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PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2026

PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di MARZO 2026

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 09-03-2026

Cumulo tra “Tremonti ambientale” e Conto energia

Le piccole e medie imprese che non si sono avvalse della definizione agevolata di cui all’art. 36 del DL 124/2019 per mantenere la possibilità di cumulare la de­tassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell’art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. “Tremonti am­bien­tale”) con il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai de­creti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quar­to e quinto conto energia), possono continuare a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti a con­di­zio­ne che presentino un’apposita istanza al GSE, con la quale accettano l’applicazione di:

  • una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell’importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell’art. 6 co. 13 - 19 della L. 388/2000, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L’importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente;
  • una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l’intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

L’istanza deve essere:

  • redatta compilando la specifica modulistica approvata dal GSE e allegando la prevista documentazione;
  • trasmessa al GSE mediante PEC all’indirizzo tremonti.ambiente@pec.gse.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Impianto FTV n. ………: istanza ai sensi dell’art. 43, comma 1, della Legge 182/2025”.

 Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dal 12.1.2026 al 20.2.2026 (sesto periodo di incentivazione).

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 28.8.2026

SCADENZE DEL 15-03-2026

Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026

I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accer­ta­mento a fronte del versamento di un’imposta sostituti­va per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.

L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazio­ne a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.

Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:

  • entro il 15.3.2026, in unica soluzione;
  • oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, a partire dal 15.3.2026, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale dell’1,6%.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ricevuti nel mese di febbraio 2026 o ad opera­zioni effet­tuate nel mese di febbraio 2026.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di impor­to non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola o­pe­­ra­zione.

SCADENZE DEL 16-03-2026

Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. di­pen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri occa­­­sionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2025:

  • delle somme e valori corrisposti;
  • delle ritenute operate;
  • delle detrazioni d’imposta effettuate;
  • dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della Certificazione Unica 2026, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determi­na­to e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Se la certificazione relativa al 2025 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2025 (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2025), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova Certificazione Unica 2026.

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2025, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute d’acconto operate.

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta so­stitutiva.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2025.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2025, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
  • delle ritenute operate.

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2025:

  • utilizzando il modello “ordinario” della Certifica­zio­­ne Uni­ca 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di la­vo­ro di­pendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di la­vo­ro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi di­ver­­­­­­si e delle locazioni brevi.

Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in re­la­zione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adot­ta­no il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei me­di­ci di medicina generale, dei medici di continuità as­sisten­ziale con rap­por­to di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sani­tario nazionale.

Se le Certificazioni Uniche 2026 riguardano esclusi­va­men­te redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agen­zia, mediazione, rappresentanza di commercio e procac­cia­mento di affari, in relazione a soggetti diversi dai sud­detti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all’A­gen­zia delle Entrate può avvenire entro il 30.4.2026.

Possono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2026 (2.11.2026, poiché il 31.10.2026 cade di sabato) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2026

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2026.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­li­­tati.

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele-ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del mo­dello “ordinario” della Certificazione Uni­ca 2026.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per il “superbonus”

I soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, gli amministratori di condominio o relativi inter­mediari, oppure uno dei condòmini in mancanza di am­mi­nistra­tore, devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello approvato con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detra­zione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2025 per interventi che beneficiano del “superbonus”. La comunicazione trasmessa può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio devono co­municare in via te­le­matica all’Agenzia delle Entrate, di­rettamente o tra­­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2025 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del pa­tri­mo­nio edi­li­zio, di riqualificazione energe­tica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, compresa l’eventuale spettanza del “superbonus”, effet­tuati sulle parti co­muni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettro­dome­­stici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im­mo­bile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione non è dovuta qualora, con rife­ri­men­to alle spese sostenute nel 2025 per la totalità degli inter­ven­ti sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la ces­sio­ne del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, laddove ancora possibile.

Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2025, per il pagamento delle spese per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edi­li­zio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;
  • gli interventi di riqualificazione energetica de­­gli edi­fici, che danno diritto alla prevista de­tra­zio­ne IRPEF/IRES.

Trasmissione dati spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

  • i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel 2025, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva;
  • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’E­co­nomia e delle Finanze.

Trasmissione dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, di­ret­­tamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2025 degli interessi passivi e oneri accessori;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

  • i dati relativi all’anno 2025 dei premi di assicu­ra­zione detraibili (es. contratti sulla vita, causa mor­­te e contro gli infortuni);
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2025 dei contributi previ­den­­­ziali ed assisten­ziali;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi ai contributi di previdenza com­ple­mentare versati nell’anno 2025, senza il tramite del sostituto d’imposta;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

Trasmissione dati rimborso spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sanitarie rimborsate nell’an­no 2025, com­­­prese quelle sostenute ne­gli anni prece­den­ti, per effetto dei contributi versati;
  • ai contributi versati nell’anno 2025, diretta­men­te o tramite un sog­getto diverso dal so­sti­tuto d’im­po­sta.

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­na­gra­fe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

  • l’ammontare delle spese funebri sostenute in di­pen­denza della morte di persone nell’an­no 2025, con riferimento a ciascun decesso;
  • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte­statari del documento fiscale.

Trasmissione dati spese asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­ce­vono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tri­bu­taria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

  • alle spese sostenute dai genitori nel 2025, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’a­silo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;
  • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2025, con rife­rimento a ciascun iscritto all’a­silo nido.

Trasmissione dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati:

  • delle spese scolastiche detraibili, versate nell’an­no 2025 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;
  • in relazione a ciascuno studente.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.

Trasmissione dati spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2025 delle spese uni­ver­­si­ta­­rie sostenute, al netto dei relativi rim­borsi e con­tributi;
  • con riferimento a ciascuno studente.

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

  • i dati dei rimborsi delle spese univer­sitarie ero­­ga­ti nell’anno 2025;
  • con riferimento a ciascuno studente.

Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico

Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono trasmettere in via tele-matica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:

  • sostenute nell’anno 2025 da persone fisiche;
  • con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese (non è obbligatoria l’indicazione del relativo codice fiscale).

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.

Trasmissione dati erogazioni liberali

Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o del­la ri­cer­ca scien­tifica, possono (o devono in deter­mi­na­ti casi) trasmet­tere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­ret­tamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2025 da persone fisiche ed effettuate tramite ban­­­­­ca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “trac­ciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2025, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è sta­ta effettuata la restituzione.

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di do­ta­­zione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • dal numero dei libri e registri;
  • dalle relative pagine.

Versamento saldo IVA 2025

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro il 30.6.2026, maggiorando le somme da ver­sare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • oppure entro il 30.7.2026, maggiorando le som­me da versare, comprensive della suddetta mag­gio­­ra­zio­ne, del­l’ul­­te­riore maggiorazione dello 0,4%.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2026;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­ne degli inte­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­­vanti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di febbraio 2026;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di feb­bra­io 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cumulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di gennaio e feb­bra­­io 2026 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2026;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati pri­ma del 1º marzo.

SCADENZA DEL 18-03-2026

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente ecosostenibili, ai sensi del DM 7.8.2025 n. 203 e del DM 4.12.2025 n. 470;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dal 17.12.2025 al 16.1.2026.

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 9.10.2026.

SCADENZA DEL 25-03-2026

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di febbraio 2026, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2026, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gen­na­io e febbraio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­plifi­ca­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intraco­munitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

SCADENZE DEL 31-03-2026

Iscrizione delle ONLUS al RUNTS

Le ONLUS che erano iscritte nell’apposita Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, soppressa dall’1.1.2026 a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), al fine di:

  • beneficiare della relativa disciplina, comprese le previste agevolazioni fiscali, senza l’obbligo di devoluzione del patrimonio;
  • mantenere il diritto al contributo del 5 per mille dell’IRPEF, mediante un nuovo accreditamento tramite il portale del RUNTS.

Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

Le micro e piccole imprese turistico-ricettive, le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande e le imprese della pesca e dell’ac­quacoltura, con sede legale in Italia o aventi sede le­ga­le all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicura­zio­ne a coper­tura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Sono escluse da questo adempimento le imprese agri-cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 devono effettuare in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del relativo sito internet (www.gse.it), la comunicazione di completamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d’imposta.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha precisato che:

  • le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31.3.2026 per presentare la comunicazione di completamento;
  • le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31.3.2026.

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 - 443 della L. 199/2025), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­dello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.

Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 - 447 della L. 199/2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne:

  • contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­dello approvato dall’Agenzia e il software disponibile sul relativo sito Internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esa­me è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine crono­lo­gico di presentazione delle comunicazioni.

A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realiz­zazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.

Presentazione dichiarazione per il recupero dell’ICI del periodo 2006-2011 degli enti non commerciali

Gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta superiore a 50.000,00 euro annui o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011, in caso di illegittima fruizione dell’esenzione per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità commerciali.

La dichiarazione:

  • va redatta sull’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011;
  • va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel, anche tramite un intermediario abilitato.
  • Se le somme oggetto di recupero (comprensive dei previsti interessi) sono superiori a 100.000,00 euro,
  • nella dichiara­zione va indicata l’opzione per la rateizzazione del versa­mento in quattro quote trimestrali
  • di pari importo.

Modello” EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • se nell’anno 2025 sono intervenute variazioni ri­spet­to a quanto già comunicato;
  • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei con­­tributi.

La presentazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­l­i­tati.

Sono esentati dall’obbligo in esame:

  • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017);
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2025 devono presen­tare la domanda:

  • per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2025, relativi alla quotazione;
  • al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all’in­­di­riz­­zo PEC dgind.div05@pec.mimit.gov.it, uti­liz­zan­do l’apposito modulo e allegando la pre­vi­sta documentazione.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione

Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2025:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Pre­si­den­za del Consiglio dei Ministri, all’in­dirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it;
  • comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli inter­venti di ristrutturazione realizzati.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazioni e arbitrati

I soggetti che hanno sostenuto com­­­­pen­­­­si per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la do­man­­da per la concessione del previsto credito d’impo­sta:

  • in caso di procedimenti di negoziazione as­si­stita con­­clusi con successo o di con­­clusione dell’ar­bi­trato con lodo, nell’anno 2025;
  • in relazione a procedimenti di mediazione civile e commerciale, in caso di raggiungimento dell’ac­cor­do di mediazione nell’anno 2025;
  • al Ministero della Giustizia, mediante l’ap­­po­­sita piattaforma informatica accessibile dal sito www.giustizia.it.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di mar­zo 2026 e al pagamento della relativa im­posta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con de­correnza inizio mese di marzo 2026.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Dichiarazione per la “Tobin Tax”

I contribuenti che, nel 2025, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”;
  • in via telematica.

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

SCADENZA DEL 01-04-2026

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati o da effettuare nel­l’an­no 2026;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2025.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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