Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2025

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di dicembre 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 10-12-2025

Effettuazione versamenti e adempimenti sospesi per gli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei

I soggetti che, alla data del 13.3.2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati o sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 13 e 15.3.2025 verificatisi nella zona dei Campi Flegrei interessata dai fenomeni bradisismici, devono effettuare:

  • gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi che scadevano nel pe­riodo dal 13.3.2025 al 31.8.2025, compresi i versamenti delle ritenute e trattenute operate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • gli adempimenti e i versamenti sospesi, che sca­­devano nel periodo dal 13.3.2025 al 31.8.2025, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • in unica soluzione, senza applicazione di san­­­­zioni e interessi.

SCADENZE DEL 15-12-2025

Presentazione atti di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto

Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:

  • gli atti di aggiornamento geometrico della map­pa catastale, ai sensi dell’art. 8 della L. 679/69;
  • gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, ai sensi del DM 701/94.

A partire dall’1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-quinquies del DL 113/2024) che:

  • gli “allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione” (ossia i mezzi di pernottamento su ruote quali caravan, roulotte e case mobili), ubicati nelle strutture ricettive all’aper­to, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta per determinare la rendita catastale di tali strutture ricettive;
  • ai fini della stima diretta per la rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
  • all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
  • al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.

Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’a­perto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, han­no effetto dall’1.1.2025 (anche ai fini dell’IMU).

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’ope­ra­­­zione ricevuti nel mese di novembre 2025 o ad opera­zioni effettuate nel mese di novembre 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora sia­no di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

SCADENZE DEL 16-12-2025

Rata riversamento crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolariz­za­zio­ne e riversamento dei crediti d’im­posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente uti­liz­zati in compensazione, in caso di opzione per il versamento rateale devono procedere al versamento della seconda delle 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

La terza e ultima rata scade il 16.12.2026.

Saldo Imu 2025

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, di­ver­­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no prov­ve­dere al versa­mento del saldo dell’imposta mu­ni­cipale pro­pria (IMU) do­vu­ta per l’anno 2025:

  • sulla base delle aliquote e delle detrazioni re­lative al 2025;
  • con eventuale conguaglio rispetto a quanto ver­­sato come prima rata.

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

Seconda rata Imu 2025 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al ver­sa­mento della seconda rata dell’imposta muni­cipale pro­­­pria (IMU) dovuta per l’anno 2025, pari al 50% dell’imposta complessivamente cor­rispo­sta per l’an­no 2024.

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’an­no 2025 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 30.6.2025;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

  • la decima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;
  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.8.2025.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel liqui­dare e versare l’IVA posso­no far ri­fe­ri­mento al­­­l’IVA di­venu­ta esigibile nel se­condo mese pre­ce­dente.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di no­vem­bre 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di no­vem­bre 2025 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.

Entro il termine in esame devono essere versate anche le ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro auto­no­mo e prov­vi­gioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi deve effettuare il versamento anche del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, set­­tem­bre e ottobre 2025, di am­mon­ta­re cu­mu­la­tivo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effet­tuato in prece­denza.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di novembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, median­te l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono ver­sare l’ac­conto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle riva­lutazioni del TFR che maturano nel 2025.

L’acconto è commisurato:

  • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2024;
  • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che ma­turano nel 2025.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­det­ta im­posta sostitutiva il credito derivante dal versa­men­to negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tas­sazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2026.

Versamento acconti da 730/2025

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono ver­sa­re:

  • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare sec­ca sulle lo­ca­zioni;
  • che sono stati trattenuti dagli emolumenti cor­­­ri­­sposti a novembre.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­vertimento e intrattenimento devono ver­­sare l’im­­­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi an­­nui, sta­biliti per le singole categorie di appa­recchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni in­stal­lati a novembre 2025.

SCADENZA DEL 18-12-2025

Presentazione domande contributo copie cartacee vendute di quotidiani e periodici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13, quale attività primaria o prevalente), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal decreto 16.10.2025, devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il ricono­sci­men­to dell’apposito contributo stra­­ordinario di 10,00 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023 (escluse quelle vendute in blocco o tramite strillonaggio), oggetto di apposita attestazione da parte di un soggetto terzo:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria del­la Pre­­sidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante la procedura informatica disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione; in caso di insufficienza delle risorse disponibili (pari a 65 milioni di euro) si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

SCADENZA DEL 20-12-2025

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI l’anno 2026

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere escluse dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta per l’anno 2026, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­gra­fi­­ca, in al­cuna delle abitazioni per le quali il di­­chia­­ran­te è tito­lare di utenza di fornitura di ener­gia elet­trica;
  • non detenzione, da parte di alcun com­po­nente della famiglia anagrafica in alcuna delle abita­zio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­ni­tura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­­­levisivo ulte­riore rispetto a quello per cui è sta­ta presentata una denunzia di cessa­zione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­le­visivo per “sug­gella­mento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­­gen­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, Uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino.

L’autocertificazione può inoltre essere presentata:

  • mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, diret­ta­men­te o tramite un interme­diario abi­li­tato, o me­dian­te po­sta elettro­nica certificata (PEC);
  • entro il 31.12.2025.

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2026, sia mediante il servizio postale che in via tele­matica, può avve­nire entro il 31.1.2026, ma potrebbe compor­tare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­none.

