Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2022

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di dicembre 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

 

SCADENZA DEL 05-12-2022

Versamento rate sospese della “rottamazione delle cartelle”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos­sio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”), devono effettuare il ver­sa­men­­­to del­le rate scadute nel 2022, che erano state so­spese a seguito dell’emer­genza epidemiologica da COVID-19.

SCADENZA DEL 06-12-2022

Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19

Le imprese operanti nel settore della ristorazione, nell’organizzazione di feste e nella gestione di piscine (codici ATECO 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e 96.09.05) devono inviare all’Agenzia delle Entrate, diret­tamente o tramite un intermediario abilitato:

  • l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di una riduzione di almeno il 40% dei ricavi dell’anno 2021 rispetto a quelli del 2019;
  • mediante la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ovvero con procedure di mercato che rispettino le previste specifiche tecniche.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZA DEL 07-12-2022

Presentazione domande contributo a fondo perduto per gli enti sportivi

Le società sportive professionistiche, le associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federa­zio­ni sportive, alle Discipline sportive o agli enti di pro­mozione sportiva, devono presentare la domanda per un apposito contributo a fondo perduto:

  • a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19;
  • in modalità telematica, alle Federazioni sportive, alle Discipline sportive o agli enti di promozione sportiva presso cui si è affiliate.

SCADENZE DEL 15-12-2022

Presentazione dichiarazioni antimafia per contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19

Le imprese operanti nel settore della ristorazione (co­dici ATECO 56.10, 56.21 e 56.30) devono inviare al-l’Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere il contributo a fondo perduto per sostenere la ripresa e la continuità dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui domande sono state presentate entro il 21.11.2022:

  • le apposite dichiarazioni sostitutive ai fini della disciplina antimafia, qualora l’ammontare del con­tributo spettante sia superiore a 150.000,00 euro;
  • utilizzando il modello approvato dalla stessa Agenzia;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC), anche mediante un intermediario delegato, all’in­diriz­zo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

Ravvedimento versamento saldo prelievo straordinario per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono ef­fettuare il versamento del saldo, scaduto il 30.11.2022:

  • pari al 60% del prelievo straordinario del 25% per l’anno 2022, sulla base dell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni pas­sive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 30.04.2022 rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021;
  • beneficiando della sanzione ordinaria per il versamento tardivo e della riduzione derivante dal ravvedimento operoso.

Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

  • pari o superiore al 10%;
  • superiore a 5.000.000,00 di euro.

Dopo il termine in esame il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione è determinata in misura doppia.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

SCADENZE DEL 16-12-2022

Saldo IMU 2022

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, di­ver­­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no prov­ve­dere al versa­mento del saldo dell’imposta mu­ni­cipale pro­pria (IMU) do­vu­ta per l’anno 2022:

  • sulla base delle aliquote e delle detrazioni re­lative al 2022;
  • con eventuale conguaglio rispetto a quanto ver­­sato come prima rata;
  • salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamen­to dell’IMU dovuta per il 2022, a seguito del­l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 78 co. 3 - 4 del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126) e dell’art. 12 co. 1 - 2 del DL 18.11.2022 n. 176.

Dal 2022 sono comunque diventati esenti i c.d. “im­mobili merce”.

Seconda rata IMU 2022 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al ver­sa­mento della seconda rata dell’imposta muni­cipale pro­­­pria (IMU) dovuta per l’anno 2022:

  • pari al 50% dell’imposta complessivamente cor­rispo­sta per l’anno 2021;
  • salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamen­to dell’IMU dovuta per il 2022, a seguito del­l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sen­si dell’art. 78 co. 3 - 4 del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126) e dell’art. 12 co. 1 - 2 del DL 18.11.2022 n. 176.

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’an­no 2022 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2023.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2022;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel liqui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­ri­mento al­­­l’IVA di­venu­ta esigibile nel se­condo mese pre­ce­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di no­vem­bre 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di no­vem­bre 2022 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­le ri­te­­nu­te operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre, ottobre e no­vembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono ver­sare l’ac­conto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle riva­lutazioni del TFR che maturano nel 2022.

L’acconto è commisurato:

  • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2021;
  • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che ma­turano nel 2022.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­det­ta im­posta sostitutiva il credito derivante dal versa­men­to negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tas­sazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2023.

Versamento acconti da 730/2022

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2022, i sostituti d’imposta devono ver­sa­re:

  • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2022, a titolo di IRPEF e/o di cedolare sec­ca sulle lo­ca­zioni;
  • che sono stati trattenuti dagli emolumenti corri­­sposti a novembre.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­vertimento e intrattenimento devono ver­­sare l’im­­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi an­­nui, sta­biliti per le singole categorie di appa­recchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni in­stal­lati a novembre 2022.

