Area Riservata

Ordinanze n. 50/2016 e n. 16/2016 – Criteri e modalità di verifica delle sovra compensazioni

Ordinanze n. 50/2016 e n. 16/2016 – Criteri e modalità di verifica delle sovra compensazioni - Dichiarazioni di cui alla SEZIONE 1 ed alla SEZIONE 2 dell’Allegato A all’Ordinanza n. 50/2016

 

L’Ordinanza n. 50 del 26 settembre 2016 (portante modifiche all’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016) prevede l’obbligo della trasmissione, tramite il portale SFINGE, degli elementi necessari al fine della verifica dell’eventuale sovracompensazione, che si verifica allorché l’aiuto di stato, insito nei finanziamenti imposte (Moratoria sisma 1 e Moratoria sisma 2), sommato al risarcimento, sotto forma di contributi, ecceda l’ammontare dei danni subiti a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.

La verifica della eventuale sovra compensazione è stata, da ultimo, ribadita dall’art. 6, comma 2, del DL 24 giugno 2016 n. 113 (che ha disposto la proroga del pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti medesimi), che ha, a tal fine, incaricato i Commissari Delegati alla ricostruzione.

E’ opportuno ricordare che:

(a) ai sensi della Nota Tecnica allegata all’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 (che modifica l’Ordinanza 24 maggio 2014 n. 42), si configura una sovra compensazione qualora l’aiuto di stato insito dei finanziamenti di cui alle Moratoria Sisma 1 e 2 sommato al risarcimento, sotto forma di contributi, concessi ai sensi dell’articolo 3 del Decreto-Legge 74/2012 convertito in legge 122/2012, e di risarcimenti assicurativi, superi l’ammontare del danno accertato ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3 e dalle Ordinanze Commissariali applicative ed in particolare dalla spesa ammessa a contributo risarcitorio in applicazione delle medesime Ordinanze Commissariali;

(b) che, sempre ai sensi della Nota Tecnica allegata all’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 (che modifica l’Ordinanza 24 maggio 2014 n. 42), nel caso si determini, comunque, una possibile sovra compensazione, l’importo stesso potrà essere ammesso a contributo, ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, a titolo di regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1998/2006 e n. 1535/2007;
Al fine della verifica, pertanto, l’Ordinanza n. 50/2016 richiede la trasmissione, come detto mediante la piattaforma SFINGE, degli elementi necessari e la richiesta riguarda elementi diversi in funzione dell’avvenuta presentazione o meno di richieste di contributi in virtù delle varie ordinanze emanate per la ricostruzione.

In particolare, il punto 1 dell’Ordinanza n. 50/2016 prescrive:

(1) che i titolari dei finanziamenti di cui alle Moratoria Sisma 1 e 2 che abbiano presentato domanda di contributo in virtù di quanto disposto dalle Ordinanze 57/2012, 23/2013, 158/2013 e 26/2016 nonché, relativamente ai beneficiari che si qualificano come imprese ai sensi della definizione comunitaria di cui all’allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014, che abbiano presentato domanda di contributo in virtù di quanto disposto dalle Ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e ss. mm e ii, sono tenuti a presentare, tramite l’applicativo SFINGE, attestazione nella quale deve essere dichiarato:

(i) l’ammontare di eventuali agevolazioni a ristoro del danno, anche in forma fiscale, diverse da quelle concesse ai sensi delle Ordinanze sopra citate, ottenute dall’impresa o professionista a cui è riferito il finanziamento; nonché

(ii) l’ammontare di eventuali agevolazioni il cui contributo, anche in forma fiscale, sia basato sugli stessi giustificativi di spesa presentati a contributo a valere sulle Ordinanze citate;

(2) che, inoltre, le imprese, diverse da quelle attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, producano una dichiarazione “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (Commissione del 15 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

La Regione ha messo a disposizione (sul proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) il prospetto del calcolo dell’aiuto di stato espresso in ESL.

 

L’Ordinanza n. 50/2016 esenta dalla presentazione delle predette dichiarazioni i titolari di finanziamenti che avessero già provveduto alla comunicazione degli elementi ivi indicati a fronte di espressa richiesta pervenuta dal Commissario in forza delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 16/2016 ed in particolare del punto 9 della Nota Tecnica costituente l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 16/2016 citata.

La Regione Emilia Romagna ha precisato (tramite il servizio FAQ del proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) che le agevolazioni oggetto dell’attestazione richiesta al punto 1 dell’Ordinanza n. 50/2016 sono:

(i) quelle relative al credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le modalità di attuazione stabilite dal Decreto del 23 dicembre 2013 del Ministero delle Finanze; e

(ii) quelle relative a contributi e/o agevolazioni a ristoro dei danni derivanti dal sisma 2012 concessi da soggetti pubblici diversi dal Commissario (quali ad esempio Camere di Commercio e Comuni) qualora detti contributi o agevolazioni siano liquidati o autorizzati a seguito di una rendicontazione;

La Regione Emilia Romagna ha, infine, precisato (sempre tramite il servizio FAQ del proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) che non rientra tra le agevolazioni oggetto dell’attestazione richiesta al punto 1 dell’Ordinanza n. 50/2016 il beneficio conseguente alla detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 previsto dall’art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, modificato dall'art. 11, comma 8, del DL 28 giugno 2013 n. 76.

