Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di MARZO 2026

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 09-03-2026

Cumulo tra “Tremonti ambientale” e Conto energia

Le piccole e medie imprese che non si sono avvalse della definizione agevolata di cui all’art. 36 del DL 124/2019 per mantenere la possibilità di cumulare la de­tassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell’art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. “Tremonti am­bien­tale”) con il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai de­creti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quar­to e quinto conto energia), possono continuare a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti a con­di­zio­ne che presentino un’apposita istanza al GSE, con la quale accettano l’applicazione di:

L’istanza deve essere:

 Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 28.8.2026

SCADENZE DEL 15-03-2026

Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026

I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accer­ta­mento a fronte del versamento di un’imposta sostituti­va per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.

L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazio­ne a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.

Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-03-2026

Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. di­pen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri occa­­­sionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2025:

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della Certificazione Unica 2026, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determi­na­to e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Se la certificazione relativa al 2025 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2025 (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2025), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova Certificazione Unica 2026.

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2025, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta so­stitutiva.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2025.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2025, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2025:

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in re­la­zione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adot­ta­no il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei me­di­ci di medicina generale, dei medici di continuità as­sisten­ziale con rap­por­to di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sani­tario nazionale.

Se le Certificazioni Uniche 2026 riguardano esclusi­va­men­te redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agen­zia, mediazione, rappresentanza di commercio e procac­cia­mento di affari, in relazione a soggetti diversi dai sud­detti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all’A­gen­zia delle Entrate può avvenire entro il 30.4.2026.

Possono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2026 (2.11.2026, poiché il 31.10.2026 cade di sabato) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2026

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2026.

La comunicazione deve avvenire:

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele-ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del mo­dello “ordinario” della Certificazione Uni­ca 2026.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per il “superbonus”

I soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, gli amministratori di condominio o relativi inter­mediari, oppure uno dei condòmini in mancanza di am­mi­nistra­tore, devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello approvato con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detra­zione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2025 per interventi che beneficiano del “superbonus”. La comunicazione trasmessa può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio devono co­municare in via te­le­matica all’Agenzia delle Entrate, di­rettamente o tra­­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2025 con riferimento:

La comunicazione non è dovuta qualora, con rife­ri­men­to alle spese sostenute nel 2025 per la totalità degli inter­ven­ti sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la ces­sio­ne del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, laddove ancora possibile.

Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2025, per il pagamento delle spese per:

Trasmissione dati spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

Trasmissione dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, di­ret­­tamente o tramite gli intermediari abilitati:

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

Trasmissione dati rimborso spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­na­gra­fe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

Trasmissione dati spese asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­ce­vono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tri­bu­taria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

Trasmissione dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati:

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.

Trasmissione dati spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico

Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono trasmettere in via tele-matica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.

Trasmissione dati erogazioni liberali

Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o del­la ri­cer­ca scien­tifica, possono (o devono in deter­mi­na­ti casi) trasmet­tere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­ret­tamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

L’importo della tassa prescinde:

Versamento saldo IVA 2025

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­ne degli inte­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­­vanti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di gennaio e feb­bra­­io 2026 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZA DEL 18-03-2026

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 9.10.2026.

SCADENZA DEL 25-03-2026

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di febbraio 2026, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­plifi­ca­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intraco­munitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

SCADENZE DEL 31-03-2026

Iscrizione delle ONLUS al RUNTS

Le ONLUS che erano iscritte nell’apposita Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, soppressa dall’1.1.2026 a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), al fine di:

Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

Le micro e piccole imprese turistico-ricettive, le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande e le imprese della pesca e dell’ac­quacoltura, con sede legale in Italia o aventi sede le­ga­le all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicura­zio­ne a coper­tura dei danni:

Sono escluse da questo adempimento le imprese agri-cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 devono effettuare in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del relativo sito internet (www.gse.it), la comunicazione di completamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d’imposta.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha precisato che:

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 - 443 della L. 199/2025), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 - 447 della L. 199/2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esa­me è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine crono­lo­gico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realiz­zazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.

Presentazione dichiarazione per il recupero dell’ICI del periodo 2006-2011 degli enti non commerciali

Gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta superiore a 50.000,00 euro annui o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011, in caso di illegittima fruizione dell’esenzione per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità commerciali.

La dichiarazione:

Modello” EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

La presentazione deve avvenire:

Sono esentati dall’obbligo in esame:

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2025 devono presen­tare la domanda:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione

Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2025:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazioni e arbitrati

I soggetti che hanno sostenuto com­­­­pen­­­­si per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la do­man­­da per la concessione del previsto credito d’impo­sta:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Dichiarazione per la “Tobin Tax”

I contribuenti che, nel 2025, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

SCADENZA DEL 01-04-2026

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di FEBBRAIO 2026

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 09-02-2026

Presentazione domande per “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’in­­formazione e l’editoria della Pre­si­den­za del Con­siglio dei Mi­nistri, utilizzando i servizi te­le­ma­­ti­ci messi a dispo­si­zione dall’Agenzia delle Entra­te, la di­chiarazione sosti­tuti­va:

Non rileva l’ordine temporale di presentazione

SCADENZA DEL 15-02-2026

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di im­porto non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE DEL 16-02-2026

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

Versamento IVA quarto trimestre 2025

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trime­strale “speciale” (es. autotrasportatori, ben­zinai e subfor­ni­to­ri) devono:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­nomo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate non è di almeno 500,00 euro.

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il sal­do dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalu­ta­zioni del TFR maturate nel 2025.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­detta im­­­­posta sostitutiva il credito derivante dal ver­samento ne­gli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

Contributi INPS artigiani e commercianti 4° rata 2025

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il ver­sa­mento della quarta e ultima rata dei contributi previden­zia­li compresi nel mi­­­ni­male di red­dito (c.d. “fissi”), re­la­­tiva al trimestre otto­bre-dicem­­bre 2025.

