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PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI GENNAIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di gennaio 2024.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  12-01-2024

Consegna Certificazioni per conguaglio

I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al la­­vo­ro dipendente possono comunicare al so­stituto d’im­­­­posta i redditi percepiti nel 2023 in rela­zione a pre­­ce­denti rapporti di lavoro, con con­segna delle rela­tive Certifica­zioni Uniche, al fine di considerarli nel­l’ef­fet­­­tua­zione del conguaglio comples­sivo di fine anno 2023.

SCADENZE DEL 15-01-2024

Domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al terzo pe­riodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad ele­vata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

Assistenza fiscale per il 2024

I sostituti d’imposta che intendono prestare as­sisten­za fi­sca­­le in relazione alla presentazione dei modelli 730/2024 (re­­lativi all’anno 2023) devo­no darne co­mu­­ni­­­ca­zione ai pro­pri di­­pendenti, pensio­nati, col­la­boratori coordinati e conti­nua­tivi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro di­pendente.

In assenza di comunicazione il sostituto d’impo­sta è tenu­to so­lo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2024 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un profes­sio­nista o diret­ta­mente dal contribuente.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.
  • SCADENZE DEL 16-01-2024
  • Regolarizzazione saldo IMU 2023

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’im­po­­sta mu­­ni­cipale propria (IMU) dovu­ta per il 2023, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023, possono rego­la­riz­­za­re le vio­la­zio­ni applicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,5%;
  • gli interessi legali del 5% fino al 31.12.2023 e del 2,5% a decorrere dall’1.1.2024
  • Versamento IVA Mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­rimento al­­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel se­condo mese prece­dente.

  • È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­­ne de­­­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.
  • Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di dicem­­­bre 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicem­bre 2023 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.
  • Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di ope­re o servizi può non effettuare il versa­mento delle ri­te­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le rite­nute operate non è di almeno 500,00 euro.
  • Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre ottobre-dicembre 2023;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2023 
  • Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­bi­liti per le singole categorie di appa­recchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a di­cembre 2023.
  • SCADENZA DEL  20-01-2024
  • Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
  • I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­di­ca abi­litati de­vo­no comunicare all’Agenzia delle En­tra­te i dati relativi alle ope­razioni di verifi­ca­zione effet­­tuate nel trimestre ottobre-di­cem­bre 2023.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli interme­diari abi­li­ta­ti.
  • SCADENZA DEL  25-01-2024
  • Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di dicembre 2023, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2023, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di dicembre 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ot­to­bre, novembre e di­cembre 2023, apposi­tamente contrasse­gna­ti, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.
  • Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.
  • SCADENZA DEL  26-01-2024
  • Regolarizzazione acconto IVA 2023

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trime­stra­li, che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­fi­cien­te o tar­diva il versamento dell’ac­conto IVA dovu­to per il 2023, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023, possono rego­la­riz­zare la violazione ap­plicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,5%;
  • gli interessi legali del 5% fino al 31.12.2023 e del 2,5% a decorrere dall’1.1.2024.
  • SCADENZE DEL  30-01-2024
  • Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2023

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­­ve­dimento operoso, l’omessa presen­tazione del mo­­­­­­­del­­lo 770/2023 (eventualmente sud­diviso in tre parti).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tra­mite un intermediario abilitato, della dichia­ra­­zio­ne omessa;
  • la corresponsione delle previste sanzioni, ridot­te ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­zare il mo­dello 770/2023 infedele, presentato entro il 31.10.2023:

  • mediante la presentazione in via telema­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un intermediario abili­ta­to, della dichia­ra­zione integrativa;
  • con la corresponsione delle previste sanzioni, ri­dotte ad un nono del minimo.
  • In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­ti de­­vono essere oggetto di separata rego­la­rizza­zione.
  • SCADENZE DEL  31-01-2024
  • Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di gen­naio 2024 e al pagamento della relativa im­­­posta di re­gi­stro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­­ne con decorrenza inizio mese di gennaio 2024;

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­del­lo RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

  • Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.
  • Versamento importi residui del modello 730/2023

I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e con­ti­nuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al la­vo­ro di­pendente devono versare:

  • gli importi derivanti dalla liquidazione del mo­del­­lo 730/2023, che il sostituto d’impo­sta non ha potuto trattenere per incapienza delle retri­bu­zio­ni, pensioni o compensi cor­risposti;
  • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
  • Variazioni redditi dei terreni

I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari de­vo­­no de­nunciare al competente ufficio provin­ciale - Territorio dell’A­­­gen­­zia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni veri­ficatesi nel­l’an­no 2023.