SCADENZE DEL 20-12-2022

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti ver­­sa­­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­giora­zio­ne dello 0,4% era il 21.9.2022, possono rego­la­riz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­men­to:

  • va effettuato entro il 30.11.2023;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 22.8.2022 (ter­­mine per il versamento senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%);
  • entro il 30.11.2023;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli inte­ressi legali.

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, set­tem­bre, ottobre e novembre 2022, di am­mon­ta­re cu­mu­la­tivo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effet­tuato in prece­denza.

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2023

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere escluse dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta per l’anno 2023, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­gra­fi­­ca, in al­cuna delle abitazioni per le quali il di­­chia­­ran­te è tito­lare di utenza di fornitura di ener­gia elet­trica;
  • non detenzione, da parte di alcun com­ponente della famiglia anagrafica in alcuna delle abita­zio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­ni­tura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­­­levisivo ulte­riore rispetto a quello per cui è sta­ta presentata una denunzia di cessa­zione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­le­visivo per “sug­gella­mento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­­gen­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, Uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino.

L’autocertificazione può inoltre essere presentata:

  • mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, diret­ta­men­te o tramite un interme­diario abi­li­tato, o me­dian­te po­sta elettro­nica certificata (PEC);
  • entro il 31.12.2022.

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2023, sia mediante il servizio postale che in

via tele­matica, può avve­nire entro il 31.1.2023, ma potrebbe compor­tare la richiesta di

rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­none.

SCADENZE DEL 22-12-2022

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID-19

Le Federazioni sportive na­zionali, gli enti di pro­mo­zio­ne sportiva, le associazioni e società sportive pro­fes­­sioni­sti­che e dilet­tantistiche, che hanno beneficiato del­la sospen­sione dei versa­men­ti, che scadevano nei me­si da gennaio a novembre 2022, delle ritenute sui red­diti di lavoro dipendente e assi­mi­lati, comprensive delle addizionali IRPEF, delle imposte sui redditi, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assi­stenziali e dei premi INAIL, devono ef­fet­tuare i versamenti sospesi:

  • in un’unica soluzione;
  • sen­za applicazione di san­zio­ni e interessi.

Entro il termine in esame devono essere effettuati an­che gli adempimenti:

  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali;
  • che scadevano nei mesi da gennaio a novembre 2022.

SCADENZE DEL 27-12-2022

Versamento acconto IVA

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri­me­stra­li, devono versare l’acconto IVA relativo al 2022.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di novembre 2022, in via ob­bli­ga­­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di novembre 2022, hanno su­­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ot­to­­bre e novembre 2022, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­ga­­toria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-12-2022

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2022, la cui sca­denza del termine era il 30.11.2022, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,5%, oltre agli in­teressi legali.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2022 de­­vono provvedere al versamento:

  • dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addi­zio­­na­li, del­le imposte sostitutive, delle im­po­ste pa­tri­mo­­niali e delle altre somme liqui­date nella di­chia­ra­zione dei redditi;
  • dovute dal defunto in relazione all’anno 2021.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2022 al 30.6.2022:

  • devono presentare presso un ufficio po­stale il mo­dello REDDITI 2022 cui era obbli­gato il de­funto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedi­men­to ope­­­­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­­fe­­dele presentazione della dichia­­ra­zione re­la­tiva al 2020 e gli omessi, insufficienti o tardivi ver­sa­menti del 2021, con riduzione delle san­zio­ni ad un ottavo del minimo.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­messe:

  • nell’anno 2020, con riduzione delle sanzio­ni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle san­zioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli in­te­res­si legali e delle sanzioni ridotte previste per le di­ver­se violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiara­zioni in­te­grative.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di di­cem­bre 2022 e al pagamento della relativa im­­posta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di dicembre 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

SCADENZE DEL 31-12-2022

Dichiarazione IMU 2021

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non com­merciali, de­vono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2021, qualora obbliga­toria:

  • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati);
  • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.7.2022.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichia­ra­zione relativa all’anno 2021:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
  • utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 26.6.2014.

Ravvedimento IMU 2021

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’o­messo, in­suf­ficiente o tardivo versamento dell’impo­sta do­­­vuta per il 2021, con applicazione della sanzione ri­dotta del 3,75%, ol­tre agli interessi legali.

