PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di dicembre 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 10-12-2025
Effettuazione versamenti e adempimenti sospesi per gli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei
I soggetti che, alla data del 13.3.2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati o sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 13 e 15.3.2025 verificatisi nella zona dei Campi Flegrei interessata dai fenomeni bradisismici, devono effettuare:
SCADENZE DEL 15-12-2025
Presentazione atti di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto
Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:
A partire dall’1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-quinquies del DL 113/2024) che:
Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, hanno effetto dall’1.1.2025 (anche ai fini dell’IMU).
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-12-2025
Rata riversamento crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
Le imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, in caso di opzione per il versamento rateale devono procedere al versamento della seconda delle 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.
La terza e ultima rata scade il 16.12.2026.
Saldo Imu 2025
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2025:
Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.
Seconda rata Imu 2025 enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2025, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2024.
Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2025 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento anche delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2025.
L’acconto è commisurato:
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2026.
Versamento acconti da 730/2025
In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono versare:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 18-12-2025
Presentazione domande contributo copie cartacee vendute di quotidiani e periodici
Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13, quale attività primaria o prevalente), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal decreto 16.10.2025, devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito contributo straordinario di 10,00 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023 (escluse quelle vendute in blocco o tramite strillonaggio), oggetto di apposita attestazione da parte di un soggetto terzo:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione; in caso di insufficienza delle risorse disponibili (pari a 65 milioni di euro) si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.
SCADENZA DEL 20-12-2025
Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI l’anno 2026
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l’anno 2026, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
L’autocertificazione può inoltre essere presentata:
La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2026, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone.
SCADENZE DEL 29-12-2025
Versamento acconto IVA
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2025.
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di novembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE DEL 31-12-2025
Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali
Le micro e piccole imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., nonché le imprese della pesca e dell’acquacoltura indipendentemente dalle dimensioni, devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Per individuare le “micro” e le “piccole” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori
Le società di capitali, nonché le società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica, già iscritte nel Registro delle imprese, devono iscrivere nel suddetto Registro un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) relativo all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione.
La PEC di tali amministratori non può coincidere con quella della società.
Rimborsi modelli 730/2025 integrativi
I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2025 integrativo, i relativi rimborsi.
Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2025, la cui scadenza del termine era l’1.12.2025 (in quanto il 30 novembre era domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
1)Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025 devono provvedere al versamento:
2) Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2025 al 30.6.2025:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
Opzione per il regime ex L.398/91
Le società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte solo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), devono comunicare l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:
L’opzione è vincolante per 5 anni.
Dal 2026, il regime di cui alla L. 398/91 non è più applicabile:
Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni
I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:
Contributi previdenza complementare
Le persone fisiche che, nel 2024, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2025 o REDDITI PF 2025).
Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.
Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito
Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al capital gain possono esercitare o revocare l’opzione:
L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2026.
Trasparenza fiscale
I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.
In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Contributo Albo autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2025, esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno 2026:
SCADENZA 01-01-2026
Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026
I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono iniziare ad aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP.
Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.
L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.
L’opzione può essere esercitata fino al 15.3.2026, termine stabilito per il versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive dovute.
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
L’occasione è gradita per porgere a voi e alle vostre famiglie i nostri più sinceri auguri di Buone Feste e di un nuovo anno ricco di serenità e soddisfazioni.
Lo staff dello Studio Benatti
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Bando per il rafforzamento e l’aggregazione delle attività libero professionali
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