Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI AGOSTO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di agosto 2023
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 11-08-2023
Domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:
• per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 12.4.2023 n. 97 e del DM 8.6.2023;
• utilizzando il modello disponibile sul sito internet http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”, unitamente ai previsti allegati;
• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.in¬vestimenti2023@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 21-08-2023
Domande contributi energia per enti del Terzo settore
Gli enti del Terzo settore (ETS), le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS, le associazioni e fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le aziende di servizi alla persona (di cui al DLgs. 207/2001) e le IPAB, che erogano prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali, in regime residenziale o semi-residenziale, in favore delle persone con disabilità o degli anziani, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di contributo:
• a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas;
• tramite la piattaforma informatica “Contributo energia”, accessibile, previa registrazione, dal sito di Invitalia (www.invitalia.it);
• utilizzando gli schemi di domanda approvati dal DPCM 19.7.2023.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Versamento rata saldo IVA 2022
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap¬plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):
• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
• la seconda rata, se la prima rata è stata ver¬sata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.

Versamento rate imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal¬di e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo¬delli REDDITI 2023 e IRAP 2023:
• la terza rata, se la prima rata è stata versata en¬tro il 30.6.2023, con applicazione dei previsti interessi;
• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con applicazione dei previsti interessi.

Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
• in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di luglio 2023 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2023.

La comunicazione non riguarda:

• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de¬vono:

• liquidare l’IVA relativa al mese di luglio 2023;
• versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

Versamento IVA secondo trimestre 2023
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opziona¬le trimestrale devono:

• liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2023;
• versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

Versamento IVA secondo trimestre 2023
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

• liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2023;
• versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

• le ritenute alla fonte ope¬rate nel mese di luglio 2023;
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Contributi INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre aprile-giugno 2023.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL
I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:
• dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023;
• con applicazione dei previsti interessi.

Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
• in relazione agli apparecchi e congegni installati a lu¬glio 2023.

SCADENZA DEL 25-08-2023

Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
• relativi al mese di luglio 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
• mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di luglio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
• i modelli relativi al mese di luglio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
• mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen¬hi relativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-08-2023

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2023
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
• del saldo IRAP per l’anno 2022;
• dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versa¬mento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
• la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
• l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
• l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 30.8.2023 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
• la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilan¬cio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021;
• l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.8.2023 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
• relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
• unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
• se effettuato entro il 30.10.2023 (in quanto il 29.10.2023 cade di domenica), comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali;
• se effettuato dopo il 30.10.2023 ed entro il 30.11.2024, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2023 (o del 20.7.2023 se si poteva beneficiare della proroga), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
• applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (en¬tro il 28.9.2023 o il 18.10.2023 se si poteva beneficiare della proroga al 20.7.2023), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2023 o il 18.10.2023 ed entro il 30.11.2024), oltre agli interessi legali.

Versamento rate imposte e contributi
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo¬delli REDDITI 2023:

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;
• la terza rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.

Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
• al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
• non soggetti ad accisa;
• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mananza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Documentazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

• la documentazione comprovante l’avvenuto perfezi¬namento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 459 e del DM 12.4.2022 n. 155;
• al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 2.5.2022 al 10.6.2022 (primo periodo di incentivazione).

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

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