PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di GENNAIO 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 12-01-2026
Consegna certificazioni per conguaglio
I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d’imposta i redditi percepiti nel 2025 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell’effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2025.
Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione:
Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 20.2.2026; rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZE DEL 15-01-2026
Assistenza fiscale per il 2026
I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2026 (relativi all’anno 2025) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.
In assenza di comunicazione il sostituto d’imposta è tenuto solo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2026 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.
Regolarizzazione saldo IMU 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2025, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando:
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16 01-2026
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Il versamento dell’IVA mensile in esame deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
Il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nel mese di dicembre 2025, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, operate nel mese di dicembre 2025, anche se di importo inferiore al limite di 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.
SCADENZA DEL 20-01-2026
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2025.
La comunicazione deve avvenire:
SCADENZA DEL 26-01-2026
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di dicembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA DEL 28-01-2026
Regolarizzazione acconto IVA 2025
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2025, la cui scadenza del termine era il 29.12.2025, possono regolarizzare la violazione applicando:
SCADENZE DEL 29-01-2026
Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI , IRAP, e CNM 2025
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2025:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2025
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del modello 770/2025 (eventualmente suddiviso in tre parti).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2025 infedele, presentato entro il 31.10.2025:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
SCADENZA DEL 30-01-2026
Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati
Le imprese che nel corso dell’anno 2024 hanno sostenuto spese per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024 e dal DM 17.11.2025, devono presentare, entro le ore 12.00, l’apposita domanda per accedere al previsto credito d’imposta:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZE DEL 31-01-2026
Redazione inventario
Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2024.
Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Stampa scritture contabili
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2024.
Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Conservazione informatica dei documenti
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2026
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
La presentazione dell’autocertificazione:
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Comunicazione regime transfrontalieri di franchigia IVA
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
Aggiornamento dati del Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al 31.12.2025, devono inviare telematicamente una dichiarazione riguardante:
Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro.
Comunicazione erogazioni liberali ricevute
I soggetti che nell’anno 2025 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:
Versamento contributo revisori legali
I soggetti che all’1.1.2026 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2026, pari a 57,00 euro.
Versamento contributo gestori crisi d’impresa
I soggetti iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo, pari a 50,00 euro.
Versamento contributo amministratori giudiziari
I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo:
L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2026.
SCADENZE DEL 02-02-2026
Comunicazione spese sanitarie
I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, gli ottici, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025, nonché ai rimborsi effettuati nell’anno 2025 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:
Variazione redditi dei terreni
I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 2025.
Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate nel 2025 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
Dichiarazione imposta di bollo virtuale
I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2025, al fine di:
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese
I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione:
I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata.
Fatturazione imballaggi
I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell’anno 2025 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.
Comunicazione erogazioni liberali effettuate
I soggetti che nell’anno 2025 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica:
Versamento importi residui del modello 730/2025
I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:
Pagamento del canone RAI per l’anno 2026 non addebitato in bolletta
Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2026, mediante il modello F24, nei casi in cui:
Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di dicembre 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 10-12-2025
Effettuazione versamenti e adempimenti sospesi per gli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei
I soggetti che, alla data del 13.3.2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati o sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 13 e 15.3.2025 verificatisi nella zona dei Campi Flegrei interessata dai fenomeni bradisismici, devono effettuare:
SCADENZE DEL 15-12-2025
Presentazione atti di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto
Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:
A partire dall’1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-quinquies del DL 113/2024) che:
Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, hanno effetto dall’1.1.2025 (anche ai fini dell’IMU).
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-12-2025
Rata riversamento crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
Le imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, in caso di opzione per il versamento rateale devono procedere al versamento della seconda delle 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.
La terza e ultima rata scade il 16.12.2026.
Saldo Imu 2025
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2025:
Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.
Seconda rata Imu 2025 enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2025, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2024.
Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2025 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento anche delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2025.
L’acconto è commisurato:
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2026.
Versamento acconti da 730/2025
In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono versare:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 18-12-2025
Presentazione domande contributo copie cartacee vendute di quotidiani e periodici
Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13, quale attività primaria o prevalente), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal decreto 16.10.2025, devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito contributo straordinario di 10,00 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023 (escluse quelle vendute in blocco o tramite strillonaggio), oggetto di apposita attestazione da parte di un soggetto terzo:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione; in caso di insufficienza delle risorse disponibili (pari a 65 milioni di euro) si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.
