PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di OTTOBRE 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 10-10-2026
Modifica acconti da 730/2026
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:
SCADENZA DEL 15-10-2026
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-10-2026
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi:
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2026 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
Versamento rata saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026):
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 19-10-2026
Regolarizzazione versamento imposte da modello REDDITI 2026 e IRAP 2026
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2026 (per effetto della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
SCADENZA DEL 20-10-2026
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2026.
La comunicazione deve avvenire:
SCADENZA DEL 26-10-2026
Presentazione modelli 730/2026 integrativi
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026
integrativo:
SCADENZE DEL 27-10-2026
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di settembre 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026
Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici
Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:
Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
SCADENZA DEL 28-10-2026
Regolarizzazione versamento imposte da modello REDDITI 2026 e IRAP 2026
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 30.7.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
SCADENZA DEL 29-10-2026
Regolarizzazione versamento imposte da modello REDDITI 2026 e IRAP 2026
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
SCADENZA DEL 30-10-2026
Presentazione domande credito d’imposta per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2025:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZE DEL 2-11-2026
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le “Certificazioni Uniche 2026”, relative al 2025, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2026 deve avvenire:
Presentazione modelli 770/2026
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
Regolarizzazione modelli 770/2025
I sostituti d’imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Trasmissione telematica delle dichiarazioni
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:
Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 devono presentare in via telematica:
Spedizione modello REDDITI PF 2026 dall’estero
Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2026:
Presentazione schede 2-5-8 per mille
Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:
La presentazione può avvenire:
Trasmissione telematica quadro VO
I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
Trasmissione telematica modello CNM
La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2026:
Opzione per il consolidato fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca dell’opzione è possibile decorso:
Opzione per la trasparenza fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
Opzione per la “Tonnage Tax”
Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “Tonnage tax”), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.
Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio
Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio del-l’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ
Le società per azioni “solari” o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ):
Le società neocostituite comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
Regolarizzazione modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2026, IRAP 2026 e CNM 2026 in via telematica entro il 2.11.2026, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2026:
Registro beni ammortizzabili
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:
Remissione “in bonis”
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni:
Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta
Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2025:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2026 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
Comunicazione “monitoraggio fiscale esterno”
Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2025 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Compensazione crediti verso lo Stato
Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di SETTEMBRE 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 15-09-2026
Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 16.7.2026 al 31.8.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 16.7.2026 al 31.8.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Ravvedimento acconto IMU
I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2026, nonché relativi al saldo 2025 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2026, con la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
Termine ultimo per la presentazione delle domande relative al credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026 e DM 28.8.2026.
SCADENZE DEL 16-09-2026
Versamento rata saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026):
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi:
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026, non supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026 non supera 100 euro.
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, ai fini dell’erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025, sulla base delle domande presentate dal 20.10.2025 al 24.11.2025:
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,8% era il 20.8.2026 (per effetto della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 20.8.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di agosto 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
I soggetti che, entro il 30.6.2026, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2025, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:
Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2025 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2025:
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026:
Il modello 730/2026 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026:
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il modello 730/2026 può essere presentato direttamente anche:
È inoltre possibile:
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.9.2026 al 30.9.2026:
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.9.2026 al 30.9.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2027.
I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:
I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2025:
I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2026.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2025 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:
I soggetti che intendono procedere:
di cui all’art. 1 co. 35 - 40 della L. 199/2025 devono porre in essere le relative operazioni entro il 30.9.2026.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
Gli enti non commerciali per i quali ricorrono le condizioni individuate dall’art. 16-bis del DL 131/2024 devono presentare l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011.
Le imprese agricole che intendono beneficiare del credito per il carburante di cui all’art. 8-ter del DL38/2026 devono presentare domanda all’AGEA, utilizzando il modello di domanda allegato alle istruzioni operative, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di AGOSTO 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 20-08-2026
Versamento rata saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026):
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi:
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, del:
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026
Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2025
I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 (fino al 30.6.2026) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,8% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 21.7.2026 - 20.8.2026.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,8%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono
beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,8%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali.
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art.
