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PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di febbraio 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  09-02-2024

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’in­­formazione e l’editoria della Pre­si­den­za del Con­siglio dei Mi­nistri, utilizzando i servizi te­le­ma­­ti­ci messi a dispo­si­zione dall’Agenzia delle Entra­te, la di­chiarazione sosti­tuti­va:

  • relativa agli investimenti in campagne pubb­lici­tarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e perio­dica, anche on line, effettuati nel­l’an­no 2023;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli ana­loghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2022.

Non rileva l’ordine temporale di presentazione.

SCADENZA DEL 15-02-2024

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.
  • SCADENZE DEL  16-02-2024
  • Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

  • È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.
  • Versamento IVA quarto trimestre 2023

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trime­strale “speciale” (es. autotrasportatori, ben­zinai e subfor­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicem­­­bre 2023;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi, al netto dell’eventuale acconto.
  • Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di gen­naio 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gen­­naio 2024 sui redditi di lavoro dipen­den­te e assi­milati.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cu­­mulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di dicem­­bre 2023 e gennaio 2024 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento rata acconti imposte modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla di­chiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

  • della seconda delle 5 rate mensili di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
  • Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il sal­do dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalu­ta­zioni del TFR maturate nel 2023

  • È possibile utilizzare in compensazione della sud­detta im­­­­posta sostitutiva il credito derivante dal ver­samento ne­gli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
  • Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il ver­sa­mento della quarta e ultima rata dei contributi previden­zia­li compresi nel mi­­­ni­male di red­dito (c.d. “fissi”), re­la­­tiva al trimestre otto­bre-dicem­­bre 2023.

  • Le informazioni per il versamento della con­tri­bu­zio­ne do­­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­­zia­le per artigiani e com­mer­cianti, attra­ver­so il sito del­l’INPS (www.inps.it).
  • Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle comuni­cazio­ni mo­­­­­­­tivate di riduzione delle retribuzioni pre­sunte per il 2024.

Versamento in autoliquidazione 2023/2024 dei pre­mi INAIL:

  • in unica soluzione;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento ra­tea­­le, della prima delle previste quattro rate, sen­­­za mag­giorazione di interessi.
  • SCADENZA DEL  26-02-2024
  • Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di gennaio 2024, in via ob­bliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di gennaio 2024, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di gennaio 2024, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.
  • Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.
  • SCADENZE DEL  28-02-2024
  • Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti

Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fi­sca­le forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2024 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2023.

In relazione ai soggetti che hanno già bene­fi­ciato del re­gime agevolato per il 2023, l’age­volazione si appli­cherà anche nel 2024:

  • ove permangano i requisiti;
  • salvo espressa rinuncia del beneficiario.
  • Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2023

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti equi­parati, nonché i soggetti IRES con perio­do d’im­po­sta coin­­cidente con l’anno solare, pos­so­no re­go­la­riz­­za­re, me­­­diante il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa pre­sen­­ta­zione dei mo­delli:

  • REDDITI 2023;
  • IRAP 2023 (se soggetto passivo);
  • CMN 2023 (in caso di adesione al regime del con­solidato fiscale).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, delle di­chia­ra­­zio­­ni omesse;
  • la corresponsione, per ciascuna dichiara­zio­­­ne (red­diti, IRAP e consolidato), delle previste san­­­­zioni, ridotte ad un deci­mo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­­­zare i suddetti mo­delli infedeli, presentati en­tro il 30.11.2023:

  • mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­­ta­mente o tramite un interme­dia­rio abi­li­ta­to, delle dichia­ra­zioni integrative;
  • con la corresponsione, per ciascuna dichia­ra­zio­ne, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del mi­nimo.
  • In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.
  • Regolarizzazione secondo o unico acconto 2023

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2023, la cui sca­denza del termine era il 30.11.2023, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,67%, oltre agli in­teressi legali.

