Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2022

PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di giugno 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 09-06-2022

Presentazione domande credito d’imposta per riqualificazione alberghi e strutture ricettive

Le strutture alberghiere, gli agriturismi, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti all’1.1.2012, pos­­sono iniziare a presentare, a partire dalle ore 12.00, le do­man­de di concessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione e riqualificazione:

  • in relazione ai costi sostenuti dall’1.1.2020 al 6.11.2021;
  • mediante l’apposita procedura informatica disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it).

Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13.6.2022; rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 10-06-2022

Presentazione comunicazioni credito d’imposta per le rimanenze nel settore tessile e moda

I soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’in­dustria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pel­letteria, possono iniziare ad inviare in via telematica all’A­genzia delle Entrate, direttamente o mediante un inter­mediario abi­li­ta­to, l’apposita comunicazione:

  • relativa alla concessione del credito d’imposta sull’in­cremento delle rimanenze finali di magazzino;
  • in relazione all’anno 2021.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 10.6.2022; non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al pri­mo pe­riodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con eliminazione dei vei­co­li più obsoleti, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 459 e del DM 12.4.2022;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.in­vestimenti2022@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

SCADENZA DEL 13-06-2022

Presentazione domande credito d’imposta per riqualificazione alberghi e strutture ricettive

Le strutture alberghiere, gli agriturismi, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti all’1.1.2012, devono presentare, entro le ore 17.00, le domande di concessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione e riqualificazione:

  • in relazione ai costi sostenuti dall’1.1.2020 al 6.11.2021;
  • mediante l’apposita procedura informatica disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it).

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 15-06-2022

Domande credito d’imposta società benefit

Le imprese devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 12.00, le istanze per la concessione del credito d’imposta per la costituzione o la trasformazione in “società benefit”:

  • tramite l’apposita procedura informatica disponibile sul relativo sito Internet (www.mise.gov.it);
  • utilizzando il modello approvato e allegando la prevista documentazione.

Non rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­buen­ti en­tro il 31.5.2022:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te i modelli 730/2022 e le schede per la de­sti­­na­­zione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­­delli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione de­ve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­buen­ti entro il 31.5.2022:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zio­ne elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­rati (m­odelli 730-4), direttamente o tramite un in­­­ter­mediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

SCADENZE DEL 16-06-2022

Acconto IMU 2022

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diver­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no provvedere al ver­­sa­mento della prima rata dell’IMU dovu­ta per l’anno 2022, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2021.

Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:

  • i Comuni possono differire il versamento della pri­ma rata dell’IMU 2022;
  • la prima rata dell’IMU 2022 non è dovuta in re­la­zione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104.

Dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

Saldo IMU 2021 e Acconto IMU 2022 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al versa­men­to:

  • del conguaglio dell’IMU complessivamente do­vu­ta per l’anno 2021;
  • della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2022, pari al 50% dell’imposta complessivamente corri­sposta per l’an­­no 2021.

Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:

  • i Comuni possono differire il versamento della pri­ma rata dell’IMU 2022;
  • la prima rata dell’IMU 2022 non è dovuta in re­la­zione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di maggio 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di mag­gio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­te­­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mi­ne in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te o­pe­rate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, feb­bra­io, mar­­­zo, apri­le e maggio 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

  • in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
  • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, il versamento delle ritenute e delle addi­zio­nali sui redditi di lavoro di­pen­den­te e assimilati può es­se­re effettuato in un’unica soluzione entro il 16.11.2022, senza in­teressi e sanzioni (art. 22-bis del DL 21/2022).

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina afri­cana, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro di­pen­den­te e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avi­cu­nicolo o suini­co­lo nelle aree soggette restrizioni sa­ni­tarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agen­zia delle Entrate 8/2022);

i versamenti oggetto di proroga sono effettuati:

  • in un’unica soluzione entro il 16.9.2022;
  • oppure in 4 rate mensili di pari importo da versare entro il 16.9.2022, il 16.10.2022, il 16.11.2022 e il 16.12.2022.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2022;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­venuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la presta­zio­ne di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

  • in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
  • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, il versamento delle ritenute e delle addi­zio­nali sui redditi di lavoro di­pen­den­te e assimilati può es­sere ef­fet­tuato in un’unica soluzione entro il 16.11.2022, senza inte­ressi e sanzioni (art. 22-bis del DL 21/2022).

A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina afri­cana, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui red­diti di lavoro di­pen­den­te e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di alleva­mento avi­cu­nicolo o suini­colo nelle aree soggette a restrizioni sa­ni­tarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agen­zia delle Entrate 8/2022); i versa­menti oggetto di proroga sono effettuati:

  • in un’unica soluzione entro il 16.9.2022;
  • oppure in 4 rate mensili di pari importo da versare entro il 16.9.2022, il 16.10.2022, il 16.11.2022 e il 16.12.2022.

