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LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 - Legge Bilancio 2024

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2024

Mirandola, lì 2 gennaio 2024

Sintesi

Con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 è stato approvato il bilancio dello Stato per il 2024 e il piano finanziario per il triennio 2024-2026. Essa comprende diverse disposizioni che influenzano vari settori, tra cui l'edilizia abitativa, il lavoro dipendente, la fiscalità, la tassazione su determinati beni e servizi, il settore turistico-alberghiero, le tasse sulle transazioni finanziarie, la riscossione fiscale e le agevolazioni fiscali per determinate operazioni.

Di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni:

Mutui prima casa: Estensione fino al 31 dicembre 2024 del regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, permettendo a determinate categorie prioritarie di ottenere una copertura fino all'80% della quota capitale.

Esonero parziale dai contributi previdenziali: Si riconosce un'esenzione del 6% dalla quota dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Esclusione dal reddito imponibile: Sono previste esenzioni fiscali per beni ceduti e servizi prestati al lavoratore dipendente (fringe benefits), alzando i limiti di esenzione e includendo alcune spese.

Detassazione dei premi di risultato: Si riduce l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF per premi e somme erogate nel 2024.

Canone di abbonamento alla televisione: Si riduce la tassa annua per l'abbonamento televisivo per il 2024 da 90 a 70 euro.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per dipendenti di strutture turistico-alberghiere: Si prevede un trattamento integrativo speciale per i lavoratori in determinati settori turistici.

Plastic tax e sugar tax: Si posticipa l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024.

Modifiche alle aliquote IVA: Si modificano le aliquote IVA su alcuni prodotti, compresi prodotti igiene femminile, prima infanzia e pellet.

Contratti di finanziamento veicoli: Si introducono disposizioni relative alla distribuzione e conclusione di contratti di finanziamento per veicoli da parte di distributori autorizzati.

Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni: Si riaprono i termini per rideterminare i valori di acquisto di determinati beni, previo pagamento di un'imposta sostitutiva.

Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico: Si stabiliscono misure per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico.

Regime fiscale delle locazioni brevi e delle plusvalenze immobiliari: Si modificano le aliquote fiscali per la locazione breve e si introducono disposizioni sulle plusvalenze immobiliari.

Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni: Si consente agli esercenti attività d'impresa di adeguare le esistenze iniziali dei beni al 30 settembre 2023.

Misure sul versamento unitario e la compensazione; costi di riscossione: Si introducono modifiche sul versamento unitario, la compensazione dei crediti, e i costi di riscossione.

Di seguito, un commento più ampio delle disposizioni in materia tributaria contenute nella legge di Bilancio 2024, elaborate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Commi da 7 a 13

(Mutui prima casa)

Le norme prorogano, fino al 31 dicembre 2024, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell’80 per cento della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non

superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.

Comma 15

(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Le norme riconoscono in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Commi 16 e 17

(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

Le norme prevedono, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste:

 nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;

 nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio concernono anche

la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Comma 18

(Detassazione dei premi di risultato)

Le norme estendono ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa).

Comma 19

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

Le norme riducono da 90 a 70 euro annui per l’anno 2024 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Commi da 21 a 25

(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

Le norme prevedono, al comma 21, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. Il comma 22 precisa come requisiti di accesso al trattamento previsto, essere lavoratori dipendenti nel settore privato ed essere titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo di imposta 2023, a 40.000 euro. Il comma 23 prevede che il trattamento sia riconosciuto dal sostituto di imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2023. Il sostituto di imposta, ai sensi del successivo comma 24, compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.

Comma 44

(Plastic tax e sugar tax)

La norma, modificando i commi 652 e 676 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 posticipa dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax.

Comma 45

(Aliquote IVA prodotti igiene femminile e prima infanzia)

La norma riporta al 10 per cento l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l’aliquota ordinaria sui seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023. Viene pertanto aggiornata la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Comma 46

(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

La norma, introdotta al Senato, proroga ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione, dal 22 per cento al 10 per cento, dell’aliquota IVA per la cessione dei pellet prevista dal comma 73 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

Comma 47

(Contratti di finanziamento veicoli)

La norma, introdotta al Senato, introduce un nuovo comma 6-bis all’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 68 del 2022 che reca disposizioni in materia di distribuzione automobilistica.