SCADENZE DEL 29-12-2025

Versamento acconto IVA

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri­me­stra­li, devono versare l’acconto IVA relativo al 2025.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di novembre 2025, in via ob­bli­ga­­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di novembre 2025, hanno su­­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ot­to­­bre e novembre 2025, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­ga­­toria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­teriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 31-12-2025

Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

Le micro e piccole imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile or­ga­niz­zazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Re­gi­stro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., non­ché le imprese della pesca e dell’acquacoltura indi­pen­dentemente dalle dimensioni, devono stipulare un’assicurazione a coper­tura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’e­ser­cizio dell’attività di impresa;
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazio­ni).

Per individuare le “micro” e le “piccole” imprese occorre fare riferi­men­to ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.

Sono escluse da questo adempimento le imprese agri­cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mu­tuali­stico nazionale per la copertura dei danni cata­strofali meteoclimatici.

Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori

Le società di capitali, nonché le società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica, già iscritte nel Registro delle imprese, devono iscrivere nel suddetto Registro un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) relativo all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione.

La PEC di tali amministratori non può coincidere con quella della società.

Rimborsi modelli 730/2025 integrativi

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei con­fron­ti dei di­pendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al la­voro dipendente, che hanno presentato il mo­dello 730/2025 integrativo, i rela­tivi rimborsi.

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2025, la cui sca­denza del termine era l’1.12.2025 (in quanto il 30 novembre era domenica), possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,25%, oltre agli in­teressi legali.

1)Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025 de­­vono provvedere al versamento:

  • dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addi­zio­­na­li, del­le imposte sostitutive, delle im­po­ste pa­tri­mo­­niali e delle altre somme liqui­date nella di­chia­ra­zione dei redditi;
  • dovute dal defunto in relazione all’anno 2024

2) Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025:

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­messe:

  • nell’anno 2023, con riduzione delle sanzio­ni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­le san­zioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli in­te­res­si legali e delle sanzioni ridotte previste per le di­ver­se violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiara­zioni in­te­grative.

Opzione per il regime ex L.398/91

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte solo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), devono comu­ni­care l’op­zio­ne per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

  • alla SIAE competente, in ragione del pro­prio do­mi­­cilio fiscale;
  • a decorrere dal 2026.

L’opzione è vincolante per 5 anni.

Dal 2026, il regime di cui alla L. 398/91 non è più ap­­pli­cabile:

  • agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;
  • alle as­so­ciazioni senza scopo di lucro, alle pro loco, alle ban­­de mu­si­cali, ai cori amatoriali, alle associa­zio­ni filodram­ma­­tiche, di mu­sica e danza popolare.

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, me­­diatori, rappresentanti di commercio) che si avval­gono dell’opera continuativa di dipen­denti o di terzi, ai fini dell’ap­plicazione della rite­nu­ta d’ac­con­to sul 20% (in­vece che sul 50%) del­le provvigioni corri­sposte, de­­vo­no spe­dire ai com­mittenti, preponenti o man­danti:

  • l’apposita dichiarazione per gli anni 2026 e se­guenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);
  • mediante raccomandata con avviso di rice­vi­­men­­­­to o tramite posta elettronica certifi­cata (PEC).

Contributi previdenza complementare

Le persone fisiche che, nel 2024, hanno versato con­­tri­buti o premi di previdenza complementare, devo­no co­­mu­­nicare al fondo pensione o all’im­presa assi­cu­ra­tri­­ce l’im­porto dei contributi o dei premi versati che non so­no stati dedotti, in tutto o in parte, nella rela­tiva di­chia­razio­ne dei redditi (730/2025 o REDDITI PF 2025).

Le prestazioni previdenziali complementari riferi­bili ai con­tri­buti e ai premi non dedotti, infatti, non concor­ro­no alla formazione della base imponibile della presta­zione erogata dalla forma pensioni­sti­ca comple­men­tare.

Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito

Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al ca­pital gain possono esercitare o revocare l’op­zio­ne:

  • per il regime del “risparmio amministrato” o del “ri­sparmio gestito”;
  • in relazione ai rapporti di custodia e am­mi­ni­­stra­zione titoli presso intermediari abili­tati.

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2026.

Trasparenza fiscale

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A­gen­zia del­le Entrate la conferma dell’opzione trien­nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fu­sio­­ne o scissione della società parteci­pata.

In generale, la conferma dell’opzione deve esse­re co­mu­ni­cata entro la fine del periodo d’imposta da cui decor­rono gli effetti fiscali dell’operazione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di di­cem­bre 2025 e al pagamento della relativa im­­posta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di dicembre 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di no­vembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati a un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Contributo Albo autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2025, esercitano l’attività di autotrasporto di co­se per conto di terzi, iscritte all’apposito Al­bo, devono ver­sare la quota, re­lativa all’anno 2026:

  • per la copertura degli oneri per la tenuta del­l’Al­bo degli autotrasportatori e il funzio­na­men­­­to dei rela­tivi Comitati;
  • attraverso la piattaforma PagoPA, con una delle modalità attivabili nella apposita sezione “Paga­mento Quote” presente sul sito www.alboauto­trasporto.it.

SCADENZA 01-01-2026

Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026

I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono iniziare ad aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che ricono­sce limitazioni all’attività di accer­ta­mento a fronte del versamento di un’imposta sostituti­va per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP.

Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.

L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazio­ne a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.

L’opzione può essere esercitata fino al 15.3.2026, termine stabilito per il versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive dovute.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

L’occasione è gradita per porgere a voi e alle vostre famiglie i nostri più sinceri auguri di Buone Feste e di un nuovo anno ricco di serenità e soddisfazioni.

Lo staff dello Studio Benatti

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

Raggiungici