Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2023

PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di novembre 2023

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  08-11-2023

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 13.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2022:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’au­tore del Ministero della Cul­tu­ra;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla me­de­sima Direzione generale e corredata dalla even­tuale docu­mentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­­­dirizzo https://taxcredit.librari.beni­cultura­li.it/ ­spor­­tello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL  10-11-2023

Consegna modelli 730/2023 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che pre­sta­no as­sistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2023 integrativi, devono consegnare al contri­buen­­­te la copia del:

  • modello 730/2023 integrativo elaborato;
  • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Trasmissione telematica modelli 730/2023 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che presta­no assistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2023 integrativi, devono trasmettere in via tele­ma­tica all’A-gen­zia delle Entrate:

  • i modelli 730/2023 integrativi elaborati;
  • la comunicazione dei risultati con­tabili dei mo­delli 730/2023 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell’effettua­zione dei con­gua­gli in capo al con­tri­buente.

SCADENZA DEL 15-11-2023

Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono al­l’1.1.2023 partecipa­zio­ni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mer­cati regolamentati o in sistemi multilaterali di nego­ziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;
  • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prez­zi rilevati nel mese di dicembre 2022;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le parte­ci­pa­zio­ni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono al­l’1.1.2023 partecipa­zio­ni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mer­cati regolamentati o in sistemi multilaterali di nego­ziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;
  • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prez­zi rilevati nel mese di dicembre 2022;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le parte­ci­pa­zio­ni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione all’1.1.2022 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2022, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2022.

Rivalutazione all’1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.

Affrancamento delle plusvalenze delle cripto-attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com­mer­ciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione del­­l’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono provvedere al ver­sa­men­to:

  • del totale dell’imposta sostitutiva dovuta;
  • oppure della pri­ma di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

SCADENZE DEL 16-11-2023

Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al 1° e 2° trimestre 2023

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al pri­mo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio a giu­gno 2023), oppure i soggetti a cui tali crediti d’im­po­sta sono stati ceduti, entro il 16.11.2023 devono uti­liz­za­rli esclusi­va­mente in compensazione nel mo­del­lo F24, presen­tato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Presentazione domande “sportbonus”

I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del cre­dito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2023, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2023.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ottobre 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto ,settembre e ottobre 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento rata saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

  • l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento IVA 3° trimestre 2023

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settem­­­bre 2023;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla comunicazione dell’avve­nuta ese­­cu­zione del­­la prestazione di servizi.

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e sub­for­­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settem­­­bre 2023;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­ni­­male di red­­­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre lu­glio-set­tem­­bre 2023.

Le informazioni per il versamento della contribu­zione do­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­ziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quar­­ta e ultima rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023;
  • con applicazione dei previsti interessi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad ottobre 2023.

SCADENZA DEL 20-11-2023

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2023.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.
  •  

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza alluvione

I soggetti che, alla data dell’1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023), devono effettuare:

  • gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi che scadevano nel pe­riodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023, compresi i versamenti delle ritenute e trattenute operate in qualità di sostituti d’impo-sta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • gli adempimenti e i versamenti sospesi, che sca­devano nel periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai fini della sospensione dei versamenti e adempimenti contributivi, occorre:

  • presentare un’apposita comunicazione di sospensione all’INAIL, entro il 20.11.2023;
  • presentare un’istanza di sospensione all’INPS entro il 20.11.2023 (per i datori di lavoro domestico, i professionisti iscritti alla Gestione separata, gli artigiani e commercianti), oppure averla presentata entro il 30.9.2023 (per i datori di lavoro agricoli e i lavoratori agricoli autonomi).

SCADENZA DEL 27-11-2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­nita­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di ottobre 2023, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di ottobre 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di ottobre 2023, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.
  • Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati
  • approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la
  • presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 28-11-2023

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2022 o in accon­to per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 30.8.2023, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta del-l’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

  • va effettuato entro il 30.11.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 30.8.2023 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 31.7.2023, per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • entro il 30.11.2024;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli inte­ressi legali.

SCADENZA DEL 30-11-2023 

  • Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice

Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:

  • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non stru­­mentali per destinazione) e/o beni mobili re­gistrati (non strumentali all’attività propria del­l’impresa);
  • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o prin­cipale la gestione dei predetti beni;
  • beneficiando dell’applicazione di imposte sosti­tu­tive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP.

Le imposte sostitutive dovute devono essere versate, per l’intero ammontare, entro il termine in esame.