Le informazioni per il versamento della con­tri­bu­zio­ne do­­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­­zia­le per artigiani e com­mer­cianti, attra­ver­so il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle comuni­cazio­ni mo­­­­­­­tivate di riduzione delle retribuzioni pre­sunte per il 2026. Versamento in autoliquidazione 2025/2026 dei pre­mi INAIL:

SCADENZA DEL 20-02-2026

Presentazione domande contributi investimenti e autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al sesto pe­riodo di incenti­va­zione:

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZA DEL 23-02-2026

Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche

Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:

La domanda va presentata anche da parte delle imprese che l’avevano già presentata nell’ambito della sessione ricognitiva svoltasi dal 5.5.2025 al 6.6.2025.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZA DEL 25-02-2026

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di gennaio 2026, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 28-02-2026

Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti

Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fi­sca­le forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2026 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2025.

In relazione ai soggetti che hanno già bene­fi­ciato del re­gime agevolato per il 2025, l’age­volazione si appli­cherà anche nel 2026:

Dichiarazione e versamento regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quo­te degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Credito d’imposta per la promozione della musica

Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi mu­sicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spet­tacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di con­cessione del credito d’imposta per la promozione della musica:

Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 5.0

Le imprese che hanno presentato istanze ammissibili al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, ma in data successiva al 6.11.2025 di esaurimento delle risorse disponibili, devono inviare:

al fine di accedere al credito d’imposta qualora si verifichino future disponibilità finanziarie.

SCADENZE DEL 02-03-2026

Variazione richiesta di rimborso in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2025 e IRAP 2025, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tua­zio­ne delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono tra­smet­tere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co mo­du­lo per cia­scun trimestre; quelli men­sili, invece, pre­sen­­ta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione men­sile ef­fet­tuata nel tri­me­stre.

La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiara­zione annuale IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026).

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

 I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2025.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’A­gen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Trasmissione dati forniture documenti fiscali

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi­­sca­­li e i soggetti autorizzati alla rivendita devono co­­mu­­­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni del­le retri­bu­zioni, in rela­zio­ne all’autoliquidazione dei pre­­­mi dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026.

Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni

I soggetti che, nel 2025, hanno stipulato contratti di af­fit­to di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrit­tu­ra pri­vata autenticata, stipulati tra le stesse parti, de­vo­no:

Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari

Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assol­vimen­to del­l’imposta di bollo in modo virtuale, devono pre­sen­tare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione conte­nente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2025, al fine di:

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2026.

Comunicazione rapporti finanziari

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­­sio­ne in via telematica all’Anagrafe tributaria:

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2025, la cui sca­denza del termine era l’1.12.2025, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta del-l’1,39%, oltre agli in­teressi legali

Registrazione contratti di locazione.

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di GENNAIO 2026

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 12-01-2026

Consegna certificazioni per conguaglio

I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al la­­vo­ro dipendente possono comunicare al so­stituto d’im­­­­posta i redditi percepiti nel 2025 in rela­zione a pre­­ce­denti rapporti di lavoro, con con­segna delle rela­tive Certifica­zioni Uniche, al fine di considerarli nel­l’ef­fet­­­tua­zione del congua­glio comples­sivo di fine anno 2025.

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al sesto pe­riodo di incenti­va­zione:

Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 20.2.2026; rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZE DEL 15-01-2026

Assistenza fiscale per il 2026

I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fi­sca­­le in relazione alla presentazione dei modelli 730/2026 (re­­lativi all’anno 2025) devo­no darne co­mu­­ni­­­ca­zione ai pro­­pri di­­pendenti, pensio­nati, col­la­boratori coor­dinati e con­ti­nua­tivi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro di­pendente.

In assenza di comunicazione il sostituto d’impo­sta è tenu­to so­lo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2026 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un profes­sio­nista o diret­ta­mente dal contribuente.

Regolarizzazione saldo IMU 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’im­po­­sta mu­­ni­cipale propria (IMU) dovu­ta per il 2025, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025, possono rego­la­riz­­za­re le vio­la­zio­ni applicando:

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16 01-2026

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­rimento al­­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel se­condo mese prece­dente. Il versamento dell’IVA mensile in esame deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­­ne de­­­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Il versamento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro auto­no­mo e provvi­gioni), operate nel mese di dicembre 2025, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, operate nel mese di dicembre 2025, anche se di importo inferiore al limite di 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi:

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.

SCADENZA DEL 20-01-2026

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­di­ca abi­litati de­vo­no comunicare all’Agenzia delle En­tra­te i dati relativi alle ope­razioni di verifi­ca­zione effet­­tuate nel trimestre ottobre-di­cem­bre 2025.

La comunicazione deve avvenire:

SCADENZA DEL 26-01-2026

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di dicembre 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 28-01-2026

Regolarizzazione acconto IVA 2025

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trime­stra­li, che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­fi­cien­te o tar­diva il versamento dell’ac­conto IVA dovu­to per il 2025, la cui scadenza del termine era il 29.12.2025, possono rego­la­riz­zare la violazione ap­plicando:

SCADENZE DEL 29-01-2026

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI , IRAP, e CNM 2025

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti equi­parati, nonché i soggetti IRES con perio­do d’im­po­sta coin­­cidente con l’anno solare, pos­so­no re­go­la­riz­­za­re, me­­­diante il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa pre­sen­­ta­zione dei mo­delli:

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­­­rizzare i suddetti mo­delli infedeli, presentati en­tro il 31.10.2025:

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2025

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­­ve­dimento operoso, l’omessa presen­tazione del mo­­­­­­­del­­lo 770/2025 (eventualmente sud­diviso in tre parti).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­zare il mo­dello 770/2025 infedele, presentato entro il 31.10.2025:

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­ti de­­vono essere oggetto di separata rego­la­rizza­zione.

SCADENZA DEL 30-01-2026

Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati

Le imprese che nel corso dell’anno 2024 hanno sostenuto spese per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024 e dal DM 17.11.2025, devono presentare, entro le ore 12.00, l’apposita doman­da per accedere al previsto credito d’imposta:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 31-01-2026

Redazione inventario

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti com­mer­ciali con esercizio coincidente con l’anno solare de­­vo­no redi­gere e sottoscrivere l’inventa­rio relativo al­l’e­­ser­ci­zio 2024.

Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve esse­re re­datto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di pre­sen­tazione della dichiarazione dei redditi.

Stampa scritture contabili

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi mec­­canografici, devono effettuare la stam­pa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2024.

Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scrit­tu­re con­­­tabili tenute con sistemi meccanografici de­ve av­ve­nire en­­tro 3 mesi dal termine di presen­tazione della di­chia­­ra­zione dei redditi.

La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata re­go­lare in difetto di trascrizione su sup­­porti cartacei nei termini di legge o di con­serva­zione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispe­zione o ve­rifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Conservazione informatica dei documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, che conservano documenti o re­gi­­­stri in forma informatica, devono concludere il pro­cesso di con­­­­servazione informatica dei docu­menti:

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del pro­ces­so di conservazione informatica dei docu­menti deve av­ve­nire entro 3 mesi dal termine di presentazione del­la di­chia­ra­zione dei redditi.

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2026

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere esclu­se dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta, in caso di:

L’autocertificazione va presentata:

La presentazione dell’autocertificazione:

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025 riguardante:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Comunicazione regime transfrontalieri di franchigia IVA

I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

La comunicazione deve essere effettuata:

Aggiornamento dati del Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscrit­te nel Registro nazionale delle attività sportive dilet­tantistiche (RASD) al 31.12.2025, devono inviare tele­ma­ticamente una dichiarazione riguardante:

Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l’Orga­ni­smo sportivo di affiliazione o, in mancanza, diretta­men­te attraverso la piattaforma del Registro.

Comunicazione erogazioni liberali ricevute

I soggetti che nell’anno 2025 hanno ricevuto ero­ga­zioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:

Versamento contributo revisori legali

I soggetti che all’1.1.2026 risultano iscritti nel Re­gi­stro dei revisori legali, anche nella Sezione dei re­vi­sori inattivi, de­vo­no versare il contributo an­nuale per la tenuta del re­gistro, relativo al 2026, pari a 57,00 euro.

Versamento contributo gestori crisi d’impresa

I soggetti iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo, pari a 50,00 euro.

Versamento contributo amministratori giudiziari

I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giu­diziari dei be­ni sequestrati o confiscati devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo:

L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Mini­stero della Giustizia entro il 30.4.2026.

SCADENZE DEL 02-02-2026

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, gli ottici, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025, non­ché ai rimborsi effettuati nell’anno 2025 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate:

Variazione redditi dei terreni

I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari de­vo­­no de­nunciare al competente ufficio provin­ciale - Territorio dell’A­­­gen­­zia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni veri­ficatesi nel­l’an­no 2025.

Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le va­ria­­zioni colturali sono desumibili dalle dichiara­zioni re­­lati­ve all’uso del suolo presentate nel 2025 all’AGEA per ottenere l’ero­gazione dei contributi agricoli comunitari.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­del­lo RLI”.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agen­­­­­­­zia delle Dogane e dei Mono­poli la do­man­da per ottenere il cre­­dito d’imposta:

Il credito d’imposta può essere:

Dichiarazione imposta di bollo virtuale

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da ban­­­che, Poste, SIM, SGR, as­si­cu­ra­zioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’A­­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­men­ti emes­si nel­­l’anno 2025, al fine di:

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese

I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi da­gli im­­prenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, de­­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiara­zio­ne:

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nel­l’ap­posita dichiarazione, sopra indicata.

Fatturazione imballaggi

I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fat­tura globale per tutte le consegne di imballaggi e reci­pien­ti ef­fet­tua­te nell’anno 2025 con obbligo di re­stit­u­zione, ma non restituiti.

Comunicazione erogazioni liberali effettuate

I soggetti che nell’anno 2025 hanno effettuato eroga­zioni li­berali per programmi culturali devono co­mu­ni­ca­­re all’A­gen­zia delle Entrate, in via tele­matica:

Versamento importi residui del modello 730/2025

I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e con­ti­nuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al la­vo­ro di­pendente devono versare:

Pagamento del canone RAI per l’anno 2026 non addebitato in bolletta

Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del ca­none RAI relativo al 2026, mediante il modello F24, nei casi in cui:

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero me­diante suddivisione:

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di dicembre 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 10-12-2025

Effettuazione versamenti e adempimenti sospesi per gli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei

I soggetti che, alla data del 13.3.2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati o sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 13 e 15.3.2025 verificatisi nella zona dei Campi Flegrei interessata dai fenomeni bradisismici, devono effettuare:

SCADENZE DEL 15-12-2025

Presentazione atti di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto

Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:

A partire dall’1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-quinquies del DL 113/2024) che:

Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’a­perto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, han­no effetto dall’1.1.2025 (anche ai fini dell’IMU).

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-12-2025

Rata riversamento crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolariz­za­zio­ne e riversamento dei crediti d’im­posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente uti­liz­zati in compensazione, in caso di opzione per il versamento rateale devono procedere al versamento della seconda delle 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

La terza e ultima rata scade il 16.12.2026.

Saldo Imu 2025

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, di­ver­­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no prov­ve­dere al versa­mento del saldo dell’imposta mu­ni­cipale pro­pria (IMU) do­vu­ta per l’anno 2025:

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

Seconda rata Imu 2025 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al ver­sa­mento della seconda rata dell’imposta muni­cipale pro­­­pria (IMU) dovuta per l’anno 2025, pari al 50% dell’imposta complessivamente cor­rispo­sta per l’an­no 2024.

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’an­no 2025 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con appli­cazione dei previsti interessi:

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel liqui­dare e versare l’IVA posso­no far ri­fe­ri­mento al­­­l’IVA di­venu­ta esigibile nel se­condo mese pre­ce­dente.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

Entro il termine in esame devono essere versate anche le ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro auto­no­mo e prov­vi­gioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi deve effettuare il versamento anche del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono ver­sare l’ac­conto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle riva­lutazioni del TFR che maturano nel 2025.

