PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2022
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di aprile 2022.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 07-04-2022
Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali
Gli amministratori di condominio (o i condòmini incaricati in caso di condominio “minimo” senza amministratore) devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2021 con riferimento:
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici, di rifacimento delle facciate, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
SCADENZA DEL 08-04-2022
Presentazione domande per il “bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:
- relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nell’anno 2022;
- al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.
SCADENZE DEL 11-04-2022
Effettuazione adempimenti in scadenza il 30 e 31 marzo 2022
I soggetti che non hanno potuto effettuare gli adempimenti e le formalità riguardanti imposte e tasse a favore dell’Erario, che scadevano nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022, a causa del malfunzionamento del sito dell’Agenzia delle Entrate, possono provvedervi entro il termine in esame, senza aggravi di sanzioni e interessi.
Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2021:
- nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
- di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
La comunicazione deve avvenire:
- in via telematica;
- direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
- utilizzando il “modello polivalente”.
Presentazione domande per il 5 per mille
- Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:
- in caso di prima iscrizione;
- oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;
- oppure se non si è stati inseriti nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2022.
- Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:
- in caso di prima iscrizione;
- oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;
- oppure se non si è stati inseriti nell’elenco pubblicato dal CONI entro il 31.3.2022.
A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.
- Gli enti già iscritti nel RUNTS, comprese le associazioni o fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS, diverse dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), nonché le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:
- se non sono inclusi nell’elenco permanente;
- se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.
L’accreditamento avviene presentando, tramite il portale del RUNTS, una pratica di modifica.
SCADENZE DEL 19-04-2022
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2022;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:
- in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
- oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
Versamento rata saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
- le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2022;
- le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:
- in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
- oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2022;
- corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2022.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
- sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
- in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2022.
SCADENZE DEL 20-04-2022
Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2021:
- nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
- di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
La comunicazione deve avvenire:
- in via telematica;
- direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
- utilizzando il “modello polivalente”.
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2022.
La comunicazione deve avvenire:
- in via telematica;
- direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi da materiali riciclati
Le imprese devono presentare al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00, l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta:
- in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali riciclati;
- in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
SCADENZA DEL 22-04-2022
Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi da materiali riciclati
Le imprese devono presentare al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00, l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta:
- in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali riciclati;
- in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
SCADENZA DEL 27-04-2022
Ricorso contro le nuove rendite dei terreni
In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2021, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:
- presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio (il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione);
- oppure presentare istanza di autotutela.
SCADENZA DEL 29-04-2022
Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi
I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficientamento energetico;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
SCADENZE DEL 30-04-2022
Versamento rate della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo a stralcio”
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell’anno 2020, qualora non ancora effettuato.
Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazione
I soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all’Agente della Riscossione una nuova richiesta di rateazione.
Al fine di accedere alla nuova dilazione non è necessario effettuare il versamento delle rate scadute alla
data di presentazione della richiesta.
Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusi
Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusi
Gli esercenti commerciali devono presentare al Ministero della Transizione ecologica la richiesta per il riconoscimento del contributo a fondo perduto:
- in relazione alle spese sostenute nell’anno 2021 per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi;
- in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).
Rendiconto annuale delle ONLUS
Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:
- che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali;
- in relazione all’anno 2021.
L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.
Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi
Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:
- dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- in relazione all’anno 2021.
Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:
- dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;
- in relazione all’anno 2021.
Versamento contributo revisori enti locali
I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:
- versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco, pari a 25,00 euro, mediante bollettino postale;
- inserire le coordinate del proprio versamento nell’apposito sito Internet.
Compensazione crediti verso lo Stato
Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
- esercitare l’opzione, per l’anno 2022, per l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali e dei contributi previdenziali per i dipendenti;
- dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.
L’esercizio dell’opzione avviene:
- attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;
- con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa.
SCADENZE DEL 02-05-2022
Dichiarazione annuale IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:
- relativa all’anno 2021 (modello IVA 2022);
- esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo
superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
Opzione liquidazione IVA di gruppo
Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2022 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:
- all’Agenzia delle Entrate;
- mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2021 (modello IVA 2022).
Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA
I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
- l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020 (modello IVA 2021);
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2021.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
- relativo al trimestre gennaio-marzo 2022;
- utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito IVA trimestrale può essere:
- chiesto a rimborso;
- oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire:
- in via telematica;
- direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Trasmissione dati operazioni con l’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:
- effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:
- è stata emessa una bolletta doganale;
- siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2022 riguardante:
- le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
- talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione,
secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Imposta di bollo documenti informatici
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:
- dovuta per l’anno 2021 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
- mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;
- secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
- in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
- con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2022.
Il credito d’imposta può essere:
- chiesto a rimborso;
- oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
- alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;
- al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2022.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione compensi attività mediche e paramediche
Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2021:
- l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all’interno delle proprie strutture;
- il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.
La comunicazione deve avvenire:
- in via telematica;
- utilizzando il modello “SSP”.
Comunicazione dati catastali
I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:
- intervenute nell’anno 2021;
- acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.
Comunicazione all’Anagrafe tributaria
Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).
Le comunicazioni:
- riguardano i dati relativi al 2021;
- devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).
Correzione elenchi 5 per mille
Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito delle
domande presentate entro l’11.4.2022.
Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2022.
Gli enti già iscritti nel RUNTS, comprese le associazioni o fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS, diverse dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), nonché le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2022.
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