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PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di marzo 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 08-03-2024

Presentazione autocertificazione per contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator

Le agenzie di viaggio e i tour operator, che abbiano su­bito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di al­me­no il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, in pos­ses­­so degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, un’apposita autocertifi­ca­zione al Mi­nistero del Turismo:

  • al fine della concessione di un apposito con­tri­buto, in relazione alle domande presentate a par­tire dalle ore 12.00 dell’8.8.2023 e fino alle ore 12.00 del 2.10.2023;
  • utilizzando la piattaforma informatica accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile all’indirizzo https://istanze.ministeroturismo.gov.it.

La mancata presentazione dell’autocertificazione, con le modalità e nei termini previsti, impedisce di be­ne­fi­cia­re del contributo.

Presentazione domande bonus edicole

Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda per ottenere il contributo una tantum per le attività di sviluppo svolte nel 2023:

  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti, le attività svolte e le spese sostenute.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZE DEL 15-03-2024

Pagamento rate scadute della “rottamazione-quater” dei ruoli

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sio­­ne tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la do­manda per avvalersi della definizione age­vo­la­ta delle cartelle di pagamento, degli accer­ta­men­ti ese­cutivi e degli av­visi di addebito (c.d. “rotta­ma­zio­ne-quater”), possono effettuare il pagamento tardivo delle rate scadute fino al 28.2.2024, senza che si determini la decadenza dalla definizione.

La proroga in esame si applica anche ai soggetti del­l’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche col­piti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, con riferimento alle rate scadute il 31.1.2024 e il 28.2.2024.

I suddetti versamenti possono avvenire con un ritardo non superiore a 5 giorni (saranno quindi ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024).

In ogni caso, alle restanti rate del piano di rateizzazione rimangono applicabili le scadenze originarie.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;

gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

Presentazione domande credito d’imposta per le reti di imprese agricole

Le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di fru­ire del previsto credito d’imposta;

in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche

Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:

per richiedere il credito d’imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all’anno 2023;

tramite la piattaforma DGCOL disponibile all’in­di­rizzo http://doc.cultura.gov.it/.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZE DEL  16-03-2024

Trasmissione dati spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel 2023, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva;

al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’E­co­nomia e delle Finanze.

Certificazione redditi da lavoro

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. di­pen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri occa­sionali, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2023:

delle somme e valori corrisposti;

delle ritenute operate;

delle detrazioni d’imposta effettuate;

dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della “Certificazione Unica 2024”, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

Se la certificazione relativa al 2023 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2023” (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2023), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova “Certificazione Unica 2024”.

 

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2023, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute d’acconto operate.

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta so­stitutiva.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2023.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

 Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilascare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2023, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;

delle ritenute operate.

SCADENZE DEL  18-03-2024

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2023:

  • utilizzando il modello “ordinario” della “Certifica­zio­­ne Uni­ca 2024”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di la­vo­ro di­pendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di la­vo­ro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi di­ver­­­­­­si e delle locazioni brevi.

Possono essere inviate dopo il 18.3.2024 ed entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2024 (31.10.2024) le certificazioni contenenti redditi esenti o dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguar­danti:

i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’eser­ci­zio abituale di arti o professioni, comprese quel­le relative ai “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014) o ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011);

le provvigioni;

i corrispettivi erogati dal condominio per con­trat­ti di appalto.

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2024

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2024.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­li­­tati.

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele­ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del mo­dello “ordinario” della “Certificazione Uni­ca 2024”.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2023, per il pagamento delle spese per:

gli interventi di recupero del patrimonio edi­li­zio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;

gli interventi di riqualificazione energetica de­­gli edifici, che danno diritto alla prevista de­tra­zio­ne IRPEF/IRES.

Trasmissione dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, diret­tamente o tramite gli intermediari abilitati:

i dati relativi all’anno 2023 degli interessi passivi e oneri accessori;

in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

i dati relativi all’anno 2023 dei premi di assicu­ra­zione detraibili (es. contratti sulla vita, causa mor­­te e contro gli infortuni);

in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

i dati relativi all’anno 2023 dei contributi previ­den­­­ziali ed assisten­ziali;

in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

i dati relativi ai contributi di previdenza com­ple­mentare versati nell’anno 2023, senza il tramite del sostituto d’imposta;

in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

alle spese sanitarie rimborsate nell’an­no 2023, com­­­prese quelle sostenute ne­gli anni prece­den­ti, per effetto dei contributi versati;

ai contributi versati nell’anno 2023, diretta­men­te o tramite un sog­getto diverso dal so­sti­tuto d’im­po­sta.

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­na­gra­fe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

l’ammontare delle spese funebri sostenute in di­pen­denza della morte di persone nell’an­no 2023, con riferimento a ciascun decesso;

i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte­statari del documento fiscale.

Trasmissione dati spese asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­ce­vono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tri­bu­taria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

alle spese sostenute dai genitori nel 2023, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’a­silo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;

ai rimborsi delle rette, erogati nel 2023, con rife­rimento a ciascun iscritto all’a­silo nido.

 Trasmissione dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati:

delle spese scolastiche detraibili, versate nell’an­no 2023 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;

in relazione a ciascuno studente.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2023, non contenuti nella Certificazione Unica.

