PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2023
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di febbraio 2023
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 09-02-2023
Presentazione domande per il “bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:
- relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati nell’anno 2022;
- al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.
Non rileva l’ordine temporale di presentazione.
SCADENZA DEL 10-02-2023
Credito d’imposta compensi avvocati/arbitri
I soggetti che, nell’anno 2022, hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:
- in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell’arbitrato con lodo;
- al Ministero della Giustizia, mediante l’apposita modalità telematica.
SCADENZE DEL 15-02-2023
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
- i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
- in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.
La comunicazione non riguarda:
- le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
Comunicazione rapporti finanziari
Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria:
- dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all’anno 2022;
- mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).
SCADENZE DEL 16-02-2023
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2023;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento IVA quarto trimestre 2022
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
- liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022;
- versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell’eventuale acconto.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
- le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2023;
- le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 non è di almeno 500,00 euro.
Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2022.
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
Contributi INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
Premi INAIL
Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2023.
Versamento in autoliquidazione 2022/2023 dei premi INAIL:
- in unica soluzione;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.
SCADENZA DEL 21-02-2023
Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta
Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2021:
- al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzoimpresainungiorno.gov.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZA DEL 27-02-2023
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
- relativi al mese di gennaio 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di gennaio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
- i modelli relativi al mese di gennaio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori sem-plificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE DEL 28-02-2023
Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2022
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:
- REDDITI 2022;
- IRAP 2022 (se soggetto passivo);
- CMN 2022 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;
- la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 30.11.2022:
- mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;
- con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
Redazione inventario
Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2021.
Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Stampa scritture contabili
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2021.
Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Conservazione informatica dei documenti
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:
- relativi all’anno 2021;
- mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2022, la cui scadenza del termine era il 30.11.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del-l’1,67%, oltre agli interessi legali.
Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti
Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2023 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2022.
In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2022, l’agevolazione si applicherà anche nel 2023:
- ove permangano i requisiti;
- salvo espressa rinuncia del beneficiario.
Premi INAIL
Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2022;
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2022.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2022.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Trasmissione dati forniture documenti fiscali
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all’anno 2022;
- direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta locazioni 2022
Le imprese del settore turistico e di gestione di piscine che hanno beneficiato del credito d’imposta locazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono inviare all’Agenzia delle Entrate:
- l’apposita autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, approvata con il relativo provv. 30.6.2022 n. 253466;
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta relativo alla seconda rata IMU 2021
Le imprese turistico-ricettive (compresi gli agriturismi e quelle che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta), le imprese del comparto fieristico e congressuale, le imprese che gestiscono complessi termali e parchi tematici, devono inviare all’Agenzia delle Entrate, al fine di beneficiare del credito d’imposta pari al 50% dell’IMU pagata per la seconda rata del 2021:
- l’apposita autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, approvata con il relativo provv. 16.9.2022 n. 356194;
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Credito d’imposta per manutenzione immobili vincolati
Le persone fisiche devono presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute nel 2022 per interventi di manutenzione, protezione e restauro di immobili vincolati, non utilizzati nell’esercizio di impresa:
- al Ministero della cultura – Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio;
- mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo fondorestauro@mailcert.beniculturali.it;
- mediante l’apposito modulo, unitamente alla documentazione richiesta.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Presentazione domande per il “bonus acqua potabile”
Le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni e gli enti non commerciali devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:
- le spese sostenute nel 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate
da acquedotti, al fine di beneficiare del previsto credito d’imposta;
- mediante la compilazione dell’apposito modello.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Credito d’imposta per la promozione della musica
Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d’imposta per la promozione della musica:
- al Ministero della Cultura, in via telematica;
- in relazione ai costi sostenuti per le opere distribuite o commercializzate nell’anno 2022.
Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni
I soggetti che, nel 2022, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:
- effettuare la loro registrazione cumulativa;
- versare la relativa imposta.
Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari
Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2022, al fine di:
- liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2022;
- procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta per l’anno 2023.
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
- utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
- esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.
Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2023.
SCADENZE DEL 02-03-2023
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
- alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
- al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2023.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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