SCADENZA DEL 20-12-2025
Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI l’anno 2026
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l’anno 2026, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
L’autocertificazione può inoltre essere presentata:
La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2026, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone.
SCADENZE DEL 29-12-2025
Versamento acconto IVA
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2025.
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di novembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE DEL 31-12-2025
Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali
Le micro e piccole imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., nonché le imprese della pesca e dell’acquacoltura indipendentemente dalle dimensioni, devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Per individuare le “micro” e le “piccole” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori
Le società di capitali, nonché le società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica, già iscritte nel Registro delle imprese, devono iscrivere nel suddetto Registro un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) relativo all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione.
La PEC di tali amministratori non può coincidere con quella della società.
Rimborsi modelli 730/2025 integrativi
I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2025 integrativo, i relativi rimborsi.
Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2025, la cui scadenza del termine era l’1.12.2025 (in quanto il 30 novembre era domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
1)Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025 devono provvedere al versamento:
2) Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
Opzione per il regime ex L.398/91
Le società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte solo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), devono comunicare l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:
L’opzione è vincolante per 5 anni.
Dal 2026, il regime di cui alla L. 398/91 non è più applicabile:
Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni
I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:
Contributi previdenza complementare
Le persone fisiche che, nel 2024, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2025 o REDDITI PF 2025).
Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.
Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito
Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al capital gain possono esercitare o revocare l’opzione:
L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2026.
Trasparenza fiscale
I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.
In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Contributo Albo autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2025, esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno 2026:
SCADENZA 01-01-2026
Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026
I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono iniziare ad aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP.
Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.
L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.
L’opzione può essere esercitata fino al 15.3.2026, termine stabilito per il versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive dovute.
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
L’occasione è gradita per porgere a voi e alle vostre famiglie i nostri più sinceri auguri di Buone Feste e di un nuovo anno ricco di serenità e soddisfazioni.
Lo staff dello Studio Benatti
PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di novembre 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 10-11-2025
Consegna modelli 730/2025 integrativi
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2025 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:
Trasmissione telematica modelli 730/2025 integrativi
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2025 integrativi, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
SCADENZA DEL 13-11-2025
Presentazione domande bonus rivendita quotidiani e periodici
Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).
SCADENZA DEL 14-11-2025
Presentazione domande “sport bonus”
I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda, entro le ore 12.00:
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
SCADENZA DEL 15-11-2025
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 17-11-2025
Rata rivalutazione all’1.1.2023 delle partecipazioni o dei terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2023, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 16%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.
Rata affrancamento plusvalenze delle cripto-attività
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 14%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non supera il limite di 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento IVA terzo trimestre 2025
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
Contributi INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2025.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
Rata premi INAIL
I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZE DEL 18-11-2025
Regolarizzazione versamento imposte da REDDITI 202 e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti ZES unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
SCADENZE DEL 20-11-2025
Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES unica Mezzogiorno
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia del-le Entrate l’apposita comunicazione integrativa:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 come prorogato dall’art. 3 co. 14-octies - 14-decies del DL 202/2024, e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 22.5.2025 al 23.6.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
SCADENZA DEL 24-11-2025
Domande contributi formazione autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
SCADENZA DEL 25-11-2025
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di ottobre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE DEL 30-11-2025
Trattenuta acconti da 730/2025
In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.
Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
SCADENZE DEL 01-12-2025
Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all’1.1.2025 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
Rivalutazione terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2025, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
Rata rivalutazione all’01.01.2024 delle partecipazioni o dei terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2024, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 16%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.12.2024.
Affrancamento delle plusvalenze delle cripto-attività
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2025, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 18%, devono provvedere al versamento:
Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice
Le snc, sas, srl, spa e sapa, che, entro il 30.9.2025, hanno ceduto o assegnato ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all’attività propria dell’impresa), oppure si sono trasformate in società semplice, devono effettuare il versamento del rimanente 40% delle imposte sostitutive dovute.
Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali
Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:
Versamento rata per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento dell’ultima rata delle imposte sostitutive dovute per:
Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, relativo:
Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRPEF è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2025, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2024, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2025, nei limiti del previsto massimale.
Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2025, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2024, nei limiti del previsto massimale.
Il versamento dell’acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell’area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2025
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025:
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2025
I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, relativo:
Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRES è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento acconti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2025.
Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRAP è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento acconto imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax” ) relativa al 2025
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono versare un acconto pari al 30% dell’ammontare dell’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) dovuta per l’anno 2024 (imposta corrispondente al 3% dei ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024). Sono tenute al versamento dell’imposta sui servizi digitali le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2025.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
SCADENZE DEL 02-12-2025
Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES unica Mezzogiorno
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 come prorogato dall’art. 3 co. 14-octies - 14-decies del DL 202/2024, e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 22.5.2025 al 23.6.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 10-10-2025
Modifica acconti da 730/2025
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:
SCADENZE DEL 15-10-2025
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
Presentazione domande bonus rivendita di quotidiani e periodici
Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, la domanda:
Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13.11.2025; non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).
Presentazione domande “sport bonus”
I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, possono iniziare a presentare la relativa domanda:
Le richieste devono essere presentate entro il 14.11.2025 e sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
SCADENZE DEL 16-10-2025
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZE DEL 20-10-2025
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 21.7.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Domande contributi formazione autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025:
Il termine finale scade il 24.11.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2025.
La comunicazione deve avvenire:
SCADENZE DEL 27-10-2025
Presentazione modelli 730/2025 integrativi
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 integrativo:
Ai modelli 730/2025 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.
Tuttavia, il modello 730/2025 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di settembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici
Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:
Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
SCADENZA DEL 28-10-2025
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
SCADENZA DEL 29-10-2025
Regolarizzazione versamento imposte da REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
SCADENZE DEL 31-10-2025
Trasmissione telematiche Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le “Certificazioni Uniche 2025”, relative al 2024, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025 deve avvenire:
Presentazione modelli 770/2025
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
Ai fini dell’invio, il modello 770/2025 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
Regolarizzazione modelli 770/2024
I sostituti d’imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Trasmissione telematica delle dichiarazioni
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:
Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 devono presentare in via telematica:
Spedizione modello REDDITI PF 2025 dall’estero
Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2025:
Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF
Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:
La presentazione può avvenire:
Trasmissione telematica quadro VO
I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
Trasmissione telematica modello CNM
La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2025:
Opzione per il consolidato fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca dell’opzione è possibile decorso:
Opzione per la trasparenza fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
Opzione per la “tonnage tax”
Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio
Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio del-l’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capi-tali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
Regolarizzazione modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025 in via telematica entro il 31.10.2025, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025:
Registro beni ammortizzabili
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:
Remissione “in bonis”
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020):
Presentazione domande credito d’imposta per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2024:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta
Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2024:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2025 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
Comunicazioni “ monitoraggio fiscale esterno”
Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2024 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Compensazione crediti verso lo Stato
Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 15-09-2025
Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Ravvedimento acconto IMU
I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
SCADENZE DEL 16-09-2025
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 e versate entro il 16.9.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZE DEL 19-09-2025
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
Rendicontazione per contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
SCADENZA DEL 24-09-2025
Presentazione domande credito d’imposta formazione giovani imprenditori agricoli
I giovani imprenditori agricoli che nel 2024 hanno sostenuto spese per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle
spese ammissibili al previsto credito d’imposta:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
SCADENZA DEL 25-09-2025
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di agosto 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA DEL 26-09-2025
Rendicontazione per contributi formazione autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, ai fini dell’erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209, sulla base delle domande presentate dal 10.12.2024 al 23.1.2025:
SCADENZE DEL 29-09-2025
Comunicazione dati all’ENEA
I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:
Per gli interventi conclusi dal 30.6.2025, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Regolarizzazione adempimenti IMU
I soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:
Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2024 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:
SCADENZE DEL 30-09-2025
Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revoca
I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, compilando l’apposito modello CPB 2025-2026.
La presentazione del modello CPB 2025-2026 può avvenire, alternativamente:
Entro il termine in esame è possibile revocare l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all’Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026:
Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice
Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:
Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Presentazione domande credito d’imposta per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2024:
Presentazione modelli 730/2025 ad un professionista o CAF
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:
Il modello 730/2025 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
Presentazione modelli 730/2025 al sostituto d’imposta
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:
Presentazione diretta modelli 730/2025
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il modello 730/2025 può essere presentato direttamente anche:
È inoltre possibile:
Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA
Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2026.
Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2027.