  1. Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le va­ria­­zioni colturali sono desumibili dalle dichiara­zioni re­­lati­ve all’uso del suolo presentate nel 2023 all’AGEA per ottenere l’ero­gazione dei contributi agricoli comunitari.
  2. Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2023, non­ché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2023 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate:

  • al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze;
  • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024.
  • Gli infermieri pediatrici iscritti all’Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l’anno 2023.
  • Versamento contributo revisori legali

I soggetti che all’1.1.2024 risultano iscritti nel Re­gi­stro dei revisori legali, anche nella Sezione dei re­vi­sori inattivi, de­vo­no versare il contributo an­nuale per la tenuta del re­gistro, relativo al 2024:

  • pari a 35,00 euro;
  • Versamento contributo amministratori giudiziari

I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giu­diziari dei be­ni sequestrati o confiscati devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo:

  • pari a 100,00 euro;
  • mediante bonifico bancario.
  • L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Mini­stero della Giustizia entro il 30.4.2024.
  • Comunicazione erogazioni liberali effettuate

I soggetti che nell’anno 2023 hanno effettuato eroga­zioni li­berali per programmi culturali devono co­mu­ni­ca­­re all’A­gen­zia delle Entrate, in via tele­matica:

  • le proprie complete generalità, compren­sive dei dati fiscali;
  • l’ammontare delle erogazioni effettuate;
  • i soggetti beneficiari.
  • Comunicazione erogazioni liberali ricevute

I soggetti che nell’anno 2023 hanno ricevuto ero­ga­zioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:

  • l’ammontare delle erogazioni ricevute;
  • le generalità complete del soggetto ero­gatore;
  • le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono sta­te elargite, ovvero la riferibilità delle predette ero­ga­zioni ai compiti istitu­ziona 
  • Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agen­­­­zia delle Dogane e dei Mono­poli la do­man­da per ottenere il cre­dito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre ottobre-dicem­bre 2023.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensa­zione nel mo­dello F24.
  • Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del­l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

  • Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta
  • dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.
  •  
  • Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel

regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta

  • dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
  • Fatturazione imballaggi
  • I soggetti titolari di partita IVA possono emettere una fat­tura globale per tutte le consegne di imballaggi e reci­pien­ti ef­fet­tua­te nell’anno 2023 con obbligo di re­stit­u­zione, ma non restituiti.
  • Dichiarazione imposta di bollo virtuale

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da ban­­­che, Poste, SIM, SGR, as­sicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2023, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2023;
  • procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2024.

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­tica, direttamente o tramite interme­diario.
  • Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro imprese
  • I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi da­gli im­­prenditori individuali e da quelli iscritti
  • solo al REA, de­­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiara­zio­ne:
  • contenente il numero degli atti presentati nel­l’an­­no 2023 al Registro delle imprese su sup­por­to infor­ma­tico o mediante tra­smis­sione te­le­matica;
  • al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a sal­­do per l’anno 2023 e in acconto per l’anno 2024.
  • I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono
  •  ricomprendere gli atti in esame nel­l’ap­posita dichiarazione, sopra indicata.
  • Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2024
  • Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico        residenziale de­vono pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere esclu­se dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta, in caso di:
  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­­­­­gra­fi­­ca, in al­cu­na delle abitazioni per le qua­­li il di­chia­­rante è tito­lare di utenza di for­nitura di ener­gia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun com­ponente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­nitura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­levisivo ulte­rio­re rispetto a quel­lo per cui è sta­ta presentata una de­nunzia di cessazione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­levi­sivo per “suggella­men­to”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­­gen­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un interme­diario abi­litato, o me­diante posta elettro­nica certi­fi­ca­ta (PEC).

La presentazione dell’autocertificazione:

  • entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2024, ma potrebbe compor­tare la ri­chie­sta di rim­bor­so dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­no­ne;
  • dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024, ha effetto solo per il secondo semestre 2024.
  •  
  • Pagamento del canone RAI per l’anno 2024 non addebitato in bolletta
  • Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del ca­none RAI relativo al 2024, mediante il modello F24, nei casi in cui:
  • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con adde­bito in fattura;
  • oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione del­l’e­­nergia elettrica avviene nell’ambito di reti non inter­connesse con la rete di trasmissione nazionale.

  Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero me­diante suddivisione:

  • in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024;
  • oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2024, il 30.4.2024, il 31.7.2024 e il 31.10.2024.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

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