1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 e che entro il 20.8.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento IVA secondo trimestre 2026
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento IVA secondo trimestre 2026
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
Se l’importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2026 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Contributi INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre aprile-giugno 2026.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
Rata premi INAIL
I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 25-08-2026
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli
INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di luglio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
SCADENZA DEL 28-08-2026
Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
SCADENZE DEL 31-08-2026
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 30.7.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2026
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali.
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.8.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di LUGLIO 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 15-07-2026
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-07-2026
Versamento rata saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2025 è avvenuto entro il 30.6.2026, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2026, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2025, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.
Ravvedimento acconto IMU 2026
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2026, la cui scadenza era il 16.6.2026, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
SCADENZE DEL 20-07-2026
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del:
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITTI SP 2026
Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2025
I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,8%.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026) e che entro il 20.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2026.
La comunicazione deve avvenire:
Le imprese esercenti l’attività di pesca professionale devono presentare, entro le ore 23.59, la domanda per ottenere il credito d’imposta relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività ittica (c.d. “naviglio peschereccio”), effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, al netto dell’IVA:
SCADENZA DEL 21-07-2026
Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:
La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2026.
SCADENZE DEL 23-07-2026
Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
SCADENZA DEL 27-07-2026
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di giugno 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
SCADENZA DEL 29-07-2026
Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2025
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 (modello IVA 2026).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
SCADENZE DEL 30-07-2026
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026
Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2025
I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2026 - 30.7.2026.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026) e che entro il 30.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Versamenti derivanti dai modelli 730/2026
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti derivanti dai modelli 730/2026
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
SCADENZE DEL 31-07-2026
Versamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli”
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023, che entro il 30.4.2026 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito INPS (c.d. “rottamazione-quinquies”), devono provvedere al versamento:
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 ultimati entro il 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, siano state presentate le previste comunicazioni preventive e sia stata comunicata dal GSE la nuova disponibilità di risorse, devono presentare l’apposita comunicazione di completamento:
Dichiarazioni e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2026 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di GIUGNO 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 09-06-2026
Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande:
A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2026 e fino al 21.7.2026 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2026 (per la sola firma digitale e invio della domanda).
SCADENZE DEL 15-06-2026
Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-06-2026
Acconto IMU 2026
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2026, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2025.
Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.
Saldo IMU 2025 e acconto IMU 2026 enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026 non supera 100,00 euro.
Versamento cumulativo ritenute condominio
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento rata saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 21-06-2026
Richiesta di rimborso o compensazione dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari
Gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari, in relazione ai periodi d’imposta anteriori al 2025:
Le somme rimborsabili possono essere utilizzate in compensazione nel modello F24:
a decorrere dal 10° giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
SCADENZA DEL 25-06-2026
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di maggio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
SCADENZE DEL 29-06-2026
Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2026:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS
Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:
il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all’anno 2025;
SCADENZE DEL 30-06-2026
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026
Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2025
I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali.
Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali
Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:
Versamenti derivanti dai modelli 730/2026
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti derivanti dai modelli 730/2026
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Dichiarazione IMU 2025
I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2025, qualora obbligatoria:
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2025:
utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2026 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Presentazione dichiarazione per l’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) relativa al 2025
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (c.d. “web tax”), realizzati in Italia nel 2025.
Sono tenute alla presentazione della dichiarazione per l’imposta sui servizi digitali relativa al 2025 le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.
Per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un’apposita società del gruppo.
Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni
Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:
L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:
Presentazione domande “sport bonus”
I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2026, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Dal 15.10.2026 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.
Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria:
Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2026 presso un ufficio postale.
In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:
Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026 (RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2026.
Il quadro AC del modello REDDITI PF 2026 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2026.
In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:
Regolarizzazione modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2026 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2026 possono:
In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).
In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.
Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati“
Gli sportivi professionisti “impatriati”, con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono:
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2026
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2026, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione contratti di locazione breve
Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.
Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno
I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di MAGGIO 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 15-05-2026
Comunicazione per credito d’imposta aggiuntivo investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% previsto dalla legge di bilancio 2026 per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024), che hanno validamente presentato la relativa comunicazione integrativa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, devono presentare all’Agen-zia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 18-05-2026
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento IVA primo trimestre 2026
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
Versamento IVA primo trimestre 2026
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
Versamento rata saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2026.
