PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di Luglio 2025
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 7-07-2025
Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 19.12.2025.
SCADENZA DEL 15-07-2025
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
SCADENZE DEL 16-07-2025
Versamento rata saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2024 è avvenuto entro il 30.6.2025, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2025, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 e versate entro il 16.7.2025 può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
Imposta di bollo speciale
Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2024, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.
Ravvedimento acconto IMU 2025
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2025, la cui scadenza era il 16.6.2025, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali.
SCADENZA DEL 17-07-2025
Comunicazioni per credito d’imposta investimenti 4.0
Le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti ai fini del credito d’imposta 4.0, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, tramite il modello previsto dal DM 24.4.2024, al fine di mantenere l’ordine cronologico di prenotazione delle risorse in base alla comunicazione già trasmessa, devono effettuare una nuova comunicazione in via preventiva, ovvero di completamento, a conferma della precedente:
SCADENZE DEL 21-07-2025
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025
Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2024
I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 21.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2025.
La comunicazione deve avvenire:
Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:
La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2025.
Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
SCADENZA DEL 25-07-2025
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di giugno 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA DEL 29-07-2025
Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2024
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 (modello IVA 2025):
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
SCADENZE DEL 30-07-2025
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025
Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento saldo IVA 2024
I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2025 - 30.7.2025.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente con la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, con tale maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Versamenti derivanti dai modelli 730/2025
1) Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025.
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
2) Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Presentazione domande BONUS edicole
Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).
Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti IRAP
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Versamento diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’imposta
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2025 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Comunicazione regime transfrontaliere IVA di franchigia
I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
SCADENZA DEL 5-08-2025
Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazione sportive”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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