Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di luglio 2022.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
5.7.2022Domande
agevolazioni imprese settore creativo
Le imprese del settore crea­tivo possono iniziare a pre­sen­tare, a par­­tire dalle ore 10.00, le domande: di concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti agevolati, per la realizzazione di pro­­grammi di investimento volti alla creazione, allo svi­luppo e al consolidamento delle imprese creative; utilizzando la procedura informatica messa a di­spo­sizione nel sito di Invitalia (www.invitalia.it), se­zione “Fondo imprese creative”. Le domande possono essere presentate fino ad esau­ri­mento delle risorse disponibili.

15.7.2022Domande
agevolazioni
per attività di internazionalizzazione
Le micro imprese del settore manifatturiero, nonché le re­­lative reti e consorzi, devono presentare in via tele­ma­tica, entro le ore 17.00, le domande: di concessione di un contributo per sviluppare l’at­tività di esportazione e internazionalizzazione, me­diante l’im­pie­go di soluzioni digitali; tramite l’apposita procedura informatica dispo­ni­bile nella sezione “Bonus Export Digitale” del sito di Invitalia (www.invitalia.gov.it). Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

18.7.2022Versamento
rata saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno ver­sa­to, en­tro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta deri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (mo­del­lo IVA 2022), devono versare la quinta rata, con appli­ca­zione dei previsti in­teressi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2021 è avvenuto entro il 30.6.2022, deve essere ver­sa­ta la se­conda rata, con applicazione delle previste mag­gio­ra­zioni e interessi.

18.7.2022Versamento rate imposte e contributiI soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 30.6.2022, la prima rata di imposte e con­tri­bu­ti deri­vanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, de­vono versare la seconda rata degli importi do­vu­ti a sal­do o in acconto, con applicazione dei pre­vi­sti interessi.

18.7.2022Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono: liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2022;versare l’IVA a debito.   I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te. È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi. A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:
in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;
oppure,
per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

18.7.2022Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare: le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di giugno 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giu­gno 2022 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.   Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­palti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cu­­mu­lativo delle ri­te­­nute operate non è di almeno 500,00 euro. A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: in un’unica soluzione entro il 31.8.2022; oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate men­sili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

18.7.2022Versamento ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte: operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre aprile-giugno 2022; corrisposte dai soci per distribuzione di utili in na­­­­tura nel trimestre aprile-giugno 2022.

18.7.2022Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da diver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: sulla base degli imponibili forfettari medi an­nui, stabiliti per le singole categorie di ap­pa­rec­chi; in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a giugno 2022.

18.7.2022Imposta
di bollo speciale
Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pa­ri allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segre­tate al 31.12.2021, derivanti dall’applicazione degli “scu­di fi­sca­­li” succedutesi nel tempo.

18.7.2022Ravvedimento
acconto IMU 2022
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi al­l’ac­conto do­vuto per il 2022, la cui scadenza era il 16.6.2022, con applicazione della sanzione ridotta del­l’1,5%, oltre agli in­teressi legali.

20.7.2022Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscaliI fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione perio­dica abi­­litati devono comunicare all’Agenzia delle En­trate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre aprile-giugno 2022. La comunicazione deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­litati.

22.7.2022Domanda rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatoriLe persone fisiche e giuridiche che esercitano l’at­tività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono presentare al Comitato centrale per l’Al­­bo nazionale degli autotrasportatori, in via tele­ma­ti­ca, entro le ore 14.00, la domanda per il rimborso degli importi de­rivanti dalla riduzione compensata dei pe­dag­gi auto­str­adali: in relazione all’anno 2021; sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 6.6.2022 ed entro le ore 14.00 del 12.6.2022.

