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PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2022

PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2022

 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2022.

 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

 

SCADENZA DEL 10-10-2022

 

Modifica acconti da 730/2022

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2022 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

  • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2022.

 

SCADENZA DEL 14-10-2022

 

Presentazione domande credito d’imposta per distribuzione quotidiani e periodici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a pre­sentare la domanda per la concessione del credito d’im­­posta del 30% sulle spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite:

  • in via telematica, al Dipartimento per l’informa­zio­ne e l’editoria della Presiden­za del Consiglio dei Ministri;
  • mediante la procedura disponibile nel­l’area riser­vata del portale im­pre­sa­inungiorno.gov.it.

La domanda va presentata entro il 14.11.2022; non ri­le­­­va l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­­de.

 

SCADENZE DEL 15-10-2022

 

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, o i loro intermediari, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative all’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficientamento energetico;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esi­stenti;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei vei­coli elettrici.

 

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

 

SCADENZE DEL 17-10-2022

 

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 22.8.2022;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 21.9.2022.

 

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di settem­bre 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di set­tem­bre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­men­to delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le rite­nute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­­te e assimilati può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

 

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel tri­me­stre luglio-settembre 2022;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2022.

 

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2021 (modello IVA 2022):

  • l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 22.8.2022.

 

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2022;
  • versare l’IVA a debito.

 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

 

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti spor­tivi, nel ri­spet­to dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • senza interessi e san­zioni ( 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

 

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID

I soggetti che esercitano attività in sale da ballo, disco­te­­che e locali assimilati devono effettuare:

  • i versamenti a titolo di ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e di IVA, che scadevano nel mese di gennaio 2022 e che sono stati sospesi:
  • in un'unica soluzione, senza applicazione di san­zioni e interessi.

 

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta su­gli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­la­ti a settembre 2022.

 

SCADENZE DEL 20-10-2022

 

Presentazione domande credito d’imposta per le reti di imprese agricole

Le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di fruire del previsto credito d’imposta;
  • in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

 

Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editrici

Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a pre­sentare la domanda per il riconoscimento del credito d’im­­posta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisizione di servizi digitali:

  • in via telematica, al Dipartimento per l’informa­zio­ne e l’editoria della Presiden­za del Consiglio dei Ministri;
  • attraverso la procedura disponibile nel­l’area riser­vata del portale im­pre­sa­inungiorno.gov.it.

La domanda va presentata entro il 20.11.2022; non ri­le­va l’ordine cronologico di presentazione delle do­mande.

 

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2022.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.

 

SCADENZA DEL 21-10-2022

 

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti ver­­sa­­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in accon­to per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la mag­giora­zio­ne dello 0,4% era il 21.9.2022, possono rego­la­riz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli inte­res­si legali.

 

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

  • se effettuato entro il 20.12.2022, comporta l’ap­pli­cazione della sanzione ridotta dell’1,67%, ol­tre agli in­teressi legali;
  • se effettuato dopo il 20.12.2022 ed entro il 30.11.2023, comporta l’applicazione della san­­zione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi le­gali.

 

Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 22.8.2022 (termine per il versamento senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%);
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (en­tro il 20.11.2022), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 20.11.2022 ed entro il 30.11.2023), oltre agli interessi legali.

 

SCADENZE DEL 25-10-2022

 

Presentazione modelli 730/2022 integrativi

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi as­si­­mi­­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­­dello 730/2022 integrativo:

  • per operare correzioni che comportano un mi­nor debito o un maggior credito del con­tri­buen­te ri­spet­­­­­to alla dichiarazione originaria, ovvero per cor­reg­ge­­re errori “formali”;
  • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abi­li­ta­to, anche se il modello 730/2022 ori­gi­na­rio è sta­to presentato al sostituto d’imposta che pre­­­­sta di­ret­tamente assistenza fiscale oppure trasmes­so di­ret­tamente in via telematica all’A­gen­zia delle Entra­te.

 

Ai modelli 730/2022 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa do­cumenta­zione.

Tuttavia, il modello 730/2022 integrativo può essere pre­­­­­­­­­­sen­tato direttamente dal contribuente qualora si deb­­ba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’im­­­posta oppure indicare l’assenza del sostituto d’im­­­posta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

 

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di settembre 2022, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre luglio-settembre 2022, in via obbliga­toria o facoltativa.

 

I soggetti che, nel mese di settembre 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e set­tembre 2022, apposi­tamente contrasse­gna­ti, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

 

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di pre­sentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del me­se successivo al periodo cui gli elen­chi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

 

SCADENZA DEL 27-10-2022

 

Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici

Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

  • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
  • tramite il modello F24.

Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è sta­­­­­bilito entro 300 giorni dalla data di chiusura del­l’e­ser­ci­zio.

 

SCADENZA DEL 28-10-2022

 

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12:00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2021:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’au­tore del Ministero della Cul­tu­ra;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla me­de­sima Direzione generale e corredata dalla even­tuale documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile al­l’in­­­dirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/ spor­tello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

SCADENZE DEL 31-10-2022

 

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smettere in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, qua­lora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uni­che 2022”, relative al 2021, che non contengono dati da uti­liz­­zare per l’elaborazione della dichiara­zione pre­com­­­pilata.

Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguar­danti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’e­ser­­cizio abituale di arti o professioni;
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per con­tratti di appalto;
  • i redditi esenti.

 

Presentazione modelli 770/2022

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia del­le Entrate:

  • il modello 770/2022;
  • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­­tati.

Ai fini dell’invio, il modello 770/2022 può essere sud­diviso in un massimo di tre parti.

 

Regolarizzazione modelli 770/2021

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, median­te il rav­­ve­dimento operoso:

  • l’infedele presentazione dei modelli 770/2021, re­la­tivi al 2020;
  • le violazioni di omessa effettuazione delle ri­te­nu­te, commesse nel 2021;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti di ri­te­­nute del 2021.

 

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­­­messe:

  • nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­le san­zioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli in­te­ressi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse vio­lazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni inte­­­gra­tive.

 

Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese devono presentare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate:

  • l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’im­posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente uti­liz­zati in compensazione;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

 

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:

  • entro il 16.12.2022, in unica soluzione;
  • oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2022, il 12.2023 e il 16.12.2024, con applicazione degli interessi legali.

 

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2022:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.

 

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di ot­to­bre 2022 e al paga­mento della rela­tiva imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zione con de­correnza inizio mese di ottobre 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do­man­da per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2022.

 

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel mo­dello F24.

 

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il mo­dello TR:

  • relativo al trimestre luglio-settembre 2022;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate.

 

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­for­mità o la sotto­scrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

 

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.

 

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2022 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

 

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

 

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

 

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

 

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

 

Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­sione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2021 riguardanti i trasferimenti da o verso l’este­ro di mezzi di pagamento:

  • eseguiti per conto o a favore di persone fisi­che, enti non commerciali, società semplici e as­so­ciazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più ope­­­razioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.

 

Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dal­l’art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122.

 

Presentazione domanda di accreditamento per il cinque per mille IRPEF

Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associa­zio­ni di promozione sociale (APS), se non incluse nel­l’elenco permanente dei beneficiari, possono presen­tare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:

  • tramite il portale del RUNTS:
  • senza applicazione di sanzioni.

 

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