Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di luglio 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 12-07-2024

Istanze credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese, salvo specifiche esclusioni, che effettuano in­vestimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), devono comunicare in via telematica all’Agenza delle Entrate:

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

SCADENZE DEL 15-07-2024

Documentazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-07-2024

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno ver­sa­to, en­tro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta deri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (mo­del­lo IVA 2024), devono versare la quinta rata, con appli­ca­zione dei previsti in­teressi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2023 è av­venuto entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), deve essere ver­sa­ta la secon­da rata, con applicazione delle previste mag­gio­ra­zioni e interessi.

Imposta di bollo speciale

Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pa­ri allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segre­tate al 31.12.2023, derivanti dall’applicazione degli “scu­di fi­sca­­li” succedutesi nel tempo.

SCADENZA DEL 17-07-2024

Ravvedimento acconto IMU 2024

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omes­si, in­sufficienti o tardivi versamenti relativi al­l’ac­conto do­vuto per il 2024, la cui scadenza era il 17.6.2024, con applicazio­ne della sanzione ridotta del­l’1,5%, oltre agli in­teressi legali.

SCADENZA DEL 20-07-2024

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione perio­dica abi­­litati de­­vono comunicare all’Agenzia delle En­trate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre aprile-giugno 2024.

La comunicazione deve avvenire:

SCADENZA DEL 22-07-2024

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’at­tività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono presentare al Comitato centrale per l’Al­­bo nazionale degli autotrasportatori, in via tele­ma­ti­ca, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi de­rivanti dalla ri­du­­zio­ne dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:

La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 23.7.2024.

SCADENZE DEL 23-07-2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­­ti dal 21.6.2024 al 15.7.2024:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2024 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 21.6.2024 al 15.7.2024:

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­litato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

SCADENZE DEL 25-07-2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di giugno 2024, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 29-07-2024

Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2023

I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa presenta­zio­ne del­la dichiarazione IVA relativa al­l’an­no 2023 (mo­dello IVA 2024).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­za­re l’infedele dichia­razione IVA relativa all’anno 2023 (mo­del­lo IVA 2024):

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

SCADENZE DEL 31-07-2024(*)

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, con la maggiora­zione dello 0,4%, del:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2024, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, devo­no effettuare il ver­samento, con la maggio­razione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2023

I soggetti con partita IVA devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (fino all’1.7.2024) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 2.7.2024 - 31.7.2024.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il rendi­conto entro il 31.5.2024, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui mag­giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, de­vono effettuare il paga­men­to, con la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente con la maggiora­zione dello 0,4%, devono effet­tua­re il versamento, con tale mag­giorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

(*)     Per effetto dell’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, ovvero al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA. Nel rispetto dei suddetti requisiti, la proroga deve ritenersi estensibile ai versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.

SCADENZE DEL 31-07-2024

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i re­lativi conguagli, devono effettuare il versamento con il mo­dello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle som­me a debito che derivano dal modello 730/2024.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti:

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che do­vrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2024, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2024

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, sen­za la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, sen­za la maggiorazione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2024, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il ver­sa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2024, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del diritto an­nua­le alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le u­ni­tà locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente senza la maggiora­zione dello 0,4%, devono effet­tua­re il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive do­vute per:

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Versamento imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche

Le banche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che, in ba­se a dispo­sizioni di legge, hanno approvato il bilancio 2023 a giugno 2024 devono versare l’im­po­sta straordinaria applicando un’aliquota del 40% sul­l’am­montare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia:

In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere su­periore a una quota pari allo 0,26%:

In luogo del versamento dell’imposta straordinaria, le ban­­che possono destinare a una riserva non distribuibile:

Comunicazioni integrative credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) e che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 12.6.2024 al 12.7.2024, la comunicazione per il riconoscimento del credito d’imposta ai sen­si dell’art. 16 del DL 124/2023, possono iniziare a presentare alla stessa Agenzia una comunicazione integrativa per indicare gli investimenti:

La presentazione delle comunicazioni integrative deve avvenire:

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

Il credito IVA trimestrale può essere:

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­to­scrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­ne­ro in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre apri­le-giu­gno 2024 riguardante:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giu­gno 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto pro­prio o di terzi devono presentare alla com­petente A­gen­zia delle Dogane e dei Monopoli la do­manda per ot­te­nere il credito d’imposta:

Il credito d’imposta può essere:

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di giugno 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 11-06-2024

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-soste­nibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 12.4.2023 n. 97 e del DM 8.6.2023;

al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dal 26.6.2023 all’11.8.2023.

 Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giu­ridiche che esercitano l’at­tività di autotraspor­to di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono effettuare, entro le ore 14.00, la preno­tazione delle do­mande:

A seguito della prenotazione, le domande devono es­se­re presentate dalle ore 9.00 del 24.6.2024 e fino al 22.7.2024 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 23.7.2024 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

SCADENZA DEL 12-06-2024

  1. Istanze credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese, salvo specifiche esclusioni, che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), possono iniziare a comunicare all’Agenza delle Entrate:

Il termine finale per la presentazione della comunicazione in esame è stabilito al 12.7.2024.

SCADENZE DEL 15-06-2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­ti en­tro il 31.5.2024:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione de­ve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­ti entro il 31.5.2024:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 17-06-2024

Acconto IMU 2024

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diver­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no provvedere al ver­­sa­mento della prima rata dell’IMU dovu­ta per l’anno 2024, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2023.

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

Saldo IMU 2023 e acconto IMU 2024enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al versa­men­to:

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 non supera 100,00 euro.

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­venuta esigibile nel secondo mese precedente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la presta­zio­ne di servizi.

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta de­ri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024), de­vo­no ver­­sa­re la quarta rata, con appli­ca­zio­ne dei previsti in­teressi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­ver­ti­mento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrat­tenimenti e l’IVA dovute:

SCADENZA DEL 25-06-2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

I soggetti che, nel mese di maggio 2024, hanno su­­pe­ra­to la so­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA­STAT presentano:

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 29-06-2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2024:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2024:

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abi­­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

SCADENZE DEL 29-06-2024

Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono al­l’1.1.2024 partecipa­zio­ni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mer­cati regolamentati o in sistemi multilaterali di nego­ziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­­­­merciali, che pos­sie­dono terreni agricoli o edifi­ca­bi­li al­l’1.1.2024, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

Adeguamento statuti degli enti sportivi dilettantistici

Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni previste dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 in materia di riforma dello sport.

Le modifiche statutarie effettuate entro il 30.6.2024 per adeguarsi alle suddette novità sono esenti dal­l’im­posta di re­gistro.

Il mancato adeguamento entro tale data comporterà la can­cellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota inte­gra­tiva devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale del­l’as­so­cia­zione di categoria di appartenenza, le in­for­mazioni relative:

L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o por­tale digitale riguarda anche:

Proroga regime agevolato lavoratori “impatriati”

I lavoratori dipendenti o autonomi “impatriati”, già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il ver­samento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro au­to­nomo prodotti in Italia, re­lativi al periodo d’imposta 2023, per prorogare di ulteriori cinque perio­di d’im­posta l’applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.

Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono an­che richiedere l’applica­zione dell’agevolazione al da­tore di lavoro, mediante una richiesta scritta.

Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati

Gli sportivi professionisti “impatriati” in possesso dei previsti requisiti devono:

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2024

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vo­no pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­se­re escluse dal pagamento del canone RAI in bol­letta, con effetto per il se­condo semestre 2024, in caso di:

L’autocertificazione va presentata:

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

SCADENZE DEL 01-07-2024

Regolarizzazione del magazzino

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la prima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023.

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%.

La seconda e ultima rata dovrà essere versata entro il 2.12.2024.

