Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2022

PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE  2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di aprile 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 07-04-2022

Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio (o i condòmini incaricati in caso di condominio “minimo” senza amministratore) devono co­municare in via te­le­matica all’A­­­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2021 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del pa­tri­mo­nio edi­li­zio, di riqualificazione energe­tica, antisismici, di rifacimento delle facciate, di si­ste­mazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effet­tuati sulle parti co­muni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettro­dome­­stici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im­mo­bile oggetto di ristrutturazione.

SCADENZA DEL 08-04-2022

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a di­sposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comu­nicazione:

  • relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emit­tenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nel­l’an­no 2022;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.

SCADENZE DEL 11-04-2022

Effettuazione adempimenti in scadenza il 30 e 31 marzo 2022

I soggetti che non hanno potuto effettuare gli adempi­men­ti e le formalità riguardanti imposte e tasse a favo­re dell’Erario, che scadevano nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022, a causa del malfunzionamento del sito del­l’Agenzia delle Entrate, possono provvedervi entro il termine in esame, senza aggravi di sanzioni e interessi.

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as­­similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono co­muni­care all’Agenzia delle Entrate le operazioni in con­­­­tanti le­ga­te al turismo, effettuate nel 2021:

  • nei confronti delle persone fisiche di cit­tadinanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­denza fuori dal territo­rio italiano;
  • di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

Presentazione domande per il 5 per mille

  1. Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via tele­ma­ti­ca all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un in­termediario abilitato, la ri­chie­sta di iscri­zio­ne nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:
    1. in caso di prima iscrizione;
    1. oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre­ce­dente iscrizione;
    1. oppure se non si è stati inseriti nell’e­lenco pubbli­cato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2022.
  • Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via tele­ma­ti­ca al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:
    • in caso di prima iscrizione;
    • oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre­ce­dente iscrizione;
    • oppure se non si è stati inseriti nell’e­lenco pubbli­cato dal CONI entro il 31.3.2022.

A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

  • Gli enti già iscritti nel RUNTS, comprese le associazioni o fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS, diverse dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), nonché le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:
    • se non sono inclusi nell’elenco permanente;
    • se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.

L’accreditamento avviene presentando, tramite il portale del RUNTS, una pratica di modifica.

SCADENZE DEL 19-04-2022

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2022;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­trate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine succes­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta esecu­­zione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

  • in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
  • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di alleva­men­to avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a re­strizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2021, devono ver­sa­re la seconda rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di marzo 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di mar­zo 2022 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi può non effettuare il versamento del­le rite­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute ope­ra­te nei mesi di dicembre 2021, gennaio, feb­bra­io e marzo 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

  • in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
  • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avi­cu­nicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sa­ni­tarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agen­zia delle Entrate 8/2022).

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre gennaio-marzo 2022;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2022.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impos­ta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2022.

SCADENZE DEL 20-04-2022

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o an­nual­­men­te, devono comunicare all’Agenzia delle Entra­te le ope­ra­zioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2021:

  • nei confronti delle persone fisiche di cit­­tadi­nanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­za fuori dal territorio ita­liano;
  • di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­tati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi­­­litati devo­no comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre gennaio-marzo 2022.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­li­tati.

Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi da materiali riciclati

Le imprese devono presentare al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00, l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta:

  • in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acqui­sto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali riciclati;
  • in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 22-04-2022

Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi da materiali riciclati

Le imprese devono presentare al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00, l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta:

  • in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acqui­sto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali riciclati;
  • in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 27-04-2022

Ricorso contro le nuove rendite dei terreni

In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attri­buite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, pre­sen­tate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2021, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

  • presentare ricorso innanzi alla Commissione tri­bu­­­taria provinciale competente per territorio (il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione);
  • oppure presentare istanza di autotutela.

SCADENZA DEL 29-04-2022

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli in­termediari devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficientamento energetico;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esi­stenti;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei vei­coli elettrici.

SCADENZE DEL 30-04-2022

Versamento rate della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo a stralcio”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi ver­sa­menti di im­poste e contributi, devono ef­fet­tuare il ver­sa­men­to delle rate scadute nell’anno 2020, qualora non ancora effettuato.

Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazione

I soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all’Agente della Riscos­sio­ne una nuova richiesta di rateazione.

Al fine di accedere alla nuova dilazione non è neces­sario effettuare il versamento delle rate scadute alla

data di pre­sentazione della richiesta.

Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusi

Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusi

Gli esercenti commerciali devono presentare al Ministero della Transizione ecologica la richiesta per il riconoscimento del contributo a fondo perduto:

  • in relazione alle spese sostenute nell’anno 2021 per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamen­te alla vendita di prodotti sfusi;
  • in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).