23.7.2022Adempimenti modelli 730/2022 presentati
ad un professionista
o CAF
I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2022 presentati dai con­tri­buen­­ti dal 21.6.2022 al 15.7.2022: consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­­­­tra­te i modelli 730/2022 e le schede per la de­­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­­­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.  
La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

23.7.2022Adempimenti modelli 730/2022 presentati
al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2022 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 21.6.2022 al 15.7.2022: consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2022, direttamente o tra­mite un intermediario abilitato; comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2022 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agen-zia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

 
30.7.2022 (*)Versamento
saldo IVA 2021
I soggetti con partita IVA devono effet­tua­re il ver­sa­men­­to del saldo IVA relativo al 2021, risul­tante dal modello IVA 2022, se non ancora effet­tuato, con la mag­­gio­razio­ne dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 1.7.2022 - 30.7.2022.  
Tale versamento può essere rateizzato.

30.7.2022 (*)Versamenti imposte
da modello
REDDITI PF 2022
Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%: del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale pri­mo ac­­­­conto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e al­l’IVAFE; del saldo per l’anno 2021 relativo alle ad­di­zio­na­li IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale; del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­buenti minimi”; del saldo per l’anno 2021 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2022 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i con­tri­buen­ti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;delle altre imposte dovute in base alla dichia­ra­zio­­ne dei redditi.   Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 (*)Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­­­­­mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione sepa­ra­ta INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori auto­no­mi, de­vono ef­fettuare il versamento, con la mag­gio­ra­­zione dello 0,4%, del: saldo dei contributi per l’anno 2021;primo acconto dei contributi per l’anno 2022.  
Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 (*)Versamenti imposte
da modello
REDDITI SP 2022
Le società di persone e i soggetti equi­parati de­vo­no ef­­fet­tuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichia­ra­zione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 (*)Versamenti imposte
da modello REDDITI SC ed ENC 2022
I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­­­to approvare) il bilancio o il rendi­conto en­tro il 31.5.2022, oppure che non devono appro­vare il bi­lan­cio o il ren­di­conto, devono ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, con la maggiora­zione dello 0,4%, delle im­po­ste do­vute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati.   A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle im­poste sui redditi può essere effet­tua­to, senza interessi e san­zioni: in un’unica soluzione entro il 31.8.2022; oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

30.7.2022 (*)Versamenti IRAPLe persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­provato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­va­re) il bi­lan­cio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­pu­re che non de­vo­no appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, devo­no ef­fet­tuare il versamento, con la maggio­ra­zione dello 0,4%: del saldo IRAP per l’anno 2021;dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più sog­get­te al tributo).  
Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.7.2022 (*)Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, con la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.  
Tale versamento può essere rateizzato.

30.7.2022 (*)Versamento
diritto camerale
Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i sog­get­ti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no so­la­­re che hanno approvato (o che avreb­bero do­vuto ap­pro­­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, op­­pure che non devono appro­vare il bilancio o il ren­di­con­to, devono effettuare il paga­men­to, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Com­­mercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

30.7.2022 (*)Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­­posta co­in­cidente con l’anno solare (diversi dai sog­getti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effet­tua­re il versamento, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive do­vu­te per: la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­­lan­cio al 31.12.2020;l’eventuale affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione; l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.   Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­ca­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita.

30.7.2022 (*)Dichiarazione e versamento “exit taxLe imprese che hanno trasferito la residenza al­l’estero e che entro il 30.7.2022 versano il saldo relativo all’ul­ti­mo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territo­rial­men­te competente la comunicazio­ne: relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­­zazione dell’imposta dovuta a seguito del tra­­sfe­ri­mento (c.d. “exit tax”);unitamente alla relativa documentazione.   In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

30.7.2022 (*)Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro; al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di luglio 2022.   Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

31.7.2022 (**)Versamenti
imposte da modello REDDITI SC 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, sen­za la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).  
Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2022 (**)Versamenti IRAPI soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, sen­za la maggiorazione dello 0,4%: del saldo IRAP per l’anno 2021;dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2022.  
Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2022 (**)Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con pe­riodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che han­no approvato il bilancio a giugno 2022, in ba­se a dispo­sizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in secon­da convo­ca­zio­ne, devono effet­tua­re il versamento, senza la mag­giorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive dovute per: la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­­lan­cio al 31.12.2020;l’eventuale affrancamento del saldo attivo di ri­va­­­lutazione; l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.   Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale af­fran­­­ca­­mento del saldo attivo della rivalutazione gra­tuita.