Estromissione immobili strumenta-li imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali devono effettuare il ver­sa­men­to della seconda e ultima rata, pari al 40%, del­l’imposta so­stitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, do­­­vuta per l’estromissione agevolata dall’ambito im­pren­­ditoriale:

Dichiarazione IMU 2023

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non com­merciali, de­vono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2023, qualora obbliga­toria:

Gli enti non commerciali devono presentare la dichia­ra­zione relativa all’anno 2023:

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2024.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti:

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che do­vrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2024, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche

Le banche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio 2023 entro il 31.5.2024, devono versare l’imposta straordinaria applicando un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia:

In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere su­periore a una quota pari allo 0,26%:

In luogo del versamento dell’imposta straordinaria, le banche possono destinare a una riserva non distribuibile:

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro l’1.7.2024 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche non ob­bligate alla trasmis­sione tele­ma­tica possono presentare il modello REDDITI PF 2024 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 pos­sono presentare presso un ufficio postale alcuni qua­dri del mo­dello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RU e RS), per in­­di­care redditi o dati che non sono previsti dal mo­dello 730/2024.

Il quadro AC del modello REDDITI PF 2024 deve es­sere pre­sentato se non viene compilato il quadro K del mo­dello 730/2024.

In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via te­le­matica:

Regolarizzazione modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche che pre­sentano in Posta il modello RED­DI­TI PF 2024 possono regolarizzare, mediante il rav­­­­­ve­di­mento ope­roso, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2024 pos­­­­sono:

In alternativa, la presentazione della dichiarazione de­ve avve­nire in via telematica entro il 15.10.2024.

In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il mo­dello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Comunicazione contratti di locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali te­le­matici, devono comunicare in via telematica al­l’A­gen­zia delle Entrate i dati:

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal me­de­simo locatore, la comunicazione dei dati può es­sere effet­tuata in forma aggregata.

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che inter­ven­gono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al con­tributo di soggiorno:

SCADENZE DEL 01-07-2024(*)

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, de­vono ef­fet­tua­re il versamento, senza la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2023 o in ac­conto per il 2024 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2024, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, devo­no effettuare il ver­samento, sen­za la maggio­razione dello 0,4%:

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2023

I soggetti con partita IVA devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui mag­giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

(*)  Per effetto dell’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione    dagli ISA.

Nel rispetto dei suddetti requisiti, la proroga deve ritenersi estensibile ai versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di maggio 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 15-05-2024

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

La comunicazione non riguarda:

SCADENZE DEL 16-05-2024

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

Versamento IVA 1° Trimestre 2024

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­trat­­ti di su­b­for­­nitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia sta­to pat­tuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla co­­municazione dell’avve­nu­ta ese­cu­zione del­la presta­zione di servizi.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Versamento IVA 1° Trimestre 2024

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per na­­tura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor­ni­to­ri) de­vo­no:

liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2024;

versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­te­res­si.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

 Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2023, devono ver­sa­re la 3°rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

 Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla di­chiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

della quinta e ultima rata mensile di pari importo;

con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio,marzo e aprile 2024 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, feb­bra­­io, marzo e aprile 2024 non è di almeno 500,00 euro.

Tributi apparecchi da divertimento

    I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

    Contributi INPS artigiani e commercianti

    I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti del­­l’INPS devono effettuare il versamento della prima ra­­ta dei contributi previdenziali compresi nel minimale di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-mar­­zo 2024.

    Le informazioni per il versamento della contribuzione do­­vu­ta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­zia­le per ar­ti­­giani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

    RATA premi INAIL

    I datori di lavoro e i committenti devono versare la se­con­da rata dei premi INAIL:

    SCADENZA DEL 27-05-2024

    Presentazione modelli INTRASTAT

    I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

    I soggetti che, nel mese di aprile 2024, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

    i modelli relativi al mese di aprile 2024, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;

    mediante trasmissione telematica.

    Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

    SCADENZA DEL 30-05-2024

    Versamento “conguaglio “contributo di solidarietà 2023 per il settore energetico

    I soggetti che operano nel settore energetico devono effet­tua­re il versamento, se non già avvenuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, della prima rata del contributo di solidarietà dovuto per il 2023 corrispondente al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione dell’art. 6 co. 1 e 2 del DL 145/2023.

    In relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà, tali disposizioni hanno infatti stabilito che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023:

    Il beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della seconda rata scade il 30.10.2024.

      SCADENZE DEL 31-05-2024

      Riapertura dell’adesione al ravvedimento operoso “speciale” per i periodi d’imposta fino al 2021

      Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguar­danti le dichiarazioni validamente presentate rela­tive al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai pe­rio­di d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

      A tali fini, entro il 31.5.2024:

      La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

      Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

      Riapertura dell’adesione al ravvedimento operoso “speciale” per i periodi d’imposta fino al 2022

      Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguar­danti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

      A tali fini, entro il 31.5.2024:

      La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

      Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

      Adempimenti persone decedute

      Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2023 al 30.11.2023:

      Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

      I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2024.

      L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

      Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2024.

      Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

      I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle li­qui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la di­chia­ra­zione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle En­trate:

      I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per cia­­scun trimestre; quelli men­sili, invece, presentano più mo­­­­duli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel tri­me­stre.

      Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

      I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

      La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

      Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

      Registrazione contratti di locazione

      Le parti contraenti devono provvedere:

      Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

      Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

      Credito d’imposta per impianti di compostaggio

      I gestori di centri agroalimentari devono presentare all’Agen­­zia delle Entrate un’apposita comunicazione in via telematica, direttamente o avvalendosi di un intermediario incaricato:

      Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

      Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

      Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

      L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

      Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

      Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

      PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2024

      Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di aprile 2024

      Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

      SCADENZA DEL 08-04-2024

      Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

      Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

      Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 31.10.2024.

      SCADENZE DEL 10-04-2024

      Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

      I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as­­­similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono co­muni­care all’Agenzia delle Entrate le operazioni in con­­­­tanti le­ga­te al turismo, effettuate nel 2023:

      La comunicazione deve avvenire:

      Presentazione domande per il cinque per mille ONLUS

      Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via tele­ma­ti­ca all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un in­termediario abilitato, la ri­chie­sta di iscri­zio­ne nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

      Presentazione domande per il cinque per mille ASD

      Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via tele­ma­ti­ca al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei sog­get­ti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

      A seguito della stipulazione di un’apposita conven­zio­ne con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscri­zione del­le associazioni sportive dilettantistiche è di­spo­nibile sia sul sito del CONI, mediante un colle­ga­mento con il sito del­l’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

      Presentazione domande per il cinque per mille enti iscritti RUNTS

      Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la do­manda di accreditamento per concorrere alla ripar­ti­zio­ne del cinque per mille dell’IRPEF:

      La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.

      SCADENZE DEL 12-04-2024

      Ricorso contro le nuove rendite dei terreni

      In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attri­buite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, pre­sen­tate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2023, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

      Presentazione domande d’imposta funzionamento sale cinematografiche

      Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:

      Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

      SCADENZE DEL 15-04-2024

      I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

      La comunicazione non riguarda:

      Presentazione domande bonus edicole

      Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:

      Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

      Domande contributi formazione autotrasportatori

      Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 7.2.2024:

      Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

      SCADENZE DEL 16-04-2024

      I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

      I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

      Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

      È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

      Versamento rata saldo IVA 2023

      I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2023, devono ver­sa­re la seconda rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

      Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

      Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla di­chiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

      della quarta delle 5 rate mensili di pari importo;

      con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

      Versamento ritenute e addizionali

      I sostituti d’imposta devono versare:

      I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 non supera 100,00 euro.

      Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, feb­bra­­io e marzo 2024 non è di almeno 500,00 euro.

      Versamento ritenute sui dividendi

        I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

        operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre gennaio-marzo 2024;

        corrisposte dai soci per distribuzione di utili in na­­tura nel trimestre gennaio-marzo 2024.