I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (c.d. “web tax”), realizzati in Italia nel 2025, al netto dell’acconto versato.
Sono tenute al versamento dell’imposta sui servizi digitali le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.
SCADENZA DEL 25-05-2026
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di aprile 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
SCADENZE DEL 30-05-2026
Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 - 443 della L. 199/2025), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realiz-zazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.
Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 15.11.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 462 - 466 della L. 199/2025), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2026 al 15.11.2026 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2026 al 2.12.2026.
Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 - 447 della L. 199/2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.
SCADENZE DEL 31-05-2026
Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali
Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:
Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il loro costo fiscalmente rico-nosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare:
Istanza per la detrazione IRPEF del 65% per investimenti in start up innovative
Le start up innovative in regime “de minimis” di cui all’art. 29-bis del DL 179/2012, che hanno ricevuto investimenti nel capitale effettuati da persone fisiche nel periodo dall’1.1.2025 al 30.6.2025, al fine di consentire l’accesso alla detrazione IRPEF del 65% per l’investitore, se non hanno già presentato la relativa istanza preventiva ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 28.12.2020, devono pre-sentare un’apposita istanza:
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
SCADENZE DEL 01-06-2026
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2026.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2026.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di APRILE 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 10-04-2026
Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2025:
La comunicazione deve avvenire:
Presentazione domande per il cinque per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.
Presentazione domande per il cinque per mille per gli iscritti nel RUNTS
Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.
SCADENZA DEL 13-04-2026
Ricorso contro le nuove rendite dei terreni
In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2025, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:
SCADENZE DEL 15-04-2026
Comunicazione per credito d’imposta aggiuntivo investimenti nella ZEUS Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% previsto dalla legge di bilancio 2026 per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024), che hanno validamente presentato la relativa comunicazione integrativa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 15.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-04-2026
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento rata saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 non è di almeno 500,00 euro.
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 18-04-2026
Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZE DEL 20-04-2026
Collegamento tra POS e registratori telematici
Gli esercenti che certificano i corrispettivi mediante il documento commerciale devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’abbinamento tra i dati identificativi dei POS e i dati identificativi degli strumenti di certificazione, in relazione ai POS già attivi alla data del 31.1.2026.
La procedura di collegamento si differenzia a seconda che siano utilizzati registratori telematici o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate:
Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, la comunicazione dell’abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2025:
La comunicazione deve avvenire:
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2026.
La comunicazione deve avvenire:
SCADENZA DEL 22-04-2026
Comunicazione dati all’ENEA
I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.
Per gli interventi conclusi dal 23.1.2026, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
SCADENZA DEL 27-04-2026
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di marzo 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
SCADENZE DEL 30-04-2026
Domande per la nuova “rottamazione” dei ruoli
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023 devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quinquies”).
La definizione riguarda solo i carichi derivanti:
La domanda va presentata:
Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.
Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma sono successivamente decaduti per mancato pagamento delle rate.
Entro il 30.6.2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.
Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.7.2026.
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche relative ai professionisti , agenti e mediatori
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2026, relative al 2025:
Dichiarazione annuale IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
Opzione liquidazione IVA di gruppo
Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2026 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:
Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA
I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
Presentazione modelli TR 1° trimestre 2026
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:
Imposta di bollo documenti informatici
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2026 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Comunicazione regime transfrontaliero di franchigia IVA
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.7.2025 al 31.10.2025:
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione compensi attività mediche e paramediche
Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2025:
La comunicazione deve avvenire:
Comunicazione dati catastali
I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:
Comunicazioni all’Anagrafe tributaria
Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).
Le comunicazioni:
Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:
L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.
Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi
Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:
Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:
Correzione elenchi cinque per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2026, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2026.
Correzione elenchi cinque per mille iscritti nel RUNTS
Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2026, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2026.
Versamento contributo revisori enti locali
I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa.
A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all’inserimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato.
