PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2026
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di MARZO 2026
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 09-03-2026
Cumulo tra “Tremonti ambientale” e Conto energia
Le piccole e medie imprese che non si sono avvalse della definizione agevolata di cui all’art. 36 del DL 124/2019 per mantenere la possibilità di cumulare la detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell’art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. “Tremonti ambientale”) con il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto conto energia), possono continuare a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti a condizione che presentino un’apposita istanza al GSE, con la quale accettano l’applicazione di:
L’istanza deve essere:
Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 28.8.2026
SCADENZE DEL 15-03-2026
Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026
I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria.
L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.
Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZE DEL 16-03-2026
Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi
I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2025:
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Se la certificazione relativa al 2025 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2025 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2025), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2026.
Certificazione dividendi
I soggetti che, nel 2025, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:
La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).
Certificazione capital gain
I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2025.
L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”.
Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
Altre certificazioni
I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2025, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).
La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2025:
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):
Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Se le Certificazioni Uniche 2026 riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai suddetti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 30.4.2026.
Possono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2026 (2.11.2026, poiché il 31.10.2026 cade di sabato) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2026
I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2026.
La comunicazione deve avvenire:
Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele-matica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026.
Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.
Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.
Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per il “superbonus”
I soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, gli amministratori di condominio o relativi intermediari, oppure uno dei condòmini in mancanza di amministratore, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2025 per interventi che beneficiano del “superbonus”. La comunicazione trasmessa può essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali
Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2025 con riferimento:
La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2025 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, laddove ancora possibile.
Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica
Le banche, Poste italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2025, per il pagamento delle spese per:
Trasmissione dati spese veterinarie
Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:
Trasmissione dati mutui
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati contratti assicurativi
Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):
Trasmissione dati contributi previdenziali
Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati previdenza complementare
Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati rimborso spese sanitarie
Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
Trasmissione dati spese funebri
I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati spese asili nido
Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
Trasmissione dati spese scolastiche
Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.
Trasmissione dati spese universitarie
Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati rimborsi spese universitarie
I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico
Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono trasmettere in via tele-matica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.
Trasmissione dati erogazioni liberali
Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
Tassa numerazione e bollatura libri e registri
Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:
L’importo della tassa prescinde:
Versamento saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026).
Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non è di almeno 500,00 euro.
Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 18-03-2026
Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 9.10.2026.
SCADENZA DEL 25-03-2026
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di febbraio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
SCADENZE DEL 31-03-2026
Iscrizione delle ONLUS al RUNTS
Le ONLUS che erano iscritte nell’apposita Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, soppressa dall’1.1.2026 a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), al fine di:
Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali
Le micro e piccole imprese turistico-ricettive, le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande e le imprese della pesca e dell’acquacoltura, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni:
Sono escluse da questo adempimento le imprese agri-cole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 devono effettuare in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del relativo sito internet (www.gse.it), la comunicazione di completamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d’imposta.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha precisato che:
Comunicazione per credito d’imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 438 - 443 della L. 199/2025), possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.
Comunicazione per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)
Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2026 al 31.12.2026 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024, come prorogato dall’art. 1 co. 444 - 447 della L. 199/2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:
Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
A pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti 2026 dovrà essere attestata mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa dal 3 al 17.1.2027.
Presentazione dichiarazione per il recupero dell’ICI del periodo 2006-2011 degli enti non commerciali
Gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta superiore a 50.000,00 euro annui o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011, in caso di illegittima fruizione dell’esenzione per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità commerciali.
La dichiarazione:
Modello” EAS”
Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:
La presentazione deve avvenire:
Sono esentati dall’obbligo in esame:
Presentazione domande per il “bonus quotazione”
Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2025 devono presentare la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione
Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”
Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all’anno 2025:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazioni e arbitrati
I soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Dichiarazione per la “Tobin Tax”
I contribuenti che, nel 2025, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.
SCADENZA DEL 01-04-2026
Presentazione domande per il “bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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