Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2025

PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di giugno 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA 9-06-2025

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giu­ridiche che esercitano l’at­tività di autotraspor­to di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono effettuare, entro le ore 14.00, la preno­tazione delle do­mande:

  •   per il rimborso degli importi derivanti dalla ri­du­­zio­ne dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in re­la­zione all’anno 2024;
  •   al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli auto­trasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet www.alboautotrasporto.it.

A seguito della prenotazione, le domande devono es­se­re presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2025 e fino al 21.7.2025 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2025 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

SCADENZE 16-06-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ri­­ce­vuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­men­te ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

Presentazione atti di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto

Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:

  • gli atti di aggiornamento geometrico della mappa catastale, ai sensi dell’art. 8 della L. 679/69;
  • gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, ai sensi del DM 701/94.

A partire dall’1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-quinquies del DL 113/2024) che:

  • gli “allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione” (ossia i mezzi di pernottamento su ruote quali caravan, roulotte e case mobili), ubicati nelle strutture ricettive all’aper­to, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta per determinare la rendita catastale di tali strutture ricettive;
  • ai fini della stima diretta per la rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’or-dinario valore di mercato, in misura pari:
  • all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
  • al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.

Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, han­no effetto dall’1.1.2025 (anche ai fini dell’IMU).

Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­buen­ti en­tro il 31.5.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te i modelli 730/2025 e le schede per la de­sti­­na­­zione dell’ot­to, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (mo­­­delli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2025 ela­bo­­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei con­gua­gli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione de­ve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­buen­ti entro il 31.5.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zio­ne elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un in­­termediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2025 ela­bo­rati (m­odelli 730-4), direttamente o tramite un in­­­ter­mediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Acconto IMU 2025

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diver­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no provvedere al ver­­sa­mento della prima rata dell’IMU dovu­ta per l’anno 2025, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024.

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

Saldo IMU 2024 e acconto IMU 2025 enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al versa­men­to:

  • del conguaglio dell’IMU complessivamente do­vu­ta per l’anno 2024;
  • della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2025, pari al 50% dell’imposta complessivamente corri­sposta per l’an­­no 2024.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di maggio 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di mag­gio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 non supera 100,00 euro.

    Versamento cumulativo ritenute condominio

    Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

    • operate nei mesi di gennaio, feb­­bra­io, marzo, aprile e maggio 2025, di am­mon­tare cumula­tivo inferiore a 500,00 euro;
    • se il relativo versamento non è già stato effet­tuato in prece­denza.

    Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

    I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

    • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
    • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

    I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

    • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
    • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

    In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 e versate entro il 16.6.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.

    Versamento IVA mensile

    I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

    • liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2025;
    • versare l’IVA a debito.

    I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­venuta esigibile nel secondo mese precedente.

    Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

    È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne de­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la presta­zio­ne di servizi.

    Versamento rata saldo IVA 2024

    I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta de­ri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), de­vo­no ver­­sa­re la quarta rata, con appli­ca­zio­ne dei previsti in­teressi.

    Tributi apparecchi da divertimento

    I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­ver­ti­mento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrat­tenimenti e l’IVA dovute:

    • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
    • in relazione agli apparecchi e congegni installati a mag­gio 2025.

    SCADENZA 20-06-2025

    Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

    Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vo­no presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al quinto pe­riodo di incentivazione:

    • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad ele­vata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
    • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

    Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

    SCADENZA 23-06-2025

    Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)

    Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

    • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2025 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2025;
    • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZLS2025” disponibile sul relativo sito internet;
    • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

    Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni

    A pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare effettivo delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.

    SCADENZA 25-06-2025

    Presentazione modelli INTRASTAT

    I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

    • relativi al mese di maggio 2025, in via obbliga­toria o fa­coltativa;
    • mediante trasmissione telematica.

    I soggetti che, nel mese di maggio 2025, hanno su­­pe­ra­to la so­glia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRA­STAT presentano:

    • i modelli relativi ai mesi di apri­­le e maggio 2025, ap­po­si­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
    • mediante trasmissione telematica.

    Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sempli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

    SCADENZA 29-06-2025

    Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

    Le grandi imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, devono stipulare un’assicurazione a coper­tura dei danni:

    • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa;
    • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

    Per individuare le “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.

    Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutuali­stico nazionale per la copertura dei danni cata-strofali meteoclimatici.

    Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine per adempiere all’obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.