Compensazione crediti verso lo Stato
Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
L’opzione per l’anno 2026 potrà essere esercitata:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di MARZO 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 09-03-2026
Cumulo tra “Tremonti ambientale” e Conto energia
Le piccole e medie imprese che non si sono avvalse della definizione agevolata di cui all’art. 36 del DL 124/2019 per mantenere la possibilità di cumulare la detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell’art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. “Tremonti ambientale”) con il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto conto energia), possono continuare a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti a condizione che presentino un’apposita istanza al GSE, con la quale accettano l’applicazione di:
L’istanza deve essere:
Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 28.8.2026
SCADENZE DEL 15-03-2026
Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026
I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.
L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.
Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-03-2026
Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi
I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2025:
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Se la certificazione relativa al 2025 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2025 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2025), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2026.
Certificazione dividendi
I soggetti che, nel 2025, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:
La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).
Certificazione capital gain
I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2025.
L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”.
Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
Altre certificazioni
I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2025, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).
La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2025:
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):
Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Se le Certificazioni Uniche 2026 riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai suddetti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 30.4.2026.
Possono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2026 (2.11.2026, poiché il 31.10.2026 cade di sabato) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2026
I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2026.
La comunicazione deve avvenire:
Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele-matica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026.
Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.
Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.
Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per il “superbonus”
I soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, gli amministratori di condominio o relativi intermediari, oppure uno dei condòmini in mancanza di amministratore, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2025 per interventi che beneficiano del “superbonus”. La comunicazione trasmessa può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali
Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2025 con riferimento:
La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2025 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, laddove ancora possibile.
Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica
Le banche, Poste italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2025, per il pagamento delle spese per:
Trasmissione dati spese veterinarie
Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:
Trasmissione dati mutui
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati contratti assicurativi
Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):
Trasmissione dati contributi previdenziali
Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati previdenza complementare
Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati rimborso spese sanitarie
Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
Trasmissione dati spese funebri
I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati spese asili nido
Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
Trasmissione dati spese scolastiche
Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.
Trasmissione dati spese universitarie
Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati rimborsi spese universitarie
I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico
Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono trasmettere in via tele-matica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.
Trasmissione dati erogazioni liberali
Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
Tassa numerazione e bollatura libri e registri
Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:
L’importo della tassa prescinde:
Versamento saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026).
Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 18-03-2026
Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 9.10.2026.
SCADENZA DEL 25-03-2026
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di febbraio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
SCADENZE DEL 31-03-2026
Iscrizione delle ONLUS al RUNTS
Le ONLUS che erano iscritte nell’apposita Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, soppressa dall’1.1.2026 a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), al fine di:
Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali
Le micro e piccole imprese turistico-ricettive, le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande e le imprese della pesca e dell’acquacoltura, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Sono escluse da questo adempimento le imprese agri-cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 devono effettuare in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del relativo sito internet (www.gse.it), la comunicazione di completamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d’imposta.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha precisato che:
Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 - 443 della L. 199/2025), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.
Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 - 447 della L. 199/2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.
Presentazione dichiarazione per il recupero dell’ICI del periodo 2006-2011 degli enti non commerciali
Gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta superiore a 50.000,00 euro annui o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011, in caso di illegittima fruizione dell’esenzione per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità commerciali.
La dichiarazione:
Modello” EAS”
Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:
La presentazione deve avvenire:
Sono esentati dall’obbligo in esame:
Presentazione domande per il “bonus quotazione”
Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2025 devono presentare la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione
Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”
Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all’anno 2025:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazioni e arbitrati
I soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Dichiarazione per la “Tobin Tax”
I contribuenti che, nel 2025, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.
SCADENZA DEL 01-04-2026
Presentazione domande per il “bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di FEBBRAIO 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 09-02-2026
Presentazione domande per “bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:
Non rileva l’ordine temporale di presentazione
SCADENZA DEL 15-02-2026
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
SCADENZE DEL 16-02-2026
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento IVA quarto trimestre 2025
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2025.
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Contributi INPS artigiani e commercianti 4° rata 2025
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
Premi INAIL
Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026. Versamento in autoliquidazione 2025/2026 dei premi INAIL:
SCADENZA DEL 20-02-2026
Presentazione domande contributi investimenti e autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZA DEL 23-02-2026
Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche
Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:
La domanda va presentata anche da parte delle imprese che l’avevano già presentata nell’ambito della sessione ricognitiva svoltasi dal 5.5.2025 al 6.6.2025.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZA DEL 25-02-2026
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di gennaio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE DEL 28-02-2026
Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti
Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2026 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2025.