 

Si ritiene che tra le agevolazioni, da evidenziare nella trasmissione alla Regione, rientrino i contributi previsti dal POR FESR 2007-2013 – Asse 4 – Attività 4.3.2: “Sostegno alla localizzazione delle imprese” come da determinazione della Provincia di Modena n. 154 del 08.10.2012.

Inoltre, il punto 2 dell’Ordinanza n. 50/2016 prescrive:

(1) che i titolari dei finanziamenti di cui alle Moratoria Sisma 1 e 2:

(a) che non abbiano presentato almeno una domanda di contributo [in virtù di quanto disposto dalle Ordinanze 57/2012, 23/2013, 158/2013 e 26/2016; nonché
(b) che non abbiano presentato domanda di contributo in virtù di quanto disposto dalle Ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012

sono tenuti a presentare, tramite l’applicativo SFINGE:

(i) attestazione nella quale deve essere dichiarato:

(i.a) di essere in possesso della perizia giurata di cui l’articolo 11, comma 9 lettera a) del DL n. 174/2012;
(i.b) il valore del danno come stimato dalla predetta perizia;
(i.c) ogni eventuale altro fatto o circostanza dalla quale emerga l’attestazione da parte di terzi dell’ammontare dei danni conseguenti agli eventi sismici così come definiti dall’articolo 3 del medesimo DL n. 174/2012;

(ii) attestazione nella quale deve essere dichiarato l’ammontare, riconosciuto ed erogato, dell’eventuale rimborso assicurativo e l’ammontare del danno riconosciuto dalla compagnia assicuratrice;
(iii) attestazione nella quale deve essere dichiarato l’ammontare di eventuali agevolazioni, anche in forma fiscale, riconosciute a favore dei titolari dei finanziamenti medesimi;

(2) che, inoltre, le imprese, diverse da quelle attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, producano una dichiarazione “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (Commissione del 15 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Anche per le dichiarazioni di cui al punto 2, la Regione ha messo a disposizione (sul proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) il prospetto del calcolo dell’aiuto di stato espresso in ESL.

L’Ordinanza n. 50/2016 prescrive che i titolari dei finanziamenti sono tenuti a trasmettere, a pena di revoca dei contributi, su richiesta del Commissario ed a seguito delle risultanze di quanto trasmesso ai sensi di quanto precede, la perizia (relativa ai redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 55, comma 2 del TUIR) da redigersi, per quanto previsto al punto 2) dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 16 del 22 marzo 2016, sulla base dei modelli alla stessa allegati (allegati A e B).

Come già precisato per le comunicazioni di cui al punto 1, la Regione Emilia Romagna ha precisato (tramite il servizio FAQ del proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) che anche le agevolazioni oggetto dell’attestazione richiesta al punto 2 dell’Ordinanza n. 50/2016 sono:

(i) quelle relative al credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le modalità di attuazione stabilite dal Decreto del 23 dicembre 2013 del Ministero delle Finanze; e
(ii) quelle relative a contributi e/o agevolazioni a ristoro dei danni derivanti dal sisma 2012 concessi da soggetti pubblici diversi dal Commissario (quali ad esempio Camere di Commercio e Comuni) qualora detti contributi o agevolazioni siano liquidati o autorizzati a seguito di una rendicontazione;

Ancora come già precisato per le comunicazioni di cui al punto 1, la Regione Emilia Romagna ha precisato (sempre tramite il servizio FAQ del proprio sito web nella sezione dedicata alla ricostruzione post sisma) che non rientra tra le agevolazioni oggetto dell’attestazione richiesta al punto 2 dell’Ordinanza n. 50/2016 il beneficio conseguente alla detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 previsto dall’art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, modificato dall'art. 11, comma 8, del DL 28 giugno 2013 n. 76.

 

Si rammenta che il comma 9 dell’art. 11 del DL 10 ottobre 2012, n. 174 ha previsto che: “Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:

1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
nonchè
2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attivita' di impresa;

b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013”.

La trasmissione delle attestazioni richieste alle Sezioni 1 e 2 di cui sopra deve avvenire tramite l’applicativo SFINGE entro il prossimo 4 novembre 2016.

La Regione Emilia Romagna ha precisato che non verranno presi provvedimenti in ipotesi di sovracompensazione di importo non superiori ad €.500,00=.

 

Il testo integrale dell’Ordinanza n. 50/2016 è visionabile presso il sito web della Regione Emilia Romagna alla sezione terremoto, il cui link è qui sotto riportato:

http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2016/ordinanza-n-50-del-26-settembre-2016-del-presidente-bonaccini-in-qualita-di-commissario-delegato-1;

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

Raggiungici

Studio Benatti Associazione Professionale - p.iva / c.f 02759670363 - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits