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PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di maggio 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL 15-05-2024

  • Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

SCADENZE DEL 16-05-2024

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

Versamento IVA 1° Trimestre 2024

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2024;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­trat­­ti di su­b­for­­nitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia sta­to pat­tuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla co­­municazione dell’avve­nu­ta ese­cu­zione del­la presta­zione di servizi.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Versamento IVA 1° Trimestre 2024

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per na­­tura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor­ni­to­ri) de­vo­no:

liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2024;

versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­te­res­si.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

 Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2023, devono ver­sa­re la 3°rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

 Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla di­chiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

della quinta e ultima rata mensile di pari importo;

con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di aprile 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2024 sui redditi di lavoro dipen­den­te e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio,marzo e aprile 2024 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, feb­bra­­io, marzo e aprile 2024 non è di almeno 500,00 euro.

Tributi apparecchi da divertimento

    I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

    • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
    • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2024.

    Contributi INPS artigiani e commercianti

    I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti del­­l’INPS devono effettuare il versamento della prima ra­­ta dei contributi previdenziali compresi nel minimale di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-mar­­zo 2024.

    Le informazioni per il versamento della contribuzione do­­vu­ta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­zia­le per ar­ti­­giani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

    RATA premi INAIL

    I datori di lavoro e i committenti devono versare la se­con­da rata dei premi INAIL:

    • dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024;
    • con applicazione dei previsti interessi.

    SCADENZA DEL 27-05-2024

    Presentazione modelli INTRASTAT

    I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

    • relativi al mese di aprile 2024, in via ob­bliga­toria o facoltativa;

    I soggetti che, nel mese di aprile 2024, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

    i modelli relativi al mese di aprile 2024, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;

    mediante trasmissione telematica.

    Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

    SCADENZA DEL 30-05-2024

    Versamento “conguaglio “contributo di solidarietà 2023 per il settore energetico

    I soggetti che operano nel settore energetico devono effet­tua­re il versamento, se non già avvenuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, della prima rata del contributo di solidarietà dovuto per il 2023 corrispondente al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione dell’art. 6 co. 1 e 2 del DL 145/2023.

    In relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà, tali disposizioni hanno infatti stabilito che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023:

    • gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”;
    • nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.

    Il beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della seconda rata scade il 30.10.2024.

      SCADENZE DEL 31-05-2024

      Riapertura dell’adesione al ravvedimento operoso “speciale” per i periodi d’imposta fino al 2021

      Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguar­danti le dichiarazioni validamente presentate rela­tive al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai pe­rio­di d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

      A tali fini, entro il 31.5.2024:

      • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure dell’ammontare corrisponden­te alle prime 5 rate di pari importo che sarebbero scadute il 30.9.2023, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023 e il 31.3.2024 (le rate successive rimangono fissate alle scadenze del 30.6.2024, 30.9.2024 e 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall’1.6.2024);
      • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni rav­vedute.

      La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

      Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

      • le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
      • le violazioni formali.

      Riapertura dell’adesione al ravvedimento operoso “speciale” per i periodi d’imposta fino al 2022

      Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguar­danti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

      A tali fini, entro il 31.5.2024:

      • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 4 rate di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo);
      • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute.

      La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

      Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

      • le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
      • le violazioni formali.

      Adempimenti persone decedute

      Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2023 al 30.11.2023:

      • devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via te­lematica, i modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023 cui era obbligato il defunto;
      • possono regolarizzare mediante il ravvedimento ope­­­­­­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­fe­­dele pre­­­sentazione delle dichiarazioni re­la­ti­ve al 2021 e agli anni precedenti e gli omessi, insuf­fi­cien­­ti o tardivi versa­men­ti del 2022 e degli anni pre­­ce­­denti.

      Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

      I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2024.

      L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

      Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2024.

      Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

      I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle li­qui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la di­chia­ra­zione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle En­trate:

      • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­me­stre gen­naio-marzo 2024;
      • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.

      I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per cia­­scun trimestre; quelli men­sili, invece, presentano più mo­­­­duli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel tri­me­stre.

      Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

      I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

      • non soggetti ad accisa;
      • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
      • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

      La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

      Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

      Registrazione contratti di locazione

      Le parti contraenti devono provvedere:

      • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di im­­mobili con decorrenza inizio me­se di maggio 2024 e al pagamento della relativa impo­sta di re­gistro;
      • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zione con decorrenza inizio mese di maggio 2024.

      Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

      Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

      Credito d’imposta per impianti di compostaggio

      I gestori di centri agroalimentari devono presentare all’Agen­­zia delle Entrate un’apposita comunicazione in via telematica, direttamente o avvalendosi di un intermediario incaricato:

      • relativa alle spese sostenute nel 2023 per l’installa­zione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, a condizione che questi possano smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare;
      • utilizzando l’apposito modello approvato dalla stessa Agenzia e il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;
      • al fine di ottenere il riconoscimento dello specifico cre­dito d’imposta (nella misura massima del 70% del­le spese ammissibili).

      Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

      Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

      Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

      L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

      Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

      Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

      Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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