Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di aprile 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 08-04-2024

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-so­ste­nibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 1.12.2023 n. 317 e del DM 31.1.2024 n. 28;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dal 4.3.2024 al 22.3.2024.

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 31.10.2024.

SCADENZE DEL 10-04-2024

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as­­­similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono co­muni­care all’Agenzia delle Entrate le operazioni in con­­­­tanti le­ga­te al turismo, effettuate nel 2023:

  • nei confronti delle persone fisiche di cit­ta­dinan­za diversa da quella italiana, che abbiano resi­denza fuori dal territo­rio italiano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

Presentazione domande per il cinque per mille ONLUS

Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via tele­ma­ti­ca all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un in­termediario abilitato, la ri­chie­sta di iscri­zio­ne nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • in caso di prima iscrizione;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre­ce­dente iscrizione;
  • oppure se non si è stati inseriti nell’e­lenco perma­nente pubbli­cato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 4.3.2024.

Presentazione domande per il cinque per mille ASD

Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via tele­ma­ti­ca al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei sog­get­ti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:

  • in caso di prima iscrizione;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre­­ce­dente iscrizione;
  • oppure se non si è stati inseriti nell’e­lenco permanente 2024 pubbli­cato sul sito del CONI.

A seguito della stipulazione di un’apposita conven­zio­ne con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscri­zione del­le associazioni sportive dilettantistiche è di­spo­nibile sia sul sito del CONI, mediante un colle­ga­mento con il sito del­l’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

Presentazione domande per il cinque per mille enti iscritti RUNTS

Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la do­manda di accreditamento per concorrere alla ripar­ti­zio­ne del cinque per mille dell’IRPEF:

  • se non sono inclusi nell’elenco permanente;
  • se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.

La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.

SCADENZE DEL 12-04-2024

Ricorso contro le nuove rendite dei terreni

In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attri­buite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, pre­sen­tate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2023, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

  • presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;
  • oppure presentare istanza di autotutela.

Presentazione domande d’imposta funzionamento sale cinematografiche

Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:

  • per richiedere il credito d’imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all’anno 2023;
  • tramite la piattaforma DGCOL disponibile all’in­di­rizzo http://doc.cultura.gov.it/.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZE DEL 15-04-2024

  • Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

Presentazione domande bonus edicole

Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:

  • per ottenere il contributo, in misura pari al 50%, delle spese sostenute nel 2022 per IMU, TASI, COSAP/TOSAP, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l’am­modernamento tecnologico, al netto dell’IVA;
  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

Domande contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 7.2.2024:

  • al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al soggetto gestore “Rete Autostrade Me­di­ter­ranee per la logistica, le infrastrutture ed i tra­sporti S.p.a.”;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dg.ssa@pec.mit.gov.it e ram.formazione 2024@pec.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZE DEL 16-04-2024

  • Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2023, devono ver­sa­re la seconda rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla di­chiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

della quarta delle 5 rate mensili di pari importo;

con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di marzo 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2024 sui redditi di lavoro dipen­den­te e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, feb­bra­­io e marzo 2024 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento ritenute sui dividendi

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

    operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre gennaio-marzo 2024;

    corrisposte dai soci per distribuzione di utili in na­­tura nel trimestre gennaio-marzo 2024.

    Tributi apparecchi da divertimento

    I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

    sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;

    in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2024.

    SCADENZE DEL 22-04-2024

    Presentazione domande contributo per oneri previdenziali dei collaboratori sportivi dilettantistici

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) alla data del 4.9.2023, che nel periodo d’imposta 2022 (ovvero nel periodo d’im­posta che si è chiuso nel corso del 2022) hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000,00 euro, devono presentare la domanda:

    per il contributo commisurato ai contributi previdenziali a proprio carico, versati in relazione ai compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ero­­gati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023;

    utilizzando l’apposita funzionalità messa a dispo­sizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

    Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

    Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

    I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi­­­litati devo­no comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre gennaio-marzo 2024.