        Tributi apparecchi da divertimento

        I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

        sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;

        in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2024.

        SCADENZE DEL 22-04-2024

        Presentazione domande contributo per oneri previdenziali dei collaboratori sportivi dilettantistici

        Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) alla data del 4.9.2023, che nel periodo d’imposta 2022 (ovvero nel periodo d’im­posta che si è chiuso nel corso del 2022) hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000,00 euro, devono presentare la domanda:

        per il contributo commisurato ai contributi previdenziali a proprio carico, versati in relazione ai compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ero­­gati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023;

        utilizzando l’apposita funzionalità messa a dispo­sizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

        Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

        Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

        I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi­­­litati devo­no comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre gennaio-marzo 2024.

        La comunicazione deve avvenire:

        in via telematica;

        direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­li­tati.

        SCADENZA DEL 24-04-2024

        Comunicazione dati all’ENEA

        I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, am­­mini­stra­tori di con­dominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

        La trasmissione deve essere effettuata in via tele­ma­tica, me­diante l’apposito portale unico https://bonusfi­scali.enea.it.

        Per gli interventi conclusi dall’1.2.2024, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

        SCADENZA DEL 26-04-2024

        Presentazione modelli INTRASTAT

        I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

        I soggetti che, nel mese di marzo 2024, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

        i modelli relativi al mese di gennaio, febbraio e marzo 2024, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;

        mediante trasmissione telematica.

        Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

        SCADENZA DEL 29-04-2024

        Imposta di bollo documenti informatici

        I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare devono versare l’imposta di bollo:

        SCADENZE DEL 30-04-2024

        Dichiarazione annuale IVA

        I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

        Gli eventuali crediti IVA pos­so­no essere utilizzati in com­­pensazione nel modello F24, per un importo su­pe­riore a 5.000,00 euro, a decor­rere dal decimo giorno successivo a quello di pre­sentazione della di­chiara­zio­ne con il visto di con­formità o la sottoscrizione dell’or­gano di revisione legale (salvo esonero in base al re­gime premiale ISA).

        Opzione liquidazione IVA di gruppo

        Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2024 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono co­muni­care l’opzione:

        Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

        I contribuenti titolari di partita possono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­dimento operoso, con la riduzione del­le san­zioni ad un ottavo del minimo:

        Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

        Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

        In relazione alle violazioni commesse fino al periodo d’imposta 2022, è possibile avvalersi, entro il 31.5.2024, della riapertura del ravvedimento operoso speciale di cui alla L. 197/2022 (art. 7 co. 6 - 7 del DL 29.3.2024 n. 39).

        Presentazione modelli TR

        I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

        Il credito IVA trimestrale può essere:

        Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bligatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sotto­scri­zione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

        La presentazione del modello deve avvenire:

        I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2024 riguardante :

        La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­canza di operazioni rientranti nel regime.

        Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

        I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

        La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

        Le parti contraenti devono provvedere:

        Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

        Credito d’imposta gasolio per autotrazione

        Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agen­­­zia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

        Il credito d’imposta può essere:

        Comunicazione compensi attività mediche e paramediche

        Le strutture sanitarie private devono comunicare all’A­genzia delle Entrate, in relazione all’anno 2023:

        La comunicazione deve avvenire:

        Comunicazione dati catastali

        I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­te, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli im­mobili insistenti sul territorio comunale:

        intervenute nell’anno 2023;

        acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.

        Comunicazioni all’anagrafe tributaria

        Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri sog­getti obbligati devono provvedere ad effettuare le pre­viste comunicazioni di dati all’Ana­grafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai dan­neg­giati, contratti di somministrazione di energia elet­trica, acqua o gas, con­tratti di servizi di telefonia fissa, mobile e sa­tel­litare, ecc.).

        Le comunicazioni:

        riguardano i dati relativi al 2023;

        devono essere effettuate in via telematica (diret­ta­men­te oppure, ove previsto, avvalendosi degli inter­mediari abilitati).

         Rendiconto annuale delle ONLUS

        Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno solare, devono re­­di­ge­re un apposito documento:

        che rappresenti adeguatamente la situazione pa­­tri­­­mo­niale, economica e finanziaria dell’ente, di­stin­­guendo le attività direttamente connesse da quel­le istituzionali;

        in relazione all’anno 2023.

        L’omissione dell’adempimento in esame comporta la de­ca­denza dai benefici fiscali.

        Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi

        Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coin­ci­den­te con l’anno solare, che effettuano raccolte pub­bli­che di fon­di, devono redigere, in aggiunta al rendi­con­to an­nua­le econo­mico e finanziario, un appo­sito e sepa­rato rendiconto:

        dal quale devono risultare le entrate e le spese re­la­tive a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

        in relazione all’anno 2023.

        Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantesche

        Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’im­­­­­posta coincidente con l’anno solare, devono redi­ge­­re un apposito rendiconto:

        dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concor­ro­no a formare il reddito imponibile;

        in relazione all’anno 2023.

        Correzione elenchi cinque per mille

        Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono richiedere al­la Dire­zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ter­­ri­to­rial­­men­­te competente la correzione degli errori con­te­­nuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della riparti­zione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’A­genzia del­le Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito del­le domande presentate entro il 10.4.2024.

        Correzione elenchi cinque per mille

        Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del­ CONI territorialmente competente la cor­rezione degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della ri­par­tizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle do­man­de pre­sen­tate entro il 10.4.2024.

        Correzione elenchi cinque per mille

        Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Mi­nistero del Lavoro e delle Politiche sociali la cor­re­zio­ne degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti be­ne­ficia­ri della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pub­blicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024.

        Versamento contributo revisori enti locali

        I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta del­l’E­len­­co, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa.

        A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all’in­serimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato.

        Compensazione crediti verso lo Stato

          Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

          L’esercizio dell’opzione avviene:

          L’opzione per l’anno 2024 potrà essere esercitata:

          Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

          Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

          L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

          Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

          Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

          PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2024

          Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di marzo 2024

          Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

          SCADENZE DEL 08-03-2024

          Presentazione autocertificazione per contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator

          Le agenzie di viaggio e i tour operator, che abbiano su­bito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di al­me­no il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, in pos­ses­­so degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, un’apposita autocertifi­ca­zione al Mi­nistero del Turismo:

          La mancata presentazione dell’autocertificazione, con le modalità e nei termini previsti, impedisce di be­ne­fi­cia­re del contributo.

          Presentazione domande bonus edicole

          Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda per ottenere il contributo una tantum per le attività di sviluppo svolte nel 2023:

          Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

          SCADENZE DEL 15-03-2024

          Pagamento rate scadute della “rottamazione-quater” dei ruoli

          I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sio­­ne tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la do­manda per avvalersi della definizione age­vo­la­ta delle cartelle di pagamento, degli accer­ta­men­ti ese­cutivi e degli av­visi di addebito (c.d. “rotta­ma­zio­ne-quater”), possono effettuare il pagamento tardivo delle rate scadute fino al 28.2.2024, senza che si determini la decadenza dalla definizione.

          La proroga in esame si applica anche ai soggetti del­l’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche col­piti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, con riferimento alle rate scadute il 31.1.2024 e il 28.2.2024.

          I suddetti versamenti possono avvenire con un ritardo non superiore a 5 giorni (saranno quindi ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024).

          In ogni caso, alle restanti rate del piano di rateizzazione rimangono applicabili le scadenze originarie.

          Trasmissione dati acquisti dall’estero

          I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

          La comunicazione non riguarda:

          le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;

          gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

          Presentazione domande credito d’imposta per le reti di imprese agricole

          Le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

          la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di fru­ire del previsto credito d’imposta;

          in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

          Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

          Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche

          Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:

          per richiedere il credito d’imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all’anno 2023;

          tramite la piattaforma DGCOL disponibile all’in­di­rizzo http://doc.cultura.gov.it/.

          Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

          SCADENZE DEL  16-03-2024

          Trasmissione dati spese veterinarie

          Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

          i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel 2023, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva;

          al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’E­co­nomia e delle Finanze.

          Certificazione redditi da lavoro

          I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. di­pen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri occa­sionali, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2023:

          delle somme e valori corrisposti;

          delle ritenute operate;

          delle detrazioni d’imposta effettuate;

          dei contributi previdenziali trattenuti.

          Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della “Certificazione Unica 2024”, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

          Se la certificazione relativa al 2023 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2023” (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2023), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova “Certificazione Unica 2024”.

           

          Certificazione dividendi

          I soggetti che, nel 2023, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

          La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta so­stitutiva.

          La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).

          Certificazione capital gain

          I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2023.

          L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

          Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

           Altre certificazioni

          I sostituti d’imposta devono rilascare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2023, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

          La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

          delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;

          delle ritenute operate.

          SCADENZE DEL  18-03-2024

          Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

          I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2023:

          Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

          Possono essere inviate dopo il 18.3.2024 ed entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2024 (31.10.2024) le certificazioni contenenti redditi esenti o dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguar­danti:

          i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’eser­ci­zio abituale di arti o professioni, comprese quel­le relative ai “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014) o ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011);

          le provvigioni;

          i corrispettivi erogati dal condominio per con­trat­ti di appalto.

          Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2024

          I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2024.

          La comunicazione deve avvenire:

          Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele­ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del mo­dello “ordinario” della “Certificazione Uni­ca 2024”.

          Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

          Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

          Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

          Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2023, per il pagamento delle spese per:

          gli interventi di recupero del patrimonio edi­li­zio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;

          gli interventi di riqualificazione energetica de­­gli edifici, che danno diritto alla prevista de­tra­zio­ne IRPEF/IRES.

          Trasmissione dati mutui

          I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, diret­tamente o tramite gli intermediari abilitati:

          i dati relativi all’anno 2023 degli interessi passivi e oneri accessori;

          in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

          Trasmissione dati contratti assicurativi

          Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

          i dati relativi all’anno 2023 dei premi di assicu­ra­zione detraibili (es. contratti sulla vita, causa mor­­te e contro gli infortuni);

          in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

          Trasmissione dati contributi previdenziali

          Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

          i dati relativi all’anno 2023 dei contributi previ­den­­­ziali ed assisten­ziali;

          in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

          Trasmissione dati previdenza complementare

          Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

          i dati relativi ai contributi di previdenza com­ple­mentare versati nell’anno 2023, senza il tramite del sostituto d’imposta;

          in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

          Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie

          Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

          alle spese sanitarie rimborsate nell’an­no 2023, com­­­prese quelle sostenute ne­gli anni prece­den­ti, per effetto dei contributi versati;

          ai contributi versati nell’anno 2023, diretta­men­te o tramite un sog­getto diverso dal so­sti­tuto d’im­po­sta.

          Trasmissione dati spese funebri

          I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­na­gra­fe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

          l’ammontare delle spese funebri sostenute in di­pen­denza della morte di persone nell’an­no 2023, con riferimento a ciascun decesso;

          i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte­statari del documento fiscale.

          Trasmissione dati spese asili nido

          Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­ce­vono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tri­bu­taria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

          alle spese sostenute dai genitori nel 2023, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’a­silo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;

          ai rimborsi delle rette, erogati nel 2023, con rife­rimento a ciascun iscritto all’a­silo nido.

           Trasmissione dati spese scolastiche

          Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati:

          delle spese scolastiche detraibili, versate nell’an­no 2023 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;

          in relazione a ciascuno studente.

          L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2023, non contenuti nella Certificazione Unica.

           Trasmissione dati spese universitarie

          Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

          i dati relativi all’anno 2023 delle spese uni­ver­­si­ta­­rie sostenute, al netto dei relativi rim­borsi e con­tributi;

          con riferimento a ciascuno studente.

          Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

          I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

          i dati dei rimborsi delle spese univer­sitarie ero­­ga­ti nell’anno 2023;

          con riferimento a ciascuno studente.

          Trasmissione dati erogazioni liberali

          Le ONLUS, le associazioni di promozione so­ciale, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o della ri­cer­ca scien­tifica, possono (o devono in determinati casi) trasmet­tere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­ret­tamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

          erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite ban­­­­­ca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “trac­ciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;

          erogazioni liberali restituite nell’anno 2023, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è sta­ta effettuata la restituzione.

          Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico

          Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:

          sostenute nell’anno 2023 da persone fisiche;

          con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

          La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2023, non contenuti nella Certificazione Unica.

           Tassa numerazione e bollatura libri e registri

          Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

          L’importo della tassa prescinde:

          dal numero dei libri e registri;

          dalle relative pagine.

          Versamento saldo IVA 2023

          I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024).

          Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

          Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare il versamento del saldo IVA entro il 31.7.2024, senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

          La suddetta disposizione si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

          Versamento IVA mensile

          I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

          I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

          Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2024, non supera il limite di 100 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

          È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

          Versamento ritenute e addizionali

          I sostituti d’imposta devono versare:

          I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio e febbraio 2024 non supera 100 euro.

          Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio e feb­bra­­io 2024 non è di almeno 500 euro

          Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

          Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla di­chiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

          della terza delle 5 rate mensili di pari importo;

          con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

          Tributi apparecchi da divertimento

          I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

          sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;

          in relazione agli apparecchi e congegni installati pri­ma del 1º marzo.

          SCADENZA DEL  22-03-2024

          Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

          Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi:

          per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 1.12.2023 n. 317 e del DM 31.1.2024 n. 28;

          esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2024@legalmail.it.

          Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.

          SCADENZA DEL  25-03-2024

           Presentazione modelli INTRASTAT

          I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

          I soggetti che, nel mese di febbraio 2024, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

          i modelli relativi al mese di gennaio e febbraio2024, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;

          mediante trasmissione telematica.

          Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

          SCADENZA DEL  29-03-2024

          Variazione richiesta di rimborso in compensazione

          Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2023 e IRAP 2023, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.

          SCADENZE DEL  31-03-2024

          Adesione al ravvedimento operoso “speciale” per il periodo d’imposta 2022

          Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguar­danti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

          A tali fini, entro il 31.3.2024:

          La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

          Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

          le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);

          le violazioni formali.

          Definizione delle irregolarità formali

          I soggetti che hanno com­messo irregolarità formali fino al 31.10.2022 e che entro il 31.3.2023 hanno aderito alla relativa definizione con versamento della prima rate delle somme dovute, devono:

          Si ricorda che:

          le somme dovute per la definizione ammontano a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;

          ciascuna rata è pari alla metà delle somme dovute. 

          Modello “ EAS”

          Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

          La presentazione deve avvenire:

          Sono esentati dall’obbligo in esame:

          gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017);

          le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).

          Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS

          I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di  febbraio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

          La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime.

          Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quo­te degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

          Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati

          I soggetti che hanno sostenuto com­­­­pen­­­­si per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la do­man­­da per la concessione del previsto credito d’impo­sta:

          in caso di procedimenti di negoziazione as­si­stita con­­clusi con successo o di con­­clusione dell’ar­bi­trato con lodo, nell’anno 2023;

          in relazione a procedimenti di mediazione civile e commerciale, in caso di raggiungimento dell’ac­cor­do di mediazione nell’anno 2023;

          al Ministero della Giustizia, mediante l’ap­­po­­sita piattaforma informatica accessibile dal sito www.giustizia.it.

          Presentazione domande per il “bonus quotazione”

          Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2023 devono presen­tare la domanda:

          per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2023, relativi alla quotazione;

          al Ministero dello Sviluppo economico, all’in­­di­riz­­zo PEC dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it, uti­liz­zan­do l’apposito modulo e allegando la pre­vi­sta documentazione.

          Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

           Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

          Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2023:

          al Dipartimento per lo Sport presso la Pre­si­den­za del Consiglio dei Ministri, all’in­dirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it;

          comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli inter­venti di ristrutturazione realizzati.

          Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

          SCADENZE DEL 02-04-2024

          Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

          Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

          relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati o da effettuare nel­l’an­no 2024;

          al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2023.

          Registrazione contratti di locazione

          Le parti contraenti devono provvedere:

          Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

          Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

          Dichiarazione per la “Tobin Tax”

          I contribuenti che, nel 2023, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

          In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

          Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

          I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli inter­mediari devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2022, 2021 e 2020, relative agli interventi di:

          Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

          Gli amministratori di condominio devono co­municare in via te­le­matica all’Agenzia delle Entrate, di­rettamente o tra­­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2023 con riferimento:

          La comunicazione non è dovuta qualora, con rife­ri­men­to alle spese sostenute nel 2023 per la totalità degli inter­ven­ti sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la ces­sio­ne del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

          Trasmissioni dati erogazioni liberali

          Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

          Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

          Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

          L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

          Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

          Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

          PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2024

          Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di febbraio 2024

          Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

          SCADENZA DEL  09-02-2024

          Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

          Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’in­­formazione e l’editoria della Pre­si­den­za del Con­siglio dei Mi­nistri, utilizzando i servizi te­le­ma­­ti­ci messi a dispo­si­zione dall’Agenzia delle Entra­te, la di­chiarazione sosti­tuti­va:

          Non rileva l’ordine temporale di presentazione.

          SCADENZA DEL 15-02-2024

          Trasmissione dati acquisti dall’estero

          I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

          La comunicazione non riguarda:

          I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

          I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

          Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

          I contribuenti titolari di partita IVA in regime trime­strale “speciale” (es. autotrasportatori, ben­zinai e subfor­ni­to­ri) devono:

          I sostituti d’imposta devono versare:

          Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

          Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cu­­mulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di dicem­­bre 2023 e gennaio 2024 non è di almeno 500,00 euro.

          Versamento rata acconti imposte modello REDDITI PF 2023

          Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla di­chiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

          I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il sal­do dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalu­ta­zioni del TFR maturate nel 2023

          I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il ver­sa­mento della quarta e ultima rata dei contributi previden­zia­li compresi nel mi­­­ni­male di red­dito (c.d. “fissi”), re­la­­tiva al trimestre otto­bre-dicem­­bre 2023.

          Presentazione telematica all’INAIL delle comuni­cazio­ni mo­­­­­­­tivate di riduzione delle retribuzioni pre­sunte per il 2024.

          Versamento in autoliquidazione 2023/2024 dei pre­mi INAIL:

          I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

          I soggetti che, nel mese di gennaio 2024, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

          Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fi­sca­le forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2024 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2023.

          In relazione ai soggetti che hanno già bene­fi­ciato del re­gime agevolato per il 2023, l’age­volazione si appli­cherà anche nel 2024:

          Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti equi­parati, nonché i soggetti IRES con perio­do d’im­po­sta coin­­cidente con l’anno solare, pos­so­no re­go­la­riz­­za­re, me­­­diante il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa pre­sen­­ta­zione dei mo­delli:

          La regolarizzazione si perfeziona mediante:

          Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­­­zare i suddetti mo­delli infedeli, presentati en­tro il 30.11.2023:

          I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2023, la cui sca­denza del termine era il 30.11.2023, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,67%, oltre agli in­teressi legali.

          Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi mu­sicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spet­tacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di con­cessione del credito d’imposta per la promozione della musica:

          Le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’im­pre­sa, arti o profes­sioni e gli enti non com­merciali devo­no co­mu­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, diret­ta­men­te o tramite un intermediario abilitato:

          Gli imprenditori individuali, le società e gli enti com­mer­ciali con esercizio coincidente con l’anno solare de­­vo­no redi­gere e sottoscrivere l’inventa­rio relativo al­l’e­­ser­ci­zio 2022.

          I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi mec­­canografici, devono effettuare la stam­pa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2022.

          Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scrit­tu­re con­­­tabili tenute con sistemi meccanografici de­ve av­ve­nire en­­tro 3 mesi dal termine di presen­tazione della di­chia­­ra­zione dei redditi.

          I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o re­gi­­­stri in forma informatica, devono concludere il pro­cesso di con­­­­servazione informatica dei docu­menti:

          I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, l’eventuale differenza positiva tra:

          I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tua­zio­ne delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono tra­smet­tere all’A­gen­­­zia delle Entrate:

          I contribuenti trimestrali presentano un uni­co mo­du­lo per cia­scun trimestre; quelli men­sili, invece, pre­sen­­ta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione men­sile ef­fet­tuata nel tri­me­stre.

          I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

          La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime.

          I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2023

          Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi­­sca­­li e i soggetti autorizzati alla rivendita devono co­­mu­­­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

          Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni del­le retri­bu­zioni, in rela­zio­ne all’autoliquidazione dei pre­­mi dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024.

          I soggetti che, nel 2023, hanno stipulato contratti di af­fit­to di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrit­tu­ra pri­vata autenticata, stipulati tra le stesse parti, de­vo­no:

          Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento del­l’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2023, al fine di:

          La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

          Comunicazione rapporti finanziari

          Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­­sio­ne in via telematica all’Anagrafe tributaria:

          dei dati relativi ai rapporti finanziari intratte­nuti, in re­lazione all’anno 2023;

          mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).

          Le parti contraenti devono provvedere:

          Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

          Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

          Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

          L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

          Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

          Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

          PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2024

          Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di gennaio 2024.

          Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

          SCADENZA DEL  12-01-2024

          Consegna Certificazioni per conguaglio

          I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al la­­vo­ro dipendente possono comunicare al so­stituto d’im­­­­posta i redditi percepiti nel 2023 in rela­zione a pre­­ce­denti rapporti di lavoro, con con­segna delle rela­tive Certifica­zioni Uniche, al fine di considerarli nel­l’ef­fet­­­tua­zione del conguaglio comples­sivo di fine anno 2023.

          SCADENZE DEL 15-01-2024

          Domande contributi investimenti autotrasportatori

          Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al terzo pe­riodo di incentivazione:

          Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

          Assistenza fiscale per il 2024

          I sostituti d’imposta che intendono prestare as­sisten­za fi­sca­­le in relazione alla presentazione dei modelli 730/2024 (re­­lativi all’anno 2023) devo­no darne co­mu­­ni­­­ca­zione ai pro­pri di­­pendenti, pensio­nati, col­la­boratori coordinati e conti­nua­tivi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro di­pendente.

          In assenza di comunicazione il sostituto d’impo­sta è tenu­to so­lo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2024 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un profes­sio­nista o diret­ta­mente dal contribuente.

          Trasmissione dati acquisti dall’estero

          I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

          La comunicazione non riguarda:

          I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’im­po­­sta mu­­ni­cipale propria (IMU) dovu­ta per il 2023, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023, possono rego­la­riz­­za­re le vio­la­zio­ni applicando:

          I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono:

          I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­rimento al­­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel se­condo mese prece­dente.

          I sostituti d’imposta devono versare:

          I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

          I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

          La comunicazione deve avvenire:

          I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

          I soggetti che, nel mese di dicembre 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

          I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trime­stra­li, che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­fi­cien­te o tar­diva il versamento dell’ac­conto IVA dovu­to per il 2023, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023, possono rego­la­riz­zare la violazione ap­plicando:

          I sostituti d’imposta possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­­ve­dimento operoso, l’omessa presen­tazione del mo­­­­­­­del­­lo 770/2023 (eventualmente sud­diviso in tre parti).

          La regolarizzazione si perfeziona mediante:

          Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­zare il mo­dello 770/2023 infedele, presentato entro il 31.10.2023:

          Le parti contraenti devono provvedere:

          Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­del­lo RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

          I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e con­ti­nuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al la­vo­ro di­pendente devono versare:

          I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari de­vo­­no de­nunciare al competente ufficio provin­ciale - Territorio dell’A­­­gen­­zia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni veri­ficatesi nel­l’an­no 2023.

