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PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2024

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti in scadenza nel mese di settembre 2024

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE DEL 16-09-2024

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­zia del­le Entra­te, in for­mato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ri­­ce­vuti nel mese di agosto 2024 o ad operazioni effet­tuate nel mese di agosto 2024.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­men­­te ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2024 presentati dai con­tri­buen­­ti dal 16.07.2024 al 31.08.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te i modelli 730/2024 e le schede per la de­­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2024 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei con­­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2024 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dal 16.07.2024 al 31.08.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2024, direttamente o tra­mite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2024 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­­ter­me­diario abilitato, ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­litato alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Ravvedimento acconto IMU

I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2024, nonché relativi al saldo 2023 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 17.6.2024, con la sanzione ridotta del­l’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 30.6.2025;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­ra­zio­ne per l’anno 2023 (modello IVA 2024):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata en­tro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­braio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

  • È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ago­sto 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ago­sto 2024 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024 non è di almeno 500,00 euro.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad agosto 2024.

SCADENZA DEL 23-09-2024

Versamento 5° rata della rottamazione -quater

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sio­­ne tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l’ap­­­po­sita do­manda per avvalersi della definizione age­vo­la­ta delle cartelle di pa­gamento, degli accer­ta­men­ti ese­cutivi e degli av­visi di addebito (c.d. “rotta­ma­zio­ne-quater”), devono prov­vedere al versamento:

della quinta rata delle somme dovute, scaduta il 31.7.2024, qualora non ancora effettuato;

secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il termine di pagamento della sesta rata rimane fissato al 30.11.2024.

SCADENZA DEL 25-09-2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle En­trate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2024, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica

I soggetti che, nel mese di agosto 2024, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2024, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­no­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 30-09-2024

Versamento rate per la regolarizzazione del magazzino

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la prima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023.

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, con aliquota del 18%.

Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%.

La seconda e ultima rata dovrà essere versata entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato).

Soggetti “non solari”

Per i soggetti “non solari”:

  • entro il 30.9.2024 va versata la prima rata della regolarizzazione del magazzino che sarebbe sca­duta entro il 29.9.2024 (la prima rata va ordinaria­mente versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023);
  • la seconda rata della regolarizzazione del magazzino va versata entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’ac­conto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30.9.2023;
  • se il termine di versamento della prima rata della regolarizzazione del magazzino, come sopra prorogato, scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche quest’ultimo termine è differito al 30.9.2024.

Recepimento degli effetti contabili dell’adeguamento

I soggetti per i quali il termine di approvazione del bilan­­­cio relativo all’esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024, possono recepire, entro il 30.9.2024, gli effetti contabili dell’adeguamento nelle scrit­­ture contabili relative all’esercizio successivo a quel­lo in corso al 30.9.2023 (2024, per i soggetti “solari”).

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2025;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in accon­to per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 30.8.2024, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

  • se effettuato entro il 28.11.2024, comporta l’ap­­pli­cazione della sanzione ridotta dell’1,67%, ol­tre agli in­teressi legali;
  • se effettuato dopo il 28.11.2024 ed entro il 31.10.2025, comporta l’applicazione della san­zio­ne ridotta del 3,75%, oltre agli interessi le­gali.

Se entro il 30.8.2024 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 31.7.2024 per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (en­tro il 29.10.2024), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2024 ed entro il 31.10.2025), oltre agli interessi legali.

Regolarizzazione adempimenti IMU

I soggetti che, entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), non hanno presen­tato la dichiarazione IMU relativa al 2023, ove ob­bli­ga­to­ria, possono rego­la­rizzare la violazione me­dian­te il rav­ve­­di­mento operoso:

  • presentando la dichiarazione omessa;
  • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU re­lativa al 2023 e non è stata altresì versata l’IMU do­vuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali viola­zioni comporta:

  • la presentazione della dichiarazione omessa;
  • il versamento dell’IMU dovuta;
  • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.

Revoca domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese che hanno già presentato in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’im­posta per ricerca e sviluppo, disciplinati dal­l’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente uti­liz­zati in com­pensazione, possono revocare la domanda:

  • a condizione che non abbiano già versato le somme dovute o la prima rata;
  • ripresentando l’apposito modello, barrando la casella “ISTANZA DI REVOCA”.

Disposta la revoca, è possibile presentare una nuova domanda entro il 31.10.2024.

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2023:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’au­tore del Ministero della Cul­tu­ra;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla me­de­sima Direzione generale e corredata dalla even­tuale docu­mentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­­dirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/ sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stessi dele­gati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze i dati relativi:

  • alle spese sanitarie sostenute nel primo se­me­stre 2024;
  • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2024 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate.