    La comunicazione deve avvenire:

    in via telematica;

    direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­li­tati.

    SCADENZA DEL 24-04-2024

    Comunicazione dati all’ENEA

    I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, am­­mini­stra­tori di con­dominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

    • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio ener­getico o l’utilizzo di fonti rinnovabili;
    • ultimati dall’1.1.2024 al 31.1.2024.

    La trasmissione deve essere effettuata in via tele­ma­tica, me­diante l’apposito portale unico https://bonusfi­scali.enea.it.

    Per gli interventi conclusi dall’1.2.2024, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

    SCADENZA DEL 26-04-2024

    Presentazione modelli INTRASTAT

    I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

    • relativi al mese di marzo 2024, in via ob­bliga­toria o facoltativa;
    • Ovvero al trimestre gennaio-marzo 2024, in via obbligatoria o facoltativa.

    I soggetti che, nel mese di marzo 2024, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

    i modelli relativi al mese di gennaio, febbraio e marzo 2024, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;

    mediante trasmissione telematica.

    Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

    SCADENZA DEL 29-04-2024

    Imposta di bollo documenti informatici

    I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare devono versare l’imposta di bollo:

    • dovuta per l’anno 2023 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
    • mediante il modello F24, da presentare con mo­da­lità esclusivamente telematiche;
    • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia del­le Entrate 2.12.2014 n. 106.

    SCADENZE DEL 30-04-2024

    Dichiarazione annuale IVA

    I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

    • relativa all’anno 2023 (modello IVA 2024);
    • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalen­dosi degli intermediari abilitati).

    Gli eventuali crediti IVA pos­so­no essere utilizzati in com­­pensazione nel modello F24, per un importo su­pe­riore a 5.000,00 euro, a decor­rere dal decimo giorno successivo a quello di pre­sentazione della di­chiara­zio­ne con il visto di con­formità o la sottoscrizione dell’or­gano di revisione legale (salvo esonero in base al re­gime premiale ISA).

    Opzione liquidazione IVA di gruppo

    Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2024 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono co­muni­care l’opzione:

    • all’Agenzia delle Entrate;
    • mediante la compilazione del quadro VG della di­chia­razione IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024).

    Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

    I contribuenti titolari di partita possono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­dimento operoso, con la riduzione del­le san­zioni ad un ottavo del minimo:

    • l’infedele presentazione della dichiarazione IVA rela­tiva al 2022 (modello IVA 2023);
    • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2023.

    Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

    • nell’anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
    • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

    Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

    • il versamento degli importi non versati, degli inte­ressi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
    • la presentazione delle eventuali dichiarazioni in­te­­gra­­tive.

    In relazione alle violazioni commesse fino al periodo d’imposta 2022, è possibile avvalersi, entro il 31.5.2024, della riapertura del ravvedimento operoso speciale di cui alla L. 197/2022 (art. 7 co. 6 - 7 del DL 29.3.2024 n. 39).

    Presentazione modelli TR

    I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

    • relativo al trimestre gennaio-marzo 2024;
    • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia del­le Entrate.

    Il credito IVA trimestrale può essere:

    • chiesto a rimborso;
    • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

    Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bligatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sotto­scri­zione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

    La presentazione del modello deve avvenire:

    • in via telematica;
    • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­­li­tati.
    •  
    • Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

    I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2024 riguardante :

    • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del­l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
    • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
    • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

    La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­canza di operazioni rientranti nel regime.

    Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

    • Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

    I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

    • non soggetti ad accisa;
    • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
    • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

    La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

    • Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
    •  
    • Registrazione contratti di locazione

    Le parti contraenti devono provvedere:

    • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di im­­mobili con decorrenza inizio me­se di aprile 2024 e al pagamento della relativa impo­sta di re­gistro;
    • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zione con decorrenza inizio mese di aprile 2024.

    Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

    • Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate. 

