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PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2023

PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di gennaio 2023

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  12-01-2023

Consegna Certificazioni per conguaglio

I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al la­­vo­ro dipendente possono comunicare al so­stituto d’im­­­­posta i redditi percepiti nel 2022 in rela­zione a pre­­ce­denti rapporti di lavoro, con con­segna delle rela­tive Certifica­zioni Uniche, al fine di considerarli nel­l’ef­fet­­­tua­zione del conguaglio comples­sivo di fine anno 2022.

SCADENZE DEL 15-01-2023

Assistenza fiscale per il 2023

I sostituti d’imposta che intendono prestare as­sisten­za fi­sca­­le in relazione alla presentazione dei modelli 730/2023 (re­­lativi all’anno 2022) devo­no darne co­mu­­ni­­­ca­zione ai pro­pri di­­pendenti, pensio­nati, col­la­boratori coordinati e conti­nua­tivi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro di­pendente.

In assenza di comunicazione il sostituto d’impo­sta è tenu­to so­lo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2023 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un profes­sio­nista o diret­ta­mente dal contribuente.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

SCADENZE DEL 16-01-2023

Definizione liti fiscali pendenti in Cassazione

I soggetti che hanno liti tributarie pendenti alla data del 16.9.2022 presso la Corte di Cassazione possono defi­nirle in maniera agevolata, ai sensi dell’art. 5 della L. 130/2022, a condizione che:

  • l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutto o in parte;
  • la lite abbia un valore non superiore a 100.000,00 o 50.000,00 euro, a seconda che l’Agenzia delle Entrate sia soccombente in tutto o in parte;
  • alla data di presentazione della domanda non si sia ancora formato il giudicato.

Entro il termine in esame occorre, per ciascuna controversia:

  • presentare la domanda di definizione, tra­mite l’ap­po­sito modello approvato dal­­l’A­genzia delle Entrate;
  • effettuare il versamento del totale delle somme dovute, al netto di quanto già versato in pendenza di giudizio.

Presentazione dichiarazioni antimafia per contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19

Le imprese operanti nel settore della ristorazione, nell’or­ga­nizzazione di feste e nella gestione di piscine (codici ATECO 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e 96.09.05) devono inviare all’Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere il con­tri­buto a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui do­mande sono state presentate entro il 6.12.2022:

  • le apposite dichiarazioni sostitutive ai fini della disciplina antimafia, qualora l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000,00 euro;
  • utilizzando il modello approvato dalla stessa Agenzia;
  • tramite PEC, anche mediante un intermediario delegato, all’indirizzo Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

Regolarizzazione saldo IMU 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’im­po­­sta mu­­ni­cipale propria (IMU) dovu­ta per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.12.2022, possono rego­la­riz­­za­re le vio­la­zio­ni applicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,5%;
  • gli interessi legali dell’1,25% fino al 31.12.2022 e del 5% a decorrere dall’1.1.2023

Versamento IVA Mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2022;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­rimento al­­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel se­condo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­­ne de­­­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di dicem­­­bre 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicem­bre 2022 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di ope­re o servizi può non effettuare il versa­mento delle ri­te­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le rite­nute operate non è di almeno 500,00 euro.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre ottobre-dicembre 2022;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2022.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­bi­liti per le singole categorie di appa­recchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a di­cembre 2022.

SCADENZA DEL  20-01-2023

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­di­ca abi­litati de­vo­no comunicare all’Agenzia delle En­tra­te i dati relativi alle ope­razioni di verifi­ca­zione effet­­tuate nel trimestre ottobre-di­cem­bre 2022.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli interme­diari abi­li­ta­ti.

SCADENZA DEL  25-01-2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di dicembre 2022, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre ottobre - dicembre 2022, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di dicembre 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ot­to­bre, novembre e di­cembre 2022, apposi­tamente contrasse­gna­ti, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL  26-01-2023

Regolarizzazione acconto IVA 2022

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trime­stra­li, che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­fi­cien­te o tar­diva il versamento dell’ac­conto IVA dovu­to per il 2022, la cui scadenza del termine era il 27.12.2022, possono rego­la­riz­zare la violazione ap­plicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,5%;
  • gli interessi legali dell’1,25% fino al 31.12.2022 e del 5% a decorrere dall’1.1.2023.

SCADENZE DEL  30-01-2023

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2022

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­­ve­dimento operoso, l’omessa presen­tazione del mo­­­­­­­del­­lo 770/2022 (eventualmente sud­diviso in tre parti).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tra­mite un intermediario abilitato, della dichia­ra­­zio­ne omessa;
  • la corresponsione delle previste sanzioni, ridot­te ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­zare il mo­dello 770/2022 infedele, presentato entro il 31.10.2022:

  • mediante la presentazione in via telema­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un intermediario abili­ta­to, della dichia­ra­zione integrativa;
  • con la corresponsione delle previste sanzioni, ri­dotte ad un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­ti de­­vono essere oggetto di separata rego­la­rizza­zione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di gen­naio 2023 e al pagamento della relativa im­­­posta di re­gi­stro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­­ne con decorrenza inizio mese di gennaio 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­del­lo RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

SCADENZE DEL  31-01-2023

Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19

I soggetti che hanno be­neficiato delle misure di aiuto per l’e­mer­gen­za COVID-19 devono presentare all’A­gen­­zia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei mas­simali degli aiuti di Stato.