L’acconto è commisurato:

È possibile utilizzare in compensazione della sud­det­ta im­posta sostitutiva il credito derivante dal versa­men­to negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tas­sazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2026.

Versamento acconti da 730/2025

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono ver­sa­re:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­vertimento e intrattenimento devono ver­­sare l’im­­­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

SCADENZA DEL 18-12-2025

Presentazione domande contributo copie cartacee vendute di quotidiani e periodici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13, quale attività primaria o prevalente), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal decreto 16.10.2025, devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il ricono­sci­men­to dell’apposito contributo stra­­ordinario di 10,00 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023 (escluse quelle vendute in blocco o tramite strillonaggio), oggetto di apposita attestazione da parte di un soggetto terzo:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione; in caso di insufficienza delle risorse disponibili (pari a 65 milioni di euro) si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

SCADENZA DEL 20-12-2025

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI l’anno 2026

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere escluse dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta per l’anno 2026, in caso di:

L’autocertificazione va presentata:

L’autocertificazione può inoltre essere presentata:

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2026, sia mediante il servizio postale che in via tele­matica, può avve­nire entro il 31.1.2026, ma potrebbe compor­tare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­none.

SCADENZE DEL 29-12-2025

Versamento acconto IVA

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri­me­stra­li, devono versare l’acconto IVA relativo al 2025.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di novembre 2025, hanno su­­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­teriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 31-12-2025

Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

Le micro e piccole imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile or­ga­niz­zazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Re­gi­stro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., non­ché le imprese della pesca e dell’acquacoltura indi­pen­dentemente dalle dimensioni, devono stipulare un’assicurazione a coper­tura dei danni:

Per individuare le “micro” e le “piccole” imprese occorre fare riferi­men­to ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.

Sono escluse da questo adempimento le imprese agri­cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mu­tuali­stico nazionale per la copertura dei danni cata­strofali meteoclimatici.

Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori

Le società di capitali, nonché le società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica, già iscritte nel Registro delle imprese, devono iscrivere nel suddetto Registro un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) relativo all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione.

La PEC di tali amministratori non può coincidere con quella della società.

Rimborsi modelli 730/2025 integrativi

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei con­fron­ti dei di­pendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al la­voro dipendente, che hanno presentato il mo­dello 730/2025 integrativo, i rela­tivi rimborsi.

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2025, la cui sca­denza del termine era l’1.12.2025 (in quanto il 30 novembre era domenica), possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,25%, oltre agli in­teressi legali.

1)Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025 de­­vono provvedere al versamento:

2) Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025:

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­messe:

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

Opzione per il regime ex L.398/91

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte solo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), devono comu­ni­care l’op­zio­ne per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

L’opzione è vincolante per 5 anni.

Dal 2026, il regime di cui alla L. 398/91 non è più ap­­pli­cabile:

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, me­­diatori, rappresentanti di commercio) che si avval­gono dell’opera continuativa di dipen­denti o di terzi, ai fini dell’ap­plicazione della rite­nu­ta d’ac­con­to sul 20% (in­vece che sul 50%) del­le provvigioni corri­sposte, de­­vo­no spe­dire ai com­mittenti, preponenti o man­danti:

Contributi previdenza complementare

Le persone fisiche che, nel 2024, hanno versato con­­tri­buti o premi di previdenza complementare, devo­no co­­mu­­nicare al fondo pensione o all’im­presa assi­cu­ra­tri­­ce l’im­porto dei contributi o dei premi versati che non so­no stati dedotti, in tutto o in parte, nella rela­tiva di­chia­razio­ne dei redditi (730/2025 o REDDITI PF 2025).

Le prestazioni previdenziali complementari riferi­bili ai con­tri­buti e ai premi non dedotti, infatti, non concor­ro­no alla formazione della base imponibile della presta­zione erogata dalla forma pensioni­sti­ca comple­men­tare.

Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito

Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al ca­pital gain possono esercitare o revocare l’op­zio­ne:

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2026.

Trasparenza fiscale

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A­gen­zia del­le Entrate la conferma dell’opzione trien­nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fu­sio­­ne o scissione della società parteci­pata.

In generale, la conferma dell’opzione deve esse­re co­mu­ni­cata entro la fine del periodo d’imposta da cui decor­rono gli effetti fiscali dell’operazione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di no­vembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Contributo Albo autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2025, esercitano l’attività di autotrasporto di co­se per conto di terzi, iscritte all’apposito Al­bo, devono ver­sare la quota, re­lativa all’anno 2026:

SCADENZA 01-01-2026

Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026

I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono iniziare ad aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che ricono­sce limitazioni all’attività di accer­ta­mento a fronte del versamento di un’imposta sostituti­va per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP.

Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.

L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazio­ne a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.

L’opzione può essere esercitata fino al 15.3.2026, termine stabilito per il versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive dovute.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

L’occasione è gradita per porgere a voi e alle vostre famiglie i nostri più sinceri auguri di Buone Feste e di un nuovo anno ricco di serenità e soddisfazioni.

Lo staff dello Studio Benatti

PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di novembre 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 10-11-2025

Consegna modelli 730/2025 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che pre­sta­no as­­sistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2025 integrativi, devono consegnare al contri­buen­­­te la copia del:

Trasmissione telematica modelli 730/2025 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che presta­no assistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2025 integrativi, devono trasmettere in via tele­ma­tica all’Agen­zia delle Entrate:

SCADENZA DEL 13-11-2025

Presentazione domande bonus rivendita quotidiani e periodici

Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).

SCADENZA DEL 14-11-2025

Presentazione domande “sport bonus”

I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del cre­dito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2025, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbliche, devono presentare la relativa domanda, entro le ore 12.00:

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 15-11-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 17-11-2025

Rata rivalutazione all’1.1.2023 delle partecipazioni o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2023, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 16%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.