    Credito d’imposta gasolio per autotrazione

    Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agen­­­zia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

    • in relazione alle accise sul gasolio per auto­tra­zione;
    • con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2024.

    Il credito d’imposta può essere:

    • chiesto a rimborso;
    • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

    Comunicazione compensi attività mediche e paramediche

    Le strutture sanitarie private devono comunicare all’A­genzia delle Entrate, in relazione all’anno 2023:

    • l’ammontare dei compensi complessivamente ri­- scos­si in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e parame­di­che, per le prestazioni rese all’interno delle pro­­prie strutture;
    • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun eser­cente attività di lavoro autonomo mediche e para­mediche.

    La comunicazione deve avvenire:

    • in via telematica;
    • utilizzando il modello “SSP”.

    Comunicazione dati catastali

    I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­te, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli im­mobili insistenti sul territorio comunale:

    intervenute nell’anno 2023;

    acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.

    Comunicazioni all’anagrafe tributaria

    Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri sog­getti obbligati devono provvedere ad effettuare le pre­viste comunicazioni di dati all’Ana­grafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai dan­neg­giati, contratti di somministrazione di energia elet­trica, acqua o gas, con­tratti di servizi di telefonia fissa, mobile e sa­tel­litare, ecc.).

    Le comunicazioni:

    riguardano i dati relativi al 2023;

    devono essere effettuate in via telematica (diret­ta­men­te oppure, ove previsto, avvalendosi degli inter­mediari abilitati).

     Rendiconto annuale delle ONLUS

    Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno solare, devono re­­di­ge­re un apposito documento:

    che rappresenti adeguatamente la situazione pa­­tri­­­mo­niale, economica e finanziaria dell’ente, di­stin­­guendo le attività direttamente connesse da quel­le istituzionali;

    in relazione all’anno 2023.

    L’omissione dell’adempimento in esame comporta la de­ca­denza dai benefici fiscali.

    Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi

    Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coin­ci­den­te con l’anno solare, che effettuano raccolte pub­bli­che di fon­di, devono redigere, in aggiunta al rendi­con­to an­nua­le econo­mico e finanziario, un appo­sito e sepa­rato rendiconto:

    dal quale devono risultare le entrate e le spese re­la­tive a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

    in relazione all’anno 2023.

    Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantesche

    Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’im­­­­­posta coincidente con l’anno solare, devono redi­ge­­re un apposito rendiconto:

    dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concor­ro­no a formare il reddito imponibile;

    in relazione all’anno 2023.

    Correzione elenchi cinque per mille

    Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dal­l’Agenzia delle Entrate, devono richiedere al­la Dire­zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ter­­ri­to­rial­­men­­te competente la correzione degli errori con­te­­nuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della riparti­zione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’A­genzia del­le Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito del­le domande presentate entro il 10.4.2024.

    Correzione elenchi cinque per mille

    Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del­ CONI territorialmente competente la cor­rezione degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della ri­par­tizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle do­man­de pre­sen­tate entro il 10.4.2024.

    Correzione elenchi cinque per mille

    Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Mi­nistero del Lavoro e delle Politiche sociali la cor­re­zio­ne degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti be­ne­ficia­ri della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pub­blicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024.

    Versamento contributo revisori enti locali

    I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta del­l’E­len­­co, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa.

    A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all’in­serimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato.

    Compensazione crediti verso lo Stato

      Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

      • esercitare l’opzione, per l’anno 2024, per l’utiliz­zo dei cre­diti in compensazione nel modello F24, per il paga­mento dei propri debiti fiscali, dei con­­tributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
      • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la sud­detta compensazione.

      L’esercizio dell’opzione avviene:

      • attraverso la piattaforma elettronica di certifica­zione;
      • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero im­porto della stessa.

      L’opzione per l’anno 2024 potrà essere esercitata:

      • anche dall’1.9.2024 al 31.10.2024;
      • ferma restando la disponibilità delle relative risor­se (pari a 40 milioni di euro annui).

      Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

      Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

      L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

      Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

      Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

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