Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI AGOSTO 2022

PRINCIPALI SCADENZE DI AGOSTO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di agosto 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 08-08-2022

Versamento rate della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo e stralcio”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi ver­sa­menti di im­poste e contributi, devono ef­fet­tuare il ver­sa­men­to delle rate scadute nell’anno 2021, qualora non ancora effettuato.

SCADENZA DEL 16-08-2022

Domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al pri­mo pe­riodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.in­vestimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZE DEL 22-08-2022

Versamento saldo IVA 2021

I soggetti con partita IVA devono effet­tua­re il ver­sa­men­­to del saldo IVA relativo al 2021, risul­tante dal mo­­­­dello IVA 2022, se non ancora effet­tuato, con la mag­­­gio­razio­ne dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 1.7.2022 - 30.7.2022.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale pri­mo ac­­­­conto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e al­l’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2021 relativo alle ad­di­zio­na­li IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­buenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i con­tri­buen­ti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichia­ra­zio­­ne dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­­­­­mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione sepa­ra­ta INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori auto­no­mi, de­vono ef­fettuare il versamento, con la mag­gio­ra­­zione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2021;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2022.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022

Le società di persone e i soggetti equi­parati de­vo­no ef­­­fet­tuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichia­ra­zione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­­­to approvare) il bilancio o il rendi­conto en­tro il 31.5.2022, oppure che non devono appro­vare il bi­lan­cio o il ren­di­conto, devono ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, con la maggiora­zione dello 0,4%, delle im­po­ste do­vute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­provato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­va­re) il bi­lan­cio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pu­re che non de­vo­no appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, devo­no ef­fet­tuare il versamento, con la maggio­ra­zione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2021;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più sog­get­te al tributo).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i sog­get­ti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no so­la­­re che hanno approvato (o che avreb­bero do­vuto ap­pro­­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­­pure che non devono appro­vare il bilancio o il ren­di­con­to, devono effettuare il paga­men­to, con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Com­­mercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­­posta co­in­cidente con l’anno solare (diversi dai sog­getti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effet­tua­re il versamento, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive do­vu­te per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­­lan­cio al 31.12.2020;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­ca­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, sen­za la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, sen­za la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2021;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2022.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con pe­­riodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che han­no approvato il bilancio a giugno 2022, in ba­se a dispo­sizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in secon­da convo­ca­zio­ne, devono effet­tua­re il versamento, senza la mag­giorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­­lan­cio al 31.12.2020;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di ri­va­­­lutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­­ca­­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del diritto an­nua­le alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le u­ni­tà locali.

Dichiarazione versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’e­ste­­ro e che entro il 22.8.2022 versano il saldo rela­ti­vo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia de­­vono pre­­­sentare all’ufficio dell’Agenzia delle En­trate territo­rial­men­te competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­­zazione dell’imposta dovuta a seguito del tra­­sfe­ri­mento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della rata delle imposte sostitutive do­vute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­lan­cio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;
  • l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 22.8.2022.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

  • la terza rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 30.6.2022, con appli­cazione dei previsti interessi;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 22.8.2022, senza applicazione di interessi.

Versamento rate da modelli REDDITI 2022

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno ver­sa­to la prima rata entro il 30.6.2022, devono ver­sare la se­conda rata degli im­porti dovuti a saldo o in acconto, con ap­pli­cazione dei previsti interessi.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre aprile-giugno 2022;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­­zia del­­­le Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­toscrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­ne­ro in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­li­tati.

Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessio­ne di beni e di prestazione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in re­la­­­­zione ai documenti emessi nei mesi di apri­le, maggio e giugno 2022;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’ope­ra­zione ri­ce­vuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

La comunicazione non riguarda le operazioni:

  • per le quali è stata emessa una bolletta doga­na­le;
  • per le quali siano state emesse o ricevute fattu­re elettroni­che;
  • non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qua­lora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione, effettuate dal 22.6.2022.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le En­tra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di luglio 2022 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2022.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre apri­le-giugno 2022 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati mem­­bri del­l’Unione europea diversi da quello del pre­sta­tore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piat­ta­forme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giu­gno 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di luglio 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di luglio 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di lu­glio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute operate nei mesi di giugno e luglio 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di luglio 2022;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­ri­mento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese pre­ce­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­ca­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Versamento IVA secondo trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opziona­le tri­me­­strale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giu­gno 2022;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla conse­gna del be­ne o al­la comunicazione dell’av­ve­nu­ta ese­cuzione del­la pre­sta­zio­ne di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Versamento IVA secondo trimestre 2022

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, ben­zi­nai e sub­for­ni­tori) de­vo­no:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giu­gno 2022;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­te­ressi.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti del­l’INPS devono effettuare il versamento della se­con­da ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­­­ni­ma­le di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre apri­le-giugno 2022.

Le informazioni per il versamento della contribuzione do­vuta possono essere prelevate dal

Cassetto previ­den­zia­le per ar­tigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la ter­za ra­ta dei premi:

  • dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;
  • con applicazione dei previsti interessi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­vertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi an­nui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a lu­glio 2022.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di luglio 2022, in via obbliga­to­ria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di luglio 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di luglio 2022, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica;

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del

me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione in legge del DL

73/2022 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al

periodo di riferimento.

SCADENZA DEL 30-08-2022

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di ago­sto 2022 e al paga­mento della relativa im­posta di re­gi­stro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di agosto 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle

Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con

elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle

Entrate.

SCADENZE DEL 31-08-2022

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di lu­glio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta

dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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