Area Riservata

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2023

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2023

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZA DEL  11-09-2023

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, tramite l’ap­po­sita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’av­ve­nuto perfe­zio­namento degli investimenti per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 12.4.2023 n. 97 e del DM 8.6.2023;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in ba­­se alle domande presentate dal 26.6.2023 all’11.8.2023.

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è sta-bilito entro le ore 16.00 dell’11.6.2024.

SCADENZA DEL  13-09-2023

Effettuazione erogazioni liberali per lo “sport bonus

I titolari di reddito d’impresa che entro il 15.7.2023 han­no presentato la domanda per beneficiare del cre­dito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per inter-venti di manutenzione e re­stau­ro di impianti spor­ti­vi pubblici e per la realizzazione di nuo­ve strut­ture spor­­tive pubbliche, devono:

  • effettuare le suddette erogazioni liberali tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
  • inviare la quietanza di pagamento all’indirizzo di posta elettronica servizioprimo.sport@governo.it.

SCADENZA DEL  14-09-2023

Ravvedimento acconto IMU

I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2023, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 16.6.2023, con la sanzione ridotta del­l’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 30.6.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

SCADENZE DEL  15-09-2023

Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2023 presentati dai con­tri­bu­en­­­ti dal 16.7.2023 al 31.8.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­tra­te i modelli 730/2023 e le schede per la de­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2023 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2023 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 16.7.2023 al 31.8.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2023, direttamente o tra­mi­te un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2023 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zio­ne dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abilitato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola operazione.

SCADENZA DEL 16-09-2023

Affrancamento delle polizze assicurative

Le persone fisiche operanti al di fuori dell’esercizio di un’at­tività di impresa, che intendono avvalersi della facoltà di affrancare i redditi derivanti da taluni contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva del 14%, devono effettuare un’apposita comunicazione alla compagnia di assicurazione.

La comunicazione deve comunque avvenire in tempo utile affinchè la compagnia assicurativa possa effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 16.9.2023, previa fornitura della provvista da parte del contraente.

SCADENZE DEL 18-09-2023

Versamento rata saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata en­tro il 30.6.2023, con appli­cazione dei previsti interessi;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con applicazione dei previsti interessi.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ago­sto 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ago­sto 2023 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad agosto 2023.

SCADENZA DEL 20-09-2023

Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’even­tuale cessione di tali crediti.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’A­gen­zia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante i canali telematici del-l’A­genzia delle Entrate;
  • da parte del soggetto che appone il visto di conformità; se non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito (cedente), oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta ri­cevuti:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’A­genzia delle Entrate;
  • entro il 30.9.2023.

SCADENZA DEL 22-09-2023

Domande di contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator

Le agenzie di viaggio e i tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, oppure che siano costituiti o autorizzati dall’1.1.2020 al 28.3.2022, in pos­ses­­so degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di accesso ad un apposito con­tri­buto:

  • al Ministero del Turismo;
  • utilizzando la piattaforma informatica accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile all’indirizzo https://istanze.ministeroturismo.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

SCADENZA DEL 25-09-2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­nita­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2023, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di agosto 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di lu­glio e agosto 2023, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ul­te­riori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 28-09-2023

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2023, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 30.11.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Regolarizzazione adempimenti IMU

I soggetti che, entro il 30.6.2023, non hanno presen­tato la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022, ove ob­bli­ga­to­ria, possono regolarizzare la violazione me­dian­te il rav­ve­­di­mento operoso:

  • presentando la dichiarazione omessa;
  • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU re­lativa al 2021 e/o 2022 e non è stata altresì versata l’IMU do­vuta per il 2021 e/o 2022, il ravvedimento operoso di tali viola­zioni comporta:

  • la presentazione della dichiarazione omessa;
  • il versamento dell’IMU dovuta;
  • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.