Rimborsi modelli 730/2022 integrativi

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei con­fron­ti dei di­pendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al la­voro dipendente, che hanno presentato il mo­dello 730/2022 integrativo, i rela­tivi rimborsi.

Opzione per il regime ex L.398/91

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le as­so­ciazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le ban­de mu­si­cali, i cori amatoriali, le associa­zio­ni filodram­ma­­tiche, di mu­sica e danza popolare, devono comu­ni­care l’op­zio­ne per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

  • alla SIAE competente, in ragione del pro­prio do­mi­­cilio fiscale;
  • a decorrere dal 2023.

L’opzione è vincolante per 5 anni.

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, me­­diatori, rappresentanti di commercio) che si avval­gono dell’opera continuativa di dipen­denti o di terzi, ai fini dell’ap­plicazione della rite­nu­ta d’acconto sul 20% (in­vece che sul 50%) del­le provvigioni corri­sposte, de­­vo­no spe­dire ai com­mittenti, preponenti o man­danti:

  • l’apposita dichiarazione per gli anni 2023 e se­guenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);
  • mediante raccomandata con avviso di rice­vi­­men­­­­to o tramite posta elettronica certifi­cata (PEC).

Contributi previdenza complementare

Le persone fisiche che, nel 2021, hanno versato con­­tri­buti o premi di previdenza complementare, devo­no co­­mu­­nicare al fondo pensione o all’im­presa assi­cu­ra­tri­­ce l’im­porto dei contributi o dei premi versati che non so­no stati dedotti, in tutto o in parte, nella rela­tiva di­chia­razio­ne dei redditi (730/2022 o REDDITI PF 2022).

Le prestazioni previdenziali complementari riferi­bili ai con­tri­buti e ai premi non dedotti, infatti, non concor­ro­no alla formazione della base imponibile della presta­zione erogata dalla forma pensioni­sti­ca comple­men­tare.

Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito

Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al ca­pital gain possono esercitare o revocare l’op­zione:

  • per il regime del “risparmio amministrato” o del “ri­sparmio gestito”;
  • in relazione ai rapporti di custodia e am­mi­ni­­stra­zione titoli presso intermediari abili­tati.

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2023.

Trasparenza fiscale

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A­gen­zia del­le Entrate la conferma dell’opzione trien­nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fu­sio­ne o scissione della società parteci­pata.

In generale, la conferma dell’opzione deve esse­re co­mu­ni­cata entro la fine del periodo d’imposta da cui decor­rono gli effetti fiscali dell’operazione.

Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ

Le società per azioni “solari” o le stabili organiz­za­zio­ni, che svolgono in via prevalente attività di lo­cazione im­mobiliare, devono presentare alla com­petente Direzio­ne Re­gionale dell’Agenzia del­le Entrate la comuni­ca­zione:

  • dell’opzione per il regime delle Società di Inve­sti­mento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle So­­cietà di Investimento Immobiliare Non Quo­ta­­te (SIINQ), a de­­correre dal pe­rio­do d’impo­sta 2023;
  • redatta sull’apposito modello;
  • mediante consegna diretta o spedizione a mez­­zo raccomandata con avviso di ricevi­mento.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­­ni­cata entro il termine del periodo d’imposta ante­rio­re a quel­lo di decorrenza.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di no­vembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore

Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le asso­cia­zioni di promozione sociale pos­sono modificare gli statuti, con le moda­li­tà e le mag­gio­ranze previste per le delibe­ra­zioni dell’assemblea or­di­na­ria, al fine:

  • di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (co­dice del Terzo settore);
  • oppure di introdurre clausole che escludono l’ap­­­­pli­ca­zione di nuove disposizioni, derogabili mediante spe­ci­fica clausola statutaria.

Trasformazione società di mutuo soccorso

Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 3.8.2017 possono trasformarsi in associazioni del Ter­zo settore o in associazioni di promozione sociale, man­tenendo il proprio patrimonio in deroga all’obbligo di devoluzione previsto dall’art. 8 co. 3 della L. 15.4.1886 n. 3818.

Contributo Albo autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2022, esercitano l’attività di autotrasporto di co­se per conto di terzi, iscritte all’apposito Al­bo, devono ver­sare la quota, re­lativa all’anno 2023:

  • per la copertura degli oneri per la tenuta del­l’Al­bo degli autotrasportatori e il funzio­namen­­to dei rela­tivi Comitati;
  • attraverso la piattaforma PagoPA, con una delle modalità attivabili nella apposita sezione “Paga­mento Quote” presente sul sito alboauto­trasporto.it.

 

 

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