Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 15-01-2022

Assistenza fiscale del 2022

I sostituti d’imposta che intendono prestare as­sisten­za fi­sca­­le in relazione alla presentazione dei modelli 730/2022 (re­­lativi all’anno 2021) devo­no darne co­mu­­ni­­­ca­zione ai pro­pri di­­pendenti, pensio­nati, col­la­boratori coordinati e conti­nua­tivi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro di­pendente.

In assenza di comunicazione il sostituto d’impo­sta è tenuto so­lo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2022 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un profes­sio­nista o diret­ta­mente dal contribuente.

SCADENZE DEL 17-01-2022

Regolarizzazione saldo IMU 2021

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­ficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’im­po­­sta mu­ni­cipale propria (IMU) dovu­ta per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.12.2021, possono rego­la­riz­­zare le vio­la­zio­ni applicando:

la sanzione ridotta dell’1,5%;

gli interessi legali dello 0,01% fino al 31.12.2021 e dell’1,25% a decorrere dall’1.1.2022.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2021 e versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­rimento al­­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel se­condo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­­ne de­­­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

  • in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
  • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di dicem­­­bre 2021;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicem­bre 2021 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di ope­re o servizi può non effettuare il versa­mento delle ri­te­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le rite­nute operate non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

  • in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
  • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre ottobre-dicembre 2021;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2021

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­bi­liti per le singole categorie di appa­recchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a di­cembre 2021.

SCADENZA DEL 20-01-2022

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­di­ca abi­litati de­vo­no comunicare all’Agenzia delle En­tra­te i dati relativi alle ope­razioni di verifi­ca­zione effet­­tuate nel trimestre ottobre-di­cem­bre 2021.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli interme­diari abi­li­ta­ti.

SCADENZA DEL 24-01-2022

Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusi

Gli esercenti commerciali devono presentare al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00, la richiesta per il riconoscimento del contributo a fondo perduto:

  • in relazione alle spese sostenute nell’anno 2020 per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamen­te alla vendita di prodotti sfusi;
  • in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).

SCADENZA DEL 25-01-2022

Presentazione modelli INRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di dicembre 2021, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2021, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di dicembre 2021, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ot­to­bre, novembre e di­cembre 2021, apposi­tamente contrasse­gna­ti, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

SCADENZA DEL 26-01-2022

Regolarizzazione acconto IVA 2021

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trime­stra­li, che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­fi­cien­te o tar­diva il versamento dell’ac­conto IVA dovu­to per il 2021, la cui scadenza del termine era il 27.12.2021, possono rego­la­riz­zare la violazione ap­plicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,5%;
  • gli interessi legali dello 0,01% fino al 31.12.2021 e dell’1,25% a decorrere dall’1.1.2022.

SCADENZE DEL 31-01-2022

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2021

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­­ve­dimento operoso, l’omessa presen­tazione del mo­­­­­­­del­­lo 770/2021 (eventualmente sud­diviso in tre parti).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tra­mite un intermediario abilitato, della dichia­ra­­zio­ne omessa;
  • la corresponsione delle previste sanzioni, ridot­te ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­zare il mo­dello 770/2021 infedele, presentato entro il 2.11.2021:

  • mediante la presentazione in via telema­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un intermediario abili­ta­to, della dichia­ra­zione integrativa;
  • con la corresponsione delle previste sanzioni, ri­dotte ad un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­ti de­­vono essere oggetto di separata rego­la­rizza­zione.

Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020

I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versa­mento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:

  • non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del­la Commis­sione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco­­nomia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni;
  • senza applicazione di sanzioni e interessi.

Versamento importi residui del modello 730/2021

I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e con­ti­nuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al la­vo­ro di­pendente devono versare:

  • gli importi derivanti dalla liquidazione del mo­del­­lo 730/2021, che il sostituto d’impo­sta non ha potuto trattenere per incapienza delle retri­bu­zio­ni, pensioni o compensi cor­risposti;
  • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.

Variazione redditi dei terreni

I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari de­vo­­no de­nunciare al competente ufficio provin­ciale - Territorio dell’A­­­gen­­zia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni veri­ficatesi nel­l’an­no 2021.

Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le va­ria­­zioni colturali sono desumibili dalle dichiara­zioni re­­lati­ve all’uso del suolo presentate nel 2021 all’AGEA per ottenere l’ero­gazione dei contributi agricoli comunitari.