SCADENZA DEL 29-09-2023

Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport del­la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

  • relativa agli investimenti in campagne pubbli­ci­tarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.1.2022 al 31.3.2022, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, so­cie­­tà e associazioni sportive dilettantistiche, in pre­senza di determinati requisiti;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 50%;
  • mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZE DEL 30-09-2023

“Remissione in bonis” per la comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), che en­tro il 16.3.2023 non hanno comunicato all’A­genzia delle Entrate l’im­porto dei crediti maturati nel 2022 che non erano ancora stati interamente utiliz­zati in compensa­zio­ne nel modello F24 o ceduti a terzi, possono effettuare tale adempimento avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”:

  • a condizione che abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento e non siano ancora state poste in essere attività di controllo;
  • effettuando il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”.

In mancanza della comunicazione in esame si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto
trimestre 2022

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 30.9.2023 devono utilizzarli esclusi­va­mente in compensazione nel modello F24, presen­tato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice

Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:

  • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non stru­­mentali per destinazione) e/o beni mobili re­gistrati (non strumentali all’attività propria del­l’impresa);
  • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o prin­cipale la gestione dei predetti beni;
  • beneficiando dell’applicazione di imposte sosti­tu­tive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP.

Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:

  • per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2023;
  • per il rimanente 40%, entro il 30.11.2023.

Adesione al ravvedimento operoso “speciale”

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni ri­guar­­danti le dichiarazioni validamente presentate rela­tive al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai pe­rio­di d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

A tali fini, entro il 30.9.2023:

  • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute;
  • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate di pari importo (le rate successive scadono il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024).

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

  • le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
  • le violazioni formali.

In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche defini­zio­ni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Definizione delle liti fiscali pendenti

I contribuenti possono definire le liti fiscali pendenti all’1.1.2023:

  • in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.

La domanda va presentata, entro il 30.9.2023:

  • distintamente per ciascuna controversia tributaria autonoma;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • mediante trasmissione telematica, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell’A­genzia delle Entrate.

Entro il 30.9.2023, e comunque prima della presentazione della domanda, deve essere effettuato il versamento:

  • del totale delle somme dovute;
  • oppure, se l’importo da versare è superiore a 1.000,00 euro, della prima di massimo 20 o 54 rate di pari importo (a seconda dal numero delle rate sono previste scadenze differenziate, ma il piano di rateizzazione massimo si conclude comunque al 31.3.2028); sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali cal­colati dalla data di versamento della prima rata.

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata in corso di giudizio; ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Conciliazione giudiziale agevolata delle liti fiscali

In relazione ai processi pendenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali), in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”, entro il 30.9.2023 è possibile stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo conciliativo:

  • in unica soluzione;
  • oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo; le rate successive devono essere maggiorate degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

La conciliazione agevolata in esame è alternativa alla “generale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata.

Rinuncia agevolata delle liti fiscali in Cassazione

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia age­volata ai processi pendenti all’1.1.2023 presso la Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”.

A tali fini entro il 30.9.2023 occorre:

  • stipulare un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, al quale segue la rinuncia al ricorso principale o incidentale in Cassazione;
  • effettuare il versamento in unica soluzione degli importi dovuti.

La rinuncia agevolata in esame è alternativa alla “ge­ne­rale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esa­minata.

Domande dei soggetti alluvionati per la nuova “rottamazione” dei ruoli

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sio­­ne tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che all’1.5.2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati dal DL 61/2023), devono presentare l’ap­­­po­sita do­manda per avvalersi della definizione age­vo­la­ta delle cartelle di pagamento, degli accer­ta­men­ti ese­cutivi e degli av­visi di addebito (c.d. “rotta­ma­zio­ne-quater”).

La domanda va presentata:

  • esclusivamente in via telematica, utilizzando l’ap­plicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • per i soli debitori soggetti a procedura di sovra­inde­bitamento, esclusivamente tramite PEC, inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC indicata nel modello stesso.

Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le do­mande già presentate.

Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.

Entro il 31.12.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.1.2024.