          1. Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le va­ria­­zioni colturali sono desumibili dalle dichiara­zioni re­­lati­ve all’uso del suolo presentate nel 2023 all’AGEA per ottenere l’ero­gazione dei contributi agricoli comunitari.
          2. Comunicazione spese sanitarie

          I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2023, non­ché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2023 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate:

          I soggetti che all’1.1.2024 risultano iscritti nel Re­gi­stro dei revisori legali, anche nella Sezione dei re­vi­sori inattivi, de­vo­no versare il contributo an­nuale per la tenuta del re­gistro, relativo al 2024:

          I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giu­diziari dei be­ni sequestrati o confiscati devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo:

          I soggetti che nell’anno 2023 hanno effettuato eroga­zioni li­berali per programmi culturali devono co­mu­ni­ca­­re all’A­gen­zia delle Entrate, in via tele­matica:

          I soggetti che nell’anno 2023 hanno ricevuto ero­ga­zioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:

          Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agen­­­­zia delle Dogane e dei Mono­poli la do­man­da per ottenere il cre­dito d’imposta:

          Il credito d’imposta può essere:

          I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023 riguardante:

          La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

          I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

          La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel

          regime.

          Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta

          I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da ban­­­che, Poste, SIM, SGR, as­sicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2023, al fine di:

          La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

          L’autocertificazione va presentata:

          La presentazione dell’autocertificazione:

            Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero me­diante suddivisione:

          Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

          Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

          L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

          Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

          Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

          PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2023

          Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di novembre 2023

          Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

          SCADENZA DEL  08-11-2023

          Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

          Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 13.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2022:

          Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

          SCADENZE DEL  10-11-2023

          Consegna modelli 730/2023 integrativi

          I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che pre­sta­no as­sistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2023 integrativi, devono consegnare al contri­buen­­­te la copia del:

          Trasmissione telematica modelli 730/2023 integrativi

          I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che presta­no assistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2023 integrativi, devono trasmettere in via tele­ma­tica all’A-gen­zia delle Entrate:

          SCADENZA DEL 15-11-2023

          Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate

          Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono al­l’1.1.2023 partecipa­zio­ni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mer­cati regolamentati o in sistemi multilaterali di nego­ziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

          Rivalutazione terreni

          Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono al­l’1.1.2023 partecipa­zio­ni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mer­cati regolamentati o in sistemi multilaterali di nego­ziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

          Rivalutazione all’1.1.2022 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

          Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2022, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2022.

          Rivalutazione all’1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

          Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.

          Affrancamento delle plusvalenze delle cripto-attività

          Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com­mer­ciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione del­­l’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono provvedere al ver­sa­men­to:

          Trasmissione dati acquisti dall’estero

          I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

          La comunicazione non riguarda:

          SCADENZE DEL 16-11-2023

          Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al 1° e 2° trimestre 2023

          Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al pri­mo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio a giu­gno 2023), oppure i soggetti a cui tali crediti d’im­po­sta sono stati ceduti, entro il 16.11.2023 devono uti­liz­za­rli esclusi­va­mente in compensazione nel mo­del­lo F24, presen­tato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

          Presentazione domande “sportbonus”

          I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del cre­dito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2023, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

          Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

          Versamento rate imposte e contributi

          I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

          Versamento ritenute e addizionali

          I sostituti d’imposta devono versare:

          Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto ,settembre e ottobre 2023 non è di almeno 500,00 euro.

          Versamento rata saldo IVA 2022

          I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

          Versamento IVA mensile

          I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

          I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

          È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

          Versamento IVA 3° trimestre 2023

          I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

          È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla comunicazione dell’avve­nuta ese­­cu­zione del­­la prestazione di servizi.

          I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e sub­for­­ni­to­ri) devono:

          Contributi INPS artigiani e commercianti

          I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­ni­­male di red­­­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre lu­glio-set­tem­­bre 2023.

          Le informazioni per il versamento della contribu­zione do­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­ziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

          Rata premi INAIL

          I datori di lavoro e i committenti devono versare la quar­­ta e ultima rata dei premi INAIL:

          Tributi apparecchi da divertimento

          I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

          SCADENZA DEL 20-11-2023

          Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

          I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2023.

          La comunicazione deve avvenire:

          Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza alluvione

          I soggetti che, alla data dell’1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023), devono effettuare:

          Ai fini della sospensione dei versamenti e adempimenti contributivi, occorre:

          SCADENZA DEL 27-11-2023

          Presentazione modelli INTRASTAT

          I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­nita­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

          I soggetti che, nel mese di ottobre 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

          SCADENZA DEL 28-11-2023

          Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023

          I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2022 o in accon­to per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 30.8.2023, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta del-l’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.

          Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

          Se entro il 30.8.2023 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

          SCADENZA DEL 30-11-2023 

          Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:

          Le imposte sostitutive dovute devono essere versate, per l’intero ammontare, entro il termine in esame.

          Gli imprenditori individuali devono effettuare il versa­men­to della prima rata, pari al 60%, dell’imposta so­­sti­tutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura del­l’8%, do­vu­ta per l’estromissione agevolata dall’am­bito im­pren­­di­tor­iale:

          I contribuenti e gli amministratori di condominio pos­sono effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferi­mento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, non effettuata entro il 31.3.2023:

          La comunicazione può avvenire anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”, ossia:

          Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commer­ciali, che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (di cui all’art. 4 co. 1 del DL 167/90) e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella dichiarazione dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione:

          Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­­­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­­­ci­­den­te con l’anno solare devono presentare in via tele­ma­tica, direttamente o avvalendosi degli in­ter­me­­diari abi­litati:

          Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2023 devono presentare in via telematica:

          Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’im­presa o di lavoro autonomo, in alternativa alla tra­smis­­sione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2023:

          Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presen­ta­zio­ne della dichiarazione dei redditi possono pre­sen­­ta­re le schede per la destinazione:

          La presentazione può avvenire:

          I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, eso­nerati dal­­l’ob­bli­go di presentazione della dichia­razione IVA, devono pre­sen­tare il quadro VO:

          I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’esercizio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

          I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’esercizio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

          Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­ca­ta con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­­citarla.

          Le società neocostituite o derivanti da trasfor­ma­zio­ni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

          La revoca dell’opzione è possibile decorso:

          I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te l’esercizio dell’opzione tri­en­­na­le per il re­gime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:

          Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si in­tende eser­­citarla.

          Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

          Le imprese marittime con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­den­te con l’anno solare devono comunicare all’A­gen­­zia del­le Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la de­ter­mi­nazione forfe­taria della base imponibile deri­van­te dal traffico interna­zionale delle navi (c.d. “ton­nage tax”), o la sua revoca:

          Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­citarla.

          Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni co­­municano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

          Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio

          Le società di persone com­merciali, in contabilità ordi­naria, devono comu­ni­ca­re al­l’Agen­zia delle Entrate l’eser­cizio dell’op­zio­ne trien­na­le per la determinazione del va­lore della pro­du­zione netta secondo le regole proprie delle so­cietà di capitali e de­gli enti com­mer­ciali (risul­tanze del bilancio d’eser­cizio), o la sua revoca:

          I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da tra­sfor­mazioni comunicano l’esercizio dell’opzione tra­smet­­­­­­­­­ten­­do in via telematica all’Agenzia delle En­trate l’ap­­­po­sito modello.

          La revoca è possibile decorso ciascun triennio di vali­dità del­­l’op­zione.

          Regolarizzazione modelli REDDITI 2022, IRAP 2022  e CNM 2022

          Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­­ci­­­den­te con l’anno solare, che presentano i mo­del­­li RED­DITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023 in via tele­ma­tica entro il 30.11.2023, pos­sono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­di­men­to ope­ro­so, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

          Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­messe:

          La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

          Adempimenti persone decedute

          Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023:

          Registro beni ammortizzabili

          I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la com­pilazione del registro dei beni ammortizzabili.

          Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata

          I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via te­le­­­matica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

          Remissione “ in bonis”

          I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, possono regolarizzare le omesse co­­mu­ni­cazioni o gli altri adempimenti di natura formale, ne­ces­sari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:

          Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

          I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono ef­fet­tua­re il versamento della rata delle im­po­ste sosti­tutive dovute per:

          Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

          Le persone fisiche devono effettuare il versamento del se­condo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, rela­tivo:

          Tali versamenti non possono essere rateizzati.

          L’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha però stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi:

          Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023

          Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o com­­­mercianti dell’INPS devono effettuare il versa­men­­­to del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per­ l’an­no 2022, eccedente il minimale di reddito sta­bi­­lito per l’an­no 2023, nei limiti del previsto massi­male.

          Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei con­tributi dovuti per l’anno 2023, pari al 40%, cal­co­lati sul red­dito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2022, nei limiti del previsto massimale.

          Tali versamenti non possono essere rateizzati.

          Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2023

          Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto, do­­vuto per l’anno 2023:

          Tali versamenti non possono essere rateizzati.

          Versamento acconti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023

          I soggetti IRES, con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del se­con­­­do o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, rela­tivo:

          Tali versamenti non possono essere rateizzati.

          Versamento acconti IRAP

          Le società di persone e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare de­vono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2023.

          Tali versamenti non possono essere rateizzati.

          Trattenuta acconti da 730/2023

          In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2023, i sostituti d’imposta devono trat­te­ne­re, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il se­con­do o unico acconto, dovuto per il 2023, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.

          Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

          Versamento imposte di bollo fatture elettroniche

          I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre luglio-settembre 2023.

          L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

          Entro il termine in esame occorre versare anche l’im­posta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2023, qualora complessivamente di importo infe­rio­re a 5.000,00 euro, se non già versata in pre­ce­denza.

          Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

          I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

          I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presen­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione mensile ef­fet­tuata nel trimestre.

          Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

          I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di otto­bre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

          La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

          Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

          Registrazione contratti di locazione

          Le parti contraenti devono provvedere:

          Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

          Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

          Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

          Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al terzo pe­riodo di incenti­va­zione:

          Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 15.1.2024; rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

          Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

          Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

          L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

          Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

          Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

          PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2023

          Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2023

          Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

          SCADENZA DEL  6-10-2023

          Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta l’acquisto
          della carta

          Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferi­mento alle spese sostenute nell’anno 2022:

          Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

          SCADENZA DEL  9-10-2023

          Versamento contributo di revisione

          Le società cooperative, le banche di credito coope­ra­tivo e le società di mutuo soccorso devono ver­sa­re il con­tri­buto per lo svolgimento dell’attività di “re­vi­sione coope­rativa”, dovuto per il biennio 2023-2024.

          Il versamento deve avvenire:

          SCADENZE DEL  10-10-2023

          Istanze di estinzione delle liti fiscali definite

          I soggetti che entro il 30.9.2023 hanno definito liti fiscali pen­denti all’1.1.2023, ai sensi della L. 197/2022, devono depositare presso la segreteria del giudice, ai fini dell’estinzione del processo:

          Modifica acconti da 730/2023

          Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2023 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

          SCADENZA DEL 15-10-2023

          Trasmissione dati acquisti dall’estero

          I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

          La comunicazione non riguarda:

          SCADENZE DEL 16-10-2023

          Versamento rate imposte e contributi

          I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

          Versamento ritenute e addizionali

          I sostituti d’imposta devono versare:

          Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.

          Versamenti ritenute sui dividendi

          I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

          Versamento rata saldo IVA 2022

          I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

          Versamento IVA mensile

          I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

          I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

          È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

          Tributi apparecchi da divertimento

          I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

          SCADENZA DEL 20-10-2023

          Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

          I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2023.

          La comunicazione deve avvenire:

          SCADENZE DEL 25-10-2023

          Presentazione modelli 730/2023 integrativi

          I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi as­si­­mi­­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­­dello 730/2023 integrativo:

          Ai modelli 730/2023 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa do­cumenta­zione.

          Tuttavia, il modello 730/2023 integrativo può essere pre­­­sen­tato direttamente dal contribuente qualora si deb­­ba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’im­­­posta oppure indicare l’assenza del sostituto d’im­­­posta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

          Presentazione modelli INTRASTAT

          I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­nita­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

          I soggetti che, nel mese di settembre 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

          Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati

           approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la

          presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

          SCADENZA DEL 27-10-2023

          Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici

          Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

          Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è sta­­­­­bilito entro 300 giorni dalla data di chiusura del­l’e­ser­ci­zio.

          SCADENZE DEL 30-10-2023

          Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023

          1. I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno omesso o ef­fet­tuato in ma­niera in­suffi­ciente i versamenti delle som­­­me dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggio­ra­zione dello 0,4% era il 31.7.2023, pos­sono rego­larizzare le viola­zio­ni appli­cando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

                        Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

                        Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

          Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­men­to e la violazione non è ancora stata regolarizzata, il ravvedimento operoso va effettuato:

          SCADENZE DEL 31-10-2023

          Definizione delle irregolarità formali

          I soggetti che hanno com­messo irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la cor­respon­sio­ne di una som­­ma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

          Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inos­ser­vanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla de­terminazione della base imponibile e dell’im­­posta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.

          A tali fini:

          Pagamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli”

          I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sio­­ne tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l’ap­­­po­sita do­manda per avvalersi della definizione age­­vo­la­ta delle cartelle di pagamento, degli accer­ta­men­ti ese­­cutivi e degli av­visi di addebito (c.d. “rotta­ma­zio­ne-quater”), devono prov­vedere al versamento.

          Effettuazione versamenti per i soggetti della Lombardia colpiti dal maltempo di luglio

          I soggetti che, alla data del 4.7.2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023, possono effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL:

          Presentazione domande contributo a fondo perduto per il “superbonus”

          Le persone fisiche, che operano al di fuori dell’esercizio di im­prese, arti o professioni, con un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza per il contributo a fondo perduto:

          L’istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

          Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

          I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smettere in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, qua­lora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uni­che 2023”, relative al 2022, che non contengono dati da uti­liz­­zare per l’ela­bo­razione della dichiara­zione pre­com­­­pilata.

          Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguar­danti:

          Presentazione modelli 770/2023

          I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia del­le Entrate:

          Ai fini dell’invio, il modello 770/2023 può essere sud­diviso in un massimo di tre parti.

          Regolarizzazione modelli 770/2022

          I sostituti d’imposta possono regolarizzare, median­te il rav­­ve­dimento operoso:

          Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­­­messe:

          La regolarizzazione si perfeziona mediante:

          Versamento rate imposte e contributi

          I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2023:

          Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

          Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2022:

          Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

          Credito d’imposta gasolio per autotrazione

          Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do­man­da per ottenere il credito d’imposta:

          Il credito d’imposta può essere:

          Presentazione modelli TR

          I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il mo­dello TR:

          Il credito IVA trimestrale può essere:

          Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­for­mità o la sotto­scrizione del-l’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

          La presentazione del modello deve avvenire:

          Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

          I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

          La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

          Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

          Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

          I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-set­tembre 2023 riguardante:

          La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

          Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

          Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”

          Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­sione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2022 riguardanti i trasferimenti da o verso l’este­ro di mezzi di pagamento:

          Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dal­l’art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122.

          Registrazione contratti di locazione

          Le parti contraenti devono provvedere:

          Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

          Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

          Compensazione crediti verso lo Stato

          Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

          L’esercizio dell’opzione avviene:

          Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

          Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

          L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

          Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

          Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

          PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2023

          Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2023

          Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

          SCADENZA DEL  11-09-2023

          Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

          Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

          Il termine finale per l’invio della rendicontazione è sta-bilito entro le ore 16.00 dell’11.6.2024.