Rata affrancamento plusvalenze delle cripto-attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com­­mer­ciali, che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con appli­cazione dei previsti interessi:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, mar­zo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ot­to­bre 2025 non supera il limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­­le ri­te­­nute operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre e ot­tobre 2025 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­ri­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­­braio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento IVA terzo trimestre 2025

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e sub­for­­ni­to­ri) devono:

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­ni­­male di red­­­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre lu­glio-set­tem­­bre 2025.

Le informazioni per il versamento della contribu­zione do­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­ziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quar­­ta e ultima rata dei premi INAIL:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZE DEL 18-11-2025

Regolarizzazione versamento imposte da REDDITI 202 e IRAP 2025

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2024 o in accon­to per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­men­to, il ravvedimento operoso va effettuato:

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti ZES unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne integrativa:

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esa­me è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

SCADENZE DEL 20-11-2025

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia del-le Entrate l’apposita comunica­zio­ne integrativa:

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esa­me è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 come prorogato dall’art. 3 co. 14-octies - 14-decies del DL 202/2024, e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 22.5.2025 al 23.6.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa:

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esa­me è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

SCADENZA DEL 24-11-2025

Domande contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZA DEL 25-11-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di ottobre 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-11-2025

Trattenuta acconti da 730/2025

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono trat­te­ne­re, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il se­con­do o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte re­sidua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di otto­bre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

SCADENZE DEL 01-12-2025

Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono al­l’1.1.2025 partecipa­zio­ni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mer­cati regolamentati o in sistemi multilaterali di nego­ziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­­­­­merciali, che pos­sie­dono terreni agricoli o edifi­ca­bi­li al­l’1.1.2025, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

Rata rivalutazione all’01.01.2024 delle partecipazioni o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2024, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 16%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dall’1.12.2024.

Affrancamento delle plusvalenze delle cripto-attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com­mer­ciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2025, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione del­­l’im­po­sta sostitutiva del 18%, devono provvedere al ver­sa­men­to:

Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice

Le snc, sas, srl, spa e sapa, che, entro il 30.9.2025, hanno ceduto o assegnato ai soci beni immobili (non stru­­mentali per destinazione) e/o beni mobili re­gistrati (non strumentali all’attività propria del­l’impresa), oppure si sono trasformate in società semplice, devono effettuare il versamento del rimanente 40% delle imposte sostitutive dovute.

Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali devono effettuare il versa­men­to della prima rata, pari al 60%, dell’imposta so­­sti­tutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura del­l’8%, do­vu­ta per l’estromissione agevolata dall’am­bito im­pren­­di­tor­iale:

Versamento rata per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­­posta co­in­cidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono ef­fet­tua­re il ver­samento dell’ul­­ti­ma rata delle im­po­ste sosti­tutive dovute per:

Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del se­condo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, rela­tivo:

Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRPEF è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applica­zio­ne di una specifica maggiorazione.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o com­­­mercianti dell’INPS devono effettuare il versa­men­­­to del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2025, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per­ l’an­no 2024, eccedente il minimale di reddito sta­bi­­lito per l’an­no 2025, nei limiti del previsto massi­male.

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei con­tributi dovuti per l’anno 2025, pari al 40%, cal­co­lati sul red­dito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2024, nei limiti del previsto massimale.

Il versamento dell’acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell’area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2025

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto, do­­vuto per l’anno 2025:

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2025

I soggetti IRES, con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del se­con­­­do o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, rela­tivo:

Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRES è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applica­zio­ne di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare de­vono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2025.

Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRAP è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applica­zio­ne di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconto imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax” ) relativa al 2025

I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono versare un acconto pari al 30% dell’ammontare dell’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) dovuta per l’anno 2024 (imposta corrispondente al 3% dei ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024). Sono tenute al versamento dell’imposta sui servizi digi­tali le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2024 o in accon­to per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­men­to, il ravvedimento operoso va effettuato:

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presen­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione mensile ef­fet­tuata nel trimestre.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre luglio-settembre 2025.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’im­posta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2025, qualora complessivamente di importo infe­rio­re a 5.000,00 euro, se non già versata in pre­ce­denza.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

SCADENZE DEL 02-12-2025

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunica­zione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti rea­lizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)  

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 come prorogato dall’art. 3 co. 14-octies - 14-decies del DL 202/2024, e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 22.5.2025 al 23.6.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne integrativa, a pe­na di decadenza dall’agevolazione:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 10-10-2025

Modifica acconti da 730/2025

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2025 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

SCADENZE DEL 15-10-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

Presentazione domande bonus rivendita di quotidiani e periodici

Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, la domanda:

Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13.11.2025; non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).

Presentazione domande “sport bonus”

I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del cre­dito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2025, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbliche, possono iniziare a presentare la relativa domanda:

Le richieste devono essere presentate entro il 14.11.2025 e sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZE DEL 16-10-2025

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con appli­cazione dei previsti interessi:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­men­to delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­braio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la prestazione di servizi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta su­gli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZE DEL 20-10-2025

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 21.7.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

Domande contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025:

Il termine finale scade il 24.11.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2025.

La comunicazione deve avvenire:

SCADENZE DEL 27-10-2025

Presentazione modelli 730/2025 integrativi

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi as­si­­mi­­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­­dello 730/2025 integrativo:

Ai modelli 730/2025 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa do­cumenta­zione.

Tuttavia, il modello 730/2025 integrativo può essere pre­­­sen­tato direttamente dal contribuente qualora si deb­­ba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’im­­­posta oppure indicare l’assenza del sostituto d’im­­­posta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di settembre 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA­STAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici

Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è sta­­­­­bilito entro 300 giorni dalla data di chiusura del­l’e­ser­ci­zio.

SCADENZA DEL 28-10-2025

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI e IRAP 2025

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2024 o in accon­to per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 30.7.2025, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­men­to, il ravvedimento operoso va effettuato:

SCADENZA DEL 29-10-2025

Regolarizzazione versamento imposte da REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­ficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2025, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

SCADENZE DEL 31-10-2025

Trasmissione telematiche Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smettere in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, qua­lora non ancora effettuate, le “Certificazioni Uni­che 2025”, relative al 2024, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).

