Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2026

PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di GENNAIO 2026

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 12-01-2026

Consegna certificazioni per conguaglio

I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al la­­vo­ro dipendente possono comunicare al so­stituto d’im­­­­posta i redditi percepiti nel 2025 in rela­zione a pre­­ce­denti rapporti di lavoro, con con­segna delle rela­tive Certifica­zioni Uniche, al fine di considerarli nel­l’ef­fet­­­tua­zione del congua­glio comples­sivo di fine anno 2025.

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al sesto pe­riodo di incenti­va­zione:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad ele­vata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.in­vestimentielevatasosteni­bilita@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 20.2.2026; rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZE DEL 15-01-2026

Assistenza fiscale per il 2026

I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fi­sca­­le in relazione alla presentazione dei modelli 730/2026 (re­­lativi all’anno 2025) devo­no darne co­mu­­ni­­­ca­zione ai pro­­pri di­­pendenti, pensio­nati, col­la­boratori coor­dinati e con­ti­nua­tivi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro di­pendente.

In assenza di comunicazione il sostituto d’impo­sta è tenu­to so­lo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2026 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un profes­sio­nista o diret­ta­mente dal contribuente.

Regolarizzazione saldo IMU 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’im­po­­sta mu­­ni­cipale propria (IMU) dovu­ta per il 2025, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025, possono rego­la­riz­­za­re le vio­la­zio­ni applicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,25%;
  • gli interessi legali del 2% fino al 31.12.2025 e dell’1,6% a decorrere dall’1.1.2026. 

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ricevuti nel mese di dicembre 2025 o ad opera­zioni effettuate nel mese di dicembre 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

SCADENZE DEL 16 01-2026

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­rimento al­­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel se­condo mese prece­dente. Il versamento dell’IVA mensile in esame deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­­ne de­­­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di dicem­­­bre 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicem­bre 2025 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.

Il versamento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro auto­no­mo e provvi­gioni), operate nel mese di dicembre 2025, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, operate nel mese di dicembre 2025, anche se di importo inferiore al limite di 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di dicembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre ottobre-dicembre 2025;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2025. 

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­bi­liti per le singole categorie di appa­recchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a di­cembre 2025.

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 7.8.2025 n. 203 e del DM 4.12.2025 n. 470;
  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2026@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.

SCADENZA DEL 20-01-2026

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­di­ca abi­litati de­vo­no comunicare all’Agenzia delle En­tra­te i dati relativi alle ope­razioni di verifi­ca­zione effet­­tuate nel trimestre ottobre-di­cem­bre 2025.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli interme­diari abi­li­ta­ti.

SCADENZA DEL 26-01-2026

  • Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di dicembre 2025, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2025, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di dicembre 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ot­to­bre, novembre e di­cembre 2025, apposi­tamente contrasse­gna­ti, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 28-01-2026

Regolarizzazione acconto IVA 2025

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trime­stra­li, che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­fi­cien­te o tar­diva il versamento dell’ac­conto IVA dovu­to per il 2025, la cui scadenza del termine era il 29.12.2025, possono rego­la­riz­zare la violazione ap­plicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,25%;
  • gli interessi legali del 2% fino al 31.12.2025 e dell’1,6% a decorrere dall’1.1.2026.

SCADENZE DEL 29-01-2026

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI , IRAP, e CNM 2025

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti equi­parati, nonché i soggetti IRES con perio­do d’im­po­sta coin­­cidente con l’anno solare, pos­so­no re­go­la­riz­­za­re, me­­­diante il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa pre­sen­­ta­zione dei mo­delli:

  • REDDITI 2025;
  • IRAP 2025 (se soggetto passivo);
  • CMN 2025 (in caso di adesione al regime del con­solidato fiscale).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, delle di­chia­ra­­zio­­ni omesse;
  • la corresponsione, per ciascuna dichiara­zio­­­ne (red­­­­diti, IRAP e consolidato), delle previste san­­­­zioni, ridotte ad un deci­mo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­­­rizzare i suddetti mo­delli infedeli, presentati en­tro il 31.10.2025:

  • mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­­ta­mente o tramite un interme­dia­rio abi­li­ta­to, delle dichia­ra­zioni integrative;
  • con la corresponsione, per ciascuna dichia­ra­zio­ne, del­le previste sanzioni, ridotte ad un nono del mi­nimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2025

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­­ve­dimento operoso, l’omessa presen­tazione del mo­­­­­­­del­­lo 770/2025 (eventualmente sud­diviso in tre parti).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tra­mite un intermediario abilitato, della dichia­ra­­zio­ne omessa;
  • la corresponsione delle previste sanzioni, ridot­te ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­zare il mo­dello 770/2025 infedele, presentato entro il 31.10.2025:

  • mediante la presentazione in via telema­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un intermediario abili­ta­to, della dichia­ra­zione integrativa;
  • con la corresponsione delle previste sanzioni, ri­dotte ad un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­ti de­­vono essere oggetto di separata rego­la­rizza­zione.

SCADENZA DEL 30-01-2026

Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati

Le imprese che nel corso dell’anno 2024 hanno sostenuto spese per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024 e dal DM 17.11.2025, devono presentare, entro le ore 12.00, l’apposita doman­da per accedere al previsto credito d’imposta:

  • al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica;
  • esclusivamente per via telematica, tramite la procedura accessibile al link https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 31-01-2026

Redazione inventario

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti com­mer­ciali con esercizio coincidente con l’anno solare de­­vo­no redi­gere e sottoscrivere l’inventa­rio relativo al­l’e­­ser­ci­zio 2024.

Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve esse­re re­datto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di pre­sen­tazione della dichiarazione dei redditi.

Stampa scritture contabili

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi mec­­canografici, devono effettuare la stam­pa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2024.

Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scrit­tu­re con­­­tabili tenute con sistemi meccanografici de­ve av­ve­nire en­­tro 3 mesi dal termine di presen­tazione della di­chia­­ra­zione dei redditi.

La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata re­go­lare in difetto di trascrizione su sup­­porti cartacei nei termini di legge o di con­serva­zione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispe­zione o ve­rifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Conservazione informatica dei documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, che conservano documenti o re­gi­­­stri in forma informatica, devono concludere il pro­cesso di con­­­­servazione informatica dei docu­menti:

  • relativi all’anno 2024;
  • mediante l’apposizione, sul pacchetto di archi­via­­zio­ne, di un riferimento temporale op­poni­bile ai terzi.

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del pro­ces­so di conservazione informatica dei docu­menti deve av­ve­nire entro 3 mesi dal termine di presentazione del­la di­chia­ra­zione dei redditi.

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2026

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere esclu­se dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­­­­­gra­fi­­ca, in al­cu­na delle abitazioni per le qua­­li il di­chia­­rante è tito­lare di utenza di for­nitura di ener­gia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun com­ponente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­nitura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­levisivo ulte­rio­re rispetto a quel­lo per cui è sta­ta presentata una de­nunzia di cessazione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­levi­sivo per “suggella­men­to”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­gen­­­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un interme­diario abi­litato, o me­­diante posta elettro­nica certi­fi­ca­ta (PEC).

La presentazione dell’autocertificazione:

  • entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2026, ma potrebbe compor­tare la ri­chie­sta di rim­­bor­so dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­no­ne;
  • dall’1.2.2026 ed entro il 30.6.2026, ha effetto solo per il secondo semestre 2026.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del­l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Comunicazione regime transfrontalieri di franchigia IVA

I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre ottobre-dicembre 2025, o l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre ottobre-dicembre 2025 in ciascuno altro Stato membro dell’U­nio­ne europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione, o l’assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Aggiornamento dati del Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscrit­te nel Registro nazionale delle attività sportive dilet­tantistiche (RASD) al 31.12.2025, devono inviare tele­ma­ticamente una dichiarazione riguardante:

  • l’aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione;
  • l’aggiornamento degli amministratori in carica;
  • i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa;
  • ogni altra modifica intervenuta nell’anno 2025.

Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l’Orga­ni­smo sportivo di affiliazione o, in mancanza, diretta­men­te attraverso la piattaforma del Registro.