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta de­ri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022), de­vo­no ver­­sa­re la quarta rata, con appli­ca­zio­ne dei previsti in­teressi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­ver­ti­mento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrat­tenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a mag­gio 2022.

SCADENZE DEL 20-06-2022

Domande contributo fondo perduto ristorazione collettiva

Le imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva (men­se e catering), che hanno subìto una riduzione di almeno il 15% del­l’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’am­montare dei ricavi relativi al periodo d’im­posta 2019, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stan­za di concessione del previsto contributo a fondo perduto per miti­ga­re gli effetti economici derivanti dall’e­mergenza epi­demiologica da COVID-19.

L’istanza va presentata:

  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Domande contributo fondo perduto discoteche e sale da ballo

I soggetti che esercitano attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istan­za di concessione del previsto contributo a fondo per­duto per mitigare gli effetti economici derivanti dall’e­mergenza epidemiologica da COVID-19.

L’istanza va presentata:

  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

SCADENZE DEL 23-06-2022

Domande contributo investimenti imprese agricole

Le imprese agricole, attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 17.00, le istanze per la concessione di un contributo destinato a favorire la realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività:

  • mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indiriz­zo contributofia@pec.mise.gov.it;
  • utilizzando l’apposito modulo.

SCADENZA DEL 27-06-2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di maggio 2022, in via obbliga­toria o fa­coltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di maggio 2022, hanno su­­pe­ra­to la so­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA­STAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di apri­­le e maggio 2022, ap­po­si­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 29-06-2022

Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2022:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­dazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2022 e le schede per la de­sti­­nazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­­delli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­borati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2022:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­dazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un inter­mediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abi­­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Comunicazione dati all’ENEA

I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, am­­ministratori di con­dominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

  • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio ener­getico o l’utilizzo di fonti rinnovabili, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico;
  • ultimati dall’1.1.2022 al 31.3.2022.

La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, me­diante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.

Per gli interventi conclusi dall’1.4.2022, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

SCADENZE DEL 30-06-2022

Presentazione autodichiara­zione aiuti di Stato COVID-19

I soggetti che hanno be­neficiato delle misure di aiuto per l’e­mer­gen­za COVID-19 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.

L’autodichiarazione va presentata:

  • mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet del­l’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta in cor­so al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.6.2022, l’au­to­dichiara­zione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle som­me dovute o della prima rata.

Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020

I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di as­si­curazione, devono effettuare il versa­mento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:

  • non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle con­­dizioni previsti dalla comunicazione del­la Commis­sio­ne europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al “Qua­dro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco­­nomia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni;
  • senza applicazione di sanzioni e interessi.

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­­­­­­conto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’ad­di­zio­nale comunale;
  • del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’imposta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’imposta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiara­zio­ne dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2021;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2022.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, de­vono ef­fet­tua­re il versamento, senza la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2021 o in ac­conto per il 2022 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effettuato, senza interessi e san­zioni:

  • in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
  • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2022, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, devo­no effettuare il ver­samento, sen­za la maggio­razione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2021;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo).

Tali versamenti possono essere rateizzati

Versamento saldo IVA 2021               

I soggetti con partita IVA devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­po­sta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il ver­sa­men­to del totale o della prima rata delle im­po­ste so­sti­tutive do­vute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­lan­cio al 31.12.2020;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di riva­luta­zione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è do­vuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affran­ca­mento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il ver-samento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­lan­cio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;
  • l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2022 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare all’ufficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­petente la co­municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­za­zio­ne dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­mento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Versamento prelievo straordinario per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono effet­tua­re il versamento del 40%, a titolo di acconto, del prelievo stra­or­dinario del 25% per l’anno 2022, sulla base dell’in­cremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, rife­rito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispet­to al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021.

Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

  • pari o superiore al 10%;
  • superiore a 5.000.000,00 di euro.

Proroga regime agevolato lavoratori “impatriati”

Gli sportivi professionisti “impatriati” devono:

  • effettuare il versamento dell’apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il perio­do d’impo­sta precedente;
  • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presi­denza del Consiglio dei Ministri l’adesione al regime agevolato e la somma versata.

Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota inte­gra­tiva devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale del­l’as­so­cia­zione di categoria di appartenenza, le in­for­mazioni relative:

  • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiu­ti, in denaro o in natura, non aventi carattere ge­ne­rale e privi di natura corrispettiva, retributiva o ri­sar­citoria, effetti­va­mente erogati da Pub­bli­che Am­­ministrazioni nell’anno precedente;
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

L’obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o por­tale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre asso­ciazioni e fondazioni.

Dichiarazione IMU 2021

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, de­vono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2021, qualora obbliga­toria.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiara­zione relativa all’anno 2021:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
  • utilizzando lo specifico modello.

