PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2022
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di giugno 2022.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 09-06-2022
Presentazione domande credito d’imposta per riqualificazione alberghi e strutture ricettive
Le strutture alberghiere, gli agriturismi, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti all’1.1.2012, possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 12.00, le domande di concessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione e riqualificazione:
- in relazione ai costi sostenuti dall’1.1.2020 al 6.11.2021;
- mediante l’apposita procedura informatica disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it).
Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13.6.2022; rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZE DEL 10-06-2022
Presentazione comunicazioni credito d’imposta per le rimanenze nel settore tessile e moda
I soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, possono iniziare ad inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante un intermediario abilitato, l’apposita comunicazione:
- relativa alla concessione del credito d’imposta sull’incremento delle rimanenze finali di magazzino;
- in relazione all’anno 2021.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 10.6.2022; non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
Domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al primo periodo di incentivazione:
- per il rinnovo del parco veicolare con eliminazione dei veicoli più obsoleti, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 459 e del DM 12.4.2022;
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimenti2022@legalmail.it.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZA DEL 13-06-2022
Presentazione domande credito d’imposta per riqualificazione alberghi e strutture ricettive
Le strutture alberghiere, gli agriturismi, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti all’1.1.2012, devono presentare, entro le ore 17.00, le domande di concessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione e riqualificazione:
- in relazione ai costi sostenuti dall’1.1.2020 al 6.11.2021;
- mediante l’apposita procedura informatica disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it).
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZE DEL 15-06-2022
Domande credito d’imposta società benefit
Le imprese devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 12.00, le istanze per la concessione del credito d’imposta per la costituzione o la trasformazione in “società benefit”:
- tramite l’apposita procedura informatica disponibile sul relativo sito Internet (www.mise.gov.it);
- utilizzando il modello approvato e allegando la prevista documentazione.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2022:
- consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
- comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2022:
- consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
SCADENZE DEL 16-06-2022
Acconto IMU 2022
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2022, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2021.
Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:
- i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell’IMU 2022;
- la prima rata dell’IMU 2022 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104.
Dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.
Saldo IMU 2021 e Acconto IMU 2022 enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:
- del conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2021;
- della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2022, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2021.
Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:
- i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell’IMU 2022;
- la prima rata dell’IMU 2022 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
- le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2022;
- le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:
- in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
- oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16.11.2022, senza interessi e sanzioni (art. 22-bis del DL 21/2022).
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022);
i versamenti oggetto di proroga sono effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 16.9.2022;
- oppure in 4 rate mensili di pari importo da versare entro il 16.9.2022, il 16.10.2022, il 16.11.2022 e il 16.12.2022.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2022;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:
- in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
- oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16.11.2022, senza interessi e sanzioni (art. 22-bis del DL 21/2022).
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022); i versamenti oggetto di proroga sono effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 16.9.2022;
- oppure in 4 rate mensili di pari importo da versare entro il 16.9.2022, il 16.10.2022, il 16.11.2022 e il 16.12.2022.
Versamento rata saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
- sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
- in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2022.
SCADENZE DEL 20-06-2022
Domande contributo fondo perduto ristorazione collettiva
Le imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva (mense e catering), che hanno subìto una riduzione di almeno il 15% dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto per mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’istanza va presentata:
- mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del relativo sito Internet;
- direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Domande contributo fondo perduto discoteche e sale da ballo
I soggetti che esercitano attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto per mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’istanza va presentata:
- mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
SCADENZE DEL 23-06-2022
Domande contributo investimenti imprese agricole
Le imprese agricole, attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 17.00, le istanze per la concessione di un contributo destinato a favorire la realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività:
- mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it;
- utilizzando l’apposito modulo.
SCADENZA DEL 27-06-2022
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
- relativi al mese di maggio 2022, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di maggio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
- i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE DEL 29-06-2022
Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2022:
- consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
- comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2022:
- consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Comunicazione dati all’ENEA
I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:
- volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico;
- ultimati dall’1.1.2022 al 31.3.2022.
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.
Per gli interventi conclusi dall’1.4.2022, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
SCADENZE DEL 30-06-2022
Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19
I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l’emergenza COVID-19 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.
L’autodichiarazione va presentata:
- mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;
- direttamente o tramite un intermediario abilitato.
In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.6.2022, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020
I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:
- non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni;
- senza applicazione di sanzioni e interessi.
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
- del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
- del saldo per l’anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale;
- del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
- del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
- saldo dei contributi per l’anno 2021;
- primo acconto dei contributi per l’anno 2022.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:
- in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
- oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
Versamenti IRAP
Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
- del saldo IRAP per l’anno 2021;
- dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo).
Tali versamenti possono essere rateizzati
Versamento saldo IVA 2021
I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
- la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;
- l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
- l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il ver-samento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
- la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;
- l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
- il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2022 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
- relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
- unitamente alla relativa documentazione.
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Versamento prelievo straordinario per il settore energetico
I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento del 40%, a titolo di acconto, del prelievo straordinario del 25% per l’anno 2022, sulla base dell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021.
Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:
- pari o superiore al 10%;
- superiore a 5.000.000,00 di euro.
Proroga regime agevolato lavoratori “impatriati”
Gli sportivi professionisti “impatriati” devono:
- effettuare il versamento dell’apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d’imposta precedente;
- comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’adesione al regime agevolato e la somma versata.
Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:
- a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente;
- di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.
L’obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.
Dichiarazione IMU 2021
I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2021, qualora obbligatoria.
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2021:
- esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
- utilizzando lo specifico modello.
Ravvedimento IMU 2021
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta dovuta per il 2021, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022
Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2022 presso un ufficio postale.
In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:
- direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
- entro il 30.11.2022.
Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022
Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2022 presso un ufficio postale.
In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:
- direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
- entro il 30.11.2022.
Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2022 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2022.
Il quadro AC del modello REDDITI PF 2022 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2022.
In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:
- direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
- entro il 30.11.2022.
Regolarizzazione modello REDDITI PF 2021
Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2022 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
- l’infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2021 relativa al 2020;
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2022 possono:
- presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2022 cui era obbligato il defunto;
- regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2020 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021 e degli anni precedenti.
In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2022.
In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.
Rivalutazione all’1.1.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2020.
Versamento cumulativo ritenute condominio
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
- operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;
- se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
- alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;
- al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2022.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione contratti di locazione breve
Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:
- dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2021 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
- per i quali non siano state operate ritenute.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.
Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno
I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:
- con riferimento agli anni 2020 e 2021;
- in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.4.2022.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2022
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2022, in caso di:
- non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.
L’autocertificazione va presentata:
- compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
- mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;
oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).
Presentazione domande “sport bonus”
I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2022, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:
- al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- inviando l’apposito modello a mezzo posta elettronica agli indirizzi ufficiosport@pec.governo.it e servizioprimo.sport@governo.it.
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Dal 15.10.2022 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.
Presentazione istanze credito d’imposta cargo bike
Le micro e piccole imprese devono presentare al Ministero della transizione ecologica le istanze per il riconoscimento di un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, utilizzate in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.
Le istanze devono essere presentate:
- esclusivamente in via telematica, mediante l’apposita piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero (www.mite.gov.it);
- allegando la prevista documentazione.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili
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