La tra­smissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Cer­tificazioni Uniche 2025 deve avvenire:

Presentazione modelli 770/2025

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia del­le Entrate:

Ai fini dell’invio, il modello 770/2025 può essere sud­diviso in un massimo di tre parti.

Regolarizzazione modelli 770/2024

I sostituti d’imposta possono regolarizzare median­te il rav­­ve­dimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

Trasmissione telematica delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­­­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­­­ci­­den­te con l’anno solare devono presentare in via tele­ma­tica, diret­ta­mente o avvalendosi degli in­ter­me­­diari abi­litati:

Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2025 devono presentare in via telematica:

Spedizione modello REDDITI PF 2025 dall’estero

Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’im­presa o di lavoro autonomo, in alternativa alla tra­smis­­sione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2025:

Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF

Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presen­ta­zio­ne della dichiarazione dei redditi possono pre­sen­­ta­re le sche­de per la destinazione:

La presentazione può avvenire:

Trasmissione telematica quadro VO

I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, eso­nerati dal­­l’ob­bli­go di presen­tazione della dichia­razione IVA, devono pre­sen­tare il quadro VO:

Trasmissione telematica modello CNM

La società o ente consolidante, con periodo d’impo­sta co­in­­cidente con l’anno solare, deve presen­tare in via te­le­matica il modello CNM 2025:

Opzione per il consolidato fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’eser­ci­zio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­ca­ta con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasfor­ma­zio­ni co­mu­nicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

Opzione per la trasparenza fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te l’eser­cizio dell’opzione tri­en­­na­le per il re­gime della traspa­renza fiscale, o la sua revoca:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si in­tende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

Opzione per la “tonnage tax

Le imprese marittime con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­den­te con l’anno solare devono comunicare all’A­gen­­zia del­le Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la de­ter­mi­nazione forfe­taria della base imponibile deri­van­te dal traffico internazio­nale delle navi (c.d. “ton­nage tax”), o la sua revoca:

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni co­mu­nicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio

Le società di persone com­merciali, in contabilità ordi­naria, devono comu­ni­ca­re al­l’Agen­zia delle Entrate l’eser­cizio del-l’op­zio­ne trien­na­le per la determinazione del va­lore della pro­du­zione netta secondo le regole proprie delle so­cietà di capi-tali e de­gli enti com­mer­ciali (risul­tanze del bilancio d’eser­cizio), o la sua revoca:

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da tra­sfor­mazioni comunicano l’esercizio dell’opzione tra­smet­­­­­­­­­ten­­do in via telematica all’Agenzia delle En­trate l’ap­­­po­sito modello.

Regolarizzazione modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­­ci­­­den­te con l’anno solare, che presentano i mo­del­­li RED­DITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025 in via tele­ma­tica entro il 31.10.2025, pos­sono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­di­men­to ope­ro­so, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­messe:

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025:

Registro beni ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la com­pilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via te­le­­­matica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

Remissione “in bonis

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, possono regolarizzare le omesse co­­mu­ni­cazioni o gli altri adempimenti di natura formale, ne­ces­sari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020):

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2024:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta

Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il ricono­sci­men­to dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei pe­riodici, con riferi­mento alle spese sostenute nell’anno 2024:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do­man­da per ottenere il credito d’imposta:

Il credito d’imposta può essere:

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il mo­dello TR:

Il credito IVA trimestrale può essere:

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­for­mità o la sotto­scrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

La presentazione del modello deve avvenire:

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-set­tembre 2025 riguardante:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’ope­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia

I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

La comunicazione deve essere effettuata:

Comunicazioni “ monitoraggio fiscale esterno”

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­sione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2024 riguardanti i trasferimenti da o verso l’este­ro di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, ap­­pro­vato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il mo­dello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’A­gen­­zia delle Entrate.

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

L’esercizio dell’opzione avviene:

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 15-09-2025

Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­bu­en­­­ti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2025 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abilitato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Ravvedimento acconto IMU

I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta del­l’1,39%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

SCADENZE DEL 16-09-2025

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con appli­cazione dei previsti interessi:

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te. Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­braio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nu­te ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle rite­nute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 e versate entro il 16.9.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZE DEL 19-09-2025

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in accon­to per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

Rendicontazione per contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

SCADENZA DEL 24-09-2025

Presentazione domande credito d’imposta formazione giovani imprenditori agricoli

I giovani imprenditori agricoli che nel 2024 hanno sostenuto spese per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola devono co­mu­­nicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle

spese ammissibili al previsto credito d’imposta:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle co­municazioni.

SCADENZA DEL 25-09-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di agosto 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 26-09-2025

Rendicontazione per contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, ai fini dell’erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209, sulla base delle domande presentate dal 10.12.2024 al 23.1.2025:

SCADENZE DEL 29-09-2025

Comunicazione dati all’ENEA

I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, am­­mini­stra­tori di con­dominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

Per gli interventi conclusi dal 30.6.2025, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

Regolarizzazione adempimenti IMU

I soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presen­tato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove ob­bli­ga­to­ria, possono rego­la­rizzare la violazione me­dian­te il rav­ve­­di­mento operoso:

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU re­lativa al 2024 e non è stata altresì versata l’IMU do­vuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali viola­zioni comporta:

SCADENZE DEL 30-09-2025

Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revoca

I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fi­scale (ISA), pos­sono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, compilando l’apposito modello CPB 2025-2026.

La presentazione del modello CPB 2025-2026 può av­venire, alternativamente:

Entro il termine in esame è possibile revocare l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all’Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026:

Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice

Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:

Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’A­genzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2024:

 Presentazione modelli 730/2025 ad un professionista o CAF

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2025:

Il modello 730/2025 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’im­posta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

Presentazione modelli 730/2025 al sostituto d’imposta

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2025:

Presentazione diretta modelli 730/2025

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2025 direttamente in via telematica all’Agen­zia delle Entrate:

Il modello 730/2025 può essere presentato diretta­men­te anche:

È inoltre possibile:

Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF

 I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2025 presentati dai contri­buen­­ti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:

  1. Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2025 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­li­ta­to alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale. 