Rendiconto annuale delle ONLUS

Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno solare, devono re­­di­ge­re un apposito documento:

  • che rappresenti adeguatamente la situazione pa­tri­­­mo­niale, economica e finanziaria dell’ente, di­stin­­guendo le attività direttamente connesse da quel­le istituzionali;
  • in relazione all’anno 2021.

L’omissione dell’adempimento in esame comporta la de­ca­denza dai benefici fiscali.

Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi

Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coin­ci­den­te con l’anno solare, che effettuano raccolte pub­bli­che di fon­di, devono redigere, in aggiunta al rendi­con­to an­nua­le econo­mico e finanziario, un appo­sito e sepa­rato rendiconto:

  • dal quale devono risultare le entrate e le spese re­la­tive a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • in relazione all’anno 2021.

Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’im­­­­­posta coincidente con l’anno solare, devono redi­ge­­re un apposito rendiconto:

  • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;
  • in relazione all’anno 2021.

Versamento contributo revisori enti locali

I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:

  • versare il contributo annuale per la tenuta del­l’E­len­­co, pari a 25,00 euro, mediante bollettino po­stale;
  • inserire le coordinate del proprio versamento nel­­­l’ap­­posito sito Internet.

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2022, per l’utiliz­zo dei cre­diti in compensazione nel modello F24, per il paga­mento dei propri debiti fiscali e dei con­­tributi previdenziali per i dipendenti;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la sud­detta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certifica­zione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero im­porto della stessa.

SCADENZE DEL 02-05-2022

Dichiarazione annuale IVA

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

  • relativa all’anno 2021 (modello IVA 2022);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalen­dosi degli intermediari abilitati).

Gli eventuali crediti IVA pos­so­no essere utilizzati in com­­pensazione nel modello F24, per un importo

su­pe­riore a 5.000,00 euro, a decor­rere dal decimo giorno successivo a quello di pre­sentazione della di­chiara­zio­ne con il visto di con­formità o la sottoscrizione dell’or­gano di revisione legale (salvo esonero in base al re­gime premiale ISA).

Opzione liquidazione IVA di gruppo

Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2022 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono co­muni­care l’opzione:

  • all’Agenzia delle Entrate;
  • mediante la compilazione del quadro VG della di­chia­razione IVA relativa al 2021 (modello IVA 2022).

Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

I contribuenti titolari di partita possono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­dimento operoso, con la riduzione del­le san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione IVA rela­tiva al 2020 (modello IVA 2021);
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2021.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

  • nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli inte­ressi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni in­te­­gra­­tive.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre gennaio-marzo 2022;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia del­le Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bligatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sotto­scri­zione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­li­tati.

Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vono tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia delle En­trate i dati relativi alle ope­razioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti emessi nei mesi di gen­naio, febbraio e marzo 2022;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’operazione ri­ce­vuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale;
  • siano state emesse o ricevute fatture elet­troni­che.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gen­naio-marzo 2022 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del­l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione,

se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Imposta di bollo documenti informatici

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare devono versare l’imposta di bollo:

  • dovuta per l’anno 2021 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
  • mediante il modello F24, da presentare con mo­da­lità esclusivamente telematiche;
  • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia del­le Entrate 2.12.2014 n. 106.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agen­­­zia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per auto­tra­zione;
  • con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2022.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2022 e al paga­mento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Comunicazione compensi attività mediche e paramediche

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’A­genzia delle Entrate, in relazione all’anno 2021:

  • l’ammontare dei compensi complessivamente ri­scos­si in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e parame­di­che, per le prestazioni rese all’interno delle pro­­prie strutture;
  • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun eser­cente attività di lavoro autonomo mediche e para­mediche.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • utilizzando il modello “SSP”.

Comunicazione dati catastali

I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­te, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli im­mobili insistenti sul territorio comunale:

  • intervenute nell’anno 2021;
  • acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.

Comunicazione all’Anagrafe tributaria

Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri sog­getti obbligati devono provvedere ad effettuare le pre­viste comunicazioni di dati all’Ana­grafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, con­tratti di servizi di telefonia fissa, mobile e sa­tel­litare, ecc.).

Le comunicazioni:

  • riguardano i dati relativi al 2021;
  • devono essere effettuate in via telematica (diret­ta­men­te oppure, ove previsto, avvalendosi degli inter­mediari abilitati).

Correzione elenchi 5 per mille

Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono richiedere al­la Dire­zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ter­­ri­to­rial­men­­te competente la correzione degli errori con­te­nuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’A­gen­zia del­le Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito del­le

domande presentate entro l’11.4.2022.

Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del­ CONI territorialmente competente la cor­rezione degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della ri­par­tizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito delle domande pre­sen­tate entro l’11.4.2022.

Gli enti già iscritti nel RUNTS, comprese le associazioni o fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS, diverse dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), nonché le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione spe­ciale del Registro delle imprese, devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la cor­re­zio­ne degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficia­ri della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2022.

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