PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2024
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE DEL 16-09-2024
Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 16.07.2024 al 31.08.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 16.07.2024 al 31.08.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Ravvedimento acconto IMU
I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2024, nonché relativi al saldo 2023 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Versamento rata saldo IVA 2023
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024):
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024 non è di almeno 500,00 euro.
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZA DEL 23-09-2024
Versamento 5° rata della rottamazione -quater
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), devono provvedere al versamento:
della quinta rata delle somme dovute, scaduta il 31.7.2024, qualora non ancora effettuato;
secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il termine di pagamento della sesta rata rimane fissato al 30.11.2024.
SCADENZA DEL 25-09-2024
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di agosto 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
SCADENZE DEL 30-09-2024
Versamento rate per la regolarizzazione del magazzino
Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la prima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023.
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%.
La seconda e ultima rata dovrà essere versata entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato).
Per i soggetti “non solari”:
I soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024, possono recepire, entro il 30.9.2024, gli effetti contabili dell’adeguamento nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024, per i soggetti “solari”).
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 30.8.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
Regolarizzazione adempimenti IMU
I soggetti che, entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2023, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:
Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2023 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:
Revoca domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
Le imprese che hanno già presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, possono revocare la domanda:
Disposta la revoca, è possibile presentare una nuova domanda entro il 31.10.2024.
Presentazione domande credito d’imposta per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2023:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Comunicazione spese sanitarie
I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:
Presentazione modelli 730/2024 ad un professionista o CAF
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024:
Il modello 730/2024 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
È possibile utilizzare il modello 730/2024 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
Presentazione modelli 730/2024 al sostituto d’imposta
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024:
Presentazione diretta modelli 730/2024
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il modello 730/2024 può essere presentato direttamente anche:
È inoltre possibile:
Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall’1.9.2024 al 30.9.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Adempimento modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall’1.9.2024 al 30.9.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva
Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2025.
Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2026.
Rimborso IVA assolta all’estero
I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:
Rimborsi IVA ai soggetti non residenti
I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2023:
Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali
I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:
Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2024.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2024.
“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF
I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2023 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:
Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.
Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).
Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.
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Bando per il rafforzamento e l’aggregazione delle attività libero professionali
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