In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2025, l’agevolazione si applicherà anche nel 2026:
Dichiarazione e versamento regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Credito d’imposta per la promozione della musica
Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d’imposta per la promozione della musica:
Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 5.0
Le imprese che hanno presentato istanze ammissibili al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, ma in data successiva al 6.11.2025 di esaurimento delle risorse disponibili, devono inviare:
al fine di accedere al credito d’imposta qualora si verifichino future disponibilità finanziarie.
SCADENZE DEL 02-03-2026
Variazione richiesta di rimborso in compensazione
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2025 e IRAP 2025, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in opzione per la compensazione del credito.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026).
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2025.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Trasmissione dati forniture documenti fiscali
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Premi INAIL
Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026.
Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni
I soggetti che, nel 2025, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:
Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari
Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2025, al fine di:
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2026.
Comunicazione rapporti finanziari
Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria:
Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2025, la cui scadenza del termine era l’1.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del-l’1,39%, oltre agli interessi legali
Registrazione contratti di locazione.
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di GENNAIO 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 12-01-2026
Consegna certificazioni per conguaglio
I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d’imposta i redditi percepiti nel 2025 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell’effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2025.
Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione:
Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 20.2.2026; rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZE DEL 15-01-2026
Assistenza fiscale per il 2026
I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2026 (relativi all’anno 2025) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.
In assenza di comunicazione il sostituto d’imposta è tenuto solo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2026 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.
Regolarizzazione saldo IMU 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2025, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando:
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16 01-2026
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Il versamento dell’IVA mensile in esame deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
Il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nel mese di dicembre 2025, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, operate nel mese di dicembre 2025, anche se di importo inferiore al limite di 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.
SCADENZA DEL 20-01-2026
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2025.
La comunicazione deve avvenire:
SCADENZA DEL 26-01-2026
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di dicembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA DEL 28-01-2026
Regolarizzazione acconto IVA 2025
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2025, la cui scadenza del termine era il 29.12.2025, possono regolarizzare la violazione applicando:
SCADENZE DEL 29-01-2026
Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI , IRAP, e CNM 2025
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2025:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2025
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del modello 770/2025 (eventualmente suddiviso in tre parti).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2025 infedele, presentato entro il 31.10.2025:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
SCADENZA DEL 30-01-2026
Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati
Le imprese che nel corso dell’anno 2024 hanno sostenuto spese per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024 e dal DM 17.11.2025, devono presentare, entro le ore 12.00, l’apposita domanda per accedere al previsto credito d’imposta:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZE DEL 31-01-2026
Redazione inventario
Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2024.
Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Stampa scritture contabili
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2024.
Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Conservazione informatica dei documenti
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2026
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
La presentazione dell’autocertificazione:
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Comunicazione regime transfrontalieri di franchigia IVA
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
Aggiornamento dati del Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al 31.12.2025, devono inviare telematicamente una dichiarazione riguardante:
Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro.
Comunicazione erogazioni liberali ricevute
I soggetti che nell’anno 2025 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:
Versamento contributo revisori legali
I soggetti che all’1.1.2026 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2026, pari a 57,00 euro.
Versamento contributo gestori crisi d’impresa
I soggetti iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo, pari a 50,00 euro.
Versamento contributo amministratori giudiziari
I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo:
L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2026.
SCADENZE DEL 02-02-2026
Comunicazione spese sanitarie
I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, gli ottici, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025, nonché ai rimborsi effettuati nell’anno 2025 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:
Variazione redditi dei terreni
I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 2025.
Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate nel 2025 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
Dichiarazione imposta di bollo virtuale
I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2025, al fine di:
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese
I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione:
I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata.
Fatturazione imballaggi
I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell’anno 2025 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.
Comunicazione erogazioni liberali effettuate
I soggetti che nell’anno 2025 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica:
Versamento importi residui del modello 730/2025
I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:
Pagamento del canone RAI per l’anno 2026 non addebitato in bolletta
Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2026, mediante il modello F24, nei casi in cui:
Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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