PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2023
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2023
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 6-10-2023
Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta l’acquisto
della carta
Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022:
- al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZA DEL 9-10-2023
Versamento contributo di revisione
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”, dovuto per il biennio 2023-2024.
Il versamento deve avvenire:
- mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza;
- con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate.
SCADENZE DEL 10-10-2023
Istanze di estinzione delle liti fiscali definite
I soggetti che entro il 30.9.2023 hanno definito liti fiscali pendenti all’1.1.2023, ai sensi della L. 197/2022, devono depositare presso la segreteria del giudice, ai fini dell’estinzione del processo:
- l’apposita istanza;
- il modello presentato di definizione della lite, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- il modello F24 quietanzato, relativo al pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Modifica acconti da 730/2023
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:
- di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
- oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2023.
SCADENZA DEL 15-10-2023
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
- i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
- in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.
La comunicazione non riguarda:
- le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
SCADENZE DEL 16-10-2023
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:
- la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
- la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023;
- la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2023.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
- le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2023;
- le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.
Versamenti ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2023;
- corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2023.
Versamento rata saldo IVA 2022
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):
- l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
- la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
- la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2023;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
- sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
- in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2023.
SCADENZA DEL 20-10-2023
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2023.
La comunicazione deve avvenire:
- in via telematica;
- direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
SCADENZE DEL 25-10-2023
Presentazione modelli 730/2023 integrativi
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023 integrativo:
- per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”;
- ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2023 originario è stato presentato al sostituto d’imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Ai modelli 730/2023 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.
Tuttavia, il modello 730/2023 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
- relativi al mese di settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di settembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
- i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati
approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la
presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZA DEL 27-10-2023
Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici
Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:
- la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
- tramite il modello F24.
Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
SCADENZE DEL 30-10-2023
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023
- I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
- va effettuato entro il 30.11.2024;
- comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
- I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
- va effettuato entro il 30.11.2024;
- comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun versamento e la violazione non è ancora stata regolarizzata, il ravvedimento operoso va effettuato:
- con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2023 (o del 20.7.2023 se si poteva beneficiare della proroga), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
- entro il 30.11.2024;
- con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
SCADENZE DEL 31-10-2023
Definizione delle irregolarità formali
I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.
A tali fini:
- entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.10.2023;
- le violazioni commesse devono essere rimosse entro la suddetta data del 31.3.2024.
Pagamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli”
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), devono provvedere al versamento.
- del totale delle somme dovute o della relativa prima rata;
- secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Effettuazione versamenti per i soggetti della Lombardia colpiti dal maltempo di luglio
I soggetti che, alla data del 4.7.2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023, possono effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL:
- i cui termini sono scaduti nel suddetto periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023;
- in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Presentazione domande contributo a fondo perduto per il “superbonus”
Le persone fisiche, che operano al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, con un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza per il contributo a fondo perduto:
- relativo alle spese effettuate con bonifico tra l’1.1.2023 ed il 31.10.2023, riguardanti interventi agevolati con il superbonus al 90%;
- qualora l’unità immobiliare oggetto degli interventi, anche su parti comuni di edifici condominiali, sia posseduta sulla base di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e sia adibita ad abitazione principale.
L’istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2023”, relative al 2022, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;
- i redditi esenti.
Presentazione modelli 770/2023
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
- il modello 770/2023;
- in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Ai fini dell’invio, il modello 770/2023 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
Regolarizzazione modelli 770/2022
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2022, relativi al 2021;
- le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2022;
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2022.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:
- la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;
- la quinta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023;
Presentazione domande credito d’imposta per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2022:
- alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura;
- da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
- mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
- in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
- con riferimento al trimestre luglio-settembre 2023.
Il credito d’imposta può essere:
- chiesto a rimborso;
- oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
- relativo al trimestre luglio-settembre 2023;
- utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito IVA trimestrale può essere:
- chiesto a rimborso;
- oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione del-l’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire:
- in via telematica;
- direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2023 riguardante:
- le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del-l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
- talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”
Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2022 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento:
- eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.
Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dall’art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
- alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
- al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2023.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Compensazione crediti verso lo Stato
Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
- esercitare l’opzione, per l’anno 2023, per l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
- dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.
L’esercizio dell’opzione avviene:
- attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;
- con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa;
- ferma restando la disponibilità delle relative risorse.
Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.