L’autodichiarazione va presentata:

  • mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet del­l’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della defini­zio­ne agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’im­po­sta in cor­so al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 31.1.2023, l’au­to­dichia­ra­zione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle som­me dovute o della prima rata.

Entro il termine in esame è possibile restituire volon­ta­ria­mente gli importi eccedenti i limiti dei previsti mas­simali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti; se suc­cessivo al 31.1.2023, la restituzione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.

Versamento importi residui del modello 730/2022

I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e con­ti­nuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al la­vo­ro di­pendente devono versare:

  • gli importi derivanti dalla liquidazione del mo­del­­lo 730/2022, che il sostituto d’impo­sta non ha potuto trattenere per incapienza delle retri­bu­zio­ni, pensioni o compensi cor­risposti;
  • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.

Variazioni redditi dei terreni

I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari de­vo­­no de­nunciare al competente ufficio provin­ciale - Territorio dell’A­­­gen­­zia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni veri­ficatesi nel­l’an­no 2022.

Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le va­ria­­zioni colturali sono desumibili dalle dichiara­zioni re­­lati­ve all’uso del suolo presentate nel 2022 all’AGEA per ottenere l’ero­gazione dei contributi agricoli comunitari.

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2022, non­ché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio - dicembre 2022 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate:

  • al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze;
  • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023.

Gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico con codice attività 47.78.20 “Com­mercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (primario o secondario), oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l’anno 2022.

Versamento contributo revisori legali

I soggetti che all’1.1.2023 risultano iscritti nel Re­gi­stro dei revisori legali, anche nella Sezione dei re­vi­sori inattivi, de­vo­no versare il contributo an­nuale per la tenuta del re­gistro, relativo al 2023:

  • pari a 35,00 euro;
  • mediante pagamento elet­tronico tramite il ser­vi­zio “PagoPA”, direttamente dal sito della revisione legale o mediante le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa.

Versamento contributo amministratori giudiziari

I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giu­diziari dei be­ni sequestrati o confiscati devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo:

  • pari a 100,00 euro;
  • mediante bonifico bancario.

L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Mini­stero della Giustizia entro il 30.4.2023.

Comunicazione erogazioni liberali effettuate

I soggetti che nell’anno 2022 hanno effettuato eroga­zioni li­berali per programmi culturali devono co­mu­ni­ca­­re all’A­gen­zia delle Entrate, in via tele­matica:

  • le proprie complete generalità, compren­sive dei dati fiscali;
  • l’ammontare delle erogazioni effettuate;
  • i soggetti beneficiari.

 Comunicazione erogazioni liberali ricevute

I soggetti che nell’anno 2022 hanno ricevuto ero­ga­zioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:

  • l’ammontare delle erogazioni ricevute;
  • le generalità complete del soggetto ero­gatore;
  • le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono sta­te elargite, ovvero la riferibilità delle predette ero­ga­zioni ai compiti istitu­zionali.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agen­­­­zia delle Dogane e dei Mono­poli la do­man­da per ottenere il cre­dito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre ottobre - dicem­bre 2022.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensa­zione nel mo­dello F24.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del­l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Fatturazione imballaggi

I soggetti titolari di partita IVA possono emettere una fat­tura globale per tutte le consegne di imballaggi e reci­pien­ti ef­fet­tua­te nell’anno 2022 con obbligo di re­stit­u­zione, ma non restituiti.

Dichiarazione imposta di bollo virtuale

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da ban­­­che, Poste, SIM, SGR, as­sicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2022, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2022;
  • procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2023.

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­tica, direttamente o tramite interme­diario.

Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro imprese

I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi da­gli im­­prenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, de­­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiara­zio­ne:

  •  contenente il numero degli atti presentati nel­l’an­­no 2022 al Registro delle imprese su sup­por­to infor­ma­tico o mediante tra­smis­sione te­le­matica;
  • al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a sal­­do per l’anno 2022 e in acconto per l’anno 2023.

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono  ricomprendere gli atti in esame nel­l’ap­posita dichiarazione, sopra indicata.

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2023

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere esclu­se dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­­­­­gra­fi­­ca, in al­cu­na delle abitazioni per le qua­­li il di­chia­­rante è tito­lare di utenza di for­nitura di ener­gia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun com­ponente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­nitura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­levisivo ulte­rio­re rispetto a quel­lo per cui è sta­ta presentata una de­nunzia di cessazione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­levi­sivo per “suggella­men­to”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­­gen­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un interme­diario abi­litato, o me­diante posta elettro­nica certi­fi­ca­ta (PEC).

La presentazione dell’autocertificazione:

  • entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2023, ma potrebbe compor­tare la ri­chie­sta di rim­bor­so dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­no­ne;
  • dall’1.2.2023 ed entro il 30.6.2023, ha effetto solo per il secondo semestre 2023.

Pagamento del canone RAI per l’anno 2023 non addebitato in bolletta

Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del ca­none RAI relativo al 2023, mediante il modello F24, nei casi in cui:

  • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con adde­bito in fattura;
  • oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione del­l’e­­nergia elettrica avviene nell’ambito di reti non inter­connesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero me­diante suddivisione:

  • in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2023 e il 31.7.2023;
  • oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2023, il 30.4.2023, il 31.7.2023 e il 31.10.2023.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

 

 

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