  • Se in precedenza era già stato versato il 60% delle imposte sostitutive dovute, entro il termine in esame deve essere versato il rimanente 40%.
  •  
  • Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali devono effettuare il versa­men­to della prima rata, pari al 60%, dell’imposta so­­sti­tutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura del­l’8%, do­vu­ta per l’estromissione agevolata dall’am­bito im­pren­­di­tor­iale:

  • dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2022 e dell’1.1.2023;
  • effettuata dall’1.1.2023 ed entro il 31.5.2023;
  • con effetto dall’1.1.2023.
  • Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 30.6.2024.
  •  
  • Remissione “ in bonis” adempimenti per le operazioni relative alle detrazioni edilizie

I contribuenti e gli amministratori di condominio pos­sono effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferi­mento all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, non effettuata entro il 31.3.2023:

  • presentando la prevista comunicazione all’A­gen­zia delle Entrate, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • a condizione che non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • versando la sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

La comunicazione può avvenire anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”, ossia:

  • banche e intermediari finanziari;
  • società appartenenti a un gruppo bancario;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
  • Domanda regolarizzazione cripto-attività.

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commer­ciali, che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (di cui all’art. 4 co. 1 del DL 167/90) e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella dichiarazione dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione:

  • versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati;
  • presentando un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, sulla base del modello approvato dalla stessa, allegando la quietanza di versamento e una relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria.
  • L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno di imposta interessato dalla procedura di regolarizzazione, anche avvalendosi di un professionista. 
  • Trasmissione telematica delle dichiarazioni

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­­­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­­­ci­­den­te con l’anno solare devono presentare in via tele­ma­tica, direttamente o avvalendosi degli in­ter­me­­diari abi­litati:

  • il modello REDDITI 2023;
  • il modello IRAP 2023 (se soggetti passivi IRAP).
  • Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF2023

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2023 devono presentare in via telematica:

  • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2023; il qua­dro AC del modello REDDITI PF 2023 deve es­sere pre­sen­tato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2023;
  • direttamente o avvalendosi degli intermediari a­bi­­li­ta­ti.
  • Spedizione modello REDDITI PF 2023 dall’estero

Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’im­presa o di lavoro autonomo, in alternativa alla tra­smis­­sione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2023:

  • in forma cartacea;
  • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
  • Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF

Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presen­ta­zio­ne della dichiarazione dei redditi possono pre­sen­­ta­re le schede per la destinazione:

  • del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico;
  • del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scien­ti­fi­ca e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria;
  • dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione reli­gio­sa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.

La presentazione può avvenire:

  • direttamente in via telematica, o avvalendosi de­gli intermediari abilitati;
  • oppure mediante consegna ad un ufficio posta­le.
  • Trasmissione telematica quadro VO

I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, eso­nerati dal­­l’ob­bli­go di presentazione della dichia­razione IVA, devono pre­sen­tare il quadro VO:

  • in allegato al­la dichiarazione dei redditi;
  • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abi­li­ta­ti.
  • Trasmissione telematica modello CNM

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’esercizio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2023.
  • Opzione per il consolidato fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia del­le En­tra­­te l’esercizio dell’opzione trien­na­le o quin­quennale per la tas­sazione di gruppo (con­so­lidato na­zio­na­le o mon­diale), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2023.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­ca­ta con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasfor­ma­zio­ni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

La revoca dell’opzione è possibile decorso:

  • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
  • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale. 
  • Opzione per la trasparenza fiscale

I soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­dente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­­te l’esercizio dell’opzione tri­en­­na­le per il re­gime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2023.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si in­tende eser­­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

  • La revoca è possibile decorso ciascun triennio di vali­dità del­­l’op­zione.
  • Opzione per la “tonnage tax”

Le imprese marittime con pe­riodo d’im­posta coin­ci­­den­te con l’anno solare devono comunicare all’A­gen­­zia del­le Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la de­ter­mi­nazione forfe­taria della base imponibile deri­van­te dal traffico interna­zionale delle navi (c.d. “ton­nage tax”), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello REDDITI 2023.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­ni­cata con la dichiarazione dei redditi presentata nel pe­rio­do d’imposta a decorrere dal quale si intende eser­citarla.

Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni co­­municano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

  • La revoca è possibile decorso ciascun decennio di va­lidità del­­l’op­zione.

Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio

Le società di persone com­merciali, in contabilità ordi­naria, devono comu­ni­ca­re al­l’Agen­zia delle Entrate l’eser­cizio dell’op­zio­ne trien­na­le per la determinazione del va­lore della pro­du­zione netta secondo le regole proprie delle so­cietà di capitali e de­gli enti com­mer­ciali (risul­tanze del bilancio d’eser­cizio), o la sua revoca:

  • a decorrere dall’anno 2023;
  • nell’ambito del modello IRAP 2023.

