Area Riservata

Delega al Governo per la riforma fiscale

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE

DISEGNO DI LEGGE – AC n. 1038-B

definitivamente approvato dal Senato il 4 agosto 2023

Legge 9 agosto 2023, n. 111

pubblicato in G.U. n. 189 del 14/08/2023

Mirandola, lì 6 settembre 2023

Legge 9 agosto 2023, n. 111 – Delega fiscale

In Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 è stata pubblicata la Legge 9 agosto 2023, n. 111 contenente la Delega al Governo per la riforma fiscale. In forza di ciò, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (29 agosto 2023), uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Nel seguito verranno brevemente illustrati alcuni aspetti previsti dalla delega, riguardanti la disciplina IRPEF, IRES, IVA e IRAP.

Art. 5. Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)

  • la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta.
  • il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo: la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso; la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo; l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia, sui redditi riferibili alla percezione della tredicesima mensilità e sui premi di produttività;
  • per i redditi agrari: l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;
  • per i redditi dei fabbricati: la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un’attività d'impresa, un'arte o una professione;
  • per i redditi di natura finanziaria: l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria; la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta; l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione; la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
  • per i redditi di lavoro autonomo: la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all’attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e ri-addebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione; l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente; la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti;
  • per i redditi d'impresa: la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;
  • per i redditi diversi: la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante; la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene; l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

Art. 6. Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (IRES)

a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito, entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione.

La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell’attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

b) in alternativa alle disposizioni di cui sopra, per le imprese che non beneficiano della riduzione citata, prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché' di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;

d) revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali;

e) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale;

f) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento.

Art. 7. Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)

a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;

b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l’imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;

c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;

d) rivedere la disciplina della detrazione.

Art. 8. Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con  priorità per le società di  persone  e  le  associazioni  senza  personalità giuridica costituite tra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma associata  di  arti  e  professioni,  e  istituire  una  sovrimposta, determinata secondo le medesime regole  dell'IRES,  con  l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per  gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale,  assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a  quello  attuale,  da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia  di IRAP.

Art. 9. Ulteriori principi e criteri direttivi

1) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo: l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea; la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

2) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;

3) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici: semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni; rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi;

4) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

5) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta.

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