Affrancamento delle plusvalenze delle cripto-attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com­mer­ciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione del­­l’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono provvedere al ver­sa­men­to del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della pri­ma di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare di­rettamente in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te, tra­­mite l’apposita applicazione disponibile sul rela­ti­vo si­to Internet, la dichiarazione per la costituzione del Grup­­po IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con ef­fetto a decorrere dal 2024.

Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2025.

Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entra­te la domanda di rimborso:

  • dell’IVA assolta in un altro Stato membro del­l’U­nio­­­ne europea in relazione a beni e servizi ivi ac­qui­stati o importati nel 2022;
  • in via telematica.

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la do­man­da di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2022:

  • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati co­mu­­nitari, al soggetto competente del proprio Sta­to, in via telematica;
  • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Nor­­ve­gia o Israele, al Centro operativo di Pescara del­l’A­­­gen­zia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali

I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

  • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importa­zio­ni di beni effettuati in Italia;
  • relativa all’anno 2022.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ago­sto 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stessi dele­gati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze i dati relativi:

  • alle spese sanitarie sostenute nel primo se­me­stre 2023;
  • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2023 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate.

Comunicazione spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­no­mia e delle Finanze i dati relativi:

  • alle spese veterinarie soste­nu­te nel primo se­me­stre 2023;
  • riguardanti gli animali legalmente detenuti a sco­­po di com­pagnia o per la pratica sportiva.

“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2022 pos­so­no re­go­la­riz­zare gli omessi, tardivi o incompleti adem­pi­men­ti pre­visti:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • mediante la presentazione delle domande di iscri­zione negli elenchi;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

SCADENZA DEL 2-10-2023

Presentazione modelli 730/2023 ad un professionista o CAF

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2023:

  • ad un professionista abilitato (dottore com­mer­cia­­lista, esperto contabile o consulente del lavo­ro), oppure ad un CAF-dipendenti;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (pre­­­via delega) o del modello “ordinario” (even­­­­tual­mente già compilato);
  • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri de­­du­ci­bili o detraibili) per il rilascio del visto di con­for­mi­tà e alla scheda per la scelta della desti­na­zio­ne del­l’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (modello 730-1).

Il modello 730/2023 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d’im­posta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

È possibile utilizzare il modello 730/2023 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti de­ceduti.

Presentazione modelli 730/2023 al sostituto d’imposta

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2023:

  • al sostituto d’imposta che ha comu­ni­cato, en­tro il 15.1.2023, l’intenzione di prestare assi­sten­za fi­sca­le diretta;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (pre­­­­­via delega) o del modello “ordinario” già compi­­­­lato;
  • unitamente alla scheda per la scelta della desti­nazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).

Presentazione diretta modelli 730/2023

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2023 direttamente in via telematica all’Agen­zia delle Entrate:

  • avvalendosi della dichiarazione precompilata;
  • unitamente alla scelta per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF.

Il modello 730/2023 può essere presentato diretta­men­te anche:

  • in forma congiunta;
  • in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad ef­fettuare i relativi conguagli.

È inoltre possibile:

  • presentare il modello 730/2023 avvalendosi di una persona di fiducia;
  • utilizzare il modello 730/2023 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.

Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2023 presentati dai contri­buen­­ti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­tra­te i modelli 730/2023 e le schede per la de­­­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2023 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­­razione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2023 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2023, direttamente o tra­mite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2023 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zio­ne dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­li­ta­to alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione del­le liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre aprile-giugno 2023;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presenta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione mensile effet­tuata nel trimestre.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2023:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;
  • la quarta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di immobili con decorrenza inizio mese di set­tem­bre 2023 e al paga­mento della rela­tiva im­po­sta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zione con de­correnza inizio mese di settembre 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre aprile-giugno 2023.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Qualora l’importo dovuto dei trimestri gen­naio-marzo e aprile-giugno 2023 sia com­plessivamente inferio­re a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2023.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

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