    SCADENZE 30-06-2025

    Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS

    Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:

    • il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all’anno 2024;
    • i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’anno 2024;

    il bilancio sociale relativo all’anno 2024, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.

    Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori

    Le società che svolgono attività commerciali, già costituite prima dell’1.1.2025, devono iscrivere al Registro delle imprese un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ciascun amministratore.

    Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF

    I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2025:

    • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);
    • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2025 e le schede per la de­sti­­na­zio­ne dell’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (mo­­delli 730-1);
    • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2025 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.
    • La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

    Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta

    I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2025:

    • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­dazione (modello 730-3);
    • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un in­termediario abilitato;
    • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te i risultati contabili dei modelli 730/2025 ela­bo­rati (mo­delli 730-4), direttamente o tramite un inter­me­diario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

    La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

    Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abi­­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

    Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025

    Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2025 devono effettuare il versamento, senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

    • del saldo per l’anno 2024 e dell’even­tuale primo ac­­­­­­conto per l’anno 2025 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’im­posta sul valore delle cripto-attività;
    • del saldo per l’anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2025 del­­­l’ad­di­zio­nale comunale;
    • del saldo per l’anno 2024 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2025 relativo all’imposta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
    • del saldo per l’anno 2024 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2025 relativo all’imposta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
    • delle altre imposte dovute in base alla dichiara­zio­ne dei redditi.

    In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

    Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025

    Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del:

    • saldo dei contributi per l’anno 2024;
    • primo acconto dei contributi per l’anno 2025.

    Tali versamenti possono essere rateizzati.

    Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025

    Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

    In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

    Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025

    I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, de­vono ef­fet­tua­re il versamento, senza la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2024 o in ac­conto per il 2025 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

    Versamenti IRAP

    Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2025, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, devo­no effettuare il ver­samento, sen­za la maggio­razione dello 0,4%:

    • del saldo IRAP per l’anno 2024;
    • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2025.

    Tali versamenti possono essere rateizzati.

    Versamento saldo IVA 2024

    I soggetti con partita IVA devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.

    Tale versamento può essere rateizzato.

    Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

    Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui mag­giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

    Tale versamento può essere rateizzato.

    Versamento diritto camerale

    Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

    Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

    I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

    • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2022;
    • l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;

    il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

    Versamenti derivanti dai modelli 730/2025

    Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025.

    In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

    Versamenti derivanti dai modelli 730/2025

    Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:

    • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
    • le imposte liquidate nel nuovo quadro M, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;
    • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel nuovo quadro T;
    • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);

    l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).

    I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che do­vrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

    In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

    Dichiarazione IMU 2024

    I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non com­merciali, de­vono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2024, qualora obbliga­toria:

    • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esen­zione degli immobili occupati abusivamente da terzi;
    • utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024.

    Gli enti non commerciali devono presentare la dichia­ra­zione relativa all’anno 2024:

    • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
    • utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.

    Dichiarazione e versamento “exit tax

    Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2025 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

    • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­za­zio­ne dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­men­to (c.d. “exit tax”);
    • unitamente alla relativa documentazione.

    In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

    Presentazione dichiarazione per la “web tax” relativa al 2024

    I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024.

    Sono tenute alla dichiarazione dell’imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, congiuntamente:

    • un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro;
    • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro.
    • Per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un’apposita società del gruppo.

    Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

    Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota inte­gra­tiva devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale del­l’as­so­cia­zione di categoria di appartenenza, le in­for­mazioni relative:

    a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiu­ti, in denaro o in natura, non aventi carattere ge­ne­rale e privi di natura corrispettiva, retributiva o ri­sar­citoria,

    • effetti­va­mente erogati da Pub­bli­che Am­­ministra­zio­ni nell’anno precedente;
    • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

    L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o por­tale digitale riguarda anche:

    • le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa;
    • le ONLUS e le altre associa­zioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).

    Presentazione domande “sport bonus

    I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del cre­dito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2025, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

    • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

    Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

    Dal 15.10.2025 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.

    Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi

    Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria:

    • i dati relativi all’anno 2024 riguardanti l’ammontare delle somme di denaro liquidate a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo;
    • utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID);
    • utilizzando il software di controllo e di preparazione dei file reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2025

    Le persone fisiche non ob­bligate alla trasmis­sione tele­ma­tica possono presentare il modello REDDITI PF 2025 presso un ufficio postale.