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione del­le liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare di­rettamente in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te, tra­­mite l’apposita applicazione disponibile sul rela­ti­vo si­to Internet, la dichiarazione per la costituzione del Grup­­po IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con ef­fetto a decorrere dal 2026.

Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2027.

Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entra­te la domanda di rimborso:

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la do­man­da di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2024:

Rimborsi IVA  ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali

I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ago­sto 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. 

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre aprile-giugno 2025.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2024 pos­so­no re­go­la­riz­zare gli omessi, tardivi o incompleti adem­pi­men­­ti pre­visti:

SCADENZE DEL 1-10-2025

Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

Le medie imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a coper­tura dei danni:

Per individuare le “medie” imprese occorre fare riferi­men­to ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.

Sono escluse da questo adempimento le imprese agri­cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mu­tuali­stico nazionale per la copertura dei danni cata­strofali meteoclimatici.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in accon­to per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di Luglio 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 7-07-2025

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 19.12.2025.

SCADENZA DEL 15-07-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

SCADENZE DEL  16-07-2025

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno ver­sa­to, en­tro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta deri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (mo­del­lo IVA 2025), devono versare la quinta rata, con appli­ca­zione dei previsti in­teressi.

Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2024 è av­venuto entro il 30.6.2025, deve essere ver­sa­ta la se­con­da rata, con applicazione delle previste mag­gio­ra­zioni e interessi.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti che hanno versato, en­tro il 30.6.2025, la prima rata di imposte e con­tri­bu­ti deri­vanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, de­vono versare la seconda rata degli importi do­vu­ti a sal­do o in acconto, con applicazione dei pre­vi­sti interessi.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­palti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ri­te­­nute operate non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle rite­nute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 e versate entro il 16.7.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta su­gli intrattenimenti e l’IVA dovute:

Imposta di bollo speciale

Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pa­ri allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segre­tate al 31.12.2024, derivanti dall’applicazione degli “scu­di fi­sca­­li” succedutesi nel tempo.

Ravvedimento acconto IMU 2025

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omes­si, in­sufficienti o tardivi versamenti relativi al­l’ac­conto do­vuto per il 2025, la cui scadenza era il 16.6.2025, con applicazio­ne della sanzione ridotta del­l’1,25%, oltre agli in­teressi legali.

SCADENZA DEL 17-07-2025

Comunicazioni per credito d’imposta investimenti 4.0

Le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti ai fini del credito d’imposta 4.0, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, tramite il modello previsto dal DM 24.4.2024, al fine di mantenere l’ordine cronologico di prenotazione delle risorse in base alla comunicazione già trasmessa, devono effettuare una nuova comunicazione in via preventiva, ovvero di completamento, a conferma della precedente:

SCADENZE DEL 21-07-2025

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del:

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025

Le società di persone e i soggetti equi­parati, che pos­sono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono ef­fet­tuare il versamento, senza la mag­giorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addi­zionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono ef­fet­tua­re il ver­samento, senza la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2024 o in ac­conto per il 2025 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2025, op­­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devo­no effettuare il ver­samento, senza la maggio­razione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2024

I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, del­l’IVA dovuta sui mag­giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effet­tua­re il versamento, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

Dichiarazione e versamento “exit tax

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 21.7.2025 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione perio­dica abi­­litati de­­vono comunicare all’Agenzia delle En­trate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre aprile-giugno 2025.

La comunicazione deve avvenire:

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’at­tività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono presentare al Comitato centrale per l’Al­­bo nazionale degli autotrasportatori, in via tele­ma­ti­ca, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi de­rivanti dalla ri­du­­zio­ne dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:

La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2025.

Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­buen­­ti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2025 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­litato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

SCADENZA DEL  25-07-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di giugno 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 29-07-2025

Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2024

I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa presenta­zio­ne del­la dichiarazione IVA relativa al­l’an­no 2024 (mo­dello IVA 2025).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­za­re l’infedele dichia­razione IVA relativa all’anno 2024 (mo­del­lo IVA 2025):

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

SCADENZE DEL 30-07-2025

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2025 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, con la maggiora­zione dello 0,4%, del:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025

Le società di persone e i soggetti equi­parati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono ef­fet­tuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono ef­fet­tua­re il versamento, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2024 o in ac­conto per il 2025 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2025, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devo­no effettuare il ver­samento, con la maggio­razione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2024

I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 1.7.2025 - 30.7.2025.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono effettuare il paga­men­to, con la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente con la maggiora­zione dello 0,4%, devono effet­tua­re il versamento, con tale mag­giorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

 Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2025

1) Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i re­lativi conguagli, devono effettuare il versamento con il mo­dello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle som­me a debito che derivano dal modello 730/2025.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

2) Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che do­vrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Presentazione domande BONUS edicole

Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, sen­za la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, sen­za la maggiorazione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2025, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il ver­sa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2025, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del diritto an­nua­le alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le u­ni­tà locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’imposta

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente senza la maggiora­zione dello 0,4%, devono effet­tua­re il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive do­vute per:

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

Il credito IVA trimestrale può essere:

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­to­scrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­ne­ro in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

La presentazione del modello deve avvenire:

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto pro­prio o di terzi devono presentare alla com­petente A­gen­zia delle Dogane e dei Monopoli la do­manda per ot­te­nere il credito d’imposta:

Il credito d’imposta può essere:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre apri­le-giu­gno 2025 riguardante:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giu­gno 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

Comunicazione regime transfrontaliere IVA di franchigia

 I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

La comunicazione deve essere effettuata:

SCADENZA DEL 5-08-2025

Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazione sportive”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport del­la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di giugno 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA 9-06-2025

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giu­ridiche che esercitano l’at­tività di autotraspor­to di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono effettuare, entro le ore 14.00, la preno­tazione delle do­mande:

A seguito della prenotazione, le domande devono es­se­re presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2025 e fino al 21.7.2025 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2025 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

SCADENZE 16-06-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

Presentazione atti di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto

Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:

A partire dall’1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-quinquies del DL 113/2024) che:

Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, han­no effetto dall’1.1.2025 (anche ai fini dell’IMU).

Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­buen­ti en­tro il 31.5.2025:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione de­ve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­buen­ti entro il 31.5.2025:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Acconto IMU 2025

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diver­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no provvedere al ver­­sa­mento della prima rata dell’IMU dovu­ta per l’anno 2025, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024.

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

Saldo IMU 2024 e acconto IMU 2025 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al versa­men­to:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 non supera 100,00 euro.

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 e versate entro il 16.6.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­venuta esigibile nel secondo mese precedente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la presta­zio­ne di servizi.

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta de­ri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), de­vo­no ver­­sa­re la quarta rata, con appli­ca­zio­ne dei previsti in­teressi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­ver­ti­mento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrat­tenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZA 20-06-2025

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al quinto pe­riodo di incentivazione:

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZA 23-06-2025

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)

Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.

SCADENZA 25-06-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di maggio 2025, hanno su­­pe­ra­to la so­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA­STAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA 29-06-2025

Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

Le grandi imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, devono stipulare un’assicurazione a coper­tura dei danni:

Per individuare le “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.

Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutuali­stico nazionale per la copertura dei danni cata-strofali meteoclimatici.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.

SCADENZE 30-06-2025

Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS

Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:

il bilancio sociale relativo all’anno 2024, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.

Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori

Le società che svolgono attività commerciali, già costituite prima dell’1.1.2025, devono iscrivere al Registro delle imprese un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ciascun amministratore.

Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2025:

Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2025:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abi­­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2025 devono effettuare il versamento, senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, de­vono ef­fet­tua­re il versamento, senza la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2024 o in ac­conto per il 2025 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2025, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, devo­no effettuare il ver­samento, sen­za la maggio­razione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2024

I soggetti con partita IVA devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui mag­giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2025

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2025

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:

l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che do­vrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Dichiarazione IMU 2024

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non com­merciali, de­vono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2024, qualora obbliga­toria:

Gli enti non commerciali devono presentare la dichia­ra­zione relativa all’anno 2024:

Dichiarazione e versamento “exit tax

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2025 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Presentazione dichiarazione per la “web tax” relativa al 2024

I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024.

Sono tenute alla dichiarazione dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, congiuntamente:

Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota inte­gra­tiva devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale del­l’as­so­cia­zione di categoria di appartenenza, le in­for­mazioni relative:

a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiu­ti, in denaro o in natura, non aventi carattere ge­ne­rale e privi di natura corrispettiva, retributiva o ri­sar­citoria,

L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o por­tale digitale riguarda anche:

Presentazione domande “sport bonus

I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del cre­dito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2025, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dal 15.10.2025 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.

Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria:

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche non ob­bligate alla trasmis­sione tele­ma­tica possono presentare il modello REDDITI PF 2025 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 pos­sono presentare presso un ufficio postale alcuni qua­dri del mo­dello REDDITI PF 2025 (RM, RU e RS), per in­­di­care redditi o dati che non sono previsti dal mo­dello 730/2025.

Il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve es­sere pre­sentato se non viene compilato il quadro

K del mo­dello 730/2025.

In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via te­le­matica:

Regolarizza­zione modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che pre­sentano in Posta il modello RED­DI­TI PF 2025 possono regolarizzare, mediante il rav­­­­­ve­di­mento ope­roso, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2025 pos­­­­sono:

In alternativa, la presentazione della dichiarazione de­ve avve­nire in via telematica entro il 31.10.2025.

In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati”

Gli sportivi professionisti “impatriati”, con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono:

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

Autocertifica­zione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2025

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vo­no pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­se­re escluse dal pagamento del canone RAI in bol­letta, con effetto per il se­condo semestre 2025, in caso di:

L’autocertificazione va presentata:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il mo­dello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Comunicazione contratti di locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali te­le­matici, devono comunicare in via telematica al­l’A­gen­zia delle Entrate i dati:

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal me­de­simo locatore, la comunicazione dei dati può es­sere effet­tuata in forma aggregata.

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che inter­ven­gono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al con­tributo di soggiorno:

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di maggio 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA 15-05-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE 16-05-2025

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine succes­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta esecu­­zione del­la prestazione di servizi.

Versamento IVA primo trimestre 2025

  1. I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:
  2. liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2025;
  3. versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­trat­­ti di su­b­for­­nitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia sta­to pat­tuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla co­­municazione dell’avve­nu­ta ese­cu­zione del­la presta­zione di servizi.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­­tro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­vante dal­la dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono ver­­sa­re la ter­za rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di gennaio, feb­bra­­io, marzo e aprile 2025 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

Contributi INPS artigiani e commercianti

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­vertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la se­con­da rata dei premi INAIL:

Versamento della “web tax” relativa al 2024

I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024.

Sono tenute al versamento dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, con-giuntamente:

SCADENZA 22-05-2025

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)

Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

il termine finale scade il 23.6.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.

SCADENZA 26-05-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di aprile 2025, hanno su­­pe­ra­to la so­­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA-STAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA 30-05-2025

Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.

SCADENZE 31-05-2025

Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali possono avvalersi della fa­col­tà di estromissione agevolata dall’ambito imprendito­riale dei beni immobili strumentali:

Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il lo­ro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella mi­sura dell’8%, da versare:

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­­sione.

SCADENZE 03-06-2025

Riapertura presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese devono presentare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate:

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2025.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2025.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle li­qui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la di­chia­ra­zione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle En­trate:

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per cia­­scun trimestre; quelli men­sili, invece, presentano più mo­­­­duli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel tri­me­stre.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

SCADENZA 06-06-2025

Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche

Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:

Tuttavia, la presentazione delle richieste in esame non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d’imposta, che potrà essere autorizzato subordinatamente al perfezionamento del nuovo decreto ministeriale che disciplinerà il credito d’imposta in oggetto.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

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