PRINCIPALI SCADENZE DI OTTOBRE 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di ottobre 2024
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 10-10-2024
Modifica acconto da 730/2024
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:
- di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
- oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2024.
SCADENZA DEL 11-10-2024
Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quarto periodo di incentivazione:
- per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZA DEL 15-10-2024
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
- i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
- in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di settembre 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2024.
La comunicazione non riguarda:
- le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
SCADENZE DEL 16-10-2024
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:
- la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
- la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;
- la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
- le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2024;
- le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024 non è di almeno 500,00 euro.
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2024;
- corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2024.
Versamento rata saldo IVA 2023
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024):
- l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;
- la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
- la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;
- la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2024;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
- È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
- sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
- in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2024.
SCADENZA DEL 21-10-2024
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2024.
La comunicazione deve avvenire:
- in via telematica;
- direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
SCADENZE DEL 25-10-2024
Presentazione modelli 730/2024 integrativi
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 integrativo:
- per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”;
- ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2024 originario è stato presentato al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal contribuente.
Ai modelli 730/2024 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.
Tuttavia, il modello 730/2024 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
- relativi al mese di settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa;
- ovvero al trimestre luglio-settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa mediante trasmissione telematica
I soggetti che, nel mese di settembre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
- i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE 28-10-2024
- Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici
Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:
- la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
- tramite il modello F24.
Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
- la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022
n. 148; - al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 26.8.2024 all’11.10.2024 (quarto periodo di incentivazione).
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 dell’11.4.2025.
SCADENZE 29-10-2024
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era l’31.7.2024 possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
- va effettuato entro il 31.10.2025;
- comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era l’31.7.2024 possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
- va effettuato entro il 31.10.2025;
- comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 31.7.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
- con riferimento alla scadenza “ordinaria” dell’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
- entro il 31.10.2025;
- con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
SCADENZA 30-10-2024
Versamento “conguaglio” contributo di solidarietà 2023 per il settore energetico
I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento, se non già avvenuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, della seconda e ultima rata del contributo di solidarietà dovuto per il 2023 corrispondente al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione dell’art. 6
co. 1 e 2 del DL 145/2023.
In relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà, tali disposizioni hanno infatti stabilito che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023:
- gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”;
- nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.
Il beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della prima rata è scaduto il 30.5.2024.
SCADENZE 31-10-2024
Adesione al concordato preventivo
I soggetti:
- con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, mediante la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 allegato al modello REDDITI 2024;
- in regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, ai fini delle imposte dirette, mediante la compilazione della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024.
Presentazione domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
Le imprese devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione;
- direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:
- entro il 16.12.2024, in unica soluzione;
- oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2024, il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.
Comunicazioni per interventi antisismici che beneficiano del superbonus
I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico, devono comunicare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus:
- in caso di lavori non conclusi entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024;
- riguardanti i SAL approvati entro l’1.10.2024.
Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.3.2024 (entrata in vigore del DL 39/2024) e la relativa percentuale di detrazione;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.
In caso di SAL approvati successivamente all’1.10.2024, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’approva-zione del SAL.
Presentazione domande contributo a fondo perduto per interventi superbonus
Le persone fisiche, che operano al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, con un “reddito di riferimento” nell’anno 2023 non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita procedura disponibile sul relativo sito, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza per il contributo a fondo perduto:
- relativo alle spese effettuate con bonifico tra l’1.1.2024 ed il 31.10.2024, riguardanti interventi agevolati con il superbonus al 70%;
- a condizione che tali interventi abbiano raggiunto, alla data del 31.12.2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato e oggetto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
- qualora l’unità immobiliare (anche non adibita ad abitazione principale) oggetto degli interventi, anche su parti comuni di edifici condominiali, sia posseduta sulla base di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento o in qualità di detentore.
L’istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
Trasmissione telematiche Certificazione Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2024”, relative al 2023, riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;
- i redditi esenti.
Presentazione modelli 770/2024
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
- il modello 770/2024;
- in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Ai fini dell’invio, il modello 770/2024 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
Regolarizzazione modelli 770/2023
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2023, relativi al 2022;
- le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2023;
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2023.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
Trasmissione telematica delle dichiarazioni
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:
- il modello REDDITI 2024;
- il modello IRAP 2024 (se soggetti passivi IRAP).
Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 devono presentare in via telematica:
- alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2024; il quadro AC del modello REDDITI PF 2024 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2024;
- direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Spedizione modello REDDITI PF 2024 dall’estero
Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2024:
- in forma cartacea;
- mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Presentazione schede 2-5-8 per mille
Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:
- del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico;
- del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria;
- dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.
La presentazione può avvenire:
- direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
- oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
Trasmissione telematica quadro VO
I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di pre-sentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
- in allegato alla dichiarazione dei redditi;
- mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Trasmissione telematica modello CNM
La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2024:
- direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
- in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2024.
Opzione per il consolidato fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:
- a decorrere dall’anno 2024;
- nell’ambito del modello REDDITI 2024.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’im-posta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca dell’opzione è possibile decorso:
- ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;
- il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
Opzione per la trasparenza fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:
- a decorrere dall’anno 2024;
- nell’ambito del modello REDDITI 2024.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’im-posta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comu-nicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
Opzione per la “tonnage tax”
Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione for-fetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca:
- a decorrere dall’anno 2024;
- nell’ambito del modello REDDITI 2024.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’im-posta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.
Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio
Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio del-l’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capi-tali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:
- a decorrere dall’anno 2024;
- nell’ambito del modello IRAP 2024.
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
Regolarizzazione modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024 in via telematica entro il 31.10.2024, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
- l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023, relative al 2022;
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2024:
- devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2024 cui era obbligato il defunto;
- possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023 e degli anni precedenti.
Registro beni ammortizzabili
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devo-no annotare nel registro acquisti ai fini IVA:
- le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);
- il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
Remissione in bonis
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020):
- in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
- con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
Presentazione domande credito d’imposta per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2023:
- alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura;
- da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
- mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/ sportello-domande/.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
- in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
- con riferimento al trimestre luglio-settembre 2024.
Il credito d’imposta può essere:
- chiesto a rimborso;
- oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
- la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 1.12.2023 n. 317 e del DM 31.1.2024 n. 28;
- al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 4.3.2024 al 22.3.2024.
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
- relativo al trimestre luglio-settembre 2024;
- utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito IVA trimestrale può essere:
- chiesto a rimborso;
- oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione del-l’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire:
- in via telematica;
- direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2024 riguardante:
- le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del-l’Unione europea diversi da quello del prestatore;
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
- talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”
Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2023 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività:
- eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
- alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;
- al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2024.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Compensazione crediti verso lo Stato
Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
- esercitare l’opzione, per l’anno 2024, per l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
- dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.
L’esercizio dell’opzione avviene:
- attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;
- con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa;
- ferma restando la disponibilità delle relative risorse.
Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.