    In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

    • direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati;
    • entro il 31.10.2025.

    Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025

    Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 pos­sono presentare presso un ufficio postale alcuni qua­dri del mo­dello REDDITI PF 2025 (RM, RU e RS), per in­­di­care redditi o dati che non sono previsti dal mo­dello 730/2025.

    Il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve es­sere pre­sentato se non viene compilato il quadro

    K del mo­dello 730/2025.

    In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via te­le­matica:

    • direttamente o avvalendosi degli intermediari abili­­­­tati;
    • entro il 31.10.2025.

    Regolarizza­zione modello REDDITI PF 2024

    Le persone fisiche che pre­sentano in Posta il modello RED­DI­TI PF 2025 possono regolarizzare, mediante il rav­­­­­ve­di­mento ope­roso, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

    • l’infedele presentazione della dichia­ra­zione RED­DITI PF 2024 relativa al 2023;
    • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti del 2024.

    Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

    • nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un sett­imo del minimo;
    • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­­le san­­zioni ad un sesto del minimo.

    La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

    • il versamento degli importi non ver­sati, degli in­te­res­si legali e delle san­zioni ridotte previste per le diver­se violazioni;
    • la presentazione delle eventuali dichia­ra­zioni inte­gra­tive.

    Adempimenti persone decedute

    Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2025 pos­­­­sono:

    • presentare presso un ufficio postale il modello RED­DITI PF 2025 cui era obbligato il defunto;
    • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’in­fe­­dele pre­­­­­­sen­­ta­zione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versa­men­ti del 2024 e degli anni precedenti.

    In alternativa, la presentazione della dichiarazione de­ve avve­nire in via telematica entro il 31.10.2025.

    In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

    Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati”

    Gli sportivi professionisti “impatriati”, con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono:

    • effettuare il versamento dell’apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il perio­do d’impo­sta precedente;
    • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presi­denza del Consiglio dei Ministri l’adesione al regime agevolato e la somma versata.

    Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

    I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

    • non soggetti ad accisa;
    • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
    • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

    La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

    Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

    Autocertifica­zione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2025

    Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vo­no pre­sen­­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­se­re escluse dal pagamento del canone RAI in bol­letta, con effetto per il se­condo semestre 2025, in caso di:

    • non detenzione di un apparecchio televisivo da par­­te di alcun componente della famiglia ana­gra­fi­­ca, in alcuna delle abitazioni per le quali il di­chia­­­ran­­te è ti­to­­lare di utenza di fornitura di ener­gia elet­trica;
    • non detenzione, da parte di alcun componente del­la famiglia anagrafica in alcuna delle abita­zio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­za di for­nitura di energia elettrica, di un appa­rec­chio te­le­vi­sivo ulteriore rispetto a quello per cui è sta­ta pre­­sentata una denunzia di cessazione del­l’ab­bo­namento ra­dio-te­le­visivo per “suggella­men­­­to”.

    L’autocertificazione va presentata:

    • compilando l’apposito modello approvato dal­l’A­­gen­­­zia delle Entrate;
    • mediante spedizione, in plico raccomandato sen­­­­za busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Tori­no 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;
    • oppure mediante trasmissione in via telema­ti­ca, di­ret­ta­mente o tramite un intermediario abi­li­tato, o tra­­mite po­sta elettronica certificata (PEC).

    Registrazione contratti di locazione

    Le parti contraenti devono provvedere:

    • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di im­mobili con decorrenza inizio mese di giugno 2025 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
    • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con de­correnza inizio mese di giugno 2025.

    Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” ap­provato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

    Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il mo­dello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

    Comunicazione contratti di locazione breve

    Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali te­le­matici, devono comunicare in via telematica al­l’A­gen­zia delle Entrate i dati:

    • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2024 da per­sone fisiche, al di fuori dell’esercizio di atti­vità d’im­­­­presa, comprese le sublocazioni e le con­ces­sioni in go­di­­­mento a terzi a titolo oneroso da parte del comodata­rio;
    • per i quali non siano state operate ritenute.

    Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal me­de­simo locatore, la comunicazione dei dati può es­sere effet­tuata in forma aggregata.

    Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

    I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che inter­ven­gono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al con­tributo di soggiorno:

    • con riferimento all’anno 2024;
    • in via telematica, anche tramite un intermediario abi­litato;
    • utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.

    Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

    L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

    Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

    Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

    Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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