PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2023
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2023
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 11-09-2023
Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è sta-bilito entro le ore 16.00 dell’11.6.2024.
SCADENZA DEL 13-09-2023
Effettuazione erogazioni liberali per lo “sport bonus”
I titolari di reddito d’impresa che entro il 15.7.2023 hanno presentato la domanda per beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per inter-venti di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono:
SCADENZA DEL 14-09-2023
Ravvedimento acconto IMU
I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
SCADENZE DEL 15-09-2023
Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 16.7.2023 al 31.8.2023:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 16.7.2023 al 31.8.2023:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
SCADENZA DEL 16-09-2023
Affrancamento delle polizze assicurative
Le persone fisiche operanti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, che intendono avvalersi della facoltà di affrancare i redditi derivanti da taluni contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva del 14%, devono effettuare un’apposita comunicazione alla compagnia di assicurazione.
La comunicazione deve comunque avvenire in tempo utile affinchè la compagnia assicurativa possa effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 16.9.2023, previa fornitura della provvista da parte del contraente.
SCADENZE DEL 18-09-2023
Versamento rata saldo IVA 2022
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 non è di almeno 500,00 euro.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 20-09-2023
Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022
Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione di tali crediti.
La comunicazione deve essere effettuata:
I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta ricevuti:
SCADENZA DEL 22-09-2023
Domande di contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator
Le agenzie di viaggio e i tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, oppure che siano costituiti o autorizzati dall’1.1.2020 al 28.3.2022, in possesso degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di accesso ad un apposito contributo:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
SCADENZA DEL 25-09-2023
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di agosto 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE DEL 28-09-2023
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Regolarizzazione adempimenti IMU
I soggetti che, entro il 30.6.2023, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:
Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per il 2021 e/o 2022, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:
SCADENZA DEL 29-09-2023
Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
SCADENZE DEL 30-09-2023
“Remissione in bonis” per la comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati
Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), che entro il 16.3.2023 non hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate l’importo dei crediti maturati nel 2022 che non erano ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi, possono effettuare tale adempimento avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”:
In mancanza della comunicazione in esame si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.
Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto
trimestre 2022
Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 30.9.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice
Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:
Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:
Adesione al ravvedimento operoso “speciale”
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
A tali fini, entro il 30.9.2023:
La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:
In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Definizione delle liti fiscali pendenti
I contribuenti possono definire le liti fiscali pendenti all’1.1.2023:
La domanda va presentata, entro il 30.9.2023:
Entro il 30.9.2023, e comunque prima della presentazione della domanda, deve essere effettuato il versamento:
Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata in corso di giudizio; ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Conciliazione giudiziale agevolata delle liti fiscali
In relazione ai processi pendenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali), in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”, entro il 30.9.2023 è possibile stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo conciliativo:
La conciliazione agevolata in esame è alternativa alla “generale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata.
Rinuncia agevolata delle liti fiscali in Cassazione
I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 presso la Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”.
A tali fini entro il 30.9.2023 occorre:
La rinuncia agevolata in esame è alternativa alla “generale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata.
Domande dei soggetti alluvionati per la nuova “rottamazione” dei ruoli
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che all’1.5.2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati dal DL 61/2023), devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”).
La domanda va presentata:
Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.
Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.
Entro il 31.12.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.
Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.1.2024.
Affrancamento delle plusvalenze delle cripto-attività
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%, devono provvedere al versamento del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA
Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2024.
Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2025.
Rimborso IVA assolta all’estero
I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:
Rimborsi IVA ai soggetti non residenti
I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2022:
Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali
I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Comunicazione spese sanitarie
I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:
Comunicazione spese veterinarie
Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:
“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF
I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2022 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:
SCADENZA DEL 2-10-2023
Presentazione modelli 730/2023 ad un professionista o CAF
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023:
Il modello 730/2023 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
È possibile utilizzare il modello 730/2023 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
Presentazione modelli 730/2023 al sostituto d’imposta
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023:
Presentazione diretta modelli 730/2023
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il modello 730/2023 può essere presentato direttamente anche:
È inoltre possibile:
Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2023.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2023.
Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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