 Trasmissione dati spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

i dati relativi all’anno 2023 delle spese uni­ver­­si­ta­­rie sostenute, al netto dei relativi rim­borsi e con­tributi;

con riferimento a ciascuno studente.

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

i dati dei rimborsi delle spese univer­sitarie ero­­ga­ti nell’anno 2023;

con riferimento a ciascuno studente.

Trasmissione dati erogazioni liberali

Le ONLUS, le associazioni di promozione so­ciale, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o della ri­cer­ca scien­tifica, possono (o devono in determinati casi) trasmet­tere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­ret­tamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite ban­­­­­ca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “trac­ciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;

erogazioni liberali restituite nell’anno 2023, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è sta­ta effettuata la restituzione.

Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico

Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:

sostenute nell’anno 2023 da persone fisiche;

con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2023, non contenuti nella Certificazione Unica.

 Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di do­ta­­zione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

dal numero dei libri e registri;

dalle relative pagine.

Versamento saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro l’1.7.2024 (poiché il 30.6.2024 cade di domenica), maggiorando le somme da ver­sare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo;
  • oppure entro il 31.7.2024, maggiorando le som­me da versare, comprensive della suddetta mag­gio­­ra­zio­ne, del­l’ul­­te­riore maggiorazione dello 0,4%.

Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare il versamento del saldo IVA entro il 31.7.2024, senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

La suddetta disposizione si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2024, non supera il limite di 100 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di febbraio 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2024 sui redditi di lavoro dipen­den­te e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio e febbraio 2024 non supera 100 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio e feb­bra­­io 2024 non è di almeno 500 euro

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secon­do o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla di­chiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

della terza delle 5 rate mensili di pari importo;

con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;

in relazione agli apparecchi e congegni installati pri­ma del 1º marzo.

SCADENZA DEL  22-03-2024

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi:

per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 1.12.2023 n. 317 e del DM 31.1.2024 n. 28;

esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2024@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.

SCADENZA DEL  25-03-2024

 Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di febbraio 2024, in via ob­bliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2024, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

i modelli relativi al mese di gennaio e febbraio2024, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;

mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL  29-03-2024

Variazione richiesta di rimborso in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2023 e IRAP 2023, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.

SCADENZE DEL  31-03-2024

Adesione al ravvedimento operoso “speciale” per il periodo d’imposta 2022

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguar­danti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

A tali fini, entro il 31.3.2024:

  • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 4 rate di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo);
  • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute.

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);

le violazioni formali.

Definizione delle irregolarità formali

I soggetti che hanno com­messo irregolarità formali fino al 31.10.2022 e che entro il 31.3.2023 hanno aderito alla relativa definizione con versamento della prima rate delle somme dovute, devono:

  • effettuare il versamento della seconda e ultima rata delle somme dovute;
  • provvedere alla rimozione delle irregolarità e delle omissioni.

Si ricorda che:

le somme dovute per la definizione ammontano a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;

ciascuna rata è pari alla metà delle somme dovute. 

Modello “ EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • se nell’anno 2023 sono intervenute variazioni ri­spet­to a quanto già comunicato;
  • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei con­­tributi.

La presentazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­l­i­tati.

Sono esentati dall’obbligo in esame:

gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017);

le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di  febbraio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quo­te degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati

I soggetti che hanno sostenuto com­­­­pen­­­­si per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la do­man­­da per la concessione del previsto credito d’impo­sta:

in caso di procedimenti di negoziazione as­si­stita con­­clusi con successo o di con­­clusione dell’ar­bi­trato con lodo, nell’anno 2023;

in relazione a procedimenti di mediazione civile e commerciale, in caso di raggiungimento dell’ac­cor­do di mediazione nell’anno 2023;

al Ministero della Giustizia, mediante l’ap­­po­­sita piattaforma informatica accessibile dal sito www.giustizia.it.

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2023 devono presen­tare la domanda:

per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2023, relativi alla quotazione;

al Ministero dello Sviluppo economico, all’in­­di­riz­­zo PEC dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it, uti­liz­zan­do l’apposito modulo e allegando la pre­vi­sta documentazione.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

 Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2023:

al Dipartimento per lo Sport presso la Pre­si­den­za del Consiglio dei Ministri, all’in­dirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it;

comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli inter­venti di ristrutturazione realizzati.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 02-04-2024

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati o da effettuare nel­l’an­no 2024;

al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2023.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di im­­mobili con decorrenza inizio me­se di marzo 2024 e al pagamento della relativa impo­sta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zione con decorrenza inizio mese di marzo 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione per la “Tobin Tax”

I contribuenti che, nel 2023, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”;
  • in via telematica.

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli inter­mediari devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2022, 2021 e 2020, relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esi­stenti;
  • riqualificazione energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei vei­coli elettrici;
  • superamento delle barriere architettoniche.

Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio devono co­municare in via te­le­matica all’Agenzia delle Entrate, di­rettamente o tra­­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2023 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del pa­tri­mo­nio edi­li­zio, di riqualificazione energe­tica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di si­ste­mazione a verde, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effet­tuati sulle parti co­muni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettro­dome­­stici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im­mo­bile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione non è dovuta qualora, con rife­ri­men­to alle spese sostenute nel 2023 per la totalità degli inter­ven­ti sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la ces­sio­ne del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

Trasmissioni dati erogazioni liberali

Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite ban­­­­­ca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2023, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è sta­ta effettuata la restituzione.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

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