Comunicazione spese relative al II semestre 2021 al Sistema TS

Ai fini della precompilazione dei modelli 730/2022 e Redditi PF 2022, i medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, de­vono trasmet­tere al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze, in via telema­tica, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2021, non­ché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2021 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate:

Gli esercenti professioni sa­­ni­tarie iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9.8.2019, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l’anno 2021.

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i sog­get­ti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lema­tica i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel semestre luglio-dicembre 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva.

Versamento contributo revisori legali

I soggetti che all’1.1.2022 risultano iscritti nel Re­gi­stro dei revisori legali, anche nella Sezione dei re­vi­sori inattivi, de­vo­no versare il contributo an­nuale per la tenuta del re­gistro, relativo al 2022 pari a 35,00 euro; mediante pagamento elet­tronico tramite il ser­vi­zio “PagoPA” o altri strumenti di paga­mento offerti dagli intermediari autorizzati.

Versamento contributo amministratori giudiziari

I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giu­diziari dei be­ni sequestrati o confiscati devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo pari a 100,00 euro; mediante bonifico bancario.

L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Mini­stero della Giustizia entro il 30.4.2022.

Comunicazione erogazioni liberali effettuate

I soggetti che nell’anno 2021 hanno effettuato eroga­zioni li­berali per programmi culturali devono co­mu­ni­ca­­re all’A­gen­zia delle Entrate, in via tele­matica:

  • le proprie complete generalità, compren­sive dei dati fiscali;
  • l’ammontare delle erogazioni effettuate;
  • i soggetti beneficiari.

Comunicazione erogazioni liberali ricevute

I soggetti che nell’anno 2021 hanno ricevuto ero­ga­zioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività culturali:

  • l’ammontare delle erogazioni ricevute;
  • le generalità complete del soggetto ero­gatore;
  • le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono sta­te elargite, ovvero la riferibilità delle predette ero­ga­zioni ai compiti istitu­zionali.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agen­­­zia delle Dogane e dei Mono­poli la do­man­da per ottenere il cre­dito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre ottobre-dicem­bre 2021.

Il credito d’imposta può essere chiesto a rimborso oppure destinato all’utilizzo in compensa­zione nel mo­dello F24.

Trasmissione dati operazioni con estero (Esterometro)

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia delle Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessione di beni e di presta­zione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in re­la­­­­zione ai documenti emessi nel trimestre ottobre-dicem­bre 2021;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’ope­razio­ne ri­ce­vuti nel tri­mestre ottobre-dicembre 2021.

La comunicazione non riguarda le operazioni per le qua­li:

  • è stata emessa una bolletta doganale;
  • siano state emesse o ricevute fatture elettroni­che.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2021 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del­l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Fatturazione imballaggi

I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fat­tura globale per tutte le consegne di imballaggi e reci­pien­ti ef­fet­tua­te nell’anno 2021 con obbligo di re­stit­u­zione, ma non restituiti.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di gen­naio 2022 e al pagamento della relativa im­­­posta di re­gi­stro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­­ne con decorrenza inizio mese di gennaio 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­del­lo RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Dichiarazione imposta di bollo virtuale

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2021, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2021;
  • procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2022.

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

  • utilizzando il modello approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 29.12.2017 n. 306346;
  • esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­tica, direttamente o tramite interme­diario.

Autocertificazione per l’esclusione del canone RAI per l’anno 2022

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere escluse dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­­­­­gra­fi­­ca, in al­cu­na delle abitazioni per le qua­­li il di­chia­­rante è tito­lare di utenza di for­nitura di ener­gia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun com­ponente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­nitura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­levisivo ulte­rio­re rispetto a quel­lo per cui è sta­ta presentata una de­nunzia di cessazione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­levi­sivo per “suggella­men­to”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­­gen­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un interme­diario abi­litato, o me­diante posta elettro­nica certi­fi­ca­ta (PEC).

La presentazione dell’autocertificazione:

  • entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2022, ma potrebbe compor­tare la ri­chie­sta di rim­bor­so dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­no­ne;
  • dall’1.2.2022 ed entro il 30.6.2022, ha effetto solo per il secondo semestre 2022.

Pagamento del canone RAI per l’anno 2022 non addebitato in bolletta

Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del ca­none RAI relativo al 2022, mediante il modello F24, nei casi in cui:

  • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con adde­bito in fattura;
  • oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’e­nergia elettrica avviene nell’ambito di reti non inter­connesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero me­diante suddivisione:

  • in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2022 e il 31.7.2022;
  • oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2022, il 30.4.2022, il 31.7.2022 e il 31.10.2022.

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