          SCADENZA DEL  13-09-2023

          Effettuazione erogazioni liberali per lo “sport bonus

          I titolari di reddito d’impresa che entro il 15.7.2023 han­no presentato la domanda per beneficiare del cre­dito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per inter-venti di manutenzione e re­stau­ro di impianti spor­ti­vi pubblici e per la realizzazione di nuo­ve strut­ture spor­­tive pubbliche, devono:

          SCADENZA DEL  14-09-2023

          Ravvedimento acconto IMU

          I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2023, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 16.6.2023, con la sanzione ridotta del­l’1,67%, oltre agli interessi legali.

          Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

          SCADENZE DEL  15-09-2023

          Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF

          I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2023 presentati dai con­tri­bu­en­­­ti dal 16.7.2023 al 31.8.2023:

          La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

          Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta

          I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2023 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 16.7.2023 al 31.8.2023:

          La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

          Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abilitato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

          Trasmissione dati acquisti dall’estero

          I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

          La comunicazione non riguarda:

          SCADENZA DEL 16-09-2023

          Affrancamento delle polizze assicurative

          Le persone fisiche operanti al di fuori dell’esercizio di un’at­tività di impresa, che intendono avvalersi della facoltà di affrancare i redditi derivanti da taluni contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva del 14%, devono effettuare un’apposita comunicazione alla compagnia di assicurazione.

          La comunicazione deve comunque avvenire in tempo utile affinchè la compagnia assicurativa possa effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 16.9.2023, previa fornitura della provvista da parte del contraente.

          SCADENZE DEL 18-09-2023

          Versamento rata saldo IVA 2022

          I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

          Versamento rate imposte e contributi

          I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

          Versamento IVA mensile

          I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

          I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

          È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

          Versamento ritenute e addizionali

          I sostituti d’imposta devono versare:

          Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 non è di almeno 500,00 euro.

          Tributi apparecchi da divertimento

          I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

          SCADENZA DEL 20-09-2023

          Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022

          Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’even­tuale cessione di tali crediti.

          La comunicazione deve essere effettuata:

          I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta ri­cevuti:

          SCADENZA DEL 22-09-2023

          Domande di contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator

          Le agenzie di viaggio e i tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, oppure che siano costituiti o autorizzati dall’1.1.2020 al 28.3.2022, in pos­ses­­so degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di accesso ad un apposito con­tri­buto:

          Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

          SCADENZA DEL 25-09-2023

          Presentazione modelli INTRASTAT

          I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­nita­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

          I soggetti che, nel mese di agosto 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

          Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

          SCADENZE DEL 28-09-2023

          Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023

          I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2023, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

          Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

          Regolarizzazione adempimenti IMU

          I soggetti che, entro il 30.6.2023, non hanno presen­tato la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022, ove ob­bli­ga­to­ria, possono regolarizzare la violazione me­dian­te il rav­ve­­di­mento operoso:

          Se non è stata presentata la dichiarazione IMU re­lativa al 2021 e/o 2022 e non è stata altresì versata l’IMU do­vuta per il 2021 e/o 2022, il ravvedimento operoso di tali viola­zioni comporta:

          SCADENZA DEL 29-09-2023

          Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive”

          Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport del­la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

          Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

          SCADENZE DEL 30-09-2023

          “Remissione in bonis” per la comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati

          Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), che en­tro il 16.3.2023 non hanno comunicato all’A­genzia delle Entrate l’im­porto dei crediti maturati nel 2022 che non erano ancora stati interamente utiliz­zati in compensa­zio­ne nel modello F24 o ceduti a terzi, possono effettuare tale adempimento avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”:

          In mancanza della comunicazione in esame si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.

          Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto
          trimestre 2022

          Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 30.9.2023 devono utilizzarli esclusi­va­mente in compensazione nel modello F24, presen­tato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

          Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice

          Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:

          Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:

          Adesione al ravvedimento operoso “speciale”

          Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni ri­guar­­danti le dichiarazioni validamente presentate rela­tive al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai pe­rio­di d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

          A tali fini, entro il 30.9.2023:

          La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

          Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

          In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche defini­zio­ni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

          Definizione delle liti fiscali pendenti

          I contribuenti possono definire le liti fiscali pendenti all’1.1.2023:

          La domanda va presentata, entro il 30.9.2023:

          Entro il 30.9.2023, e comunque prima della presentazione della domanda, deve essere effettuato il versamento:

          Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata in corso di giudizio; ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

          Conciliazione giudiziale agevolata delle liti fiscali

          In relazione ai processi pendenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali), in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”, entro il 30.9.2023 è possibile stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

          Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo conciliativo:

          La conciliazione agevolata in esame è alternativa alla “generale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata.

          Rinuncia agevolata delle liti fiscali in Cassazione

          I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia age­volata ai processi pendenti all’1.1.2023 presso la Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”.

          A tali fini entro il 30.9.2023 occorre:

          La rinuncia agevolata in esame è alternativa alla “ge­ne­rale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esa­minata.

          Domande dei soggetti alluvionati per la nuova “rottamazione” dei ruoli

          I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sio­­ne tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che all’1.5.2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati dal DL 61/2023), devono presentare l’ap­­­po­sita do­manda per avvalersi della definizione age­vo­la­ta delle cartelle di pagamento, degli accer­ta­men­ti ese­cutivi e degli av­visi di addebito (c.d. “rotta­ma­zio­ne-quater”).

          La domanda va presentata:

          Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le do­mande già presentate.

          Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.

          Entro il 31.12.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

          Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.1.2024.

          Affrancamento delle plusvalenze delle cripto-attività

          Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com­mer­ciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione del­­l’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono provvedere al ver­sa­men­to del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della pri­ma di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

          Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

          Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare di­rettamente in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te, tra­­mite l’apposita applicazione disponibile sul rela­ti­vo si­to Internet, la dichiarazione per la costituzione del Grup­­po IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con ef­fetto a decorrere dal 2024.

          Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2025.

          Rimborso IVA assolta all’estero

          I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entra­te la domanda di rimborso:

          Rimborsi IVA ai soggetti non residenti

          I soggetti non residenti devono presentare la do­man­da di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2022:

          Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali

          I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

          Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

          I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ago­sto 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

          Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

          Comunicazione spese sanitarie

          I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stessi dele­gati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze i dati relativi:

          Comunicazione spese veterinarie

          Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­no­mia e delle Finanze i dati relativi:

          “Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

          I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2022 pos­so­no re­go­la­riz­zare gli omessi, tardivi o incompleti adem­pi­men­ti pre­visti:

          SCADENZA DEL 2-10-2023

          Presentazione modelli 730/2023 ad un professionista o CAF

          I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2023:

          Il modello 730/2023 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d’im­posta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

          È possibile utilizzare il modello 730/2023 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti de­ceduti.

          Presentazione modelli 730/2023 al sostituto d’imposta

          I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2023:

          Presentazione diretta modelli 730/2023

          I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2023 direttamente in via telematica all’Agen­zia delle Entrate:

          Il modello 730/2023 può essere presentato diretta­men­te anche:

          È inoltre possibile:

          Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF

          I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2023 presentati dai contri­buen­­ti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:

          La consegna al contribuente della copia della dichia­­­­razione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

          Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta

          I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2023 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:

          La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

          Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­li­ta­to alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

          Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

          I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione del­le liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

          I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presenta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione mensile effet­tuata nel trimestre.

          Versamento rate imposte e contributi

          I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2023:

          Registrazione contratti di locazione

          Le parti contraenti devono provvedere:

          Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

          Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

          Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

          I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre aprile-giugno 2023.

          L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

          Qualora l’importo dovuto dei trimestri gen­naio-marzo e aprile-giugno 2023 sia com­plessivamente inferio­re a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2023.

          Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

          Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

          L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

          Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

          Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

          Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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