale e corredata dalla even­tuale docu­mentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­­dirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta

Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il ricono­sci­men­to dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei pe­riodici, con riferi­mento alle spese sostenute nell’anno 2024:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria del­la Pre­­sidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­dirizzo https://pa.impresainungiorno.gov.it/die/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do­man­da per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2025.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel mo­­dello F24.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il mo­dello TR:

  • relativo al trimestre luglio-settembre 2025;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­for­mità o la sotto­scrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-set­tembre 2025 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mit­tenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’ope­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia

I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre luglio-settembre 2025, o l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre luglio-settembre 2025 in ciascuno altro Stato membro dell’U­nio­ne europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione, o l’assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Comunicazioni “ monitoraggio fiscale esterno”

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­sione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2024 riguardanti i trasferimenti da o verso l’este­ro di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività:

  • eseguiti per conto o a favore di persone fisi­che, enti non commerciali, società semplici e as­so­ciazioni equi­parate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più ope­­­razioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’o­pe­ra­zio­ne frazionata.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di ot­to­bre 2025 e al paga­mento della rela­tiva imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zione con decor­­renza inizio mese di ottobre 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, ap­­pro­vato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il mo­dello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’A­gen­­zia delle Entrate.

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2025, per l’utiliz­zo dei cre­diti in compensazione nel modello F24, per il paga­mento dei propri debiti fiscali, dei con­­tributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la sud­detta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certifica­zione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero im­porto della stessa;
  • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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