Rimborso IVA assolta all’estero
I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:
Rimborsi IVA ai soggetti non residenti
I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2024:
Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali
I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2025.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF
I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2024 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:
SCADENZE DEL 1-10-2025
Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali
Le medie imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Per individuare le “medie” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di Luglio 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 7-07-2025
Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 19.12.2025.
SCADENZA DEL 15-07-2025
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
SCADENZE DEL 16-07-2025
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2024 è avvenuto entro il 30.6.2025, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2025, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 e versate entro il 16.7.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
Imposta di bollo speciale
Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2024, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.
Ravvedimento acconto IMU 2025
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2025, la cui scadenza era il 16.6.2025, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
SCADENZA DEL 17-07-2025
Comunicazioni per credito d’imposta investimenti 4.0
Le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti ai fini del credito d’imposta 4.0, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, tramite il modello previsto dal DM 24.4.2024, al fine di mantenere l’ordine cronologico di prenotazione delle risorse in base alla comunicazione già trasmessa, devono effettuare una nuova comunicazione in via preventiva, ovvero di completamento, a conferma della precedente:
SCADENZE DEL 21-07-2025
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025
Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2024
I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 21.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2025.
La comunicazione deve avvenire:
Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:
La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2025.
Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
SCADENZA DEL 25-07-2025
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di giugno 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA DEL 29-07-2025
Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2024
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025):
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
SCADENZE DEL 30-07-2025
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025
Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2024
I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2025 - 30.7.2025.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente con la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, con tale maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Versamenti derivanti dai modelli 730/2025
1) Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
2) Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Presentazione domande BONUS edicole
Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).
Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’imposta
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2025 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Comunicazione regime transfrontaliere IVA di franchigia
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
SCADENZA DEL 5-08-2025
Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazione sportive”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di giugno 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA 9-06-2025
Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande:
A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2025 e fino al 21.7.2025 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2025 (per la sola firma digitale e invio della domanda).
SCADENZE 16-06-2025
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
Presentazione atti di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto
Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:
A partire dall’1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-quinquies del DL 113/2024) che:
Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, hanno effetto dall’1.1.2025 (anche ai fini dell’IMU).
Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Acconto IMU 2025
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2025, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024.
Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.
Saldo IMU 2024 e acconto IMU 2025 enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 non supera 100,00 euro.
Versamento cumulativo ritenute condominio
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 e versate entro il 16.6.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA 20-06-2025
Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quinto periodo di incentivazione:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZA 23-06-2025
Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.
SCADENZA 25-06-2025
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di maggio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA 29-06-2025
Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali
Le grandi imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Per individuare le “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni cata-strofali meteoclimatici.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.
SCADENZE 30-06-2025
Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS
Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:
il bilancio sociale relativo all’anno 2024, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.
Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori
Le società che svolgono attività commerciali, già costituite prima dell’1.1.2025, devono iscrivere al Registro delle imprese un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ciascun amministratore.
Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025:
Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2024
I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Versamenti derivanti dai modelli 730/2025
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti derivanti dai modelli 730/2025
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:
l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Dichiarazione IMU 2024
I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2024, qualora obbligatoria:
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2024:
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Presentazione dichiarazione per la “web tax” relativa al 2024
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024.
Sono tenute alla dichiarazione dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, congiuntamente:
Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni
Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:
a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:
Presentazione domande “sport bonus”
I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Dal 15.10.2025 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.
Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria:
Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2025 presso un ufficio postale.
In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:
Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025.
Il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non viene compilato il quadro
K del modello 730/2025.
In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:
Regolarizzazione modello REDDITI PF 2024
Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2025 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2025 possono:
In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 31.10.2025.
In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.
Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati”
Gli sportivi professionisti “impatriati”, con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono:
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2025
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2025, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione contratti di locazione breve
Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.
Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno
I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di maggio 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA 15-05-2025
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE 16-05-2025
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento IVA primo trimestre 2025
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024
Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
Contributi INPS artigiani e commercianti
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
Rata premi INAIL
I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:
Versamento della “web tax” relativa al 2024
I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono versare l’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024.
Sono tenute al versamento dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, con-giuntamente:
SCADENZA 22-05-2025
Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, possono iniziare a presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
il termine finale scade il 23.6.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.
SCADENZA 26-05-2025
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di aprile 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-STAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA 30-05-2025
Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024), devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.
