Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2023

PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2023

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  6-10-2023

Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta l’acquisto
della carta

Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferi­mento alle spese sostenute nell’anno 2022:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria del­la Pre­­sidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­dirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZA DEL  9-10-2023

Versamento contributo di revisione

Le società cooperative, le banche di credito coope­ra­tivo e le società di mutuo soccorso devono ver­sa­re il con­tri­buto per lo svolgimento dell’attività di “re­vi­sione coope­rativa”, dovuto per il biennio 2023-2024.

Il versamento deve avvenire:

  • mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rap­pre­sentan­za;
  • con le modalità stabilite dalle Associazioni na­zio­na­­li di rappresentanza, per le coopera­tive asso­cia­­te.

SCADENZE DEL  10-10-2023

Istanze di estinzione delle liti fiscali definite

I soggetti che entro il 30.9.2023 hanno definito liti fiscali pen­denti all’1.1.2023, ai sensi della L. 197/2022, devono depositare presso la segreteria del giudice, ai fini dell’estinzione del processo:

  • l’apposita istanza;
  • il modello presentato di definizione della lite, con la relativa ricevuta di trasmissione;
  • il modello F24 quietanzato, relativo al pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Modifica acconti da 730/2023

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2023 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

  • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2023.

SCADENZA DEL 15-10-2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

SCADENZE DEL 16-10-2023

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2023.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di settembre 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Versamenti ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel tri­me­stre luglio-settembre 2023;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2023.

Versamento rata saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

  • l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a settembre 2023.

SCADENZA DEL 20-10-2023

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2023.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.

SCADENZE DEL 25-10-2023

Presentazione modelli 730/2023 integrativi

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi as­si­­mi­­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­­dello 730/2023 integrativo:

  • per operare correzioni che comportano un mi­nor debito o un maggior credito del con­tri­buen­te ri­spet­­to alla dichiarazione originaria, ovvero per cor­reg­ge­­re errori “formali”;
  • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abi­li­ta­to, anche se il modello 730/2023 ori­gi­na­rio è sta­to presentato al sostituto d’imposta che pre­­­­sta di­ret­tamente assistenza fiscale oppure trasmes­so di­ret­tamente in via telematica all’A­gen­zia delle Entra­te.

Ai modelli 730/2023 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa do­cumenta­zione.

Tuttavia, il modello 730/2023 integrativo può essere pre­­­sen­tato direttamente dal contribuente qualora si deb­­ba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’im­­­posta oppure indicare l’assenza del sostituto d’im­­­posta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­nita­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di settembre 2023, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di settembre 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di lu­glio, agosto e settembre 2023, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati

 approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la

presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZA DEL 27-10-2023

Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici

Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

  • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
  • tramite il modello F24.

Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è sta­­­­­bilito entro 300 giorni dalla data di chiusura del­l’e­ser­ci­zio.

SCADENZE DEL 30-10-2023

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023

  1. I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno omesso o ef­fet­tuato in ma­niera in­suffi­ciente i versamenti delle som­­­me dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggio­ra­zione dello 0,4% era il 31.7.2023, pos­sono rego­larizzare le viola­zio­ni appli­cando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

              Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

  • va effettuato entro il 30.11.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
  • I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2022 o in accon­to per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 31.7.2023, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.

              Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

  • va effettuato entro il 30.11.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­men­to e la violazione non è ancora stata regolarizzata, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2023 (o del 20.7.2023 se si poteva beneficiare della proroga), per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • entro il 30.11.2024;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli inte­ressi legali.

SCADENZE DEL 31-10-2023

Definizione delle irregolarità formali

I soggetti che hanno com­messo irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la cor­respon­sio­ne di una som­­ma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inos­ser­vanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla de­terminazione della base imponibile e dell’im­­posta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.

A tali fini:

  • entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.10.2023;
  • le violazioni commesse devono essere rimosse entro la suddetta data del 31.3.2024.

Pagamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sio­­ne tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l’ap­­­po­sita do­manda per avvalersi della definizione age­­vo­la­ta delle cartelle di pagamento, degli accer­ta­men­ti ese­­cutivi e degli av­visi di addebito (c.d. “rotta­ma­zio­ne-quater”), devono prov­vedere al versamento.

  • del totale delle somme dovute o della relativa prima rata;
  • secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Effettuazione versamenti per i soggetti della Lombardia colpiti dal maltempo di luglio

I soggetti che, alla data del 4.7.2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023, possono effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL:

  • i cui termini sono scaduti nel suddetto periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023;
  • in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Presentazione domande contributo a fondo perduto per il “superbonus”

Le persone fisiche, che operano al di fuori dell’esercizio di im­prese, arti o professioni, con un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza per il contributo a fondo perduto:

  • relativo alle spese effettuate con bonifico tra l’1.1.2023 ed il 31.10.2023, riguardanti interventi agevolati con il superbonus al 90%;
  • qualora l’unità immobiliare oggetto degli interventi, anche su parti comuni di edifici condominiali, sia posseduta sulla base di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e sia adibita ad abitazione principale.

L’istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smettere in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, qua­lora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uni­che 2023”, relative al 2022, che non contengono dati da uti­liz­­zare per l’ela­bo­razione della dichiara­zione pre­com­­­pilata.

Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguar­danti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’e­ser­­cizio abi­­tuale di arti o professioni;
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per con­tratti di appalto;
  • i redditi esenti.

Presentazione modelli 770/2023

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia del­le Entrate:

  • il modello 770/2023;
  • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­­tati.

Ai fini dell’invio, il modello 770/2023 può essere sud­diviso in un massimo di tre parti.

Regolarizzazione modelli 770/2022

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, median­te il rav­­ve­dimento operoso:

  • l’infedele presentazione dei modelli 770/2022, re­la­tivi al 2021;
  • le violazioni di omessa effettuazione delle ri­te­nu­te, com­messe nel 2022;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti di ri­te­­nute del 2022.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­­­messe:

  • nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un set­timo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione del­le san­zio­ni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli in­te­ressi le­gali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse vio­lazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni inte­­­gra­tive.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2023:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;
  • la quinta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023;

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2022:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cul­tu­ra;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla me­de­sima Direzione generale e corredata dalla even­tuale docu­mentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­­dirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do­man­da per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotra­zio­ne;
  • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2023.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel mo­­dello F24.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il mo­dello TR:

  • relativo al trimestre luglio-settembre 2023;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­for­mità o la sotto­scrizione del-l’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la ces­sione.

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-set­tembre 2023 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mit­tenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del-l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­sione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2022 riguardanti i trasferimenti da o verso l’este­ro di mezzi di pagamento:

  • eseguiti per conto o a favore di persone fisi­che, enti non commerciali, società semplici e as­so­ciazioni equi­parate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più ope­­­razioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’opera­zio­ne frazionata.

Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dal­l’art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2023 e al paga­mento della rela­tiva im­po­sta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zione con de­correnza inizio mese di ottobre 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2023, per l’utiliz­zo dei cre­diti in compensazione nel modello F24, per il paga­mento dei propri debiti fiscali, dei con­­tributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la sud­detta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certifica­zione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero im­porto della stessa;
  • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

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