Comunicazione erogazioni liberali ricevute

I soggetti che nell’anno 2025 hanno ricevuto ero­ga­zioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:

  • l’ammontare delle erogazioni ricevute;
  • le generalità complete del soggetto ero­gatore;
  • le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono sta­­te elargite, ovvero la riferibilità delle predette ero­­­ga­zioni ai compiti istitu­zionali.

Versamento contributo revisori legali

I soggetti che all’1.1.2026 risultano iscritti nel Re­gi­stro dei revisori legali, anche nella Sezione dei re­vi­sori inattivi, de­vo­no versare il contributo an­nuale per la tenuta del re­gistro, relativo al 2026, pari a 57,00 euro.

Versamento contributo gestori crisi d’impresa

I soggetti iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo, pari a 50,00 euro.

Versamento contributo amministratori giudiziari

I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giu­diziari dei be­ni sequestrati o confiscati devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo:

  • pari a 100,00 euro;
  • mediante bonifico bancario.

L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Mini­stero della Giustizia entro il 30.4.2026.

SCADENZE DEL 02-02-2026

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, gli ottici, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025, non­ché ai rimborsi effettuati nell’anno 2025 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate:

  • al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze;
  • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026.

Variazione redditi dei terreni

I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari de­vo­­no de­nunciare al competente ufficio provin­ciale - Territorio dell’A­­­gen­­zia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni veri­ficatesi nel­l’an­no 2025.

Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le va­ria­­zioni colturali sono desumibili dalle dichiara­zioni re­­lati­ve all’uso del suolo presentate nel 2025 all’AGEA per ottenere l’ero­gazione dei contributi agricoli comunitari.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di gen­naio 2026 e al pagamento della relativa im­­­posta di re­gi­stro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­­ne con decorrenza inizio mese di gennaio 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­del­lo RLI”.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agen­­­­­­­zia delle Dogane e dei Mono­poli la do­man­da per ottenere il cre­­dito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre ottobre-dicem­bre 2025.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensa­zione nel mo­dello F24.

Dichiarazione imposta di bollo virtuale

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da ban­­­che, Poste, SIM, SGR, as­si­cu­ra­zioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’A­­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­men­ti emes­si nel­­l’anno 2025, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2025;
  • procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2026.

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­ti­ca, direttamente o tramite interme­diario.

Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese

I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi da­gli im­­prenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, de­­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiara­zio­ne:

  • contenente il numero degli atti presentati nel­l’an­­no 2025 al Registro delle imprese su sup­por­to infor­ma­tico o mediante tra­smis­sione te­le­matica;
  • al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a sal­­do per l’anno 2025 e in acconto per l’anno 2026.

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nel­l’ap­posita dichiarazione, sopra indicata.

Fatturazione imballaggi

I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fat­tura globale per tutte le consegne di imballaggi e reci­pien­ti ef­fet­tua­te nell’anno 2025 con obbligo di re­stit­u­zione, ma non restituiti.

Comunicazione erogazioni liberali effettuate

I soggetti che nell’anno 2025 hanno effettuato eroga­zioni li­berali per programmi culturali devono co­mu­ni­ca­­re all’A­gen­zia delle Entrate, in via tele­matica:

  • le proprie complete generalità, compren­sive dei dati fiscali;
  • l’ammontare delle erogazioni effettuate;
  • i soggetti beneficiari.

Versamento importi residui del modello 730/2025

I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e con­ti­nuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al la­vo­ro di­pendente devono versare:

  • gli importi derivanti dalla liquidazione del mo­del­­lo 730/2025, che il sostituto d’impo­sta non ha potuto trattenere per incapienza delle retri­bu­zio­ni, pensioni o compensi cor­risposti;
  • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.

Pagamento del canone RAI per l’anno 2026 non addebitato in bolletta

Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del ca­none RAI relativo al 2026, mediante il modello F24, nei casi in cui:

  • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con adde­bito in fattura;
  • oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione del­l’e­­nergia elettrica avviene nell’ambito di reti non inter­connesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero me­diante suddivisione:

  • in due rate semestrali, scadenti il 2.2.2026 (in quan­to il 31.1.2026 cade di sabato) e il 31.7.2026;
  • oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 2.2.2026 (in quanto il 31.1.2026 cade di sabato), il 30.4.2026, il 31.7.2026 e il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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