SCADENZE 31-05-2025
Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali
Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:
Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare:
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
SCADENZE 03-06-2025
Riapertura presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
Le imprese devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2025.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2025.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
SCADENZA 06-06-2025
Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche
Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:
Tuttavia, la presentazione delle richieste in esame non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d’imposta, che potrà essere autorizzato subordinatamente al perfezionamento del nuovo decreto ministeriale che disciplinerà il credito d’imposta in oggetto.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di aprile 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE 10-04-2025
Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2024:
La comunicazione deve avvenire:
Presentazione domande per il cinque per mille
A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.
La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.
SCADENZA 11-04-2025
Documentazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
SCADENZA 15-04-2025
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE 16-04-2025
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024
Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 non è di almeno 500,00 euro.
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del mod.770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZE DEL 22-04-2025
Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2024:
La comunicazione deve avvenire:
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2025.
La comunicazione deve avvenire:
SCADENZA 28-04-2025
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di marzo 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA 29-04-2025
Ricorso contro le nuove rendite di terreni
In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2024, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:
SCADENZE 30-04-2025
Presentazione domanda per la riammissione alla “rottamazione-quater dei ruoli
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, possono presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione domanda per essere riammessi alla definizione.
In caso di accoglimento della riammissione, il versamento degli importi dovuti potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
È possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31.7.2025.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Dichiarazione annuale IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
Opzione liquidazione IVA di gruppo
Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2025 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:
Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA
I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:
Imposta di bollo documenti informatici
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2025 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.7.2024 al 31.10.2024:
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicazioni dati catastali
I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:
Comunicazioni all’Anagrafe tributaria
Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).
Le comunicazioni:
Rendiconto annuale delle ONLUS
Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:
L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.
Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi
Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:
Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:
Correzione elenchi cinque per mille
Versamento contributi revisori enti locali
I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa.
A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all’inserimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato.
Compensazione crediti verso lo Stato
Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
L’opzione per l’anno 2025 potrà essere esercitata:
SCADENZA DEL 5-5-2025
Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori
Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
L’opzione per l’anno 2025 potrà essere esercitata:
ferma restando la disponibilità delle relative risorse (pari a 40 milioni di euro annui).
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di marzo 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA 14-03-2025
Aggiornamento dati del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al 31.12.2024, devono inviare telematicamente una dichiarazione riguardante:
Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro.
SCADENZA 15-03-2025
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZA 16-03-2025
Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi
I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2024 relative agli interventi di:
SCADENZE 17-03-2025
Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi
I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2024:
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della Certificazione Unica 2025, approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”).
Se la certificazione relativa al 2024 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2024 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2024), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2025.
Certificazione dividendi
I soggetti che, nel 2024, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:
La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).
Certificazione capital gain
I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2024.
L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”.
Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
Altre certificazioni
I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2024, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).
La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2024:
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):
Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”).
Se le Certificazioni Uniche 2025 riguardano redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o pro-fessione abituale di soggetti diversi dai suddetti contri-buenti forfettari e minimi, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 31.3.2025.
Possono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2025 (31.10.2025) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2025
I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2025.
La comunicazione deve avvenire:
Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2025.
Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.
Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.
Trasmissione dati spese per interventi su parti condominiali
Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2024 con riferimento:
La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2024 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica
Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2024, per il pagamento delle spese per:
Trasmissione dati spese veterinarie
Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:
Trasmissione dati contratti assicurativi
Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):
Trasmissione dati mutui
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati contributi previdenziali
Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati previdenza complementare
Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie
Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
Trasmissione dati spese funebri
I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati spese asili nido
Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
Trasmissione dati spese scolastiche
Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica.
Trasmissione dati spese universitarie
Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati rimborsi spese universitarie
I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati erogazioni liberali
Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico
Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via tele-matica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:
La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica.
Tassa numerazione e bollatura libri e registri
Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:
L’importo della tassa prescinde:
Versamento saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025).
Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 e versate entro il 17.3.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025.
Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024
Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA 25-03-2025
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di febbraio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE 31-03-2025
Adesione al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al concordato preventivo biennale
I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP.
Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.
Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:
Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali
Le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Sono escluse da questo adempimento le imprese agri-cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni cata-strofali meteoclimatici.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche relative ai professionisti
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2024:
Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025.
Comunicazione per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025.
Modello “EAS”
Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:
La presentazione deve avvenire:
Sono esentati dall’obbligo in esame:
Presentazione domande per il “bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:
Presentazione domande per il “bonus quotazione”
Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2024 devono presentare la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”
Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all’anno 2024:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati
I soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Dichiarazione per la “tobin tax”
I contribuenti che, nel 2024, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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