Ravvedimento IMU 2021

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’o­messo, in­suf­ficiente o tardivo versamento dell’impo­sta do­­­vuta per il 2021, con applicazione della sanzione ri­dotta del 3,75%, ol­tre agli interessi legali.

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche non ob­bligate alla trasmis­sione tele­ma­tica possono presentare il modello REDDITI PF 2022 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­­litati;
  • entro il 30.11.2022.

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche non ob­bligate alla trasmis­sione tele­ma­tica possono presentare il modello REDDITI PF 2022 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­­litati;
  • entro il 30.11.2022.

Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2022 pos­sono presentare presso un ufficio postale alcuni qua­dri del mo­dello REDDITI PF 2022 (RT, RM, RS e RW), per in­­di­care redditi o dati che non sono previsti dal mo­dello 730/2022.

Il quadro AC del modello REDDITI PF 2022 deve es­sere pre­sentato se non viene compilato il quadro K del mo­dello 730/2022.

In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via te­le­matica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­­­litati;
  • entro il 30.11.2022.

Regolarizzazione modello REDDITI PF 2021

Le persone fisiche che pre­sentano in Posta il modello RED­DI­TI PF 2022 possono regolarizzare, mediante il rav­­­­­ve­di­mento ope­roso, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichia­ra­zione RED­DITI PF 2021 relativa al 2020;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti del 2021.

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

  • nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­­le san­zioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

  • il versamento degli importi non ver­sati, degli in­teres­si legali e delle san­zioni ridotte previste per le diver­se violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichia­ra­zioni inte­gra­tive.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2022 pos­­­­sono:

  • presentare presso un ufficio postale il modello RED­DITI PF 2022 cui era obbligato il defunto;
  • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’in­fe­­dele pre­­­­­­sen­­ta­zione delle dichiarazioni relative al 2020 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versa­men­ti del 2021 e degli anni precedenti.

In alternativa, la presentazione della dichiarazione de­ve avve­nire in via telematica entro il 30.11.2022.

In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

Rivalutazione all’1.1.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­mer­cia­li, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di ac­quisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, pos­se­duti all’1.1.2020, con versamento ra­teale dell’im­po­sta so­sti­tutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2020.

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, feb­­bra­io, marzo, aprile e maggio 2022, di am­mon­tare cumula­tivo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effet­tuato in prece­denza.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di im­mobili con decorrenza inizio mese di giugno 2022 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il mo­dello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

Comunicazione contratti di locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali te­le­matici, devono comunicare in via telematica al­l’A­gen­zia delle Entrate i dati:

  • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2021 da per­sone fisiche, al di fuori dell’esercizio di atti­vità d’im­presa, comprese le sublocazioni e le con­cessioni in go­di­­­mento a terzi a titolo oneroso da parte del comodata­rio;
  • per i quali non siano state operate ritenute.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal me­de­simo locatore, la comunicazione dei dati può es­sere effet­tuata in forma aggregata.

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che inter­ven­gono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al con­tributo di soggiorno:

  • con riferimento agli anni 2020 e 2021;
  • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;
  • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.4.2022.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

Autocertifica­zione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2022

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vo­no pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­se­re escluse dal pagamento del canone RAI in bol­letta, con effetto per il se­condo semestre 2022, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da par­­te di alcun componente della famiglia ana­gra­fi­­ca, in alcuna delle abitazioni per le quali il di­chia­­­ran­­te è ti­to­­lare di utenza di fornitura di ener­gia elet­trica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente del­la famiglia anagrafica in alcuna delle abita­zio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­za di for­nitura di energia elettrica, di un appa­rec­chio te­le­vi­sivo ulteriore rispetto a quello per cui è sta­ta pre­­sentata una denunzia di cessazione del­l’ab­bo­namento ra­dio-te­le­visivo per “suggella­men­­­to”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dal­l’A­­gen­­­zia delle Entrate;
  • mediante spedizione, in plico raccomandato sen­­­­za busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;

oppure mediante trasmissione in via telema­ti­ca, di­ret­ta­mente o tramite un intermediario abi­li­tato, o tramite po­sta elettronica certificata (PEC).

Presentazione domande “sport bonus

I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del cre­dito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2022, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • inviando l’apposito modello a mezzo posta elettronica agli indirizzi ufficiosport@pec.governo.it e servizioprimo.sport@governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dal 15.10.2022 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.

Presentazione istanze credito d’imposta cargo bike

Le micro e piccole imprese devono presentare al Ministero della transizione ecologica le istanze per il riconoscimento di un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata as­sistita, utilizzate in ambito urbano per la consegna di merci pro­­­prie o di terzi presso il cliente.

Le istanze devono essere presentate:

  • esclusivamente in via telematica, mediante l’apposita piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero (www.mite.gov.it);
  • allegando la prevista documentazione.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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