Presentazione modelli 730/2024 ad un professionista o CAF

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2024:

  • ad un professionista abilitato (dottore com­mer­cia­­lista, esperto contabile o consulente del lavo­ro), oppure ad un CAF-dipendenti;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (pre­­­­via delega) o del modello “ordinario” (even­­­­tual­mente già compilato);
  • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri de­­du­ci­bili o detraibili) per il rilascio del visto di con­for­mi­tà e alla scheda per la scelta della desti­na­zio­ne del­l’otto, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF (modello 730-1).

Il modello 730/2024 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’im­posta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

È possibile utilizzare il modello 730/2024 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti de­ceduti.

Presentazione modelli 730/2024 al sostituto d’imposta

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2024:

  • al sostituto d’imposta che ha comu­ni­cato, en­tro il 15.1.2024, l’intenzione di prestare assi­sten­za fi­sca­le diretta;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (pre­­­­­­via delega) o del modello “ordinario” già compi­­­­lato;
  • unitamente alla scheda per la scelta della desti­nazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).

Presentazione diretta modelli 730/2024

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­dello 730/2024 direttamente in via telematica all’Agen­zia delle Entrate:

  • avvalendosi della dichiarazione precompilata;
  • unitamente alla scelta per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille del­l’IRPEF.

Il modello 730/2024 può essere presentato diretta­men­te anche:

  • in forma congiunta;
  • con la modalità “senza sostituto d’im­posta” ancorché vi sia un sostituto d’imposta tenu­to ad effettuare i relativi con­guagli.

È inoltre possibile:

  • presentare il modello 730/2024 avvalendosi di una persona di fiducia;
  • utilizzare il modello 730/2024 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­­la­zione ai modelli 730/2024 presentati dai contri­buen­­ti dall’1.9.2024 al 30.9.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­­tra­te i modelli 730/2024 e le schede per la de­­­sti­­na­zione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2024 ela­bo­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettua­zione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­­razione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Adempimento modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale di­ret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2024 pre­sen­tati dai con­tri­buen­ti dall’1.9.2024 al 30.9.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di li­qui­­­­da­zione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2024, direttamente o tra­mite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­­trate i risultati contabili dei modelli 730/2024 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­termediario abilitato, ai fini dell’effettua­zio­ne dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­­­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione del­l’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­li­ta­to alla trasmissione telematica o ad un uf­ficio postale.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione del­le liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre aprile-giugno 2024;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presenta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione mensile effet­tuata nel trimestre.

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare di­rettamente in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te, tra­­mite l’apposita applicazione disponibile sul rela­ti­vo si­to Internet, la dichiarazione per la costituzione del Grup­­po IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con ef­fetto a decorrere dal 2025.

Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2026.

Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entra­te la domanda di rimborso:

  • dell’IVA assolta in un altro Stato membro del­l’U­nio­­­ne europea in relazione a beni e servizi ivi ac­qui­stati o importati nel 2023;
  • in via telematica.

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la do­man­da di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2023:

  • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati co­mu­­nitari, al soggetto competente del proprio Sta­­to, in via telematica;
  • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Nor­­ve­gia o Israele, al Centro operativo di Pescara del­l’A­­­gen­zia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali

I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

  • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importa­zio­ni di beni effettuati in Italia;
  • relativa all’anno 2023.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­pe­­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro del­l’Unione europea.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera ef­fettuata la ces­sione.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di settembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di settembre 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre aprile-giugno 2024.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Qualora l’importo dovuto dei trimestri gen­naio-marzo e aprile-giugno 2024 sia com­plessivamente inferio­re a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2024.

“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2023 pos­so­no re­go­la­riz­zare gli omessi, tardivi o incompleti adem­pi­men­­ti pre­visti:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • mediante la presentazione delle domande di iscri­­zione negli elenchi;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

Adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Si ricorda di verificare la scadenza dell’adesione al servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate.

L’adesione ha durata triennale e va rinnovata ad ogni scadenza.

Indipendentemente dal momento in cui si aderisce al servizio di conservazione, è possibile indicare la data a partire dalla quale le fatture verranno portate in conservazione (anche se anteriore alla data in cui si effettua l’adesione).

Per verificare lo stato della conservazione è necessario accedere al Portale Fatture e Corrispettivi – sezione Fatturazione elettronica e conservazione – selezionare il servizio di Conservazione e accedere alla sezione dedicata alla “gestione dell’accordo di servizio”.

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