Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2025

PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di Luglio 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 7-07-2025

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi
    in ba­­se alle domande presentate dal 5.5.2025 al 20.6.2025 (quinto periodo di incentivazione).

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 19.12.2025.

SCADENZA DEL 15-07-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ri­­ce­vuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.
  • La comunicazione non riguarda:
  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­men­­te ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE DEL  16-07-2025

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno ver­sa­to, en­tro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta deri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (mo­del­lo IVA 2025), devono versare la quinta rata, con appli­ca­zione dei previsti in­teressi.

Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2024 è av­venuto entro il 30.6.2025, deve essere ver­sa­ta la se­con­da rata, con applicazione delle previste mag­gio­ra­zioni e interessi.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti che hanno versato, en­tro il 30.6.2025, la prima rata di imposte e con­tri­bu­ti deri­vanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, de­vono versare la seconda rata degli importi do­vu­ti a sal­do o in acconto, con applicazione dei pre­vi­sti interessi.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di giugno 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giu­gno 2025 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­palti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ri­te­­nute operate non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle rite­nute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 e versate entro il 16.7.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre aprile-giugno 2025;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in na­­­­tura nel trimestre aprile-giugno 2025.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta su­gli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi an­nui, sta­biliti per le singole categorie di ap­pa­rec­chi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a giugno 2025.

Imposta di bollo speciale

Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pa­ri allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segre­tate al 31.12.2024, derivanti dall’applicazione degli “scu­di fi­sca­­li” succedutesi nel tempo.

Ravvedimento acconto IMU 2025

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omes­si, in­sufficienti o tardivi versamenti relativi al­l’ac­conto do­vuto per il 2025, la cui scadenza era il 16.6.2025, con applicazio­ne della sanzione ridotta del­l’1,25%, oltre agli in­teressi legali.

SCADENZA DEL 17-07-2025

Comunicazioni per credito d’imposta investimenti 4.0

Le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti ai fini del credito d’imposta 4.0, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, tramite il modello previsto dal DM 24.4.2024, al fine di mantenere l’ordine cronologico di prenotazione delle risorse in base alla comunicazione già trasmessa, devono effettuare una nuova comunicazione in via preventiva, ovvero di completamento, a conferma della precedente:

  • utilizzando il nuovo modello approvato con il DM 15.5.2025 e sostituito dal DM 16.6.2025;
  • tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID.

SCADENZE DEL 21-07-2025

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2024 e dell’even­tuale primo ac­­­­­­conto per l’anno 2025 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’im­posta sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2025 del­­­l’ad­di­zio­nale comunale;
  • del saldo per l’anno 2024 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2025 relativo all’imposta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2024 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2025 relativo all’imposta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiara­zio­ne dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2024;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2025.

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

  • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;
  • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025

Le società di persone e i soggetti equi­parati, che pos­sono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono ef­fet­tuare il versamento, senza la mag­giorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addi­zionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono ef­fet­tua­re il ver­samento, senza la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2024 o in ac­conto per il 2025 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2025, op­­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devo­no effettuare il ver­samento, senza la maggio­razione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2024;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2025.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2024

I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i sog­getti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coin­ci­den­te con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, del­l’IVA dovuta sui mag­giori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effet­tua­re il versamento, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Dichiarazione e versamento “exit tax

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 21.7.2025 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­za­zio­ne dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­men­to (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­­­­­tori di cassa) e i laboratori di verificazione perio­dica abi­­litati de­­vono comunicare all’Agenzia delle En­trate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre aprile-giugno 2025.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­litati.

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’at­tività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto pro­prio devono presentare al Comitato centrale per l’Al­­bo nazionale degli autotrasportatori, in via tele­ma­ti­ca, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi de­rivanti dalla ri­du­­zio­ne dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:

  • in relazione all’anno 2024;
  • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 3.6.2025 ed entro le ore 14.00 del 9.6.2025.

La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2025.

Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2025 presentati dai con­tri­buen­­ti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te i modelli 730/2025 e le schede per la de­­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2025 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei con­­­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2025 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2025, direttamente o tra­mite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2025 ela­bo­-
  • rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­­ter­me­diario abilitato, ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­litato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

SCADENZA DEL  25-07-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di giugno 2025, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre aprile-giugno 2025, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di giugno 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di apri­­le, maggio e giu­gno 2025, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 29-07-2025

Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2024

I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa presenta­zio­ne del­la dichiarazione IVA relativa al­l’an­no 2024 (mo­dello IVA 2025).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, della di­chia­ra­zio­­ne omessa;
  • la corresponsione della prevista sanzione, ridot­ta ad un deci­mo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­za­re l’infedele dichia­razione IVA relativa all’anno 2024 (mo­del­lo IVA 2025):

  • mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­tamente o tramite un interme­dia­rio abi­litato, del­la di­chia­ra­zione integrativa;
  • con la corresponsione della prevista sanzio­­ne, ridotta a un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

SCADENZE DEL 30-07-2025

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2025 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2024 e dell’even­tuale primo ac­­­­­­­conto per l’anno 2025 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’im­posta sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2025 del­­­­l’ad­di­zio­nale comunale;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiara­zio­ne dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mer­cianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, con la maggiora­zione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2024;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2025.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025

Le società di persone e i soggetti equi­parati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono ef­fet­tuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle im­po­ste dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to appro­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono ef­fet­tua­re il versamento, con la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2024 o in ac­conto per il 2025 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’im­­­posta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­pro­va­to (o che avrebbero do­­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­di­con­to entro il 31.5.2025, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bi­lancio o il ren­di­conto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devo­no effettuare il ver­samento, con la maggio­razione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2024;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2025.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2024

I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata anche sul­la precedente) per il periodo 1.7.2025 - 30.7.2025.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che han­no approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bi­lancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, op­pure che non de­­vono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, de­vono effettuare il paga­men­to, con la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente con la maggiora­zione dello 0,4%, devono effet­tua­re il versamento, con tale mag­giorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

 Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­za­zio­ne dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­men­to (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Versamenti derivanti dai modelli 730/2025

1) Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i re­lativi conguagli, devono effettuare il versamento con il mo­dello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle som­me a debito che derivano dal modello 730/2025.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

2) Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:

  • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
  • le imposte liquidate nel nuovo quadro M, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;
  • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel nuovo quadro T;
  • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
  • l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che do­vrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Presentazione domande BONUS edicole

Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:

  • per ottenere il contributo, in misura pari al 60% con un massimo di 4.000,00 euro, delle spese sostenute nel 2024 per IMU, TASI, Canone unico patrimoniale, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l’am­modernamento tecnologico, al netto dell’IVA;
  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in se­­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­­sa­men­to, sen­za la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in se­­­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versa­men­to, sen­za la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2024;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2025.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2025, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applica­bili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il ver­sa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero do­vuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2025, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del diritto an­nua­le alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le u­ni­tà locali.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’imposta

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente senza la maggiora­zione dello 0,4%, devono effet­tua­re il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive do­vute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare al­l’uf­ficio del­­l’A­genzia delle Entrate territo­rial­mente com­pe­tente la co­municazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­za­zio­ne dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­men­to (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre aprile-giugno 2025;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­­zia del­­­le Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­to­scrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­ne­ro in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­tati.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto pro­prio o di terzi devono presentare alla com­petente A­gen­zia delle Dogane e dei Monopoli la do­manda per ot­te­nere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per auto­tra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2025.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di luglio 2025 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di luglio 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre apri­le-giu­gno 2025 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati mem­­bri del­l’Unione europea diversi da quello del pre­sta­tore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piat­tafor­me digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giu­gno 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­can­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

Comunicazione regime transfrontaliere IVA di franchigia

 I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre aprile-giugno 2025, o l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre aprile-giugno 2025 in ciascuno altro Stato membro dell’U­nio­ne europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione, o l’assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

SCADENZA DEL 5-08-2025

Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazione sportive”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport del­la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

  • relativa agli investimenti in campagne pubbli­ci­tarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.7.2023 al 30.9.2023, nei confronti di leghe sportive, socie­tà sportive professionistiche, so­cie­­tà e associazioni sportive dilettantistiche, in pre­senza di determinati requisiti;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 50%;
  • mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/ home/.
  •  
  • Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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