In particolare, si prevede che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 141 del 2010, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati (nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri) in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e contratti con i costruttori automobilistici o importatori, anche se ricondotti allo schema di contratto di agenzia o di commissione.

Commi 52 e 53

(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

Le norme riaprono i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota al 16 per cento, da applicare sul maggior valore. Nello specifico la data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione è fissata al 1° gennaio 2024 ed è fissata al 30 giugno 2024 la decorrenza del termine di versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

Comma 59

(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

La norma modifica l’articolo 68 del DPR n. 917 del 1986 al fine di introdurvi il comma 2-bis il quale prevede che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67), diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (di cui all’articolo 68, comma 4 TUIR), per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni in esame si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.

Commi da 60 a 62

(Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)

Le norme prevedono che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalità definite d’intesa, realizzino la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate, al fine di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico (comma 60).

Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. L’Agenzia delle entrate e l’INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 61 e 62).

Commi da 63 a 67

(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)

La norma modifica il regime fiscale delle locazioni brevi disciplinato dall’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare, si prevede, per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta da parte delle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, i quali esercitino l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all’art. 3 del d.lgs.  n. 23 del 2011, l’innalzamento dal 21 al 26 percento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta. L’innalzamento dell’aliquota non opera limitatamente ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Si prevede, inoltre, che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21 per cento venga operata a titolo di acconto.

Sono, inoltre, modificati gli articoli 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, al fine di aggiungere tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento. Le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni precedenti affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.

Commi da 78 a 85

(Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR)

La norma riconosce agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 (Variazioni delle rimanenze) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

L’adeguamento può essere effettuato: attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi; mediante la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

In caso di eliminazione dei valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

- dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;

- di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato come sopra detto ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni sopra descritte sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.

L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Commi 86 e 87

(Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

La norma dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Comma 88

(Ritenuta bonifici)

Le norme modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, aumentando, a decorrere dal 1° marzo 2024, dall’8 per cento all’11 per cento l’aliquota della ritenuta che le banche e le poste devono operare, a titolo di acconto d’imposta, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Commi 89 e 90

(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)

La norma, modificando l’articolo 25-bis del DPR n. 600 del 1973, estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Comma 91

(Modifiche all’IVIE e all’IVAFE)

La norma eleva l’aliquota ordinaria dell’IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero - dallo 0,76 all’1,06 per cento e l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Comma 92

(Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi)

Le norme introducono delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) in materia di:

 atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società [lettera a)];

 redditi rientranti nella categoria redditi diversi [lettera b)];

 plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi [lettera b)].

In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 9, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di determinazione dei redditi e delle perdite, il quale dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Con la norma in esame si precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente.

La lettera b) modifica l’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale ovvero includendo nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.

La lettera c) stabilisce che le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

Commi da 94 a 99

(Versamento unitario e compensazione; costi di riscossione)

La norma apporta una serie di modificazioni all’articolo 37 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del decreto-legge n. 223 del 2006. In particolare:

- si modifica il comma 49-bis del predetto articolo 37 allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL;

- si aggiunge, al suddetto articolo 37, il comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 8, comma, della legge n. 212 del 2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997). La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate;

- si dispone che i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni;

- è soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Le suddette disposizioni decorrono dal 1° luglio 2024.

Viene, inoltre, modificato l’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In particolare, si prevede che:

- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata: dai datori di lavoro  non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;

- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Si rinvia a dei provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL la definizione dell’entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni precedenti e le relative modalità di attuazione.

Si prevede infine che i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività.

Commi da 101 a 111

(Misure in materia di rischi catastrofali)

La norma dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui alla presente disposizione.

Comma 408

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Lombardia e Emilia-Romagna)

Normativa vigente. Il comma 764 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ha da ultimo prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, per le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.

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