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da tra­sfor­mazioni comunicano l’esercizio dell’opzione tra­smet­­­­­­­­­ten­­do in via telematica all’Agenzia delle En­trate l’ap­­­po­sito modello.

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di vali­dità del­­l’op­zione.

Regolarizzazione modelli REDDITI 2022, IRAP 2022  e CNM 2022

Le persone fisiche, le società di per­so­ne e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­riodo d’im­posta coin­­­­­­ci­­­den­te con l’anno solare, che presentano i mo­del­­li RED­DITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023 in via tele­ma­tica entro il 30.11.2023, pos­sono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­di­men­to ope­ro­so, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione delle dichia­ra­zioni RED­DI­TI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022, re­la­tive al 2021;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti del 2022.

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­messe:

  • nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­­le sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

  • il versamento degli importi non ver­sati, degli in­teres­si legali e delle san­zioni ridotte previste per le diver­se violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichia­ra­zioni inte­gra­tive.

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023:

  • devono presentare in via telematica il modello RED­DITI 2023 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedi­men­to ope­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­fe­­­de­le presen­tazione delle dichiarazioni re­la­­tive al 2021 e agli anni precedenti e gli omes­si, insuf­fi­cien­ti o tardivi versa­men­ti del 2022 e degli anni prece­denti.

Registro beni ammortizzabili

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la com­pilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via te­le­­­matica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:

  • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, so­prav­ve­nien­­­­­ze attive, minusvalenze, sopravve­nienze pas­­­­­­­si­­ve, perdite di beni strumentali, one­ri di utilità socia­le, ammortamenti, ac­can­to­na­menti di quie­scen­za e previdenza, ecc.);
  • il valore delle rimanenze, raggruppate in cate­go­rie omogenee per natura e per valore.

Remissione “ in bonis”

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare, possono regolarizzare le omesse co­­mu­ni­cazioni o gli altri adempimenti di natura formale, ne­ces­sari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono ef­fet­tua­re il versamento della rata delle im­po­ste sosti­tutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del se­condo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, rela­tivo:

  • all’IRPEF;
  • alla ce­dolare secca sulle locazioni;
  • all’imposta sosti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­­buenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011;
  • all’imposta sosti­tutiva del 15% o 5% per i con­tri­­buenti rientranti nel regime fiscale for­fet­tario ex
    L. 190/2014;
  • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
  • all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);
  • all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie al­­l’este­ro);
  • all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il ma­teriale pornografico e di incitamento alla vio­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”).

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

L’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha però stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi:

  • entro il 16.1.2024, in unica soluzione;
  • oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o com­­­mercianti dell’INPS devono effettuare il versa­men­­­to del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per­ l’an­no 2022, eccedente il minimale di reddito sta­bi­­lito per l’an­no 2023, nei limiti del previsto massi­male.

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei con­tributi dovuti per l’anno 2023, pari al 40%, cal­co­lati sul red­dito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2022, nei limiti del previsto massimale.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2023

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto, do­­vuto per l’anno 2023:

  • dell’addizionale sul reddito ri­guar­dante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;
  • dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie al­­l’este­ro.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023

I soggetti IRES, con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del se­con­­­do o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, rela­tivo:

  • all’IRES;
  • alla maggiorazione IRES prevista per le so­cietà “di comodo”;
  • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
  • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il ma­­­teriale pornografico e di incitamento alla vio­­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
  • all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie al­­l’este­ro.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare de­vono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2023.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Trattenuta acconti da 730/2023

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2023, i sostituti d’imposta devono trat­te­ne­re, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il se­con­do o unico acconto, dovuto per il 2023, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Versamento imposte di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre luglio-settembre 2023.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’im­posta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2023, qualora complessivamente di importo infe­rio­re a 5.000,00 euro, se non già versata in pre­ce­denza.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre luglio-settembre 2023;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presen­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione mensile ef­fet­tuata nel trimestre.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di otto­bre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2023 e al paga­mento della rela­tiva im­po­sta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zione con de­correnza inizio mese di novembre 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al terzo pe­riodo di incenti­va­zione:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.in­vestimentielevatasosteni­bilita@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 15.1.2024; rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

Raggiungici

Studio Benatti Associazione Professionale - p.iva / c.f 02759670363 - Privacy Policy - Cookie Policy - Credits