  • Credito d’imposta per la promozione della musica

Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi mu­sicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spet­tacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di con­cessione del credito d’imposta per la promozione della musica:

  • al Ministero della Cultura, in via telematica;
  • in relazione ai costi sostenuti per le opere distri­buite o commercializzate nell’anno 2023.
  • Presentazione domande per il “bonus acqua potabile”

Le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’im­pre­sa, arti o profes­sioni e gli enti non com­merciali devo­no co­mu­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, diret­ta­men­te o tramite un intermediario abilitato:

  • le spese sostenute nel 2023 per l’acqui­sto e l’in­stal­lazione di sistemi di filtraggio, mineraliz­zazio­ne, raf­freddamento e/o addizione di anidride car­bo­­nica ali­mentare, finalizzati al miglioramento qua­­litativo del­le acque per il consumo umano ero­gate da acque­dotti, al fine di beneficiare del previsto cre­di­to d’im­po­sta;
  • mediante la compilazione dell’apposito modello.
  • Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. 
  • SCADENZE DEL  29-02-2024 
  • Redazione inventario

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti com­mer­ciali con esercizio coincidente con l’anno solare de­­vo­no redi­gere e sottoscrivere l’inventa­rio relativo al­l’e­­ser­ci­zio 2022.

  • Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve esse­re re­datto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di pre­sen­tazione della dichiarazione dei redditi.
  • Stampa scritture contabili

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi mec­­canografici, devono effettuare la stam­pa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2022.

Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scrit­tu­re con­­­tabili tenute con sistemi meccanografici de­ve av­ve­nire en­­tro 3 mesi dal termine di presen­tazione della di­chia­­ra­zione dei redditi.

  • La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata re­go­lare in difetto di trascrizione su sup­­porti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o ve­rifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
  • Conservazione informatica dei documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o re­gi­­­stri in forma informatica, devono concludere il pro­cesso di con­­­­servazione informatica dei docu­menti:

  • relativi all’anno 2022;
  • mediante l’apposizione, sul pacchetto di archi­via­­zio­ne, di un riferimento temporale op­poni­bile ai terzi.
  • Per i soggetti “non solari”, la conclusione del pro­ces­so di conservazione informatica dei docu­menti deve av­ve­nire entro 3 mesi dal termine di presentazione del­la dichia­ra­zione dei redditi.
  • Conguaglio saldo IMU 2023

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, l’eventuale differenza positiva tra:

  • l’IMU calcolata sulla base delle delibere per l’an­no 2023 inserite dai Comuni nell’apposita se­zione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicate sul sito del Dipar­timen­to delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024;
  • l’IMU versata entro il 18.12.2023.
  • Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tua­zio­ne delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono tra­smet­tere all’A­gen­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA rela­tive al tri­mestre ottobre-dicembre 2023;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co mo­du­lo per cia­scun trimestre; quelli men­sili, invece, pre­sen­­ta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione men­sile ef­fet­tuata nel tri­me­stre.

  • La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiara­zione annuale IVA relativa al 2023 (Modello IVA 2024).
  • Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime.

  • Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quo­te degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
  • Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2023

  • L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­tegrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
  • Trasmissione dati forniture documenti fiscali

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi­­sca­­li e i soggetti autorizzati alla rivendita devono co­­mu­­­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati relativi alla fornitura di documenti fi­sca­li, con riferimento all’anno 2023;
  • direttamente o avvalen­dosi degli interme­dia­ri abi­­­litati.
  • Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni del­le retri­bu­zioni, in rela­zio­ne all’autoliquidazione dei pre­­mi dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024.

  • Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni

I soggetti che, nel 2023, hanno stipulato contratti di af­fit­to di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrit­tu­ra pri­vata autenticata, stipulati tra le stesse parti, de­vo­no:

  • effettuare la loro registrazione cumulativa;
  • versare la relativa imposta.
  • Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari

Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento del­l’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2023, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2023;
  • procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2024.

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­tica, direttamente o tramite interme­diario.
  • Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2024.

Comunicazione rapporti finanziari

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­­sio­ne in via telematica all’Anagrafe tributaria:

dei dati relativi ai rapporti finanziari intratte­nuti, in re­lazione all’anno 2023;

mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).

  • SCADENZA DEL  4-03-2024
  • Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di im­­mobili con decorrenza inizio me­se di feb­bra­io 2024 e al pagamento della relativa impo­sta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zione con decorrenza inizio mese di febbraio 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

  • Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

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