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PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2025

PRINCIPALI SCADENZE DI NOVEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di novembre 2025

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 10-11-2025

Consegna modelli 730/2025 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che pre­sta­no as­­sistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2025 integrativi, devono consegnare al contri­buen­­­te la copia del:

  • modello 730/2025 integrativo elaborato;
  • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Trasmissione telematica modelli 730/2025 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che presta­no assistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2025 integrativi, devono trasmettere in via tele­ma­tica all’Agen­zia delle Entrate:

  • i modelli 730/2025 integrativi elaborati;
  • la comunicazione dei risultati con­tabili dei mo­delli 730/2025 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell’effettua­zione dei con­gua­gli in capo al con­tri­buente.

SCADENZA DEL 13-11-2025

Presentazione domande bonus rivendita quotidiani e periodici

Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:

  • per ottenere il contributo, in misura pari al 60% con un massimo di 4.000,00 euro, delle spese sostenute nel 2024, in proporzione ai ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici rispetto ai ricavi complessivi, per IMU, TASI, Canone uni­co patrimoniale, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l’am­modernamento tecnologico, al netto dell’IVA;
  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno. gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).

SCADENZA DEL 14-11-2025

Presentazione domande “sport bonus”

I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del cre­dito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da ef­fet­tuare nel 2025, per interventi di manutenzione e re­stau­ro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strut­ture spor­tive pubbliche, devono presentare la relativa domanda, entro le ore 12.00:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SCADENZA DEL 15-11-2025

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di ottobre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2025.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola ope­ra­­zione.

SCADENZE DEL 17-11-2025

Rata rivalutazione all’1.1.2023 delle partecipazioni o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2023, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 16%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.

Rata affrancamento plusvalenze delle cripto-attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com­­mer­ciali, che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 30.6.2025;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ot­to­bre 2025;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ot­to­­bre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, mar­zo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ot­to­bre 2025 non supera il limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­­le ri­te­­nute operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre e ot­tobre 2025 non è di almeno 500,00 euro.

Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770

I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di ottobre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;
  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:

  • applicarla in relazione all’intero anno 2025;
  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’A­gen­­zia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Versamento rata saldo IVA 2024

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­razione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):

  • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.8.2025. 

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2025;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­ri­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­­braio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento IVA terzo trimestre 2025

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settem­­­bre 2025;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

  • È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla comunicazione dell’avve­nuta ese­­cu­zione del­­la prestazione di servizi.

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e sub­for­­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settem­­­bre 2025;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­ni­­male di red­­­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre lu­glio-set­tem­­bre 2025.

Le informazioni per il versamento della contribu­zione do­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­ziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quar­­ta e ultima rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025;
  • con applicazione dei previsti interessi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad ottobre 2025.

SCADENZE DEL 18-11-2025

Regolarizzazione versamento imposte da REDDITI 202 e IRAP 2025

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2024 o in accon­to per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­men­to, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025;
  • entro il 31.10.2026;
  • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli inte­ressi legali.

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti ZES unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne integrativa:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­dello approvato dall’Agenzia e il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esa­me è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

SCADENZE DEL 20-11-2025

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia del-le Entrate l’apposita comunica­zio­ne integrativa:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­dello approvato dall’Agenzia e il software “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esa­me è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 come prorogato dall’art. 3 co. 14-octies - 14-decies del DL 202/2024, e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 22.5.2025 al 23.6.2025, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione integrativa:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZLSINTEGRATIVA2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Il termine finale per effettuare la comunicazione in esa­me è stabilito al 2.12.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

SCADENZA DEL 24-11-2025

Domande contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono presentare le domande per la conces­sio­ne di con­tributi per le iniziative formative volte ad accre­sce­re le competenze e le capacità professionali degli im­pren­di­tori e degli ope­ra­tori del settore del­l’au­­totra­spor­to di mer­ci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025:

  • al soggetto gestore “RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.”;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2026@pec.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

SCADENZA DEL 25-11-2025

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di ottobre 2025, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di ottobre 2025, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di ottobre 2025, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-11-2025

Trattenuta acconti da 730/2025

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono trat­te­ne­re, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il se­con­do o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte re­sidua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di otto­bre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

SCADENZE DEL 01-12-2025

Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono al­l’1.1.2025 partecipa­zio­ni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mer­cati regolamentati o in sistemi multilaterali di nego­ziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;
  • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prez­­­zi rilevati nel mese di dicembre 2024;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 18% sia per le parte­ci­pa­zio­ni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­­­­­merciali, che pos­sie­dono terreni agricoli o edifi­ca­bi­li al­l’1.1.2025, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abili­tato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva del 18% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari im­­porto.

Rata rivalutazione all’01.01.2024 delle partecipazioni o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all’1.1.2024, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 16%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dall’1.12.2024.

Affrancamento delle plusvalenze delle cripto-attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com­mer­ciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2025, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione del­­l’im­po­sta sostitutiva del 18%, devono provvedere al ver­sa­men­to:

  • del totale dell’imposta sostitutiva dovuta;
  • oppure della pri­ma di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice

Le snc, sas, srl, spa e sapa, che, entro il 30.9.2025, hanno ceduto o assegnato ai soci beni immobili (non stru­­mentali per destinazione) e/o beni mobili re­gistrati (non strumentali all’attività propria del­l’impresa), oppure si sono trasformate in società semplice, devono effettuare il versamento del rimanente 40% delle imposte sostitutive dovute.

Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali devono effettuare il versa­men­to della prima rata, pari al 60%, dell’imposta so­­sti­tutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura del­l’8%, do­vu­ta per l’estromissione agevolata dall’am­bito im­pren­­di­tor­iale:

  • dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2024 e dell’1.1.2025;
  • effettuata dall’1.1.2025 ed entro il 31.5.2025;
  • con effetto dall’1.1.2025.
  • Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 30.6.2026.

Versamento rata per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­­posta co­in­cidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono ef­fet­tua­re il ver­samento dell’ul­­ti­ma rata delle im­po­ste sosti­tutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del se­condo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, rela­tivo:

  • all’IRPEF;
  • alla ce­dolare secca sulle locazioni;
  • all’imposta sosti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­­buenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011;
  • all’imposta sosti­tutiva del 15% o 5% per i con­tri­­buenti rientranti nel regime fiscale for­fet­tario ex
    L. 190/2014;
  • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
  • all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);
  • all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie al­­l’este­ro);
  • all’im­posta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;
  • all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il ma­teriale pornografico e di incitamento alla vio­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”).

Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRPEF è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applica­zio­ne di una specifica maggiorazione.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o com­­­mercianti dell’INPS devono effettuare il versa­men­­­to del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2025, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per­ l’an­no 2024, eccedente il minimale di reddito sta­bi­­lito per l’an­no 2025, nei limiti del previsto massi­male.

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei con­tributi dovuti per l’anno 2025, pari al 40%, cal­co­lati sul red­dito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2024, nei limiti del previsto massimale.

Il versamento dell’acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell’area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2025

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto, do­­vuto per l’anno 2025:

  • dell’addizionale sul reddito ri­guar­dante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;
  • dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie al­­l’este­ro;
  • dell’im­posta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2025

I soggetti IRES, con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del se­con­­­do o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, rela­tivo:

  • all’IRES;
  • alla maggiorazione IRES prevista per le so­cietà “di comodo”;
  • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
  • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il ma­­­teriale pornografico e di incitamento alla vio­­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
  • all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie al­­l’este­ro;
  • all’im­posta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRES è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applica­zio­ne di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare de­vono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2025.

Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRAP è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applica­zio­ne di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.

Versamento acconto imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax” ) relativa al 2025

I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono versare un acconto pari al 30% dell’ammontare dell’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”) dovuta per l’anno 2024 (imposta corrispondente al 3% dei ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024). Sono tenute al versamento dell’imposta sui servizi digi­tali le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2024 o in accon­to per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2026;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­men­to, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • entro il 31.10.2026;
  • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli inte­ressi legali.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre luglio-settembre 2025;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presen­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione mensile ef­fet­tuata nel trimestre.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre luglio-settembre 2025.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’im­posta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2025, qualora complessivamente di importo infe­rio­re a 5.000,00 euro, se non già versata in pre­ce­denza.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di no­­vem­­bre 2025 e al pagamento della relativa im­posta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di novembre 2025.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

SCADENZE DEL 02-12-2025

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunica­zione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti rea­lizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­dello approvato dall’Agenzia e il software “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Comunicazione integrativa per credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)  

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 come prorogato dall’art. 3 co. 14-octies - 14-decies del DL 202/2024, e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l’accesso al beneficio dal 22.5.2025 al 23.6.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunica­zio­ne integrativa, a pe­na di decadenza dall’agevolazione:

  • attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo­dello approvato dall’Agenzia e il software “ZLSINTEGRATIVA2025” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

Piazza della Costituente 33 - 41037 Mirandola (MO)

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