31.7.2022 (**)Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.  
Tale versamento può essere rateizzato.

31.7.2022 (**)Versamento
diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2022, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

31.7.2022 (**)Dichiarazione e versamento “exit taxLe imprese che hanno trasferito la residenza all’e­ste­­ro e che entro il 31.7.2022 versano il saldo rela­ti­vo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia de­­vono pre­­­sentare all’ufficio dell’Agenzia delle En­trate territo­rial­men­te competente la comunicazione: relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­­zazione dell’imposta dovuta a seguito del tra­­sfe­ri­mento (c.d. “exit tax”);unitamente alla relativa documentazione.  
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

31.7.2022 (**)Versamento rate
da modelli
REDDITI 2022
I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno ver­sa­to la prima rata entro il 30.6.2022, devono ver­sare la se­conda rata degli im­porti dovuti a saldo o in acconto, con ap­pli­cazione dei previsti interessi.

31.7.2022 (**)Versamenti rateali
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della rata delle imposte sostitutive do­vute per: la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­lan­cio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione; il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.


31.7.2022 (**)
Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT: relativi al mese di giugno 2022, in via obbliga­toria o facoltativa; ovvero al trimestre aprile-giugno 2022, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.   I soggetti che, nel mese di giugno 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di apri­­le, maggio e giu­gno 2022, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­­ga­to­ria o fa­col­tativa; mediante trasmissione telematica.   Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022. Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione è stato differito, a regime, entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elen­chi sono riferiti.

31.7.2022 (**)Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR: relativo al trimestre aprile-giugno 2022;utilizzando il modello approvato dall’Agen­­zia del­­­le Entrate.   Il credito IVA trimestrale può essere: chiesto a rimborso; oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.   Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­toscrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­ne­ro in base al regime premiale ISA). La presentazione del modello deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­tati.

31.7.2022 (**)Trasmissione dati operazioni con l’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessio­ne di beni e di prestazione di servizi: effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in re­la­­­­zione ai documenti emessi nei mesi di apri­le, maggio e giugno 2022;ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’ope­ra­zione ri­ce­vuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.   La comunicazione non riguarda le operazioni: per le quali è stata emessa una bolletta doga­na­le; per le quali siano state emesse o ricevute fattu­re elettroni­che; non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qua­lora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione, effettuate dal 22.6.2022.

31.7.2022 (**)Dichiarazione
e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre apri­le-giugno 2022 riguardante: le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati mem­­bri del­l’Unione europea diversi da quello del pre­sta­tore; le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo; talune cessioni nazionali effettuate dalle piat­ta­forme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.7.2022 (**)Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giu­gno 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati: non soggetti ad accisa; spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­­riore a 150,00 euro; destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.   La dichiarazione deve essere presentata anche in man­can­za di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

31.7.2022 (**)Credito d’imposta gasolio per autotrazioneGli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla com­petente A­gen­zia delle Dogane e dei Monopoli la do­manda per ot­tenere il credito d’imposta: in relazione alle accise sul gasolio per auto­tra­zio­ne; con riferimento al trimestre aprile-giugno 2022.   Il credito d’imposta può essere: chiesto a rimborso; oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.

1.8.2022Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA
per il 2021
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa presenta­zio­ne del­la dichiarazione IVA relativa al­l’an­no 2021 (mo­dello IVA 2022). La regolarizzazione si perfeziona mediante: la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, della di­chia­ra­­­­zio­­ne omessa; la corresponsione della prevista sanzione, ridot­ta ad un deci­mo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­za­re l’infedele dichia­razione IVA relativa all’anno 2021 (mo­del­lo IVA 2022): mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­tamente o tramite un interme­dia­rio abi­litato, del­la dichia­ra­zione integrativa; con la corresponsione della prevista sanzio­­ne, ridotta a un nono del minimo.   In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione

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